Categoria: OPINIONI

Il diritto alla protezione internazionale in caso di persecuzione per orientamento sessuale: nota a Tribunale Bari del 30 settembre 2014

Con l’ordinanza del tribunale di Bari del 30 settembre 2014, in commento, si ha una ulteriore  conferma  dell’orientamento della giurisprudenza italiana in materia di valutazione di credibilità del ricorrente, con la precisazione che anche in mancanza di prove specifiche le dichiarazioni rese dal ricorrente debbono essere considerate veritiere ove si sia in presenza di una serie di criteri che ne attestano l’attendibilità. Il tribunale pugliese precisa, inoltre, il favorevole indirizzo della nostra giurisprudenza con riguardo al giudizio in caso di norme incriminatrici dell’omosessualità, rilevando come le medesime debbano essere considerate quali forma di persecuzione anche in carenza di prova di una loro applicazione in concreto.

di Simone Rossi*

L’ordinanza del tribunale di Bari del 30.9.2014, che ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino nigeriano perseguitato nel proprio paese di origine in quanto omosessuale, merita un breve commento per due aspetti.

Il primo è la valutazione di credibilità del ricorrente che, nel caso di domande legate all’orientamento sessuale, riguarda anche lo stesso orientamento sessuale. Nel caso di specie sembrerebbe (il condizionale è dovuto alla scarna motivazione sul punto) che il ricorrente non abbia portato elementi di prova a supporto delle proprie dichiarazioni e che, quindi, la valutazione sia stata compiuta solo sulla base delle stesse.

E’ noto che nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale vige una disciplina particolare, contenuta nell’art. 3, comma 5, D.Lgs 251/2007 (e nell’art. 4, comma 5 della direttiva 2011/95[1], cosidetta ‘Direttiva Qualifiche’), secondo la quale anche in mancanza di prove le dichiarazioni sono considerate veritiere in presenza di (more…)

Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e “giudizio di omogeneità”: nota a TAR Lazio 23.10.2013

Un diplomatico italiano sposato in Argentina con persona dello stesso sesso, in occasione del trasferimento dall’ambasciata di Buenos Aires a quella di Dheli, chiede il rilascio del passaporto diplomatico al proprio coniuge. In seguito al rifiuto del Ministero degli Affari Esteri, ricorre al T.A.R. Lazio, che tuttavia con sentenza del 23 ottobre 2013 rigetta il ricorso, sul rilievo che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è ammesso nel nostro Paese e che non ricorrono nella specie questioni attinenti a diritti fondamentali, ma solo questioni patrimoniali, di talchè non potrebbe operarsi quel “giudizio di omogeneità” fra coppie gay e coppie coniugate auspicato dalla Corte costituzionale nel 2010 e dalla Corte di cassazione nel 2012 (il passaporto verrà poi rilasciato su ordine dell’allora ministro degli esteri Emma Bonino). In questa nota critica, l’Autrice spiega le ragioni, tratte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, per cui la decisione del T.A.R. non la persuade.

di Alessia Bausone*

1. Il caso

Il Sig. C. B. è un funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Ruolo che ha svolto presso l’Ambasciata italiana a Buenos Aires nel quadriennio 2008-2012 con la qualifica di Primo Consigliere Commerciale. Terminato tale periodo, a partire dal 26 novembre 2012, il Sig. C. B. è stato destinato a prestare servizio in India presso l’Ambasciata italiana a New Delhi. Come funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, al Sig. C. B. è stato rilasciato il passaporto diplomatico ai sensi del D.M. 30 dicembre 1978, n. 4668 bis[1]. Tale documento è particolarmente importante, in quanto serve ad identificare il portatore come rappresentante diplomatico del proprio Paese. Gli consente di usufruire dell’immunità diplomatica ai sensi del diritto internazionale, oltre a concedergli la possibilità di essere esentato da formalità come la perquisizione dei bagagli o i controlli doganali o legate alle leggi locali del Paese ospitante. Oltre al passaporto diplomatico, al Sig. C. B. è stata riconosciuta una indennità di servizio all’estero adeguata al cambio di sede[2] e, anche, un contributo per le spese di trasporto delle proprie “masserizie” da Buenos Aires a New Delhi[3].

