Corte Costituzionale, ordinanza 22 luglio 2010 n. 276
composta dai signori:
– Francesco AMIRANTE Presidente
– Ugo DE SIERVO Giudice
– Paolo MADDALENA
– Alfio FINOCCHIARO “
– Alfonso QUARANTA “
– Franco GALLO “
– Luigi MAZZELLA “
– Gaetano SILVESTRI “
– Sabino CASSESE “
– Giuseppe TESAURO “
– Paolo Maria NAPOLITANO “
– Giuseppe FRIGO “
– Alessandro CRISCUOLO “
– Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promosso dalla Corte d’appello di Firenze, nel procedimento vertente tra B. E. ed altro ed il Sindaco del Comune di Firenze, con ordinanza del 3 dicembre 2009, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso;
che, come la Corte rimettente riferisce, l’ufficiale di stato civile di Firenze ha respinto la richiesta di B. E. e di R. M., diretta ad ottenere la pubblicazione di matrimonio, «ritenendo l’istituto inaccessibile alle persone dello stesso sesso»;
che il Tribunale di Firenze, al quale gli interessati hanno proposto tempestivo ricorso, ha confermato il diniego, «considerando la decisione dell’Ufficiale di stato civile coerente alla legislazione vigente e all’assetto costituzionale della Repubblica»;
che i richiedenti hanno proposto reclamo alla Corte di appello di Firenze, osservando quanto segue:
a) non è reperibile nell’ordinamento alcuna esplicita definizione del matrimonio, in effetti mutuata per via esegetica dalla realtà sociale; b) non vi è una disposizione normativa diretta a vietare in modo espresso il matrimonio tra persone omosessuali; c) l’evoluzione sociale rende pienamente accettabile l’unione coniugale tra persone dello stesso sesso; d) la possibilità di contrarre matrimonio con la persona prescelta esprime un diritto inalienabile dell’essere umano; e) nessuna discriminazione di tipo sessuale può comprimere tale diritto; f) l’autonomia privata non è in grado di sopperire alla disciplina pubblicistica del matrimonio, sia sotto il profilo delle garanzie, sia sotto il profilo dei vincoli; g) il divieto di matrimonio omosessuale non soltanto è privo di valida base normativa, ma comprime un diritto fondamentale della persona, lede il principio di uguaglianza e comporta una discriminazione basata sull’orientamento sessuale;
che, pertanto, i reclamanti hanno chiesto, in via principale, la riforma del provvedimento impugnato, con l’ordine di procedere alla pubblicazione del matrimonio sulla base dell’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della legge esistente, o comunque, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 13, 29 e 117 Cost.;
che il Procuratore generale della Repubblica ha espresso parere contrario all’accoglimento del reclamo;
che, ad avviso della Corte rimettente, la domanda principale non può essere accolta, in quanto l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale «impone d’interpretare le norme senza stravolgere il significato delle parole attraverso le quali si manifesta l’intenzione del legislatore e non v’è dubbio che nella lingua italiana per matrimonio s’intenda il“rapporto di convivenza dell’uomo e della donna in accordo con la prassi civile ed eventualmente religiosa, diretta a garantire la sussistenza morale, sociale e giuridica della famiglia (dizionario Devoto-Oli)»;
che, del resto, il Tribunale ha posto in evidenza i plurimi riferimenti normativi che, confermando l’analisi etimologica, portano ad escludere la volontà del legislatore di alludere con quel termine a qualcosa di diverso, ed ha ricordato che non spetta al giudice dare veste istituzionale, o comunque rilevanza giuridica, ai mutamenti intervenuti nel costume e nella sensibilità sociale, al di là di quanto rientra nel ragionevole esercizio della funzione ermeneutica;
che, invece, secondo il giudice a quo, si deve dubitare della legittimità costituzionale del divieto di matrimonio omosessuale, in base all’orientamento seguìto dal Tribunale di Venezia (ordinanza 3 aprile 2009) e dalla Corte di appello di Trento (ordinanza 9 luglio 2009) che, in casi del tutto analoghi, svolgendo argomenti pregevoli e di ampio respiro, hanno rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio di legittimità del menzionato divieto;
che, «rinviando in linea di massima alle corpose motivazioni dei giudici già remittenti», la Corte territoriale considera arduo negare al diritto di sposarsi non a caso divenuto uno dei cavalli di battaglia delle militanze omosessuali in tutto il mondo la dignità di diritto fondamentale della persona, richiamando al riguardo l’art. 2 Cost., nel cui ambito l’unione coniugale va ricondotta, come sodalizio in cui si esprime la personalità dell’individuo;
che l’istituto de quo esprimerebbe uno dei profili essenziali in cui si manifesta la dignità umana, come «riconosciuto dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948, nonché dagli artt. 8 e 12 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 20 marzo 1952 e, infine, dagli artt. 7 e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, sicché ogni interpretazione riduttiva della prospettive di tutela accennata sembra del tutto insostenibile»;
che l’art. 3 Cost. impedisce che l’inclinazione sessuale possa costituire motivo di discriminazione tra i cittadini, onde, secondo il rimettente, bisogna ritenere garantita dall’ordinamento la possibilità di scegliere un coniuge dello stesso sesso, allo stesso modo in cui il principio di uguaglianza assicura la libertà di scegliere un coniuge di una certa razza, religione o condizione personale;
che «il progresso della sensibilità comune ha ormai felicemente emancipato l’omosessualità dal ghetto di emarginazione, se non di aperta repressione, in cui ideologie autoritarie del passato l’avevano confinata, facendo comprendere e rispettare alla generalità dei consociati“un modo d’essere (per usare le parole spese da Corte Cost. n. 165/1985 per i transessuali) che risponde a moti insindacabili dell’animo umano, di cui la normativa di un ordinamento civile non può che prendere atto e consentire l’affermazione, evitando anzi ingerenze e sgombrando il campo da ogni ostacolo al dispiegarsi del diritto di autodeterminazione di ciascuno»;
