Categoria: stranieri/e

Anche i rifugiati transgender hanno diritto al cambio del nome: un passo avanti nel riconoscimento dei bisogni dei richiedenti e rifugiati SOGI in ambito CEDU

di Carmelo Danisi e Nuno Ferreira *

 

Con la sua prima decisione riguardante il trattamento di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1(2) della Convenzione di Ginevra del 1951, in ragione della loro identità di genere, la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) ha adottato una posizione chiara a loro tutela. L’esame del caso Rana c. Ungheria (16 luglio 2020, no. 40888/17) risulta infatti fortemente ispirato tanto dal principio di eguaglianza e non discriminazione quanto dalla necessità che gli Stati europei garantiscano una protezione effettiva dei diritti sanciti nella Cedu e non illusori. L’azione dinanzi la Corte europea è stata avviata da un cittadino iraniano che, seppur nata donna, si era da sempre riconosciuto e comportato come uomo in Iran. Giunto in Europa, otteneva lo status di rifugiato in Ungheria proprio per la persecuzione temuta in base alla sua identità di genere. Poco dopo, il sig. Rana richiedeva alle autorità ungheresi competenti in materia di immigrazione di poter modificare il suo nome e il suo genere nei documenti di identità in maniera che potessero corrispondere alla sua reale identità di genere. Stabilendo che solo lo Stato di origine dei rifugiati poteva essere competente in materia di atti di nascita, le autorità ungheresi rigettavano tale richiesta. Tuttavia, chiamata a esprimersi sul caso, la Corte costituzionale ungherese intimava il legislatore di quel Paese a modificare il quadro giuridico esistente in modo da non escludere dalla procedura di modifica del nome coloro che, pur non essendo nati in Ungheria, vi risiedono. A suo avviso, tale riforma appariva necessaria per poter garantire un diritto fondamentale – quello al nome – che, specie ove segue l’affermazione di genere, ha un impatto diretto sull’identità e la dignità personale. Del resto, come aveva argomentato il sig. Rana dinanzi la Corte Edu, la mancata registrazione della nascita in Ungheria non poteva ritenersi un ostacolo insormontabile non potendo ragionevolmente essergli richiesto di rivolgersi per ottenere nuovi documenti alle stesse autorità iraniane dalle quali era fuggito.

La Corte Edu innanzitutto ribadisce come l’identità di genere costituisca un aspetto fondamentale della vita privata di un individuo, protetta (more…)

When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Maryset Mango*

Essere donne e allo stesso tempo appartenere a un contesto culturale extra-europeo o a una minoranza culturale rende più vulnerabili le vittime di violenza domestica. Partendo dallo studio di Kimberlè Crenshaw sulle donne Afro-Americane vittime di abusi domestici, si dimostrerà come la prospettiva intersezionale applicata ai casi di donne migranti o appartenenti a minoranze culturali può demarginalizzarle dalla loro condizione e facilitarne l’accesso al diritto di denunciare i loro persecutori e di trovare protezione. In questo senso viene affrontata l’analisi del rischio incontrato da donne straniere vittime di violenza domestica, il cui permesso di soggiorno è legato a quello del marito o del convivente, di cadere nella trappola della cd. subordinazione intersezionale, dato dall’impatto simultaneo di una politica anti-immigrazionista e dalla violenza inferta dai partner. Da un altro punto di vista, il metodo intersezionale sarà applicato nella disamina della normativa e giurisprudenza sulla richiesta di protezione internazionale, evidenziando la violenza domestica come una forma di discriminazione di genere e allo stesso tempo rilevando come criteri di valutazione delle domande di asilo siano spesso improntati a standard “maschili” o “occidentalmente femminili”. L’ultima parte di questo articolo si sofferma sulla riluttanza riscontrabile in alcuni casi da parte delle autorità europee nel perseguire gli autori di violenza domestica quando la vittima è una donna straniera o appartiene a una minoranza culturale.

