Corte d’appello di Bologna, prima sezione civile, decreto nel proc. n. 1029/l009

LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
riunita in Camera di Consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Miranda Presidente
dott. Immacolata Fischetti Consigliere
dott. Pietro Guidotti Consigliere rel
nel procedimento n. 1029/l009 V.G.
promosso da
Ministero degli Interni, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso gli uffici di quest’ultima, in Bologna, via Guido Reni n. 4,
reclamante
contro
A., rappresentato ed assistito, come a procura a margine della memoria difensiva, dall’avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, presso il cui Studio, in Brescia, Corso Cavour n.27, è elettivamente domiciliato.
reclamato

ha pronunciato il seguente
decreto
letto il reclamo ex art.739 c.p.c, proposto dal Ministero degli Interni, in persona del Ministro in carica, avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 17 dicembre 2009, con cui è stato accolto il ricorso ex art.30, VI c., D. Lgs. n.286/98, depositato in data 5 agosto 2008 da A., nato a Fortaleza (Brasile) il XX agosto 19XX, cittadino brasiliano, coniugatoin data xx xxxxxx 20xx con 1a cittadina italiana B. nata a XX il X XXX 19XX, contro il Questore di Reggio Emilia, avverso il provvedimento 16 aprile 2008 della Questura di Reggio Emilia – Ufficio Immigrazione, recante il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi famigliari ex art.19. II c., lett c) T.U. n.286/98 presentata in data 30 ottobre 2007 dal medesimo A.;
premesso: a) che con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il diritto di A. ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi famigliari e la conseguente illegittimità del diniego del Questore di Reggio Emilia; b) che il reclamante Ministero ha eccepito: 1) il difetto di legittimazione del Questore di Reggio Emilia e l’inammissibilità del ricorso; 2) l’irregolare presenza di A. sul territorio nazionale e, pertanto, il difetto del presupposto del diritto al ricongiungimento famigliare, nonché l’insussistenza di un effettivo rapporto coniugale;
ritenuto: che il ricorso al Tribunale di Reggio Emilia è stato notificato, in data 12 settembre 2008 al “Questore di Reggio Emilia”, in Reggio Emilia, presso la sede d’Ufficio; che, tuttavia, quando, come nel caso di specie, si impugni il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve escludersi la legittimazione passiva del Questore, privo di autonoma capacità giuridica e personalità, posto che la legittimazione passiva spetta esclusivamente al competente Ministero dell’Interno, soggetto con personalità giuridica cui è subordinato ed organicamente collegato il Questore che ha emesso l’atto impugnato (cfr., in fattispecie del tutto analoga, C. Cass., Sez. I, 20 febbraio 2004, n.3381: “Nel procedimento di convalida ex art. 13, comma 5-bis, dlgs. n. 186 del 1992 del provvedimento del Questore. con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera dello straniero nei cui confronti è stato emanato decreto di espulsione, la legittimazione esclusiva a contraddire nel giudizio, anche davanti alla Corte di Cassazione, spetta al Ministro dell’Interno, quale organo di vertice dell’amministrazione, in difetto dell’autonoma capacità processuale del Questore”, oltre che la giurisprudenza costante di questa Corte); che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (essendo del tutto non rilevante, sotto questo profilo, la partecipazione del Questore, peraltro senza difesa tecnica, al primo grado del procedimento); che tale eccezione preliminare è assorbente rispetto ad ogni ulteriore censura di merito; che, pertanto, in accoglimento del reclamo deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Questore di Reggio Emilia e, per l’effetto, revocato il provvedimento impugnato; che le spese processuali del procedimento di reclamo, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste a carico di parte reclamante
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del reclamo, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Questore di Reggio