che, inoltre, la trasformazione dei costumi ha portato, secondo il giudice a quo, al superamento del monopolio detenuto dal modello della famiglia tradizionale cattolica nel dettare lo stile dei rapporti di convivenza ed offre esempi sempre più frequenti di legami alternativi, che aspirano legittimamente ad ottenere dignità e riconoscimento istituzionale;
che l’esclusione degli omosessuali dalla possibilità di contrarre tra loro il vincolo coniugale non può fondatamente discendere, secondo il rimettente, dal rilievo secondo cui l’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, «sia perché la tutela della famiglia supposta naturale potrebbe tranquillamente estendersi ad una famiglia“meno naturale o diversamente naturale senza per questo rinnegare se stessa, sia perché, equiparando aprioristicamente la“famiglia naturale a quella composta da uomo e donna, si cade in una petizione di principio che il giudice delle leggi potrebbe a buon diritto scardinare, riconoscendo che nella società odierna il crisma della “naturalità” può essere tranquillamente riconosciuto anche alla convivenza omosessuale»;
che, infatti, volendo definire un concetto di unione coniugale adatto ai tempi, il dato di natura non sarebbe da considerare immutabile, ma andrebbe filtrato e desunto dagli esiti concreti dell’evoluzione sociale, come sarebbe desumibile dalle esperienze storiche nelle varie regioni del mondo;
che, paradossalmente, il vero limite idoneo a frenare l’allargamento dell’istituto coniugale alle coppie omosessuali starebbe nella considerazione per cui il“diritto al matrimonio «non reca soltanto benefici, ma trascina una nutrita serie di controindicazioni, ammantando lo sposo di una veste intessuta di connotazioni largamente coercitive», in quanto comporta «pesanti limitazioni nella sfera delle libertà individuali, quali l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di assistenza morale e materiale, l’obbligo di fedeltà sessuale, che sarebbero inconcepibili senza sottendere il perseguimento di una finalità superiore»;
che questa riflessione smentisce apertamente, secondo il rimettente, la possibilità per l’autonomia privata di supplire in modo adeguato alla disciplina matrimoniale, all’evidenza pervasa da interessi pubblicistici, sicché nessun contratto potrebbe obbligare alla coabitazione o alla fedeltà sessuale, ma soltanto il matrimonio potrebbe assicurare agli omosessuali il conseguimento di tale risultato, peraltro non privo di costi che nella coppia eterosessuale (almeno ab origine) trovano corrispettivo nella finalità procreativa e, quindi, si collegano «alla necessità di saldare un nucleo stabile iperprotettivo a fondamento della famiglia»;
che, in quest’ottica, «il divieto del matrimonio tra omosessuali perderebbe così ogni sapore discriminatorio per assumere una funzione addirittura di salvaguardia, nei confronti di chi, non potendo procreare, verrebbe messo al riparo da impegni che l’ordinamento considera altrimenti intollerabili»;
che, tuttavia, la finalità procreativa, continua ancora il giudice a quo, svolge ormai un ruolo soltanto tendenziale nel giustificare l’instaurazione del matrimonio, istituto sicuramente accessibile alle coppie eterosessuali sterili, «nel perseguimento di interessi solidaristici e morali che sarebbe palesemente incongruo precludere alle coppie omosessuali», avuto riguardo anche alle nuove tecniche di procreazione;
che, pertanto, «l’evocazione dell’originaria finalità procreativa alla radice dell’istituto matrimoniale si rivela quanto meno azzardata allo scopo di rendere accettabile sul piano della legittimità costituzionale la“protezione degli omosessuali dalla“schiavitù coniugale, sicché il discorso non riesce a dissipare soddisfacentemente i dubbi in precedenza avanzati sulla fisionomia discriminatoria dell’esclusione»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato l’11 maggio 2010, sostenendo che la questione sarebbe inammissibile e, comunque, infondata perché con conterrebbe alcun elemento di sostanziale novità o diversità rispetto alle questioni già risolte da questa Corte con la sentenza n. 138 del 2010.
Considerato che la Corte di appello di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso»;
che questa Corte, con la sentenza n. 138 del 2010, emessa a seguito delle ordinanze del Tribunale di Venezia e della Corte d’appello di Trento menzionate dall’attuale rimettente, ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale delle norme in questa sede censurate, in riferimento ai parametri costituzionali qui richiamati, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. (che non può ritenersi evocato dalla Corte fiorentina mediante la generica relatio ai citati provvedimenti del Tribunale di Venezia e della Corte di appello di Trento);
che, in particolare, con la sentenza n. 138 del 2010 la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. è stata dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata;
che con la medesima sentenza la questione, sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost., è stata dichiarata non fondata, sia perché l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché (in ordine all’art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio;
che non risultano qui allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente pronuncia;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, e la questione sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. deve essere dichiarata manifestamente infondata (ex plurimis: ordinanze n. 42, n. 34 e n. 16 del 2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all’articolo 2 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria