Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (seconda sezione interna), sentenza del 28 ottobre 2005.

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

-Dr. Italo VITELLIO Presidente

-Dr.ssa Paola PULIATTI Consigliere rel.

-Dr. Francesco BRUNO Referendario

ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

sul ricorso n. 4485 del 2001 R.G. proposto da (…), rappresentato dall’avv. Giuseppa Mascali presso cui è domiciliato in via Catania, via Grotte bianche, 117,

CONTRO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso cui è domiciliato;

per l’annullamento

del provvedimento n. 1195 del 19.9.2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 28 ottobre 2005 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 1195 del 19.9.2001 con cui l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Catania ha disposto, ai sensi dell’art. 128 del D. L.vo 285/1992, la revisione della sua patente di guida mediante un nuovo esame di idoneità psico-fisica.

Il ricorrente, in occasione della visita di leva presso l’Ospedale Militare di Augusta, ha dichiarato di essere omosessuale ed è stato, pertanto, esonerato dal servizio militare per “disturbi dell’identità sessuale”.

Marinferm di Augusta, peraltro, ha inviato l’esito dell’accertamento sanitario alla Motorizzazione civile di Catania, comunicando che il ricorrente “è risultato non essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi”. Con il provvedimento impugnato, è stata disposta la revisione della patente di guida del ricorrente, ai sensi dell’art. 128 D.L.vo 285/1992, rilevando la sussistenza di dubbi sull’idoneità psico-fisica del ricorrente stesso per il possesso del titolo.

Ad avviso del Sig. Giuffrida, l’omosessualità non può essere considerata un fatto che fa sorgere dubbi sull’idoneità psico-fisica del titolare della patente di guida ai sensi del citato art. 128.

Questo TAR, con ordinanza n.159 dell’11 gennaio 2002, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato.

All’udienza del 28 ottobre 2005 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

L’art. 128 del decreto legislativo n. 285/1992, recante il nuovo codice della strada, attribuisce alla Direzione generale della M.C.T.C. il potere di disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti per il possesso del titolo. L’art. 119 del medesimo Decreto Legislativo, nel disciplinare i requisiti fisici e psichici prescritti per il conseguimento della patente di guida, dispone che non possono ottenere il titolo coloro che siano affetti da malattia fisica, psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

A sua volta, l’art.320 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione del codice della strada, nello specificare quali siano le malattie invalidanti, alla lettera E. Malattie Psichiche, elenca “malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida (etc.)”.

Osserva il Collegio che l’omossessualità non rientra nella categoria di “malattia psichica” e, pertanto, non è inclusa in alcuna delle ipotesi considerate dal richiamato art. 320 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Questo Tar ha avuto già modo di affermare, in seno all’ordinanza cautelare n. 159/2002, che le preferenze sessuali di un individuo non rientrano in nessuna delle nozioni della scienza medica che la norma prende in considerazione ai fini della capacità di guida e non rappresentano meno che mai “malattia psichica”.

 Nella memoria di costituzione in giudizio l’Amministrazione afferma che non in considerazione del semplice accertamento dell’omossessualità è stato adottato il provvedimento impugnato, ma per le “situazioni cliniche di sofferenza psichica” che emergevano dalla relazione prodotta dall’interessato a sostegno della richiesta di riforma dal servizio militare ( ai sensi dell’art. 16 lettera i) dell’allegato al DM 114/2000), nonchè dall’esito della visita cui era stato sottoposto presso Marinferm di Augusta, nell’ambito del procedimento volto appunto all’accertamento della inidoneità alla prestazione del servizio militare.

Afferma, pertanto, l’Amministrazione che il provvedimento impugnato è scaturito dalla riscontrata sussistenza di “patologie di tipo psichico”, (non meglio specificate ed individuate nominativamente) e non in considerazione di valutazioni inerenti la mera sfera sessuale del ricorrente.

Tale precisazione (integrazione) in giudizio della motivazione del provvedimento, quand’anche si voglia considerare ammissibile, non è tuttavia idonea a salvare il provvedimennto dai vizi denunciati.

Ammesso che l’Amministrazione si sia determinata ad adottare il provvedimento non in funzione dell’omosessualità del ricorrente, ma delle problematiche psichiche evidenziate nelle visite mediche, cui si fa riferimento nella difesa dell’Amministrazione, va osservato quanto segue.

