Corte costituzionale, sentenza n. 301 dell’11 dicembre 2012

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Firenze nel procedimento relativo a T.D. con ordinanza del 27 aprile 2012, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 27 aprile 2012, il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza.

In via preliminare, il giudice a quo ritiene di essere legittimato a sollevare la questione, in quanto investito del reclamo proposto da un detenuto e, perciò, chiamato a «procedere giurisdizionalmente», alla luce di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 1999.

Ciò premesso, il rimettente osserva come la legge penitenziaria includa tra gli elementi del trattamento l’agevolazione dei rapporti familiari (art. 15, primo comma, della legge n. 354 del 1975), prevedendo segnatamente che «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie» (art. 28 della legge n. 354 del 1975). Tale direttiva trova specificazione nel disposto dell’art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), in base al quale possono essere concessi, ai predetti fini, colloqui ulteriori oltre a quelli «ordinari» e autorizzate «visite» che consentono di trascorrere parte della giornata, in appositi locali o all’aperto, e di consumare un pasto in compagnia delle persone ammesse ai colloqui: ciò, peraltro, sempre sotto il controllo visivo del personale di custodia, prescritto dall’art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975.

A prescindere dall’effetto limitante che, nella realtà carceraria del nostro Paese, può derivare dalle concrete modalità dei colloqui – solitamente tenuti in spazi ristretti e affollati, tali da inibire anche le semplici manifestazioni di affetto – con la previsione dell’anzidetto controllo visivo l’ordinamento penitenziario italiano verrebbe ad impedire, in linea di principio, anche negli istituti penitenziari adeguatamente attrezzati – diversamente da quanto avviene in numerosi altri Stati, sia europei che extraeuropei – l’«espressione naturale e completa dell’affettività» e, «all’interno di essa», «della sessualità» tra il detenuto ed il «partner», sia esso il coniuge o il convivente stabile (equiparato al coniuge ai fini dei colloqui).

L’«astinenza sessuale» imposta dalla norma denunciata si porrebbe, peraltro, in contrasto con le indicazioni contenute in raccomandazioni del Consiglio d’Europa. La Raccomandazione n. 1340(1997), sugli effetti sociali e familiari della detenzione, adottata dall’Assemblea generale il 22 settembre 1997, all’art. 6 invita, infatti, gli Stati membri a «migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli». In modo ancora più puntuale, la successiva Raccomandazione R (2006)2 sulle regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei ministri l’11 gennaio 2006, prevede, con la regola n. 24.4, che «le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali»: concetto – quello di «normalità» – che evoca anche i profili affettivi e sessuali, come emerge dal commento a detta regola, ove si precisa che, «ove possibile, devono essere autorizzate visite familiari prolungate», le quali «consentono ai detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner», posto che «le “visite coniugali” più brevi autorizzate a questo fine possono avere un effetto umiliante per entrambi i partner».

Anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004, n. 2003/2188(INI), sui diritti dei detenuti nell’Unione europea, nell’invitare il Consiglio a promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell’Unione europea, l’elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai Paesi membri del Consiglio d’Europa, menziona specificamente, all’art. 1, lettera c), tra i diritti da riconoscere ai detenuti, «il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi».

Sebbene non immediatamente vincolanti per lo Stato italiano e tali comunque da lasciare «una certa flessibilità» nella loro attuazione, le regole ora ricordate indicherebbero, peraltro, chiaramente quale sia la tendenza del «regime penitenziario europeo».

Il problema della «sessualità/affettività» delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale non sarebbe d’altra parte risolto, nel nostro ordinamento, dall’istituto dei permessi premio fuori dal carcere, previsto dall’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, trattandosi di istituto del quale può in concreto fruire solo una parte minoritaria dei detenuti. Ne rimangono esclusi, infatti, non solo tutti i detenuti in stato di custodia cautelare, ma anche una elevata percentuale dei condannati in via definitiva, tanto più dopo le limitazioni introdotte in rapporto ai recidivi dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).

Alla luce di tali considerazioni, il giudice a quo reputa che l’art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede il controllo a vista sui colloqui da parte del personale di custodia, si ponga in contrasto con plurimi parametri costituzionali.

La norma censurata violerebbe, anzitutto, l’art. 2 Cost., in forza del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»: diritti che – secondo quanto affermato dalla già citata sentenza n. 26 del 1999 – «trovano nella posizione di coloro che sono sottoposti a una restrizione della libertà personale, i limiti ad essa inerenti, ma non sono affatto annullati da tale condizione». Il precetto costituzionale non consentirebbe, dunque, di disconoscere totalmente il diritto del detenuto al rapporto sessuale con il coniuge o con il convivente stabile, nel più ampio ambito della espressione dell’affettività, evitando «l’effetto umiliante (e per questo inumano e degradante)» derivante dalla mera ammissione di «rapporti sessuali fra le parti».

Risulterebbe violato, altresì, l’art. 3 Cost., con riguardo tanto alla previsione del primo comma, che enuncia il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, quanto a quella del secondo comma, ove si stabilisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli […] che […] impediscono il pieno sviluppo della persona umana»; nonché l’art. 27, terzo comma, prima parte, Cost., in forza del quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». L’astinenza sessuale coatta, «colp[endo] il corpo in una delle sue funzioni fondamentali», determinerebbe, infatti, il ricorso a pratiche “innaturali”, quali la masturbazione e l’omosessualità «ricercata o imposta», che non solo ostacolerebbero il pieno sviluppo della persona del detenuto, ma la avvilirebbero profondamente, risolvendosi, così, in un trattamento contrario al senso di umanità.

Verrebbe, in tal modo, compromessa anche la funzione rieducativa della pena, enunciata dall’art. 27, terzo comma, seconda parte, Cost.

La norma censurata violerebbe, ancora, l’art. 29 Cost., secondo il quale «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e l’art. 31, secondo comma, Cost., che impone la protezione della maternità, «favorendo gli istituti necessari a tale scopo». In contrasto con il carattere «naturale» del vincolo nascente dal matrimonio, postulato dal primo dei due precetti costituzionali ora citati, l’inibizione censurata determinerebbe, infatti, il fenomeno “innaturale” dei matrimoni «bianchi» in carcere, celebrati ma non “consumati”: situazione che, lungi dal proteggere la maternità, la impedirebbe.

L’art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 si porrebbe, da ultimo, in contrasto con l’art. 32 Cost., tanto in rapporto alla previsione del primo comma, in base alla quale «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività», quanto in relazione al disposto della seconda parte del secondo comma, per cui «la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Il ricorso alla masturbazione o a pratiche omosessuali, conseguente alla forzata «astinenza sessuale» con il «partner», comporterebbe, infatti, una «intensificazione dei rapporti a rischio e la contestuale riduzione delle difese sul piano della salute». La stessa astinenza, in sé considerata, non aiuterebbe, inoltre, «in persone che hanno ormai superato l’età puberale, uno sviluppo normale della sessualità con nocive ricadute stressanti sia di ordine fisico che psicologico».

2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il giudice a quo avrebbe omesso di descrivere la fattispecie concreta e, conseguentemente, di motivare sulla rilevanza della questione. Il rimettente si sarebbe limitato, infatti, a riferire di essere investito del reclamo proposto da un detenuto, senza fornire alcuna indicazione né in ordine alla natura e al contenuto di tale reclamo, né in ordine al regime carcerario cui il reclamante è assoggettato e, in particolare, riguardo al fatto che egli possa eventualmente usufruire dei permessi premio di cui all’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975 o di altri benefici carcerari: ipotesi nella quale il colloquio non rappresenterebbe l’unico strumento per consentire relazioni affettive e sessuali con il partner.

