Assunzione e collocamento/CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

Corte di Giustizia sentenza C- 81/82 del 25 aprile 2013 OCCUPAZIONE E CONDIZIONI DI LAVORO – ACCESSO AL LAVORO – INGAGGIO DI UN CALCIATORE – AFFERMAZIONI DI UN DIRIGENTE CONTRARIE ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI OMOSESSUALI – DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE – ONERE DELLA PROVA – DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA DI UN NETTO DISTANZIAMENTO RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI PUBBLICHE CHE HANNO DETERMINATO L’APPARENZA DI DISCRIMINAZIONE – SANZIONE – SANZIONE MERAMENTE SIMBOLICA – INSUFFICIENZA.

Le dichiarazioni di un dirigente di una squadra professionistica di calcio, contrarie all’assunzione di lavoratori omosessuali configurano discriminazione a norma della direttiva 2000/78; per affermare che la società calcistica persegua una politica di assunzione lesiva del principio della parità di trattamento sancito oggi anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non appare necessario che vi sia una vittima accertata, né appare indispensabile che l’imprenditore abbia attualmente un ruolo formale nell’impresa (per avere alienato di recente le azioni), ove il medesimo sia comunque percepito quale dominus dal pubblico e dagli ambienti interessati e la società non ne abbia preso le distanze; incombe alla società convenuta di provare – secondo il principio dell’inversione dell’onere della prova, così come adattato dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 – che, nonostante tale apparenza di discriminazione, non si sia verificata alcuna violazione del principio della parità di trattamento imposto dalla direttiva; tale prova deve sostanziarsi, quantomeno, nella dimostrazione di un netto distanziamento rispetto alle dichiarazioni pubbliche che hanno determinato l’apparenza di discriminazione, nonché nell’esistenza di espresse disposizioni aziendali in materia di politica delle assunzioni, dirette a garantire l’osservanza del principio della parità di trattamento ai sensi della direttiva 2000/78; in mancanza di tale prova, non è sufficiente una sanzione meramente simbolica, quale, ad esempio, la “ammonizione” comminata dalle Autorità pubbliche rumene, poiché la sanzione deve avere “un effetto realmente deterrente”.

RIFRIMENTI NORMATIVI: artt. 2.2 a) e 10.1. direttiva 2000/78.

COMMENTI ALLA DECISIONE:
DANISI Lavoro, assunzioni e omofobia alla Corte di Giustizia
CALAFÀ Dichiarazioni omofobiche nel calcio: il caso FC Steaua Bucarest e la discriminazione per orientamento sessuale alla Corte di Giustizia, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 4 , 2014 , 133.
COCIMANO Divieto di discriminazione sulla base delle tendenze sessuali in tema di assunzione di lavoratori comunitari ed attività sportive in Giurisprudenza Italiana 2013, 12, 2653

RINVIO PREGIUDIZIALE: Corte d’Appello di Bucarest, Asociaţia ACCEPT / Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, rinvio pregiudiziale del 14 febbraio 2012

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One Response to Assunzione e collocamento/CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

  1. […] per la prima volta, tali disposizioni, il Tribunale di Bergamo ha richiamato il noto, recente, precedente del 25 aprile 2013 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Asociaţia Accept contro Consiliul Naţional pentru […]