Tribunale di Modena, decreto del 27 ottobre 2010

Nel procedimento civile N. 1998/2010 r.g.v.g.

Promosso da (…) e (…), rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Maria Tonioni, Francesco Bilotta, Michele Giarratano e Giovanni Genova del foro di Bologna, elettivamente domiciliati in Modena, via Saragozza 92 presso lo studio dell’avvocato Ariella Borghesi, ricorrenti; nei confronti di Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio presso gli uffici di quest’ultima in Bologna via Guido Reni n. 4, resistente; Comune di Finale Emilia, resistente non costituito; con l’intervento del Procuratore della Repubblica, ha pronunciato il seguente

DECRETO

con ricorso ex articolo 95. D.P.R. 3. 11. 2000 N. 396 in data 26 maggio 2010 (…) e (…) hanno esposto:

–  con sentenza in data 29-30 giugno 2009 il Tribunale di Bologna disponeva la rettificazione di attribuzione di sesso nei confronti di (…), mediante attribuzione di sesso femminile in luogo di sesso maschile, con conseguente modifica del prenome Alessandro in Alessandra e con ordine all’ufficiale dello stato civile del Comune di Mirandola di effettuare la rettificazione nel relativo registro, ai sensi dell’art. 2 L. n. 164 del 1982.

In data 16 ottobre 2009 la sentenza veniva annotata a margine dell’atto di matrimonio contratto tra il (…) e la (…) nel Comune di Finale Emilia;

l’ufficiale dello stato civile del Comune di Finale Emilia, su indicazione del Ministero dell’interno e della Prefettura di Modena, apponeva a margine dell’atto di matrimonio contratto tra il (…) e la (…), dopo l’annotazione della sentenza 23/2009 del Tribunale di Bologna, l’ulteriore annotazione del seguente tenore: “la sentenza sopra menzionata ha prodotto ai sensi dell’art. 4 legge 164/1982, la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’atto controscritto a far data dal 29.6.2009, così come previsto al paragrafo 11.5 del nuovo massimario dello stato civile”;

in data 19 marzo 2010 il Comune di Finale Emilia comunicava la variazione anagrafica per cessazione degli effetti civili del matrimonio agli uffici dell’anagrafe del Comune di Mirandola e del Comune di Bologna i quali procedevano alle annotazioni e variazioni anagrafiche di competenza.

I ricorrenti, sostenendo la nullità, l’illegittimità e l’inefficacia di tali annotazioni, hanno chiesto la cancellazione per i seguenti motivi:

la Pubblica Amministrazione non aveva alcun potere di statuire la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4 legge 164/82, dovendo la cessazione essere pronunciata con sentenza, a norma dell’art. 1 legge 898/70 e dell’art. 3 della stessa legge e il relativo ricorso poteva essere proposto soltanto su istanza dei coniugi;

a seguito della novella della legge 74/1987, che aveva aggiunto all’art. 3 della legge 898/70 alla lettera G), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio poteva essere chiesta nel caso in cui fosse passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 164/82. L’espressione contenuta nell’art. 4 legge 164/82 secondo cui “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca lo scioglimento del matrimonio” doveva intendersi nel senso che la pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso era presupposto per lo scioglimento o la cessazione gli effetti civili del matrimonio che andava comunque dichiarato secondo le regole ordinarie.

L’ufficiale di stato civile del Comune di Finale Emilia, annotando la cessazione di effetti civili del matrimonio ex art. 4 legge 164/82, così come previsto al paragrafo 11.5 del nuovo massimario dello stato civile “aveva compiuto un’attività in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 102 del DPR 396/2000. In base alla norma suddetta alle annotazioni degli atti civili poteva darsi seguito unicamente in forza di un ordine dell’autorità giudiziaria ovvero per espressa disposizione di legge. L’art. 4 legge 164/82 non prevedeva alcun obbligo di annotazione dello scioglimento del matrimonio ed il nuovo massimario dello stato civile non era atto avente natura di legge (o di regolamento).

Si è costituito il Ministero dell’interno, contestando nel merito la domanda sostenendo che l’art. 4 legge 164/82 prevedeva, come effetto automatico della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che l’art. 3 lett. G) della legge n. 74/87 era stato introdotto per consentire al coniuge del transessuale di ottenere regolamentazione giudiziaria degli ulteriori profili, personali, patrimoniali e relativi alla prole, diversi da quello afferente l’aspetto puro e semplice dello stato civile.

Il Ministero ha aggiunto che la permanenza del vincolo tra due persone dello stesso sesso era in contrasto con i principi dell’ordinamento ed in contrasto con il principio di uguaglianza tra persone allo stesso sesso impossibilitati ad unirsi matrimonio.

Il Procuratore della Repubblica è intervenuto, chiedendo il rigetto della domanda, sul presupposto che lo scioglimento del vincolo è conseguenza automatica della sentenza di rettificazione e che l’identità di sesso è causa di inesistenza del matrimonio, venuta meno ipso facto per effetto del cambiamento di sesso di uno dei coniugi.

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La questione preliminare, di carattere assorbente, attiene all’accertamento del potere in base al quale l’ufficiale dello stato civile del Comune di Finale Emilia ha proceduto all’annotazione consistita nell’apposizione, a margine dell’atto di matrimonio contratto tra il (…) e la (…), dopo l’annotazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, della seguente dicitura: “la sentenza sopra menzionata ha prodotto ai sensi dell’art. 4 legge 164/1982, la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’atto controscritto a far data dal 29.6.2009, così come previsto al paragrafo 11. 5 del nuovo massimario dello stato civile”.

Occorre, infatti, accertare la fonte del potere dell’ufficiale di stato civile di procedere all’annotazione per cui è causa, in considerazione del fatto che il Tribunale di Bologna, nel disporre la rettificazione di attribuzione di sesso, non ha preso posizione sugli effetti che tale provvedimento avrebbe avuto sul vincolo matrimoniale. L’asserito effetto automatico della rettificazione di attribuzione di sesso impone, infatti, di considerare la necessità che, pure ex officio, un provvedimento estintivo del vincolo dovrebbe comunque essere adottato dall’autorità giudiziaria, non potendo tale potere essere attribuito all’autorità amministrativa. In quella sede potrebbero porsi le questioni relative al cambiamento di sesso sul preesistente matrimonio e, in particolare, sull’effetto indiretto, in assenza di provvedimento estintivo, di mantenere in vita il matrimonio tra persone dello stesso sesso a fronte dell’impossibilità, per persone nella stessa situazione, di contrarre il vincolo, divieto giudicato costituzionalmente legittimo dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 138 del 15 aprile 2010.

Dovendo, quindi, ritenersi che a porsi il problema degli effetti sul preesistente matrimonio debba essere il Tribunale che pronuncia la rettificazione dell’attribuzione di sesso, questo Tribunale, consapevole della delicatezza del tema e della pluralità delle opzioni interpretative idonee anche a produrre questione di legittimità costituzionale in negativo, non intende prendere posizione sulla questione, in quanto ininfluente sulla decisione da adottare nel presente giudizio.

Ciò posto, l’art. 102 del D.P.R. 3 novembre 2000 stabilisce le modalità con le quali devono essere eseguite le annotazioni disposte dalla legge o ordinate dall’autorità giudiziaria. Le annotazioni che la legge sull’ordinamento dello stato civile prescrive debbano essere fatte negli atti di matrimonio sono quelle previste all’art. 69 legge cit. dalla lettera a) alla lettera i) e tra le varie ipotesi è contemplata esclusivamente l’annotazione dei provvedimenti di rettificazione.

L’art. 2 della legge 164/1982 prevede che con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina l’ufficiale di stato civile del Comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione del relativo registro. Alcuna annotazione è prevista in ordine allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio né alcun onere in tal senso è previsto dall’art. 4 della legge citata.

Il rinvio contenuto nell’art. 4 alle disposizioni della legge sul divorzio è generico e da esso non può farsi discendere l’applicabilità dell’articolo 10 della legge 898/1970, tanto più ove si consideri che nella norma si parla dell’annotazione della “sentenza” che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza che, nel caso concreto, non esiste e non è stata a tutt’oggi pronunciata.

Nella sentenza di rettificazione del sesso pronunciata nei confronti di (…) non vi è alcun ordine di annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non sussiste, pertanto, alcun ordine dell’autorità giudiziaria né alcuna disposizione di legge che consenta l’annotazione eseguita dall’ufficiale dello stato civile del Comune di Finale Emilia.

Il fatto che tale annotazione sia stata eseguita in conformità a quanto previsto al paragrafo 11.5 del nuovo massimario dello stato civile non assurge ad argomento dirimente. Il massimario costituisce “Guida all’applicazione” del regolamento dello stato civile e nel paragrafo suindicato si limita a fornire un’interpretazione che non ha alcun effetto vincolante nei confronti del giudice.

In mancanza di qualsiasi disposizione di legge che la preveda o di provvedimento dell’autorità giudiziaria che la disponga, l’annotazione eseguita dall’ufficiale dello stato civile del Comune di Finale Emilia deve essere cancellata.

L’assoluta novità della questione costituisce ragione eccezionale per compensare le spese del giudizio tra le parti.

PQM

il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso promosso da (…) e (…) nei confronti del Ministero dell’interno e del Comune di Finale Emilia, ORDINA la cancellazione dell’annotazione “la sentenza sopra menzionata ha prodotto ai sensi dell’art. 4 legge 164/1982, la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’atto controscritto a far data dal 29.6.2009, così come previsto al paragrafo 11.5 del nuovo massimario dello stato civile” è seguita sull’atto di matrimonio dopo l’annotazione della sentenza 23/2009 del Tribunale di Bologna; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in data 27 ottobre 2010 nella camera di consiglio della II sezione civile del tribunale di Modena.

il giudice estensore

il presidente estensore