Categoria: penale

Hate Crimes, Social Media and Criminal Law. Hints on the Recent Italian Legislative Proposal Against Incitement to Discrimination and Hate

di  Luciana Goisis*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti, oltre ai crimini d’odio razziale e religioso, anche i crimini d’odio omotransfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta una attenta analisi dei profili criminologici con particolare riferimento al rapporto fra crimini nonché discorsi d’odio e realtà dei social media, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più accettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il quadro di tutela dei soggetti disabili. Il saggio si conclude interrogandosi sull’effettività della riforma rispetto ai crimini d’odio in rete.

The essay thematizes the category of hate crimes, to which, beyond racial and religious hate crimes, homotransphobic, gender-based and disability-based hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Dealing deeply with the criminological profiles with particular reference to the relationship between hate crimes and hate speeches and the reality of social media, the essay develops some reflections on the recent Italian legislative proposal, approved in the Chamber, aimed at amending Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and combat these forms of discrimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer acceptable for modern societies, nor for contemporary criminal law, as well as to complete the frame of protection of disabled persons. The essay concludes wondering about the effectiveness of the reform with regard to online hate crimes. 

* Professoressa Associata di Diritto Penale, Università di Sassari

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Le persone omosessuali e transgender in carcere e il tempo immobile del Covid19

di  Fabio Gianfilippi*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo analizza la condizione delle persone omosessuali e transgender nel sistema penitenziario italiano, anche alla luce delle tutele antidiscrimnatorie introdotte in questa materia in sede di riforma dell’ordinamento penitenziario nell’anno 2018 e già oggetto di alcune prime pronunce giurisdizionali, interrogandosi sulla difficile stagione del carcere chiuso durante l’ormai lungo tempo dell’emergenza sanitaria da COVID19 e sulle ricadute sulla quotidianità penitenziaria per le persone LGBT+ detenute nelle sezioni separate istituite per la loro protezione.

The paper illustrates the condition of homosexual and transgender inmates in the Italian penitentiary system, against the backdrop of the relevant anti-discrimination provisions introduced in 2018 – that have already been reviewed in some case law – and taking into account both the difficulties caused by the closed prison regime throughout the long-lasting COVID-19 related health emergency and its effects on the daily penitentiary life for LGBT+ persons that are detained in separate sections established for their protection.

* Magistrato, Ufficio di Sorveglianza di Spoleto

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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«Note verbali» e discriminazioni di genere. Un esempio di ingerenza diplomatica

di  Pierluigi Consorti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo trae origine dalla «Nota verbale» invita dalla Santa Sede all’Italia per manifestare la sua contrarietà verso un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e ancora all’esame del Senato (DDL Zan contro l’omofobia). L’analisi si muove sul piano scientifico riassumendo in via preliminare i fatti, poi trattando i temi di carattere pattizio e infine toccando alcuni profili di merito. L’intento è quello di mettere in luce sia l’illegittimità giuridica dell’intervento diplomatico in considerazione del principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato, sia la sua inappropriatezza sul piano della mancata protezione dei diritti delle persone LGBT+.

This essay originates from the «Verbal Note» that the Holy See sent to the Italian Government to express its opposition against a draft law approved by the Chamber of Deputies and still under examination by the Senate (DDL Zan against homophobia). The analysis moves on a scientific level by a preliminary brief history of events, it later deals with the issues of legal relations between State and Church, and finally examines some substantial profiles. The intent is to highlight both the legal illegitimacy of diplomatic intervention in the light of the principle of non-interference in the internal affairs of another State, and its inappropriateness in terms of the lack of protection of the rights of LGBT+ people. 

* Professore ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, Università di Pisa

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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“Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo”

Il giorno 1 luglio dalle ore 15.00 si svolgerà, per iniziativa di GenIUS – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, un webinar sul disegno di legge cd. Zan, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“.

Il webinar, introdotto da Pina Palmeri (Condirettrice di GenIUS) e coordinato da Angelo Schillaci (Università di Roma “Sapienza”), sarà strutturato in tre panel. Nel primo, penalistico, interverranno Giovanni Fiandaca (Università degli studi di Palermo) e Luciana Goisis (Università degli studi di Sassari); nel secondo, costituzionalistico, interverranno Gaetano Azzariti (“Sapienza” Università di Roma) e Mia Caielli (Università degli studi di Torino); nel terzo, di taglio filosofico-giuridico, interverranno Isabel Fanlo Cortés (Università di Genova) e Alessio Lo Giudice (Università degli studi di Messina). Le conclusioni saranno affidare a Marco Pelissero (Università degli studi di Torino).