Le “turbe psichiche” o “della personalità” che la norma riportata prende in considerazione ai fini della idoneità alla guida devono essere di tal fatta da generare condizioni “ non compatibilili con la sicurezza della guida”.

Al di là della facile constatazione che non è data riscontrare, alla lettura degli atti, alcuna “malattia psichica” specificamente individuata, invero, le affermazioni così generiche dell’Amministrazione non sono in alcun modo supportate dalla documentazione in atti.

La relazione del servizio di psicologia della Azienda Usl di Catania n. 3 del 22.3.2001, prodotta dallo stesso interessato all’Autorità militare a sostegno della richiesta di riforma dal servizio militare, evidenzia testualmente: “alla visita psicologica un atteggiamento collaborativo ed adeguato al contesto d’esame: Buone e integre appaiono le funzioni cognitive e la capacità di relazionarsi in maniera non difensiva.

Al colloquio si evidenzia un funzionamento psichico consono all’età adolescenziale: emergono spunti critici ed oppositivi verso alcune regole e norme sociali; tendenza alla semplificazione di alcuni aspetti della realtà sia interna che esterna ed alla formulazione di giudizi a volte dicotomici. Emergono ancora una positiva autoaccettazione, tuttavia molto centrata sulla propria corporeità intesa prevalentemente in maniera estetica e limitate capacità introspettive.

All’esame psicodiagnostico si documentano capacità cognitive nella norma e pensiero sufficientemente mobile e fluido. Sul versante emotivo si evidenzia un’affettività non ancora matura e adattata con possibili tratti di impulsività. L’affettività più profonda rivela sentimenti di fragilità ed insicurezza e timori, non consapevoli, di contatto con l’ambiente, che il soggetto tende a fronteggiare attraverso l’ipervalutazione narcisistica di sé ed attraverso un iperattivismo forse compensatorio a timori depressivi. In conclusione, dall’anamnesi, dal colloquio e dalle risultanze psicodiagnostiche emerge come il vissuto del ragazzo rispetto all’ambiente esterno sia quello di un contenitore accettante, protettivo ed aproblematico. Se ciò lo ha aiutato a vivere serenamente la propria identità sessuale, si ritiene che l’impatto con ambienti e modi di pensare differenti dal vissuto esperienziale del soggetto potrebbe anche a causa della sua insicurezza e non piena maturità affettiva non essere adeguatamente fronteggiato e causare problematiche disadattivo di tipo depressivo.”

Le conclusioni della relazione medica della Azienda USL n. 3 non evidenziano, dunque, una “malattia psichica”, come richiedono le norme sopra richiamate ai fini della incapacità di guida, e neppure quel “quadro psicologico grave” di cui parla l’Amministrazione, nella memoria di costituzione in giudizio.

Tutt’al più, nella parte finale della relazione medica, compare qualche perplessità riguardo “la maturità affettiva” del ricorrente, che potrebbe dar luogo a “problematiche di disadattamento all’ambiente”, che, in quanto tali, se possono assumere una qualche rilevanza ai fini della valutazione concernente l’idoneità del soggetto a prestare servizio di leva e, dunque, ad integrarsi e relazionarsi in un ambiente esclusivamente maschile, per giunta con regole comportamentali proprie e caratteristiche della vita militare, nessuna rilevanza possono assumere quelle stesse problematiche rispetto alla valutazione della “idoneità” alla guida di un autoveicolo, che notoriamente non richiede alcun tipo di capacità affettivo-relazionale.

Si aggiunga che dal diario clinico dell’ospedale militare di Augusta si legge: “(omissis) All’esame psichico non turbe del pensiero e della percezione. Diagnosi: disturbo dell’identità sessuale”. Dunque, in modo chiaro, neppure da tale accertamento clinico, risulta alcuna patologia di tipo psichico.

Ne deriva, in conclusione, che il provvedimento impugnato è affetto dai vizi di violazione di legge denunciati.

 Conclusivamente, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000.

 P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania (Sez.2°), accoglie il ricorso in epigrafe.

Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio che liquida in euro 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di C onsiglio del 28 ottobre 2005.

L’ESTENSORE

Dr.ssa Paola Puliatti

IL PRESIDENTE

Dr. Italo Vitellio

 Depositata in Segreteria il 07 dicembre 2005