Corte di Appello di Brescia, prima sezione civile, sentenza del 5 giugno 2007

La Corte d’Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

Dessì Dott. Pier Giorgio Presidente

Pianta Dott. Donato Consigliere

Marchetti Dott Marina Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. Ruolo Gen. promossa con ricorso depositato in data notificato il dall’UNEP di questa Corte e posta in deliberazione nella Camera di consiglio del giorno

da (…) rappr.to e difeso dall’Avv.to (…) del Foro di Brescia, proc. domiciliatario, per giusta procura speciale a margine del ricorso di appello,

APPELLANTE

contro (…) rappr.ta e difesa dall’Avv.to (…) del Foro di e dall’Avv.to del Foro di Brescia, quest’ultimo domiciliatario, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione

APPELLATA

In punto: appello a sentenza n. del Tribunale di Brescia in data

CONCLUSIONI

Dell’appellante: Previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contrariis rejectis

In via preliminare: disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo contenente le condanne al versamento di Euro 40.000,00 alla sig.ra a titolo di risarcimento danno esistenziale e di Euro 4700,00 oltre accessori di legge, quale rifusione spese di lite, sussistendone i presupposti di cui all’art. 283 c.p.c, come meglio richiesto e dedotto in separata istanza depositata contestualmente al ricorso in appello.

Nel merito

In via principale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia qui impugnata, confermando la parte relativa alla dichiarazione della separazione tra i coniugi con conseguente ordine di trascrizione, e alla dichiarazione di autosufficienza economica di entrambi tale da non dover riconoscere un assegno di mantenimento a favore della moglie, nonché quella relativa alla revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, per i motivi tutti esposti in narrativa, revocare il provvedimento impugnato laddove stabilisce l’addebito della separazione al marito e laddove condanna lo stesso al risarcimento del danno esistenziale quantificandolo in Euro 40.000,00; revocare altresì la condanna alla rifusione delle spese di lite; inoltre previa revoca dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 27.04.2005, dichiarare inammissibili le prove testimoniali ivi ammesse in primo grado (generiche, valutative, indirette) e comunque dichiararle inutilizzabili ai fini del decidere.

In via subordinata: nella denegata ipotesi che venga riconosciuto il danno esistenziale alla moglie, revocare la sentenza dì primo grado sia laddove lo quantifica in euro 40.000,00, e ridurne l’importo ad una somma più equa e comunque non superiore ad euro 2000,00, sia laddove condanna il alla rifusione delle spese legali.

In via istruttoria: Omissis.

Spese rifuse, anche per il primo grado.

Dell’appellata:

In via istruttoria: Omissis.

Nel merito: rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione l’appello proposto dal sig. , perché improcedibile, inammissibile e perché comunque, del tutto infondato in fatto e in diritto. Per l’effetto, confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorario.

 Svolgimento del processo

 Con ricorso depositato il giorno avanti al Tribunale di Brescia, , nato a , premesso che aveva contratto matrimonio, in con nata a il che dall’unione non erano nati figli e che da tempo la convivenza tra i coniugi era diventata intollerabile chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale.

All’udienza del , il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separati assegnando la casa coniugale al sig.

La sig.ra si costituiva chiedendo la dichiarazione della separazione giudiziale con addebito al marito assumendo che costui aveva violato l’obbligo di fedeltà. Chiedeva, inoltre, che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento e liquidato altresì il danno esistenziale di cui chiedeva il risarcimento, conseguente alla condotta tenuta dal (…).

Il ricorrente replicava contestando il fondamento delle richieste della resistente e chiedendone il rigetto.

Indi la causa veniva istruita con l’acquisizione di documentazione e l’escussione di testimoni.

Esaurita l’istruttoria, all’udienza del giorno le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Il Pubblico Ministero, intervenuto, concludeva come in epigrafe indicato.

Con sentenza in data , il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione tra i coniugi, revocava il provvedimento presidenziale con cui era stata assegnata la casa coniugale al ritenuto, inoltre, che il fallimento del matrimonio fosse imputabile al comportamento del marito, per violazione dell’obbligo di fedeltà, pronunciava l’addebito a suo carico e lo condannava al pagamento del risarcimento del danno esistenziale verso la moglie nella misura di Euro 40.000,00 oltre al pagamento delle spese del giudizio; ordinava infine all’ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.

In particolare, quanto alla pronuncia risarcitoria, il tribunale, in sintesi, traendo argomento dal principio costituzionale, a tenore del quale la personalità e la dignità del soggetto devono essere garantite in tutte le loro forme, ivi comprese quelle la cui violazione non dia luogo a danno patrimoniale, ravvisava nella omosessualità delle relazioni extraconiugali del (…) , un comportamento intrinsecamente e gravemente lesivo della dignità e del rispetto dovuto all’altro coniuge, sia con riferimento alle norme preposte a tutela della famiglia, che di quelle generali preposte a tutela dell’individuo come persona (secondo il principio del neminem laedere) non escluse dalle prime.

con ricorso depositato in data ritualmente notificato (…) interponeva appello avverso la citata sentenza affidandolo a più motivi. Si costituiva in giudizio (…)resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

All’udienza camerale del (…), sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

 Motivi della decisione

 Per motivi di ordine logico occorre esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata dall’appellante di improponibilità della domanda risarcitoria in un processo di separazione ove le questioni patrimoniali tra coniugi debbono essere regolate dal giudizio ordinario.

L’eccezione, riconosciuta tardiva dalla stessa parte, certamente inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in sede di appello, appare altresì infondata nel merito.

La domanda risarcitoria basata sulla asserita violazione da parte del marito del dovere di fedeltà coniugale, può essere accertata solo nel giudizio di separazione; essa infatti, a differenza delle altre domande – normalmente fondate sul regolamento patrimoniale (legale o negoziale) invocato in sede di separazione per definire i rapporti economici dei coniugi – trae titolo dal regolamento proprio del matrimonio, che impone ad essi doveri non patrimoniali, di assistenza morale, materiale, di fedeltà, che ne costituiscono l’essenza e che servono ad individuare e connotare la famiglia che su di esso si fonda, innanzi tutto come consorzio umano di solidarietà.

Da ciò consegue che l’asserita violazione di uno di quei doveri, rientra nell’oggetto del giudizio di separazione e non potrebbe divenire ad esso estraneo per il solo fatto che la loro violazione dia luogo ad un eventuale risarcimento del danno: ciò infatti costituisce l’effetto patrimoniale della violazione di un dovere non patrimoniale, che è cosa ben diversa dalla regolamentazione dei diritti patrimoniali dei coniugi.

Nel merito con due diversi motivi, lamentando malgoverno delle risultanze istruttorie in un contesto di violazione delle norme che disciplinano l’istituto del matrimonio, l’appellante si duole della gravata sentenza per la parte in cui la stessa ha pronunciato: 1) l’addebito nei suoi riguardi; 2) lo ha condannato al pagamento della somma di Euro 40.000,00, a favore della moglie a titolo di risarcimento del danno esistenziale.

Assume in sintesi che: a) non è stata fornita la prova che l’infedeltà fosse stata la causa determinate della crisi matrimoniale; b) che la scelta omosessuale era stata involontaria essendo la conseguenza di una sofferta malattia (adenoma dell’ipofisi); c) che il diritto di famiglia, per la sua specialità completezza ed autosufficienza escludeva il concorso della tutela generale del danno fondata sulla responsabilità aquiliana; d) che non era stata data alcuna prova del richiesto danno esistenziale né della sua quantificazione.

Il motivo è fondato solo in ordine alla condanna al risarcimento del danno esistenziale per le ragioni che seguono.

È pacifica in atti la circostanza che il (…) abbia in trattenuto nel corso del matrimonio almeno una relazione di tipo omosessuale. La circostanza è stata da lui stesso ammessa nel corso dell’interrogatorio ed è stata confermata da tutti i testi, sia pure de relato; ciò che, peraltro, non è sufficiente a svilirne l’affidabilità attesa l’evidente difficoltà di una testimonianza diretta su tali fatti.

L’appellante non ha neanche dimostrato adeguatamente, come sarebbe stato suo onere, che la devianza sessuale sia stata la conseguenza dell’intervento subito all’ipofisi a causa di un adenoma, on de allo stato non è possibile accreditare l’involontarietà della sua con dotta, che lo stesso si è limitato ad asserire genericamente, ma senza l’allegazione di una seria documentazione scientifica, idonea a indurre il giudice di primo grado ad approfondire l’indagine tecnica sul punto anche mediante l’ammissione di una consulenza d’ufficio, sulla quale il giudice ha la facoltà, ma non il dovere di disporre.

Dagli atti di causa emerge inoltre con chiarezza che la crisi matrimoniale è stata la diretta conseguenza dell’infedeltà del (…) , da lui stesso confessata alla moglie, confermata dal fatto (che si legge nello stesso atto di appello) che subito dopo l’informazione, i due coniugi non hanno più avuto rapporti sessuali e si sono accordati per una separazione di fatto risalente all’anno , attuata dalla moglie mediante il trasferimento dell’abitazione altrove.

L’accertamento dell’esistenza della relazione extraconiugale commessa dal (…) , mentre consente tranquillamente di poter addivenire ad una pronuncia di addebito a suo carico, trattandosi di palese violazione degli obblighi matrimoniali che ne ha determinato il fallimento, non altrettanto consente di fare in ordine alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale.

Pur condividendo in linea di principio l’insegnamento della suprema Corte, fatto proprio dal tribunale, (Corte Cost. 223/2003, Cass. n. 88828/2003) – a tenore del quale è risarcibile anche il danno esistenziale derivante alla persona a causa della lesione del diritto in violabile e costituzionalmente garantito della dignità e della personalità – correlato all’altro assunto – in base al quale la disciplina generale che tutela il danno aquilano trova generale applicazione anche qualora la lesione (non patrimoniale) del diritto derivi dalla violazione de gli obblighi nascenti dall’istituto del matrimonio (non essendo concepibile una tutela differenziata a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno della famiglia) – ritiene la Corte che la loro applicazione non possa essere aprioristica e non possa quindi prescindere dalla dimostrazione effettiva dell’esistenza del danno e della sua entità.

Nel caso in esame la particolarità dell’infedeltà, concretatasi in una relazione di tipo omosessuale, differentemente da quanto ritenuto dal tribunale, non può essere considerata intrinsecamente grave e tale da far ritenere presunta la lesione del diritto all’integrità persona le dell’altro coniuge.

Non esistono infatti criteri oggettivi di riferimento in base ai quali si possa ritenere che l’infedeltà sia più grave se si concretizza in una relazione omosessuale piuttosto che eterosessuale.

L’entità del danno che ne deriva dipende infatti dalla reattività soggettiva del coniuge offeso, come condizionata dalle concezioni personali che questi ha maturato nel corso della propria esistenza, in base alla propria sensibilità ed esperienza di vita (culturale, etica, ambientale), di modo che il parametro di valutazione risulta estremamente soggettivo e può portare facilmente a valutazioni opposte e tali da far ritenere che una relazione omosessuale possa rivelarsi anche meno dolorosa e dannosa dell’altra, stante l’impossibilità di un confronto omogeneo tra il terzo partecipe del tradimento e il coniuge che lo subisce e la possibilità che essa possa essere considerata anche una patologia psicologica.

Sul punto la nel reclamare un risarcimento per danno esistenziale non ha allegato nessuna circostanza né fornito alcuna prova specifica, anche con riferimento alle concrete modalità della condotta del marito, che siano in grado di far anche soltanto presumere l’esistenza e l’entità del lamentato pregiudizio con particolare riferimento alle mutate modalità di vita nel contesto ambientale di appartenenza.

Il risarcimento del danno esistenziale, infatti, riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, non può fondarsi su considerazioni che, sia pure basate sulla comune esperienza, si limitino ad un aspetto ulteriore della persona lesa, occorrendo la prova dell’incidenza, in concreto, della lesione di valori fondamentali dell’individuo sulle attività realizzatici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il pro filo personale che relazionale, quindi “esterno”, quale conseguenza del fatto illecito altrui.

Anche se la lesione è in re ipsa, non ne può discendere, quale corollario, che il danno debba essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l’onere quantomeno di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva della sua esistenza, costituendo la lesione di valori costituzionali un semplice indizio, sia pure di valenza pregnante, dell’esistenza del danno che, tuttavia, dovrà essere provato facendo ricorso ai principi generali in tema di onere della prova.

Come già detto, non può, infatti, escludersi, in linea di principio, che la lesione di valori costituzionali, non provochi alcun pregiudizio concreto, per ragioni peculiari o contingenti o per particolari situazioni ambientali, legati alla sfera del danneggiato.

Relativamente ai mezzi di prova ammissibili, potrà anche farsi riferimento, come evidenziato dalla Corte, alle presunzioni semplici o a situazioni reali, di valenza sintomatica, da cui desumere in termini di certezza o di elevata probabilità, l’effettività del pregiudizio subito.

Peraltro costituisce principio pacifico, che, anche ove si ricorra alla valutazione equitativa, nel caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c), occorra pur sempre fornire la prova del danno stesso.

Chiarimenti significativi sull’onere della prova provengono dalle ultime pronunce della Corte di Cassazione che ammettono la prova presuntiva ma solamente previa allegazione puntuale del danno «sull’oggetto e sul modo di operare dell’asserito pregiudizio, non potendo (il giudice) sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell’atto dì parte, facendo ricorso a formule standardizzate e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta» .

Il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico-legali applicabili in relazione alla lesione dell’integrità psico-fisica, «necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita» (Cass. ss. uu. n. 6572/2006).

Per quanto di ragione l’appello va quindi accolto in parte e la sentenza consequenzialmente modificata in ordine alla pronuncia del risarcimento del danno.

La parziale riforma della sentenza comporta un nuovo regolamento delle spese legali per entrambi i gradi.

Valutato l’esito complessivo della controversia, emerge la soccombenza meramente parziale del ciò legittima la compensazione delle spese nella misura, che appare congrua, della metà, ponendosi a carico dell’appellante la restante metà, liquidata come segue: quanto al primo grado euro 2.350,00 su un totale di euro 4.700,00, comprensivo di euro 1.000,00 per diritti di procuratore ed euro 3.000,00 per onorari di avvocato; quanto al grado di appello euro 2.564,52 su un totale di euro 5.129,03,comprensivo di euro 1.294,69 per diritti di procuratore ed euro 3.100,00 per onorari di avvocato.

 P.Q.M.

La Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, n. dichiara che nulla deve a a titolo di risarcimento del danno; conferma nel resto la sentenza; dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio nella misura della metà e condanna l’appellante a rifondere a controparte la restante metà, liquidata in euro 2350,00 quanto al primo grado ed euro 2.564,52 quanto al presente.

Brescia, 7 marzo 2007

Il Consigliere estensore

Il Presidente