Il Sig. C. B. oltre a vantare un’ottima posizione lavorativa, ha anche una felice vita familiare. Difatti ha convissuto (more…)

Tribunale minori di Bologna: riconosciuta l’adozione da parte di una single effettuata negli Stati uniti

Mentre è aperta la discussione sull’ipotesi di adozione (non legittimante) da parte del partner del genitore biologico dello stesso sesso, pubblichiamo l’inedita decisione (segnalataci dall’avv. Elena Merlini del foro di Bologna) del Tribunale per i Minorenni di Bologna, decreto del 21 marzo 2013, con la quale viene riconosciuta a ogni effetto in Italia l’adozione (piena, o legittimante) di una minore da parte di una cittadina italiana single effettuata negli Stati uniti. Come evidenziato dall’Autrice nella breve nota, il Tribunale ha superato alla luce dell’interesse del minore ogni dubbio in ordine alla paventata lesione del nostro di ordine pubblico internazionale.

di Elisa Battaglia*

Con decreto del 21 marzo 2013, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel pronunciarsi sul riconoscimento in Italia di un’adozione da parte di single adotta un atteggiamento di notevole apertura rispetto al modo di intendere la famiglia, senza discriminazioni fra categorie di soggetti, in base alle scelte affettive personali o agli stili di vita. La questione affrontata dal Tribunale è quella del riconoscimento in Italia di una sentenza statunitense di adozione di un minore da parte di una cittadina italiana single, da tempo residente negli USA, e degli effetti che tale sentenza potrà produrre nel nostro ordinamento.
E’ bene premettere che il nostro sistema giuridico non vieta l’adozione di minore da parte di singoli ma ne restringe l’ambito di operatività, per coloro che risiedono in Italia, alle ipotesi contemplate dall’art. 44, legge 184/1983, prevedendo la formula dell’“adozione in casi particolari”. Si tratta, in sostanza, di adozioni che si fondano sull’esistenza di un consolidato legame affettivo tra adottante ed adottato (more…)

Il congedo per matrimonio: perché deve estendersi anche ai lavoratori italiani coniugati o uniti civilmente all’estero con una persona del medesimo sesso

Negli ultimi anni sempre più datori di lavoro, pubblici e privati, hanno riconosciuto ai propri dipendenti il diritto di usufruire del congedo straordinario previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento in occasione di matrimonio (o unione civile) celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso. Ripercorrendo l’ormai cospicua serie di iniziative in questo senso (utile guida per il giuslavorista, con specifici link di richiamo agli accordi), l’Autrice spiega le ragioni per cui il matrimonio (o l’unione civile) contratto all’estero, ancorché allo stato privo di effetti per il nostro Paese, non possa non dare luogo al congedo straordinario, in quanto si tratta di atto giuridico comunque non più “inesistente” per l’ordinamento italiano e posto che il congedo è previsto “in occasione” della sua celebrazione ed è funzionale al suo perfezionamento e non è certo “effetto” del medesimo ed appare comunque funzionale allo svolgimento della “vita familiare” del lavoratore, protetta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani.

di Caterina Caput *

Nel corso del 2013 e in questa prima parte del 2014, diversi datori di lavoro hanno spontaneamente riconosciuto ai propri dipendenti, sposati o uniti civilmente all’estero con una persona del medesimo sesso, il diritto di usufruire del congedo straordinario, previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, in occasione del matrimonio del lavoratore.
Recentemente, ad esempio, l’Università degli Studi di Genova, partendo dalla richiesta di una propria dipendente lesbica, (more…)

Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati

La recente decisione del Tribunale di Bergamo del 6 agosto, con la quale un notissimo avvocato è stato condannato per discriminazione sul lavoro delle persone omosessuali, rappresenta la prima applicazione in Italia della normativa europea in materia di discriminazione per orientamento sessuale. L’Autore illustra tre specifiche ragioni per cui il caso merita attenzione, da cui gli operatori del diritto possono trarre spunto per una implementazione della lotta alla discriminazione secondo i canoni evidenziati anche dalla Corte di Giustizia.

The recent decision of the Bergamo Tribunal (6/08/2014), in which a very well-known Italian lawyer has been condemned for discriminatory conduct towards homosexuals, represents the first application in Italy of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation as provided under EU Law. The Author highlights three relevant reasons for which the case is worth attention. He argues that legal pratictioners in the field shall draw on such reasons to properly implement a strategy against discrimination designed according to the parameters established by the Court of Justice of the European Union.

di Francesco Rizzi*

La prima applicazione in Italia del divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro come sancito dal D.lgs. 216/03 (che recepisce la Direttiva direttiva 2000/78) costituisce per i giuristi che, a diverso titolo, si occupano di diritto antidiscriminatorio, un caso paradigmatico e di grande rilevanza, almeno per tre ragioni. Con l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo (di cui si può leggere qui la puntuale ed esaustiva sintesi di Marco Gattuso), il giudice del lavoro condanna per violazione del divieto di discriminazione diretta un noto avvocato che aveva dichiarato, lo scorso ottobre in una trasmissione radiofonica, che non avrebbe avviato collaborazioni nel suo studio (di natura autonoma o subordinata) con professionisti omosessuali, colorando le sue argomentazioni con espressioni omofobiche e volgari1. (more…)

Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?

In questa seconda riflessione pubblicata da Articolo29 sulla recente decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo, Hämäläinen c. Finlandia, sul caso del divorzio imposto dalla legge finlandese in caso di mutamento di sesso, l’Autrice centra in particolare la propria critica sulla sottovalutazione dell’impatto della cessazione del matrimonio e della sua conversione in unione civile sulle credenze religiose e personali delle ricorrenti e sul godimento della propria vita personale e familiare alla luce dell’innegabile valore simbolico dell’istituzione giuridica e sociale del matrimonio.

di Silvia Falcetta*

Nella sentenza Hämäläinen c. Finlandia, del 16 luglio scorso la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che la conversione forzata del matrimonio in una partnership civile, a seguito del mutamento di identità di genere di uno dei due coniugi e a fronte di un regime di diritti sostanzialmente comparabile, possa determinare una violazione della Convenzione.
Ms. Hämäläinen alla nascita era stata classificata di sesso maschile e, pur sentendosi donna, aveva deciso di sopportare lo status quo (§10). Nel 1996 ha contratto regolarmente matrimonio e nel 2002 la coppia ha avuto una figlia.
A causa dell’acuirsi del proprio malessere e a seguito di consulti con medici e specialisti (§11) la ricorrente ha, infine, deciso di intraprendere le operazioni necessarie per una riassegnazione di genere.
La legge finlandese non prevede la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso; in base al Finnish Act on Confirmation of the Gender of a Transsexual Act, laddove la persona transgenere sia coniugata, ai fini del pieno riconoscimento giuridico della nuova identità di genere (§14), vi sono due opzioni: in caso di consenso del coniuge al mantenimento della relazione, il matrimonio è automaticamente convertito in un’unione civile e la parte transgenere è pienamente confermata nella sua nuova identità; in caso di diniego del coniuge, il soggetto transgenere può comunque ottenere il pieno riconoscimento giuridico della mutata identità di genere avviando una procedura di divorzio.
Nel caso di specie, la moglie ha più volte ribadito la volontà di stare vicino al coniuge ed entrambi hanno manifestato chiaramente di non voler assolutamente interrompere il vincolo matrimoniale, né commutandolo in partnership né intraprendendo la soluzione del di divorzio (§15).
Avendo esaurito le vie di ricorso interne, senza successo, Ms Hämäläinen ha presentato ricorso presso la Corte Europea dei dirtti dell’Uomo, lamentando una violazione degli artt.8, 12 e 14 della Convenzione. Il 13 novembre 2012 la Quarta sezione della Corte ha respinto, all’unanimità, il ricorso. Di conseguenza Ms Hämäläinen ha chiesto che il caso venisse riferito alla Grande Camera, sperando in un rovesciamento del giudizio. (more…)

Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

Ad appena cinque settimane dalla sentenza n.170 dell’11 giugno 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd “divorzio imposto”, la Grande Camera della Corte di Strasburgo decide l’analogo caso finlandese, Hämäläinen c. Finlandia, confermando la decisione del novembre 2012, appellata dalle ricorrenti. Il prof. Pustorino ripercorre la decisione traendo spunto per una critica alle modalità di utilizzo del “consenso europeo” , più volte richiamato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inteso quale parametro di legittimità della legislazione nazionale rispetto alla Convenzione europea.

di Pietro Pustorino *

1. Con sentenza 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione, da parte della Finlandia, della Convenzione europea, con riferimento all’obbligo previsto dalla legislazione finlandese di convertire il matrimonio fra persone di sesso diverso in unione civile registrata fra persone dello stesso sesso, quale condizione per il riconoscimento nell’ordinamento nazionale della nuova identità sessuale acquisita da uno dei membri della coppia.