Being a woman and at the same time being from a non-European cultural context or belonging to a minority makes one more vulnerable to being a victim of domestic violence. Taking, as a reference, the study of KimberlèCrenshaw on female African American victims of domestic abuse, this research aims to demonstrate how the intersectional perspective applied to cases of female migrant or minority victims of domestic violence can de-marginalize their access to the right to report their persecutors and to find protection. In fact, one aspect of the issue dealt with in this research concerns the risk for female migrant victims of domestic violence whose permit of stay is linked to the one of their husband to fall into an intersectional subordination trap, created by the simultaneous impact of an anti-immigration policy and spouse abuses. From the perspective of an asylum seeker’sclaim, intersectionality is a useful approach to domestic violence instead of using gender discrimination moving from a “male-standard assessment”and a “western-woman standard assessment” of asylum claims. The last part of the article points out the reluctance of the European authorities to accept domestic violence reports when the victim is a migrant or minority woman.

*University of Milan, and Legal Protection Officer
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco

 

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La sentenza della Grande Camera M.E. v Sweden: un’occasione mancata

Nella decisione M.E. v Sweden la Grande Camera ha optato per lo striking out del ricorso, evitando linvito del ricorrente a produrre una sentenza di ampio respiro che chiarisse la possibilità di ancorare al dettato della Convenzione le richieste di asilo presentate da soggetti che fuggono dalle persecuzioni a cui sono esposti nei Paesi dorigine a causa del proprio orientamento sessuale e/o identità di genere. Nello specifico la Corte non esclude che il rimpatrio forzato di soggetti omosessuali in Paesi dove siano in vigore sanzioni criminali contro gay e lesbiche costituisca una violazione della Convenzione né prende posizione contro largomento, avallato dalla quinta sezione della Corte edu, secondo cui laddove il migrante possa evitare le sanzioni previste per atti omosessuali nascondendo e dissimulando la propria identità, le autorità nazionali sono pienamente titolate a negargli/le lo status di rifugiato. Si tratta di posizioni estremamente problematiche che, se da un lato possono essere comprese alla luce delle tensioni politiche che investono la materia migratoria, dallaltro rendono evidente la difficoltà della Corte edu nel difendere, salvaguardare e garantire lenforcement dei diritti fondamentali al di sopra di valutazioni di carattere politico.

The Grand Chamber finally stroke out M.E. v Sweden and avoided the applicants request to display a general judgment on the possibility to anchor and legitimize under the Echr migrantsclaims of asylum grounded on the prosecution experienced in their countries because of their sexual orientation or gender identity. Specifically, the Court did not rule out that the forced repatriation of homosexual subjects to countries in which criminal sanctions prosecute same-sex acts violates the Echr nor it took a stand against the argument, endorsed by the fifth section of the ECtHR, according to which insofar a migrant could avoid sanctions concealing or suppressing her sexual identity, national authorities of Coe States are fully entitled to deny her the status of refugee. I suggest that the Grand Chamber judgment displays extremely problematic standpoints, which if on one hand could be understood in the light of political tensions that insist of migratory policies, on the other clearly show the complication experienced by the ECthHR in defending, safeguarding and enforcing human rights irregardless of political considerations.

di Silvia Falcetta*

Con la decisione finale dell’8 aprile 2015 di striking out il ricorso M.E. v Sweden, n.71398/12, la Grande Camera ha perso un’occasione rilevante per ampliare la protezione assicurata dalla Convezione edu ai soggetti migranti lgbt.

