Comune di Milano, provvedimento del 7 maggio 2013
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Premesso che; .
– il Civil Partnership Act, entrato in vigore nel dicembre 2005 in, tutto il Regno Unito, riconosce alle coppie dello stesso sesso la possibilità di vincolarsi in una unione registrata molto simile al matrimonio. I contraenti assumono lo status legale di ‘civil partners’;
– da un punto di vista meramente giuridico questa registrazione, non è qualificabile come un “matrimonio tra persone dello. stesso sesso”, essendo a tutt’oggi questa fattispecie non prevista nell’ordinamento giuridico britannico.
– la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4184/2012, depositata il 15 marzo 2012, ha affermato che i componenti della coppia omosessuale, a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia c del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni. In particolare la Suprema Corte afferma espressamente che: “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo. la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto al/a trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino dello trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”.
Considerato che:
– con deliberazione n. 30 del 26 luglio 2013 il Consiglio Comunale di Milano ha istituito il Regolamento Comunale per il riconoscimento delle unioni civili;
– tale Regolamento definisce l’Unione Civile come la convivenza di “due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune”;
– l’art. 65 della legge n. 218/\995, in tema di validità nell’ordinamento giuridico italiano dei provvedimenti emessi dall’autorità straniera, stabilisce che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché a1l’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”;
– nella fattispecie l’atto di Civil Partnerhip contratto a Londra in data 5 giugno 2010 dai signori C.F. e F.G. non appare produrre alcun effetto contrario all’ordine pubblico, atteso che i suoi effetti appaiono del tutto simili e corrispondenti all’iscrizione dell’Unione Civile nel relativo registro istituito dal Comune di Milano;
– in base alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione I Civile del 4 maggio 2007 n.10215, “l’ordine pubblico, che, ai sensi dell’articolo 16, comma l, n. 218 del 1995, costituisce il limite all’applicabilità della legge straniera in Italia e che si identifica in norme di tutela dei diritti fondamentali, deve essere garantito, in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti giudiziari, con riguardo non già all’astratta formulazione della disposizione straniera, bensì ai suoi effetti, cioè alla concreta applicazione che ne abbia fatto il giudice di merito e all’effettivo esercizio della sua discrezionalità, vale a dire all’eventuale adeguamento di essa all’ordine pubblico. Detto ordine pubblico non si identifica con quello interno, perché altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’ applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato”.
Visto:
– l’art. 65 della legge n. 218/1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”;
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2012 del 26 luglio 2012;
– la deliberazione della Giunta Comunale 1778/2012 del 7 settembre 2012;
– la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 56/2012.del 10 settembre 2012;
– l’art. 107 del D. Lgs. Il. 267/2000, Testi Unico sull’Ordinamento delle Leggi sugli Enti Locali;
– l’art. 71 dello Statuto del Comune di Milano;
– l’istanza presentata dei signori C. F. e F. G. in data 7 maggio 2013 P.G. n. 307863/2013;
richiamate qui integralmente le premesse della deliberazione n. 30 del 26 luglio 2013 del Consiglio Comunale di Milano recante “Riconoscimento delle Unioni Civili. Approvazione Regolamento”
DETERMINA
– di disporre la trascrizione dell’atto di Civil Partnership contratto a Londra in data 5• giugno 2010 tra i signori C. F. e F. G. nel Registro delle Unioni Civili istituito dal Comune di Milano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26 luglio 2012;
– di rilasciare regolare attestazione di tale trascrizione a richiesta degli istanti;
– di dare atto che la presente Determinazione non comporta spesa ed è immediatamente eseguibile
Milano, 7 maggio 2013
IL DIRETTORE DI SETTORE