In secondo luogo, il giudice a quo – nel richiedere un generico intervento ablativo sull’art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 – avrebbe formulato un petitum privo dei necessari caratteri di specificità e univocità, e comunque incongruo rispetto allo scopo perseguito. Il rimettente censura, infatti, la disposizione denunciata sul presupposto che essa impedirebbe «la intimità dei rapporti affettivi e impo[rrebbe] l’astinenza sessuale con il partner legato da rapporto di coniugio o di stabile convivenza […] favorendo il ricorso a pratiche masturbatorie o omosessuali». Tale contenuto non sarebbe, peraltro, affatto rinvenibile nella norma in discussione, la quale si limita a prevedere che «i colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia». Quello denunciato dal rimettente costituirebbe, dunque, un mero effetto eventuale derivante dall’applicazione della norma: con la conseguenza che la rimozione integrale di essa dall’ordinamento si tradurrebbe in un intervento «improprio, sproporzionato e persino dannoso». Le ragioni per le quali è previsto il controllo visivo dei colloqui con riguardo alla generalità dei detenuti – ragioni correlate a interessi generali di sicurezza sociale, ordine pubblico e prevenzione dei reati – non potrebbero essere, infatti, totalmente sacrificate in nome delle esigenze di intimità affettiva e sessuale, ma andrebbero – al più – bilanciate con esse. Non sarebbe, perciò, ipotizzabile la rimozione pura e semplice della norma dall’ordinamento e, con essa, di ogni forma di controllo sui colloqui, senza provocare «irrimediabili danni sistemici».

Il giudice a quo avrebbe dovuto, semmai, chiedere una pronuncia «additiva di principio» (che, peraltro, avrebbe potuto porre altri problemi di ammissibilità): in particolare, avrebbe dovuto chiedere la dichiarazione di incostituzionalità della norma, nella parte in cui non prevede eccezioni alla regola del «controllo a vista» – da condizionare al possesso di precisi requisiti e alla verificazione di determinati presupposti – al fine di tutelare il diritto all’intimità affettiva e sessuale del detenuto con i propri familiari.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata.

Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, i diritti inviolabili dell’uomo, pur non essendo annullati dalla condizione di restrizione della libertà personale, trovano in tale condizione i limiti ad essa inerenti, limiti che sono connessi alle finalità proprie della restrizione stessa. Le modalità di svolgimento dei colloqui, previste dall’art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, rappresenterebbero, appunto, il frutto del difficile equilibrio tra l’esigenza punitiva dello Stato e la garanzia dei diritti fondamentali della persona.

Il rimettente avrebbe, inoltre, sottoposto a scrutinio il citato art. 18, secondo comma, non perché tale norma sia effettivamente in contrasto con la Costituzione in relazione alle finalità che le sono proprie, ma solo perché essa è sembrata «l’unica disposizione utile a segnalare quella che, più propriamente, dovrebbe essere indicata come una carenza dell’ordinamento carcerario». L’esigenza di consentire ai detenuti di praticare attività sessuali con il coniuge o con il convivente non sarebbe, in effetti, soddisfatta dalla semplice ablazione della norma in esame. A tal fine, sarebbe, infatti, necessario – come si afferma nella Raccomandazione n. 1340(1997) del Consiglio d’Europa, citata dallo stesso rimettente (e, peraltro, non vincolante) – mettere a disposizione dei detenuti appositi luoghi e predisporre opportune misure organizzative: effetto che non scaturirebbe dalla mera declaratoria di illegittimità costituzionale invocata nell’ordinanza di rimessione.

In questa prospettiva, il problema della sessualità dei detenuti meriterebbe, bensì, particolare attenzione nelle competenti sedi politiche, ma non potrebbe comunque giustificare l’accoglimento dell’odierna questione, la quale risulterebbe mal posta in relazione alla norma denunciata, che risponderebbe – per quanto detto – a diverse e prevalenti esigenze di ordine pubblico, a cominciare da quella di evitare che i colloqui si trasformino in occasioni per proseguire le stesse attività delittuose sanzionate con la detenzione.

Considerato in diritto

1.– Il Magistrato di sorveglianza di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe, anzitutto, l’art. 2 della Costituzione. Il diritto della persona ristretta in carcere ad avere rapporti sessuali con il coniuge o con il convivente stabile, nel senso più ampio della espressione dell’affettività, dovrebbe ritenersi, infatti, compreso tra i diritti inviolabili dell’uomo: diritti limitati, ma non annullati dalla condizione di restrizione della libertà personale. Ciò, anche alla luce delle indicazioni contenute in raccomandazioni del Consiglio d’Europa – in specie, la Raccomandazione n. 1340(1997) dell’Assemblea generale, sugli effetti sociali e familiari della detenzione (art. 6), e la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei ministri, sulle regole penitenziarie europee (regola n. 24.4) – oltre che in atti dell’Unione europea, e segnatamente nella Raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188(INI) del 9 marzo 2004, sui diritti dei detenuti nell’Unione europea (art. 1, lettera c).

Risulterebbe violato anche l’art. 3, primo e secondo comma, Cost., poiché l’inibizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ostacolerebbe il pieno sviluppo della persona del detenuto; nonché l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l’«astinenza sessuale coatta», «colp[endo] il corpo in una delle sue funzioni fondamentali», determinerebbe il ricorso a pratiche “innaturali” e degradanti, quali la masturbazione e l’omosessualità «ricercata o imposta», risolvendosi, così, in un trattamento contrario al senso di umanità e tale da compromettere la funzione rieducativa della pena.

La norma censurata sarebbe, inoltre, incompatibile con l’art. 29 Cost., secondo il quale «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», in quanto determinerebbe il fenomeno innaturale dei matrimoni «bianchi» in carcere, celebrati ma non consumati; come pure con l’art. 31 Cost., giacché lungi dal proteggere la maternità – come previsto dal precetto costituzionale – la impedirebbe.

Sarebbe, infine, violato l’art. 32, primo e secondo comma, Cost., giacché l’astinenza sessuale con il partner, favorendo il ricorso alla masturbazione o a pratiche omosessuali, comporterebbe una «intensificazione dei rapporti a rischio e la contestuale riduzione delle difese sul piano della salute» e, in ogni caso, non aiuterebbe, «in persone che hanno ormai superato l’età puberale, uno sviluppo normale della sessualità con nocive ricadute stressanti sia di ordine fisico che psicologico».

2.– La questione è inammissibile, sotto due distinti e concorrenti profili.

In primo luogo, come eccepito anche dall’Avvocatura generale dello Stato, il rimettente ha omesso di descrivere in modo adeguato la fattispecie concreta e, conseguentemente, di motivare sulla rilevanza della questione.

Nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo si limita, infatti, a riferire di essere chiamato a pronunciarsi sul «reclamo» di un detenuto, senza precisarne affatto la natura e il contenuto e, quindi, senza indicare la ragione per la quale occorrerebbe fare applicazione della norma censurata nel caso di specie. Il giudice a quo non specifica neppure, d’altra parte, a quale regime carcerario sia sottoposto il reclamante e, segnatamente, se possa o meno beneficiare dei permessi premio, previsti dall’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975: istituto che – per affermazione dello stesso rimettente – rappresenterebbe la soluzione migliore dell’esigenza prospettata, consentendo ai detenuti di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il «partner» al di fuori dell’ambiente carcerario, in maniera tale che la sua praticabilità potrebbe eventualmente escludere la necessità di concedere all’interessato “colloqui intimi” intramurali.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale – non emendabile tramite la lettura diretta degli atti di tale giudizio, ostandovi il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l’inammissibilità (ex plurimis, sentenza n. 338 del 2011, ordinanze n. 93 del 2012 e n. 260 del 2011).

3.– Il secondo motivo di inammissibilità si connette al petitum e coincide, ma solo in parte, con quello che forma oggetto dell’ulteriore eccezione della difesa dello Stato.

L’ordinanza di rimessione evoca, in effetti, una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nel già ricordato istituto dei permessi premio, previsto dall’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria. Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce dalle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali richiamati dal rimettente (peraltro non immediatamente vincolanti, come egli stesso ammette) e dell’esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di riforma nei cui confronti la Corte europea dei diritti dell’uomo ha reiteratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – e in particolare, gli artt. 8, paragrafo 1, e 12 – prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali all’interno del carcere, anche tra coppie coniugate (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina).