L’aspetto più sconcertante della concisa sentenza offerta dalla Corte riguarda l’assenza di un chiaro pronunciamento su quali diritti discendano dalla Convenzione a tutela di coloro che cercano asilo nei paesi membri del Consiglio d’Europa in ragione del proprio orientamento sessuale e/o della propria identitàdi genere. In passato la Corte si era già confrontata con casi riguardanti migranti omosessuali[1], evitando sempre di giungere ad individuare una linea interpretativa univoca (more…)

La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali

La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene per la prima volta sul diritto delle persone omosessuali perseguitate nei loro Paesi di trovare rifugio in Europa. La Corte ha stabilito che basta provare che nel Paese d’origine vengano applicate sanzioni penali contro gli omosessuali, mentre non si può chiedere a questi di evitare persecuzioni nascondendo il proprio orientamento sessuale. Si tratta di principi che erano stati già affermati dai giudici italiani con ancora maggiore forza, ma i principi espressi dalla Corte sono importanti per quei Paesi europei che ancora non riconoscevano lo status di rifugiato (mentre i criticabili limiti ravvisati dalla Corte sono ininfluenti per noi, visto che l’Unione europea impone standards minimi ma lascia ad ogni Paese la possibilità di assicurare maggiore tutela). (MG)

di Simone Rossi

La Corte di Giustizia,con sentenza del 7 novembre 2013 (vedi anche la massima qui) pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE su domande presentate dal Raad Van State (Paesi Bassi), interviene per la prima volta sull’interpretazione della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) con riferimento a tre aspetti del riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’esistenza di norme che sanzionano penalmente gli atti omosessuali e il c.d. ‘requisito della discrezione’. (more…)

Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del t.u. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’U.E.

Alla luce della recente interpretazione “gender neutral” data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla nozione di matrimonio, del riconoscimento operato dalla Corte Costituzionale del diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia e dell’estensione del concetto di “famiglia” a tali coppie effettuato dalla Cassazione, la decisione del  Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013, in commento consolida il più recente orientamento giurisprudenziale che, raccogliendo l’invito della Suprema Corte a garantire alle unioni same sex un trattamento omogeneo a quello delle coppie eterosessuali coniugate, riconosce rilevanza al matrimonio officiato all’estero tra persone dello stesso sesso ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ex art. 2 del Dlgs n. 30/07, al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea.

di Giovanni Genova (*)

1. Premessa

Un cittadino brasiliano, validamente ed efficacemente sposato in Portogallo con un cittadino portoghese, a seguito del trasferimento in Italia del marito, chiede al Questore di Pescara l’emissione in proprio favore di un permesso di soggiorno quale coniuge di cittadino comunitario, ai sensi del testo unico sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea (more…)

Sì alla protezione in Italia per i gay provenienti da Paesi dove l’omosessualità è reato

Le persone omosessuali hanno «il diritto di manifestare e attuare senza timore» il proprio orientamento sessuale ed hanno diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia se sono esposte nel loro Paese a rischi di gravi persecuzioni giudiziarie o fisiche a causa della previsione di sanzioni penali per «condotte contro natura».

Lo ha deciso la Corte d’appello di Bari con l’importante decisione del 5 marzo 2013, riformando la decisione del tribunale che aveva respinto la richiesta di un cittadino gambiano di riconoscimento della protezione internazionale in Italia in ragione del rischio di persecuzioni nel suo paese a causa del suo orientamento sessuale. (more…)

Anche il tribunale di Pescara conferma il permesso di soggiorno

Con ordinanza del 15 gennaio 2013 il tribunale di Pescara ha annullato il provvedimento del Questore che rigettava la richiesta di permesso di soggiorno avanzata dal coniuge di un cittadino europeo dello stesso sesso, con ciò conformandosi all’orientamento già intrapreso con decreto del febbraio 2012 dal tribunale di Reggio Emilia  e confermato da una recente circolare del Ministero dell’Interno.

Nella decisione, il tribunale rammenta la sentenza della Corte di Cassazione n. 4184/2012 che, nel rigettare la domanda di trascrizione di matrimonio contratto all’estero da due persone dello stesso sesso, ha affermato come sia ormai “radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità (more…)

Se il marito è transessuale

La transessualità di un coniuge non è di per sé indice di carenza di convivenza more uxorio e di simulazione del matrimonio.

Lo chiarisce il Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza del 9 febbraio 2013, con cui viene accolto il ricorso di un marito brasiliano contro il rifiuto della Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per motivi familiari. Nella specie si trattava di un uomo che pur identificandosi con l’altro genere ed assumendo sembianze femminili, non aveva comunque cambiato sesso all’anagrafe e si era sposato nel 2008 con una cittadina italiana; la Questura dubitava tuttavia che il matrimonio tra la cittadina italiana ed il transessuale potesse ritenersi veritiero, sospettando la (more…)

Il Viminale conferma il diritto di soggiorno del coniuge dello stesso sesso

 ministero avalla la prassi di concedere la carta di soggiorno al coniuge dello stesso sesso. Il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea che si sia sposato con un cittadino europeo ha diritto di soggiornare in Italia.

Il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, con nota del 5 novembre 2012  dà risposta al quesito proposto dalle Questure di Firenze e di Pordenone in seguito a prassi già instaurata in diversi uffici (questure di Milano, Roma, Rimini, Treviso) avente ad oggetto le unioni fra presone dello stesso sesso ed il titolo di soggiorno ai sensi del d. lgs n. 30 del 2007. Il Ministero rileva come nonostante la carenza di una disciplina generale in materia di unioni omosessuali, la magistratura nell’esercizio della sua funzione sia chiamata a riempire il vuoto in (more…)

Confermato ancora il diritto del coniuge dello stesso sesso a soggiornare in Italia

Nuove conferme dell’indirizzo seguito  dalle Autorità amministrative dopo la decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012: anche la questura di Roma, dopo Milano e Rimini, ha concesso il permesso di soggiorno al cittadino di Paese non aderente all’Unione europea sposato all’estero con un cittadino europeo dello stesso sesso.

In questo caso si trattava di un cittadino israeliano sposato in Norvegia con un italiano. E’ un’ulteriore conferma della necessità di riconoscere il diritto di soggiornare in Italia quale effetto della normativa a tutela della libera circolazione dei cittadini europei e dei loro famigliari.

[whohit]pds questura Roma [/whohit]

Rifugiati: sì a chi proviene da paesi in cui sono vietati gli atti omosessuali

Ha diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia lo straniero che provenga da un paese in cui siano vietati i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Secondo la Corte di cassazione, ordinanza del 20.9.2012 n. 15981, «la sanzione penale degli atti omosessuali di quell’articolo 319 del codice penale senegalese costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva». Difatti, in conseguenza della norma penale «le persone di orientamento omosessuale sono (more…)

Anche la Questura riconosce il permesso di soggiorno al coniuge dello stesso sesso

Sull’onda della decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012, la questura di Milano ha concesso il permesso di soggiorno al coniuge serbo dello stesso sesso di un cittadino italo-canadese.

E’ una conferma dell’orientamento del tribunale emiliano – la cui decisione è divenuta nel contempo definitiva non essendo stata impugnata dall’Avvocatura dello Stato – che aveva affermato la necessità di riconosciore il diritto di soggiornare in Italia quale effetto della libera circolazione dei cittadini europei e dei loro famigliari.

[whohit]pds questura Milano [/whohit]

Sì alla carta di soggiorno per il coniuge dello stesso sesso sposato in Spagna

Il tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto con decreto del 13 febbraio 2012 il diritto del coniuge extracomunitario di un cittadino a permanere sul territorio nazionale ottenendo la carta di soggiorno.
È stato accolto il ricorso presentato da un cittadino uruguayano avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Reggio Emilia di diniego di carta di soggiorno, essendo stato riconosciuto dal tribunale emiliano che il matrimonio anche tra persone dello stesso sesso, pur non essendo previsto in Italia e pur non potendo essere riconosciuto per le finalità del diritto di famiglia italiano, dà comunque diritto a soggiornare nel Paese per effetto del diritto a circolare liberamente (more…)