Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza del 24 ottobre 2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 30013/2007 proposto da:
C.E. (omesso) , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (omesso) , in persona del Prof. Avv. R.E. , Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato GEREMIA RINALDO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3396/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2007, R.G.N. 6394/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ALBERTO COLITTI per delega;
udito l’Avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 28 gennaio 2004 il Tribunale di Roma, accogliendo in parte la domanda avanzata da E..C. , condannava la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. a pagare all’attore la somma di Euro 20.658,28, col carico delle spese, a titolo di risarcimento danni per la divulgazione non autorizzata della sua immagine – ripresa nell’ambito della partenza dalla Stazione centrale di XXXXXX di numerosi partecipanti alla manifestazione nota come gay pride, tenutasi a (omesso) – messa in onda nel corso della
trasmissione televisiva (omesso) .
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello principale la società soccombente ed appello incidentale il C. e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 luglio 2007, in riforma di quella del Tribunale, accoglieva l’appello principale, respingeva quello incidentale, rigettava le domande risarcitorie avanzate dal C. che contestualmente condannava alla restituzione della somma di Euro 29.126,32, e compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Osservava la Corte territoriale che non era stata dimostrata la corrispondenza tra la persona fisica del C. , identificata tramite la fotografia prodotta in atti, e quella oggetto della ripresa televisiva in contestazione.
Ciò premesso, la Corte rilevava che il gay pride costituiva un evento pubblico di sicura risonanza mediatica, in relazione al quale era stato legittimamente esercitato dalla RAI il diritto di cronaca. Oltre a ciò, anche volendo ammettere che il C. fosse stato tra le persone oggetto della ripresa televisiva, era certo che egli non era facilmente individuabile “tra la folla anonima dei passeggeri della stazione”, i quali facevano “solo da sfondo generico al servizio televisivo di cui trattasi”. A tali considerazioni andava poi aggiunto che non c’era alcuna prova che il C. , una volta accortosi della ripresa filmata, avesse immediatamente espresso il suo dissenso alla divulgazione.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso per cassazione il C. , con atto contenente quattro motivi. Resiste la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. con controricorso. Il C. ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Conviene procedere all’esame del ricorso, per ragioni di economia processuale, cominciando dal secondo e dal terzo motivo, i quali vanno trattati congiuntamente, per poi esaminare il quarto. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, comma 1, oltre ad omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha affermato la natura di evento di rilevanza mediatica del gay pride, in tal modo giustificando la mancanza del consenso del C. alla divulgazione della propria immagine. Tale aspetto non sarebbe stato motivato a sufficienza: la Corte di merito, infatti, avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali, anche ammettendo la natura di evento pubblico del gay pride, tale connotato potesse essere esteso alle riprese avvenute alla stazione di XXXXXo, luogo estraneo alla manifestazione; la previsione dell’art. 97 citato, infatti, presuppone il collegamento tra l’interesse pubblico e la vicenda oggetto di divulgazione, caratteristica che non poteva riguardare, invece, il semplice radunarsi di una folla di persone in partenza da (omesso) .
3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 96 della legge n. 633 del 1941, oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si rileva, in proposito, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che il soggetto che sia stato ripreso da una troupe televisiva debba provare in giudizio di aver manifestato il proprio dissenso alla ripresa medesima. La ripresa televisiva, infatti, a differenza di quella prevista dal citato art. 96, può avvenire anche senza che l’interessato ne abbia alcuna consapevolezza; la sentenza – confondendo, secondo il ricorrente, la riproduzione di cui al citato art. 96 con la ripresa televisiva – non offrirebbe un’adeguata motivazione su questo aspetto.
4. Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
4.1. La sentenza impugnata si basa su alcuni rilievi che questa Corte ritiene opportuno richiamare: da un lato, la mancata identificazione del C. , la cui presenza nella stazione di Milano – ammesso che di lui si trattasse – non era facilmente individuabile “tra la folla anonima dei passeggeri della stazione”; e, dall’altro, il carattere pubblico della manifestazione del gay pride, la cui rilevanza mediatica ne giustificava la divulgazione attraverso il mezzo televisivo, eventualmente anche in violazione del diritto alla riproduzione dell’immagine tutelato dalla L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1.