Nella indicata prospettiva, il giudice rimettente appunta, peraltro, specificamente le sue censure sul disposto del secondo comma dell’art. 18 della legge n. 354 del 1975, in forza del quale i colloqui delle persone ristrette in carcere «si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia».

Risulta, tuttavia, evidente come un intervento puramente e semplicemente ablativo della previsione del controllo visivo sui colloqui – quale quello in apparenza richiesto dal giudice a quo, alla luce della formulazione letterale del petitum – si rivelerebbe, per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo.

Il controllo a vista del personale di custodia non mira, in effetti, ad impedire in modo specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra il recluso e il suo «partner», ma persegue finalità generali di tutela dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e di prevenzione dei reati. L’ostacolo all’esplicazione del «diritto alla sessualità» ne costituisce solo una delle conseguenze indirette, stante la naturale esigenza di intimità connessa ai rapporti in questione. L’asserita necessità costituzionale di rimuovere tale conseguenza non giustificherebbe, dunque, la caduta di ogni forma di sorveglianza sulla generalità dei colloqui.

Al tempo stesso, l’eliminazione del controllo visivo non basterebbe comunque, di per sé, a realizzare l’obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle “visite intime”, fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative. Tutte operazioni che implicano, all’evidenza, scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all’ordine e alla sicurezza nelle carceri e, amplius, all’ordine e alla sicurezza pubblica. Esigenze, queste, che la richiamata giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha, peraltro, ritenuto idonee a giustificare l’esclusione delle cosiddette «visite coniugali» a favore dei detenuti – ancorché qualificabile come interferenza con il diritto al rispetto per la propria vita familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione – in forza di quanto stabilito dal secondo paragrafo di tale articolo.

Per avere eloquente dimostrazione della varietà delle soluzioni al riguardo prospettabili, è del resto sufficiente scorrere i numerosi progetti di legge sinora presentati in materia e non coronati da successo, nonché le discipline concretamente adottate in altri Stati, alle quali si accenna nella stessa ordinanza di rimessione.

4.– Né, d’altra parte, il problema potrebbe essere superato ritenendo che il giudice a quo abbia richiesto a questa Corte una sentenza additiva “di principio”, la quale – secondo la dinamica propria di tale tipo di decisioni – si limiti ad affermare l’esigenza costituzionale di riconoscere il diritto in parola, demandando al legislatore il compito di definire modi e limiti della sua esplicazione e, nelle more dell’intervento legislativo, lasciando ai giudici comuni la possibilità di garantire interinalmente il diritto stesso tramite gli strumenti ermeneutici, sulla base della disciplina in vigore (quella, in specie, dei colloqui e delle visite familiari).

La sentenza additiva “di principio” in ipotesi richiesta dal rimettente risulterebbe, infatti, essa stessa espressiva di una scelta di fondo.

Nella prospettiva del giudice a quo, il «diritto alla sessualità» intra moenia dovrebbe essere, infatti, riconosciuto ai soli detenuti coniugati o che intrattengano rapporti di convivenza stabile more uxorio, escludendo gli altri (si pensi, ad esempio, a chi, all’atto dell’ingresso in carcere, abbia una relazione affettiva “consolidata”, ma non ancora accompagnata dalla convivenza, o da una convivenza «stabile»). Detta soluzione non solo non è l’unica ipotizzabile (come di nuovo attestano i progetti di legge in materia), ma non appare neppure coerente con larga parte dei parametri costituzionali evocati dallo stesso giudice a quo: talora “per eccesso”, talaltra “per difetto”.

5.– La questione va dichiarata, pertanto, inammissibile (sulla inammissibilità delle questioni che richiedano interventi additivi in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, ex plurimis, sentenze n. 134 del 2012 e n. 271 del 2010, ordinanze n. 138 e n. 113 del 2012).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI