Corte d’Appello di Napoli, sentenza dell’11 aprile 2007

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato il 31.10.2003, A.R. chiedeva pronunciarsi separazione giudiziale con addebito al marito, dott. G.P., deducendo che, dopo la nascita di un figlio, il matrimonio era fallito per i comportamenti prevaricatori e violenti del marito, chiedendo un congruo assegno per lei ed il figlio, l’affidamento di quest’ultimo e l’assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito.

Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza presidenziale del 18.12.2003, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava il figlio minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale, determinando un assegno provvisorio di mantenimento di euro 1.200,00 mensili, con divieto per la ricorrente di ospitare nella predetta casa la Sig. G.I., in base agli assunti della memoria della difesa resistente, in cui si adombrava l’esistenza di una relazione tra la stessa e la moglie. Si costituiva il resistente, spiegando domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della moglie a causa del predetto comportamento, nonché´ di un atteggiamento anaffettivo della stessa nei suoi confronti, chiedendo l’affido esclusivo del figlio o in subordine l’affido condiviso e l’attribuzione dell’ex casa coniugale o la divisione della stessa. Il g.i. revocava il divieto di frequentazione, confermando per il resto il provvedimento presidenziale.

Sentite le parti, riviste le modalità di visita su accordo delle parti, ammesse ed espletate prove testimoniali, prodotta documentazione, rigettata istanza ex art. 184 bis di riammissione in termini avanzata dalla difesa resistente al fine di produrre copie di atti penali relativi a denunce presentate nei suoi confronti dalla ricorrente, il Tribunale, con sentenza dell’8.6 – 28.6.2006, pronunciava la separazione con addebito esclusivo al marito, affidava il figlio alla madre, assegnava l’ex casa coniugale alla moglie, confermando le modalità di visita da parte del padre vigenti, con previsione cioè due pomeriggi settimanali dall’uscita di scuola o comunque dalle 15 alle 21 e fine settimana alterni, 15 gg. d’estate ad anni alterni dall’1 al 15/8 o dal 16 al 31/8 e alternativamente dal 24 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1 nonché´ per le vacanze pasquali, fissando un assegno di euro 1.200,00 per il figlio e di 750,00 per la moglie, oltre contribuzione dei 2/3 delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche per il figlio, ponendo a carico del resistente anche le spese di giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello, con ricorso depositato il 27.9.2006, il P., lamentando la pronuncia  dell’addebito esclusivo nei suoi confronti in base ad un suo preteso atteggiamento violento, ricavantesi dalle deposizioni inattendibili della madre dell’appellata e della G., con cui la stessa appellata aveva una relazione sentimentale, che era stata causa del fallimento del matrimonio, rimandando l’inattendibilità delle stesse testi, che  avevano anche riferito che la moglie era laureata, contrariamente al vero, come da certificazione prodotta. L’appellante contestava anche la validità dei referti ospedalieri  ex adverso prodotti, lamentando inoltre il mandato ingresso del prove testimoniali da lui articolate e di c.t.u., ripetutamente avanzata per vagliare il più idoneo affidamento del figlio minore, richiedendo altresì` l’addebito esclusivo nei confronti della moglie. L’appellante criticava, inoltre, la decisione per aver confermato l’ordinanza di rigetto della istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis, non ammettendo la produzione degli atti e dei documenti penali relativi ai procedimenti intentati nei suoi confronti dall’appellata per maltrattamenti e calunnia, conclusisi con archiviazione in data 31.5.2005, documenti che si riproducevano in questo grado ex art. 345 c.p.c., stante la loro rilevanza ai fini della decisione del giudizio. Ancora, l’appellante censurava il mancato accoglimento della richiesta di affido esclusivo o in subordine condiviso, ed invece l’immotivato affidamento del minore alla madre, disattendendo i rilievi sviluppati sul punto della difesa dell’attuale appellante, vertenti non solo sull’esistenza  della relazione sentimentale con altra donna, ma sul comportamento della moglie teso a screditare il marito, nonché´ sul suo rifiuto di trovarsi ancor giovane un’occupazione lavorativa e sulla condotta della stessa R., consistente nel muovere tuttora pretestuose censure nei confronti del marito circa infondate contestazioni in merito al rispetto del regime di visita da parte del padre, evidenziando un atteggiamento animoso, che sicuramente avrebbe finito per incidere sull’armonico sviluppo del minore. Lamentava, inoltre, che fosse stato disposto l’affido esclusivo del tutto immotivatamente, senza il necessario vaglio di idoneita` preventiva ed inoltre l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, quale genitrice affidataria, con il rifiuto di divisione dello stesso immobile, originariamente costituito da due unità abitative, richiesta dall’appellante, proprietario esclusivo dell’immobile, malgrado l’immobile fosse divisibile, come da perizia prodotta. Ancora, l’appellante lamentava l’eccessività degli assegni fissati a suo carico, in base ad una pretesa non provata attività di professionale privata dello stesso appellante, medico ospedaliero, confutata dai testi da lui indotti e negando il preteso alto tenore di vita matrimoniale e che la moglie avesse diritto all’assegno di mantenimento, in quanto proprietaria di immobili e avendo capacità lavorativa, negando inoltre che ci fosse stato un accordo tra i coniugi a che la stessa non lavorasse, criticando, infine, la sproporzione delle spese giudiziali poste a suo carico, instando per la sospensione della sentenza gravata, l’ammissione dell’istruttoria articolata in prime cure e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado. Si costituiva l’appellata, deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per assenza di domande e conclusioni, nonché´ l’inammissibilità della prova richiesta nonché´ della nuova documentazione prodotta in questo grado, allegando l’infondatezza, nel merito, del gravame e spiegando appello incidentale per ottenere adeguamento degli assegni di mantenimento a complessivi euro 3.000,00 mensili, oltre Istat, oltre obbligo di contribuzione per i 2/3 alle spese mediche non coperte da SSN e di istruzione, con condanna alle spese del doppio grado. All’udienza del 16.3.2007, la Corte, sulle conclusioni di cui in epigrafe, si riserva la decisione.

Motivi della decisione

 L’appello principale è infondato alla stregua dei rilievi che seguono, pur non potendosi ritenere condivisibili le censure in rito sul medesimo gravame spiegate in via preliminare dalla difesa appellata, in quanto l’omessa formale, mancata previsione delle relative domande e conclusioni non rende nullo l’atto, dal tenore dello stesso appaiono facilmente evincibili non solo le censure mosse alla decisione impugnata, ma anche le conclusioni avanzate alla Corte.

Preliminarmente, per facilità espositiva, prima di affrontare il merito dei motivi di gravame, ritiene la Corte di esaminare le richieste istruttorie svolte in questo grado dalla difesa appellante, con cui, in sostanza, vengono riproposte la richiesta di prova testimoniale disattesa in prime cure prima dal g.i. e poi dal Collegio in sede decisionale e si lamenta la mancata ammissione degli  atti penali prodotti dalla stessa difesa appellante dopo i termini ex art. 184, 1º co., c.p.c., riprodotti comunque in questo grado ex art. 345 c.p.c. Ora, quanto alla richiesta di ammissione della prova testimoniale, la Corte condivide la pronuncia di inammissibilità della stessa, in quanto l’unico capitolo di prova, attinente all’addebito, e che dovrebbe provare la relazione sentimentale dell’appellata con la sig. G. appare del tutto generico: in esso infatti si fa riferimento al fatto che «la appellata avrebbe manifestato i più occasioni un forte vincolo affettivo verso la predetta Signora», senza meglio specificare la natura di tale legame, senza riferire circostanze precise e delegando ai testi valutazioni e giudizi, chiaramente loro inibiti. Quanto, poi, alle doglianze sulla mancata ammissione dell’istanza ex art. 184 bis c.p.c., con cui veniva richiesta, dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 184, 1º co., c.p.c. l’acquisizione di verbali informazioni assunte nel corso di indagini preliminari condotte a seguito di esposto- denuncia presentate dall’appellata nei confronti del marito, poi concluse, a dire dell’appellante, con provvedimento di archiviazione, deve rilevarsi che lo strumento per acquisire detta documentazione, sia pure acquisita successivamente dalla parte, ma solo per ottenere una rimessione in termini da un’attività da cui la parte era decaduta senza colpa. D’altra parte, deve ribadirsi l’inefficacia probatoria degli stessi atti – si badi relativi a sommarie informazioni assunte nella fase delle indagini preliminari e non nel dibattimento in contraddittorio con le altre parti – nel presente giudizio civile, in quanto le disposizioni contenute nei medesimi atti non sono state raccolte in dibattimento, ne´ verbalizzate nello stesso (Cass. 6.10.1998, n. 1902).

Infine, la riproduzione di tali prove e di altri documenti in questa fase processuale è inammissibile, secondo l’ultimo insegnamento della S.C. in materia di prove, non trattandosi di prove suscettibili cioè`, per quanto già detto, di influenza causale più incisiva rispetto a quelle già acquisite che hanno portato alla decisione impugnata (Cass., S. U., 20.4.2005, n. 8203; Cass., 7.6.2006, n. 15782). Venendo, ora, ai profili specifici del gravame principale, la Corte non ritiene fondato il primo motivo dello stesso, attinente ad una pretesa erroneità della decisione in merito al riconoscimento di addebito esclusivo in capo all’appellante, per pretesa assenza di una reale ed esaustiva prova. In realtà`, dalla lettura delle deposizioni testimoniali acquisite attraverso, soprattutto, due testi, che, contrariamente all’assunto della difesa appellante, non appaiono inattendibili per il solo fatto di essere l’una la madre dell’appellata e l’altra legata da rapporti di stretta amicizia con la stessa R. o per il fatto adombrato nel gravame di aver riferito che quest’ultima era laureata in giurisprudenza, laddove, invece, sebbene iscritta alla facoltà non ha conseguito mai tale titolo (circostanza si badi riferita dallo stesso appellante in un primo tempo e quindi del tutto credibile) emerge un atteggiamento prevaricatore e violento del marito nei confronti della moglie che ben giustifica la predetta pronuncia di addebito e, ciò`, a prescindere dai referti prodotti. I testi hanno riferito di aver assistito personalmente ad episodi di violenza e di aggressività da parte del marito nei confronti dell’appellata anche alla presenza del figlio minore e, significativamente, in sede di comparizione l’appellante ha dichiarato testualmente al g.i. (verbale 26.10.2004) che «la moglie lo istigava a picchiarla e lo provocava», ammettendo implicitamente, al di là degli sforzi difensivi interpretativi della difesa appellante, tale atteggiamento aggressivo e violento. Del resto, i comportamenti aggressivi ed alterati dell’appellante sono stati confermati anche da una teste estranea (v. dep. Teste D.). Ora, per giurisprudenza costante, i comportamenti violenti di un coniuge sono motivi di addebito esclusivo al di la di ogni comparazione, se non con comportamenti analoghi dell’altro coniuge, di cui non vi e` prova, ne´ neppure allegazione da parte della difesa del P. in prime cure (v. Cass., 5.8.2004, n. 1501 ex plurimis). Quanto, poi, al motivo di gravame, attinente la mancata pronuncia di addebito nei confronti della moglie, deve rilevarsi che, in base delle deduzioni già svolte in merito all’inammissibilità della prova testimoniale e documentale svolte in premessa, deve rilevarsi che il P. al di la` delle affermazioni contenute negli scritti difensivi dei diversi difensori succedutisi nella sua difesa, non e` riuscito tempestivamente e compiutamente a dare la prova della relazione omosessuale che si sarebbe svolta addirittura nell’ex casa coniugale e che avrebbe a lungo tollerato, poco credibilmente. Destituito di fondamento appare, poi, il gravame, laddove critica la decisione in merito all’affidamento esclusivo del minore alla madre, deducendo che tale provvedimento sarebbe stato immotivato. In realtà`, la sentenza si è diffusa sufficientemente sui motivi per cui, pur non negandosi il buon rapporto tra il padre ed il bambino, si è ritenuto, allo stato, preferibile, nell’interesse unico e preminente dello stesso minore, privilegiare l’affidamento alla madre, con cui il figlio, ancora in tenera eta`, e` finora vissuto, attesa la conflittualità da loro attuale comportamento, stigmatizzato ancora nelle rispettive difese e nelle comunicazioni spedite tramite i rispettivi legali. L’istituto dell’affido condiviso, infatti, presuppone l’accertamento che i due coniugi riescano a gestire la vita del figlio, superando i reciproci contrasti, senza arrivare a screditare le capacità genitoriale l’uno dell’altro, situazione ben diversa da quella purtroppo, verificatasi nel caso in esame, laddove, mentre il P. ha concluso per l’inidoneità genitoriale della moglie, adducendo l’esistenza di una relazione, poi non provata, quest’ultima, invece, risulta aver correttamente mostrato disponibilità a favorire rapporti tra il padre ed il figlio, che, allo stato, appare sereno e ben integrato scolasticamente (vedi documentazione in fascicolo appellata). Di fronte a tali rilievi, la Corte ritiene inconferenti, ai fini dell’accertamento dell’idoneità genitoriale della R., le condotte della stessa allegate nell’appello peraltro non provate e, cioè`, l’aver questa tentato di screditare il marito, l’aver la stessa omesso di cercarsi un lavoro ed aver mosso censure pretestuose nei confronti del coniuge circa il rispetto delle modalità di visita. In definitiva, contrariamente all’assunto dell’appellante, risulta attentamente vagliata l’idoneità genitoriale della madre affidataria e scelta la stessa per un’ovvia esigenza di continuità ed in relazione ad una più costante presenza della stessa, casalinga, auspicabile attesa l’età del figlio, mentre è correttamente motivata l’esclusione della richiesta subordinata di affido condiviso per la palese incapacità, allo stato, delle parti di gestire proficuamente l’istituto in parola. In merito, poi, all’assegnazione dell’ex casa coniugale, la Corte non ritiene censurabile il provvedimento di assegnazione della stessa di proprietà esclusiva dell’appellante alla madre affidataria nella sua interezza, in quanto la divisibilità dello stesso immobile, pur astrattamente ipotizzabile, finirebbe, chiaramente, per privare lo stesso delle sue caratteristiche attuali e comporterebbe un chiaro peggioramento della situazione abitativa dello stesso figlio, contrariamente alle finalità dello stesso istituto dell’assegnazione della casa coniugale, cosı` come novellato, che mira ad assicurare ai figli lo stesso ambiente famigliare per attenuare il disagio psicologico e materiale derivante comunque da un mutamento della condizione abitativa che si realizzerebbe, ove, da una casa di circa 150 mq finemente rifinita ed arredata (v. foto in fascicolo I grado appellata), il minore si vedrebbe costretto a vivere in un immobile grande la meta`, che, evidentemente, risulterebbe profondamente diverso da quello in cu è finora vissuto.

Quanto, infine alle statuizioni economiche in merito all’assegno per l’appellata ed il figlio, oggetto anche dell’opposto appello incidentale, la Corte reputa congrue le misure fissate nella sentenza gravata. In particolare, il diritto ad un assegno di mantenimento per l’appellata, risulta evidentemente, contrariamente all’assunto della difesa appellante, essendo risultata palese la sproporzione tra i redditi delle parti, provata sia dalle documentazioni fiscali che dalle indagini di P.T., in quanto la R. risulta casalinga, proprietaria solo di alcuni immobili (alcuni in nuda proprietà ed altri in comproprietà con parenti) di cui uno solo produttivi di reddito, di età non più giovane per il mondo lavorativo, mentre l’appellante risulta medico ospedaliero, che del tutto verosimilmente continua a svolgere attività libero professionale, come provato dalle produzioni documentali allegate dalla difesa appellata in primo grado ed asserito dai testi e, soprattutto, come provato dall’alto tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, non realizzabile con i soli guadagni di medico ospedaliero, alto tenore  di vita testimoniato dal fatto che i coniugi vivevano in un immobile prestigioso, finemente arredato con alti costi di gestione, avevano aiuti domestici, facevano viaggi e lunghe vacanze anche all’estero, facevano frequentare al figlio scuole private. In questo quadro probatorio, appare palese il diritto del R., ormai quasi quarantenne, da sempre casalinga e quindi priva di esperienze lavorative che rendano probabile la possibilità di trovare idonea occupazione lavorativa nella locale realtà sociale-lavorativa, di percepire l’assegno di mantenimento nella misura fissata in prime cure, che appare, peraltro, congrua, attesa anche l’assegnazione dell’ex casa coniugale, cosı` come appare congrua la misura dell’assegno fissato per il minore, attese le condizioni delle parti, il tenore di vista da sempre goduto dallo stesso minore, per cui va anche rigettato, insieme all’appellato principale, anche l’appello incidentale. Infine, destituito di fondamento appare il capo dell’appello principale, relativo alle spese che risultano liquidate a carico dell’appellante, soccombente e ritenuto responsabile esclusivo della separazione nei limiti delle vigenti tariffe, in relazione alla complessità e rilevanza dell’attività difensiva prestata.

L’esito del gravame induce alla compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dott. G.P. attraverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18-28.6.2006, nonché´ sull’appello incidentale promosso da A. R., cosı` prevede: rigetta l’appello principale e l’appello incidentale, compensando le spese.

One Response to Corte d’Appello di Napoli, sentenza dell’11 aprile 2007

  1. […] della stessa, che ha dato origine alle pronunce del Tribunale Napoli, 28 giugno 2006[2]; Corte di Appello di Napoli, 11 aprile 2007[3] e Cassazione, 18 giugno 2008, n. 16593[4]. Nei tre gradi di giudizio è stato considerato […]