Costituisce affermazione più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte – alla quale si intende dare continuità nella pronuncia odierna – il fatto che l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui non può considerarsi abusiva quando si ricolleghi a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, in conformità a quanto disposto dal menzionata L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, (sentenze 29 settembre 2006, n. 21172, e 11 maggio 2010, n: 11383), Ciò che occorre valutare, quindi, è se – una volta ammessa, senza sostanziali contestazioni da parte del ricorrente, la natura di evento di rilevanza pubblica in relazione alla manifestazione del gay pride tenutasi a (omesso) – la medesima natura possa essere riconosciuta anche al momento precedente costituito dal radunarsi dei partecipanti alla stazione di XXXXXX allo scopo di prendere il treno per XXXX, per prendere parte alla manifestazione stessa.
È opinione di questo Collegio che il concetto di avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non possa essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l’evento stesso; in altre parole, la cerimonia o l’avvenimento non sono soltanto l’evento assunto nella sua limitata dimensione spazio-temporale, dovendosi ritenere ricompresi nella previsione legislativa anche quegli episodi che, pur non integrando in sè l’evento, al medesimo si ricolleghino in modo inequivocabile. Nella specie, pur svolgendosi la manifestazione in questione nella città di XXXX, il radunarsi nella stazione centrale di XXXXXX di una folla di persone pronte a partire per Roma allo scopo di partecipare all’evento indicato costituisce, data l’evidenza e l’immediatezza del collegamento, un fatto di rilevanza mediatica che integra gli estremi di cui alla L. n. 633 del 1941,, art. 97, comma 1, legittimando la riproduzione dell’immagine anche in assenza del consenso della persona interessata.
Ciò conduce a respingere la censura di violazione di legge di cui al secondo motivo di ricorso. Quanto al presunto vizio di motivazione, poi, il riconoscimento della natura di evento di rilevanza pubblica in ordine al raduno alla stazione di XXXXXX toglie ogni fondamento alla censura; la sentenza, con motivazione in fatto correttamente argomentata e, perciò, insindacabile in questa sede, ha riconosciuto che la ripresa televisiva riguardava una folla “anonima”, mentre perde rilievo il fatto che la ripresa sia stata il frutto – come si prospetta nel ricorso – di una “scelta di riproduzione”. 4.2. Il rigetto del secondo motivo conduce al conseguente rigetto anche del terzo. Alla luce dei precedenti rilievi, infatti, non ha alcun fondamento la censura ivi prospettata, la quale è centrata sul problema della mancanza del consenso alla diffusione della propria immagine o, meglio, della impossibilità per il C. di manifestare il proprio dissenso.
Una volta riconosciuta la valenza di evento mediatico anche al raduno della folla all’interno della stazione di XXXXXX, ogni presunta lesione della L. n. 633 del 1941, art. 96, viene a cadere, dovendosi ricomprendere l’episodio nell’ambito del successivo art. 97, comma 1, sicché non riveste alcun interesse il profilo della mancanza del consenso.
5. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 633 del 1941, art. 97, oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che, a norma della L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 2, l’immagine della persona non può essere esposta o messa in commercio quando da tale evento derivi pregiudizio all’onore o al decoro della medesima. Il C. dichiara di aver chiesto alla Corte d’appello nella comparsa di risposta, richiamando la domanda formulata in primo grado, di pronunciarsi sull’illegittimità della diffusione della sua immagine, in quanto inserita in un contesto che gli è estraneo. Anche ammettendo, infatti, che il gay pride fosse un evento di rilevanza pubblica, è noto che in manifestazioni del genere i partecipanti sono soliti esibire i loro costumi sessuali in modo plateale e volutamente esagerato; la ripresa televisiva oggetto di causa, pertanto, avrebbe collocato abusivamente l’immagine del ricorrente in un contesto che esprime un costume ed un’identità che a lui non appartengono; ma su tale aspetto della vicenda il giudice di merito avrebbe completamente omesso di pronunciarsi. 5.1. Il motivo non è fondato.
Anche volendo prescindere dalla formale inesattezza della prospettazione del vizio di omessa pronuncia senza il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), è decisivo – sulla base di quanto si è detto riguardo ai motivi già esaminati – che la Corte d’appello non è affatto incorsa in un’omissione, avendo nella sostanza affrontato il problema posto dal ricorrente. È pacifico che la sussistenza di un interesse pubblico alla divulgazione dell’immagine (art. 97, comma 1, cit.) non esclude che tale diffusione possa essere ugualmente lesiva dell’onore e del decoro della persona (art. 97, comma 2) e, pertanto, dare luogo ad una pretesa risarcitoria. Ma la sentenza motiva sul punto, con un accertamento di fatto non più sindacabile in questa sede; essa – come si è detto – rileva che, ammesso (e non concesso) che il C. sia stato colto dalla ripresa televisiva poi mandata in onda, egli è stato ripreso per brevissimo tempo in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, la quale faceva solo da “generico sfondo” del contestato servizio televisivo. È rimasto del tutto indimostrato, in altri termini, che la ripresa televisiva – ove pure abbia avuto per destinatario anche il ricorrente – sia avvenuta con modalità lesive della sua dignità e/o sia stata associata ad un evento e ad un costume sessuale a lui estraneo.
È appena il caso di rilevare, inoltre, che un evento come il gay pride, unitamente al costume sessuale che esso rappresenta, è in sè del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività, come invece sembra adombrare il ricorrente, sia pure tra le righe dell’odierna impugnazione, laddove evoca l’onore ed il decoro della persona. In ogni caso, questo aspetto della vicenda rimane del tutto estraneo all’odierna pronuncia, in quanto non oggetto di giudizio.
D’altra parte, se il C. avesse preso parte attivamente alla manifestazione – nel senso che anch’egli era fra coloro i quali stavano partendo per Roma – non potrebbe comunque dolersi della ripresa televisiva. Se, invece, egli – come traspare dalla sentenza della Corte romana in modo abbastanza chiaro – si trovava casualmente all’interno della stazione di Milano, senza alcun contatto con i manifestanti, è evidente che l’eventuale ripresa televisiva non potrebbe danneggiarlo, non essendo comunque collegabile la sua presenza fisica con la partecipazione alla manifestazione del gay pride.
Non può farsi a meno di rilevare, infine, che il concetto di riservatezza – inteso come tutela del diritto a non vedere indebitamente diffusa la propria immagine – non può porsi nell’ambito di una stazione ferroviaria negli stessi termini in cui si pone in un contesto privato. Chi si reca in una stazione, anche solo di passaggio, o per prendere un treno o per svolgere proprie incombenze private deve accettare il rischio di poter essere astrattamente individuato nella folla dei passeggeri. E tanto rientra, se così può dirsi, fra i “rischi della vita”, che non ci si può esimere dall’accettare.
Alla luce di tutti questi rilievi, dunque, non sussistono gli estremi idonei a giustificare, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 2, una qualunque pretesa risarcitoria.
6. Residuerebbe, a questo punto, l’esame del primo motivo di ricorso, col quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., oltre ad omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva la ricorrente che l’art. 2712 c.c., dispone che le riproduzioni fotografiche e cinematografiche fanno piena prova di quanto rappresentato se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. La RAI, nel costituirsi in primo grado, non ha disconosciuto la conformità all’originale di quanto documentato mediante fotoriproduzione e videocassetta rappresentanti il C. in foto e nel contesto della stazione di XXXXXX. Tale linea difensiva è stata mantenuta in tutto il giudizio di primo grado, sicché, in assenza di specifiche contestazioni dirette a censurare la non (, conformità al vero delle prove documentali e fotografiche, sia la fotografia che la ripresa video farebbero, secondo il ricorrente, piena prova di quanto in esse rappresentato.
6.1. Alla luce dei rilievi precedenti appare a questa Corte che il motivo ora riassunto può ritenersi assorbito dal rigetto dei precedenti, poiché ogni discussione circa l’interpretazione dell’art. 2712 c.c., e le modalità del disconoscimento delle fotografie è superato dal riconoscimento della piena legittimità della diffusione dell’immagine.
7. In conclusione, il ricorso è rigettato.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. Il Collegio ritiene opportuno disporre, in relazione alla pubblicazione della presente sentenza, l’oscuramento dei dati sensibili, a tutela della riservatezza del ricorrente. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre accessori di legge. Il Collegio dispone l’oscuramento dei dati sensibili. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 settembre