L’auspicio è quello di fornire alla comunità scientifica e al dibattito pubblico un’occasione di riflessione su un tema di strettissima attualità, mettendo a confronto diverse prospettive disciplinari ma anche diversi punti di vista.

Il webinar potrà essere seguito su Zoom (al link indicato in locandina) o in diretta sulla pagina Facebook di Articolo29.

Vi aspettiamo!

 

 

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei diritti umani

di Sara De Vido*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’obiettivo del presente contributo è di indagare sull’evoluzione della nozione “sfruttamento sessuale” dal punto di vista giuridico nella prassi internazionale ed europea, con specifico riguardo alla sentenza S.M. c. Croazia, decisa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani il 25 giugno 2020. La sentenza propone una disarticolazione della nozione di sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione da quella di tratta di esseri umani, per ricondurre entrambe nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 Cedu. Il contributo elaborerà infine una possibile definizione giuridica di sfruttamento sessuale, che tiene conto dell’elemento dell’assenza del consenso.

This Article aims at investigating the evolution of the concept “sexual exploitation” from a legal point of view in international and European practice. It specifically focuses on the judgment in the S.M. v. Croatia case, decided by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights on 25 June 2020. In the judgment, sexual exploitation for the purpose of prostitution is disentangled from the concept of human trafficking, and both are deemed to fall under the scope of Article 4 ECHR. The Article will elaborate a possible legal notion of sexual exploitation, which takes into account the absence of consent.

* Professoressa Associata di Diritto Internazionale, Università Ca’ Foscari di Venezia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età

di Maria Giulia Bernardini*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

All’interno della riflessione giuridica, il tema della violenza ha un rilievo cruciale. In particolare, la letteratura critica ha messo in luce il carattere strutturale assunto da tale fenomeno nei confronti di determinati soggetti e gruppi (spesso indicati come “vulnerabili”), ponendo in rilievo come la questione, prima ancora che il piano giuridico, riguardi quello socio-culturale, poiché è in tale sede che la violenza riceve una sua prima legittimazione. Nei suoi sviluppi più recenti, l’attenzione teorica e giurisprudenziale si è concentrata sulla condizione di particolare vulnerabilità in cui versano taluni soggetti e sui processi esogeni della sua creazione che si traducono nella violazione dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, la violenza può dunque essere considerata una forma di “vulnerabilità patogena”. Assumendo questo quadro teorico-concettuale di sfondo, l’Autrice riflette sul nesso che lega (in)visibilità, vulnerabilità e violenza, nella specifica declinazione che esso assume in riferimento alle persone minori ed anziane (ossia in relazione al fattore “età”).

In the legal debate, violence has a significant importance. Critical literature, in particular, has highlighted the structural character assumed by this phenomenon with regard to certain subjects and groups (often referred to as “vulnerable”), highlighting how the issue, even before the legal field concerns the socio-cultural one, since there it receives its first legitimation. In its most recent developments, the theoretical and jurisprudential attention has focused on the condition of particular vulnerability in which certain subjects find themselves and on the exogenous processes of its creation which result in the violation of their fundamental rights. In this perspective, violence can therefore be considered a form of “pathogenic vulnerability”. Assuming this theoretical-conceptual background, the Author reflects on the link among (in)visibility, vulnerability and violence, in the specific declination that it assumes in reference to children and elderly people (i.e. in relation to “age”).

* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Ferrara

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell’ordinamento penitenziario

di Sofia Ciuffoletti*

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’autrice commenta l’Ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Spoleto n. 2018/2407 del 18 dicembre 2018.

The author illustrates and comments on the judgement issued by the Magistrato di sorveglianza di Spoleto on Dec. 18th 2018, n. 2018/2407.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Tutela antidiscriminatoria e imparzialità dell’amministrazione. – 3. Protezione e separazione: l’art. 14 Ord. penit. e le strategie amministrative di riduzione del rischio. – 4. Dall’isolamento protettivo individuale alle sezioni protette promiscue. – 5. Vulnerabilità in contesto. – 6. Sul concetto di promiscuità: dal problema alla soluzione e di nuovo al problema. – 7. Separazione, protezione e trattamento, una triade di difficile composizione. – 8. La discriminazione secondaria. – 9. Antidiscriminazione e dignità. – 10. Conclusione

*Borsista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università di Firenze e ricercatrice Centro di Ricerca Interuniversitario ADIR

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

 

di Antonella Madeo*

La sentenza del Gup di Torino appare degna di nota per il fatto di riconoscere, attraverso il delitto di diffamazione, tutela penale alla reputazione di un’ampia categoria di soggetti contro dichiarazioni denigratorie, tracciando una sottile linea di demarcazione tra un soggetto collettivo individuabile – il movimento LGBT – e una collettività indistinta – quella omosessuale –, fondata sulla presenza nel primo e sulla mancanza nella seconda di un’organizzazione. La distinzione, peraltro, appare labile nel caso in esame, in quanto il soggetto collettivo ha una dimensione molto estesa. La forzata applicazione del delitto di diffamazione mira a sopperire al vuoto di tutela, riscontrabile nel nostro ordinamento penale, nei confronti della comunità LGBT contro comportamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

The GUP of Turin Judgement is remarkable because it gives criminal protection, through the crime of libel, to the honour of a large group of people against disparaging statements, drawing a thin line between an identifiable collective subject – LGBT movement – and an indistinct collectivity – homosexual one –, based on the presence in the first and the on the absence in the second of an organization. The distinction appears fleeting in the commented case, because the collective subject has a very large extension. The forced application of criminal libel aims to make up for the protection vacuum in Italian criminal law to LGBT community against discrimination based on sexual orientation or gender identity.

*Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Genova
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco

 

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Vagiti e manette. L’emendamento Dalla Zuanna: una proposta tecnicamente irricevibile

Prima di ucciderlo ne facciamo uno di noi
Non possiamo tollerare che un pensiero sbagliato
esista in una parte qualsiasi del mondo,
per quanto innocuo e recondito possa essere.
Non possiamo permettere alcuna deviazione,
nemmeno in punto di morte

G. Orwell

 

 di Luca Morassutto*

 

Introduzione

Il d.d.l. n. 2081/2015, approdato all’aula del Senato, si appresta ad essere votato e, sin da subito, è apparso chiaro che lo scontro più cruento si sarebbe combattuto sul terreno dell’art. 5 e l’istituto della stepchild adoption. Proprio in relazione alla possibilità che due persone dello stesso sesso possano formare una famiglia si sono levate le ire di esponenti del Governo[1], ridotti poi a più miti consigli da una sana realpolitik[2], aprendosi così alla possibilità del riconoscimento giuridico delle coppie same sex a patto che venisse stralciato proprio quell’art. 5 del d.d.l. Cirinnà che porterebbe all’adozione del figlio del partner e qualsivoglia riferimento al matrimonio. Tutto questo mentre in Portogallo il Parlamento ha approvato l’adozione anche per le coppie same sex, quindi un provvedimento normativo ben più pregnante dell’adozione del figlio del coniuge. Vale la pena osservare che in ordinamenti giuridici affini, già oggi, le coppie dello stesso sesso possono accedere all’adozione di minori. Lo fanno nella cattolicissima Spagna, per l’appunto in Portogallo; nella “figlia prediletta della Chiesa” – così sin dai tempi di Clodoveo I – la Francia; ma anche in Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda, Malta, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda. Altri Stati hanno avuto un approccio più timido optando per la stepchild adoption, pensiamo in tal senso a Germania, Finlandia e Groenlandia.

Nel novero degli intenzionati a frustrare i disegni di genitorialità delle persone omosessuali non si iscrive solo il fronte di coloro che vorrebbero lo stralcio dell’art. 5 del d.d.l. 2981/2015 o meglio del disegno intero, ma anche chi si spinge oltre e ritiene di dover porre in combinato disposto il d.d.l. Cirinnà e l’art. 12 della l. 40/04. Si fa in tal senso precipuo riferimento all’emendamento n. 4.0.6000, presentato dal Senatore Dalla Zuanna, appartenente al Partito democratico, volto ad introdurre un art. 4 bis nell’impianto normativo. Come dichiarato dal Senatore, primo firmatario dell’emendamento: “a noi spetta il difficile compito di tenere sullo sfondo le nostre convinzioni personali, interpretando la sensibilità del Paese approvando una legge che non contrasti con il pronunciamento della Consulta e contemperando le aspirazioni di tutti i soggetti coinvolti, partendo da quelli più deboli che, come ha ricordato Monica Cirinnà, non hanno voce e possono parlare solo attraverso di noi. Fra questi soggetti deboli, non possiamo dimenticare le donne che accettano di fare da gestanti per altri..”[3] (more…)

Per il P.M. non è punibile chi reagisce ad offese omofobe

Uno studente dell’università Bocconi reagisce all’affermazione di un politico, sindaco di una nota città, per cui «l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down» e che gli omosessuali sarebbero «aberrazioni genetiche», contenuta in un video su Youtube. Querelato dal politico per l’insulto (ma brutta testa di c..)pubblicato fra i commenti sul sito, il Pubblico Ministero di Busto Arsizio ravvisa tuttavia la causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p., affermando che la reazione dell’imputato è letteralmente «anche sin troppo contenuta rispetto alla gravità delle affermazioni di chiaro stampo omofobo rese dalla p.o..

di Luca Morassutto

Il Fatto:

Nel 2006, il sig.  F. F., ex An poi Pdl, Sindaco di Sulmona (l’Aquila) fino al 2013, partecipa ad una trasmissione di una tv locale dove rilascia delle dichiarazioni che saranno giudicate in un secondo tempo di contenuto omofobo. Giova in tal senso riferirne il tenore: “non vorrei che mio figlio fosse gay … ho solo figlie femmine, purtroppo anche tra le donne esiste l’omosessualità, preferirei moltissimo che le mie figlie crescessero in maniera normale, facessero una vita normale, si formassero una vita normale. Se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene le farei curare. Perché chi è omosessuale fa una scelta che è contraria a quella – ma questa è una opinione mia ovviamente- fa una scelta contraria a quella che la natura gli ha indicato. Se hai degli ormoni maschili, se hai un genoma di tipo maschile, se hai i cromosomi xy invece che avere xx fai il maschietto se hai xx fai la femminuccia. Il contrario è un po’ fuori natura insomma, probabilmente c’è qualche problema di tipo…ci sono composizioni intermedie di questi assetti genetici … ci sono delle aberrazioni genetiche che determinano il fatto che non si sia né perfettamente uomo né perfettamente donna…nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di scelte fatte per un gusto personale. Non posso pensare che una coppia gay …che queste famiglie possano regolarmente adottare i bambini perché il condizionamento psicologico sarebbe tale e così forte che questi bambini avrebbero sicuramente dei problemi.”[1]
Ben presto il video raccoglie un importante numero di visite, con annessi commenti per lo più sarcastici per (more…)

Ancora sulla controversa rilevanza penale della surrogazione all’estero. Il codice penale tra tutela della stirpe e modernità

Nella controversa nozione di identità dell’individuo tra status e contratto, anche il diritto penale nazionale è legato a norme severe ed antiche; la sentenza del Gup del Tribunale di Milano dell’8 aprile 2014 si muove nel solco di quell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce la liceità, secondo la lex loci extranazionale (nella specie indiana), della fecondazione assistita eterologa e della certificazione anagrafica che indica la discendenza del nuovo nato dalla madre surrogata, ai fini della insussistenza del delitto di alterazione di stato civile. Sebbene gli effetti costitutivi dello status del nuovo nato debbano essere riferiti all’atto anagrafico estero, tuttavia il fatto conserva crismi di illiceità di rilievo penale, e secondo la pronuncia va sussunto nel delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale, resa con la richiesta in Italia di trascrizione anagrafica, dagli effetti meramente dichiarativi. Il divieto di fecondazione eterologa, posto dalla L. 40 del 2004, ha accentuato l’inadeguatezza dei datati presidi penali, riferiti alle nozioni giuridiche di stirpe e di discendenza naturalistica, intese quali beni sovrindividuali, di fronte alla moderna esigenza di riconoscimento della genitorialità sociale, di tutela dei diritti personali e di disciplina dei “contratti sullo status”.

di Domenico Pasquariello*

In attesa di conoscere le motivazioni della pronuncia della Corte Costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa posta dalla L. 40 del 2004, torniamo ancora sull’ultima delle sentenze penali che sono intervenute sulla surrogazione di maternità all’estero e delitto di alterazione di stato (567 cp).
Il caso
La vicenda è nota, e ricalca il copione di espatrio procreativo che numerose (sono stimate in oltre 1.500) coppie italiane, etero ed omogenitoriali, si sono determinate a seguire dopo il niet della legge 40 alla fecondazione assistita eterologa: due coniugi lombardi hanno contratto all’estero un accordo per la surrogazione di maternità, la nascita è stata registrata localmente, secondo la normativa straniera, con la sola indicazione dei genitori italiani, e la richiesta all’autorità consolare italiana, e per il tramite di questa all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, di annotazione anagrafica è stata poi incriminata in Italia come delitto di alterazione di stato.
Si era trattato di una surrogazione cosiddetta totale; l’ovocita, fecondato in vitro con lo sperma del genitore italiano, era stato donato da una donna straniera, poi impiantato nell’utero di un’altra terza donna, che aveva condotto la gestazione e partorito. (more…)

Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca

Mentre è iniziata l’8 ottobre la discussione nella Commissione giustizia del Senato, pubblichiamo la relazione tenuta al Convegno «Omofobia, cos’è, come si manifesta, come agisce e… cosa sta succedendo», Milano 7 ottobre 2013, rivista dall’Autore e corredata da note (la relazione è intenzionalmente assai semplificata non essendo rivolta ad un pubblico di tecnici, che potranno rinvenire ulteriori elementi nelle note).

di Marco Gattuso

1.PERCHÉ UNA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA?

Molti, anche alcuni giuristi, hanno detto in questi mesi che una legge contro l’omofobia e la transfobia sarebbe inutile e, anzi, incostituzionale. Si è detto che non vi sarebbe alcun motivo per punire più severamente un reato commesso nei confronti di un omosessuale rispetto ad un reato contro un eterosessuale; si è detto che il bene giuridico tutelato, in caso, ad esempio, di lesioni personali, sarebbe pur sempre l’integrità fisica della vittima, o al più la sua dignità personale, per cui non si giustificherebbe un trattamento diverso[1].

Queste argomentazioni – che possono essere mosse allo stesso modo nei confronti di tutti i cd. delitti d’odio, sia per razza, religione[2] o lingua[3] che per omofobia o transfobia – non mi persuadono. Chiunque capisce che dare un ceffone ad una persona nell’ambito di una lite non è la stessa cosa che picchiare una persona perché è ebrea. Chiunque comprende che in questi casi il delitto è molto più grave, sia perché i motivi sono più spregevoli, sia perché tali delitti incutono terrore in un’intera fascia della popolazione. Non sarebbe sufficiente l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili, già prevista nel nostro codice penale, perché nel caso dei delitti d’odio non vi è solo una motivazione più riprovevole, ma vi è anche un diverso ed ulteriore bene giuridico tutelato. Picchiandone o violentandone od uccidendone uno, (more…)

Omofobia e transfobia: il trucco c’è….e si vede

di Luca Morassutto

Se il sonno della ragione genera mostri c’è da pensare che il testo unificato delle proposte di legge Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri recante “disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia” (C. 2452801071-A) sia il prodotto di molte ore tutt’altro che insonni.

Il testo, licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, aveva sollevato non poche polemiche in relazione alla mancata previsione, in relazione ai reati a matrice omo-transfobica, dell’estensione dell’aggravante speciale di cui al d.l. Mancino, alla connessa procedibilità d’ufficio, nonché, fra le altre, alla previsione dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettiva. Queste lacune appaiono ora colmate. Quello che oggi si può affermare è che l’Italia avrà finalmente, ma verrebbe da dire forse, una legge che colpisce i crimini commessi contro la sola delle minoranze presenti sul territorio sino ad oggi esclusa dalla peculiare tutela penale offerta dalla legge Reale-Mancino. E si badi, non è un raggiungimento da poco. Quel vergognoso dato statistico che vedeva l’Italia al 19% sulla scala del riconoscimento dei diritti civili in Europa, contro una media del 60% degli altri Paesi, può essere ora corretto al rialzo.

Lo strumento però alla nostra analisi, che, va ripetuto, riempie un vuoto, è comunque non scevro da critiche. Un primo passo è innegabilmente stato fatto ma (more…)

Legge contro l’omofobia e la transfobia: il coraggio mancato e l’occasione perduta?

 

“non siamo affatto in dovere di tollerare la minaccia dell’intolleranza; e abbiamo il dovere di non tollerarla, ove la minaccia si faccia seria*”

 

di Luca Morassutto

Un antico adagio irlandese recita che nel desiderare delle cose spesso si corre il rischio di ottenerle.

Appare questa una inevitabile considerazione dopo la lettura del testo di legge sull’omofobia licenziato dalla Commissione giustizia della Camera il 22 luglio 2013. Il testo normativo che ci viene offerto è di fatto il frutto di un sofferto percorso parlamentare che, caratterizzato da questioni politiche, più che giuridiche, appare oggi, sotto molti aspetti, aver condotto ad un esito deficitario.

L’Italia appariva – ma verrebbe da dire appare – come un quasi del tutto isolato caso di negazionismo dei diritti civili lgbt all’interno del panorama europeo e, come spesso accade, il risultato, il rimedio, la soluzione proposta (se non addirittura sollecitata dagli organismi sovranazionali) non solo non appaga le legittime pretese della comunità lgbt italiana ma si presenta a noi ora come uno strumento monco e tutt’altro che utile. (more…)

Hate crimes in Albania

Il 4 di maggio il Parlamento di Tirana ha approvato due leggi dirette a sanzionare penalmente, fra l’altro, l’omofobia e la transfobia.

Le due leggi introducono nel codice penale albanese la nozione di hate crime. Viene prevista, innanzitutto, l’aggravante per i reati commessi “per ragioni connesse con il genere, la razza, il colore della pelle, l’etnia, la lingua, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, le (more…)

Affettività e sessualità in carcere secondo la Consulta

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 301 dell’11 dicembre 2012 è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ufficio sorveglianza di Firenze in relazione all’esercizio del diritto all’affettività ed alla sessualità in carcere.

Il giudice fiorentino, con ordinanza del 23 aprile 2012 aveva dubitato della normativa penitenziaria nella parte in cui non consente di «intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il partner» mediante «“colloqui intimi” intramurali» senza «controllo visivo» (sotto vari profili, a dire il vero, l’ordinanza non era apparsa ben motivata, essendo in particolare davvero inaccettabile l’ambiguo riferimento a «masturbazione o omosessualità, indotte dalla situazione, che hanno una evidente caratteristica di innaturalità oltreché di degrado e avvilimento personale, pesantemente avvertito da chi vi è costretto», apparendo palese che (more…)

Rifugiati: sì a chi proviene da paesi in cui sono vietati gli atti omosessuali

Ha diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia lo straniero che provenga da un paese in cui siano vietati i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Secondo la Corte di cassazione, ordinanza del 20.9.2012 n. 15981, «la sanzione penale degli atti omosessuali di quell’articolo 319 del codice penale senegalese costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva». Difatti, in conseguenza della norma penale «le persone di orientamento omosessuale sono (more…)

Tutela delle coppie, reati d’odio, matrimonio e costituzione

Relazione tenuta dal Dott. Marco Gattuso, magistrato del tribunale di Reggio Emilia, in occasione del convegno organizzato dal Siulp a Roma il 17 luglio 2012 su sessualità e corpo nelle forze dell’ordine.

Devo ringraziare innanzitutto per l’invito a questo convegno che mi pare della massima importanza per i temi che vengono affrontati forse per la prima volta in un ambito come questo. Ho sempre ritenuto che la collaborazione tra la magistratura e le forze dell’ordine sia essenziale per lo svolgimento del nostro compito comune, cioè assicurare giustizia e sicurezza al cittadino. Entrambi, magistrati ed appartenenti alle forze dell’ordine, abbiamo giurato sulla Costituzione che è la nostra prima guida, il canovaccio del nostro lavoro quotidiano e che contiene, come suo asse portante, il principio di uguaglianza: il nostro ordinamento si regge sul principio di uguaglianza di fronte alla (more…)