2. Il ricorrente, cittadino finlandese, aveva contratto matrimonio nel 1996 e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia. Nel 2009 il Sig. Hämäläinen si era sottoposto a un intervento chirurgico per cambiamento del sesso. Tuttavia, la nuova identità di genere femminile non era stata riconosciuta dalle autorità finlandesi, con l’effetto che non era possibile per il ricorrente ottenere i documenti attestanti il mutamento di sesso, ciò in quanto il diritto finlandese, in queste circostanze, pone gli individui di fronte a una difficile alternativa: convertire, con il consenso dell’altro coniuge, il matrimonio in unione civile registrata, oppure ottenere il divorzio. La coppia decise di non utilizzare alcuna di queste soluzioni, in quanto la rottura del matrimonio, elemento comune a entrambe queste possibilità, contravveniva con le proprie convinzioni religiose. Esauriti i ricorsi interni, ad Hämäläinen non restava che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

3. Una prima decisione della Corte europea, del 13 novembre 2012, escludeva la violazione sia dell’art. 8, sul diritto alla vita privata e familiare, considerato autonomamente o in connessione con l’art. 14 sul divieto di discriminazione, sia dell’art. 12, sul diritto al matrimonio. In sintesi, il ragionamento di questa prima pronuncia risiedeva nel fatto che la legislazione finlandese assicura un corretto bilanciamento fra il diritto dell’individuo a ottenere una nuova identità sessuale, diritto inquadrabile nell’art. 8 della Convenzione, e il diritto dello Stato di preservare l’istituto tradizionale del matrimonio fra persone di sesso diverso. (more…)

Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto all’identità personale per il figlio nato da una gestazione per altri all’estero? L’arte del compromesso a Strasburgo

Con le sentenze gemelle del 26 giugno 2014, Affaire Labasse c. Francia e Mennesson c. Francia, la Corte di Strasburgo affronta il tema della gestazione per altri (o surrogazione di maternità). Nell’esporre le ragioni addotte dalla Corte europea dei diritti umani nel condannare la Francia, l’Autore sottolinea come nella pronuncia si evidenzi l’arte dei giudici nel bilanciamento di interessi ritenuti, a priori, contrapposti. Nel caso Labasse, in particolare, i coniugi Labasse lamentavano, insieme alla piccola Juliette, cittadina degli USA e figlia della coppia (almeno per il diritto statunitense) nata tramite surrogazione, la violazione del loro diritto alla vita familiare, protetto dall’articolo 8 Cedu, essendo stata negata dalla Francia la trascrizione del certificato americano con cui i coniugi erano stati riconosciuti genitori della piccola Juliette. La loro figlia si ritrovava difatti in Francia in una situazione di evidente incertezza giuridica, che la privava della stessa cittadinanza francese e costringeva i genitori ad esibire l’atto di stato civile estero ogni volta che ciò si rendeva necessario, con il rischio di vedere negato l’effettivo godimento del diritto alla loro vita familiare.

Thanks to the judgments, delivered on 26 June 2014, Labasse v. France and Mennesson v. France, the European Court of Human Rights (ECtHR) had to deal with the issue of surrogacy and its consequences. In the following comment, the Author analyses the ECtHR’s reasoning and underlines the ability of the Judges to balance all the interests at stake, that too often are considered a priori in opposition. In particular, in the Labasse case Mr and Mrs Labasse, together with their surrogate-born daughter (at least for the US law), alleged the violation of their right to respect for family life, granted by article 8 of the Convention, because of the refusal of the French authorities to register in France the US act through which they were legally recognised as parents of Juliette. Since the arrival in France, Juliette had been living in a uncertain legal situation. Indeed, she was not granted French nationality and Mr and Mrs Labasse were obliged to show the US act whenever needed with the consequence that the enjoyment of their right to family life could be seriously hampered.

di Carmelo Danisi *

1. La maternità surrogata e le vicende interne

A causa di problemi di infertilità della signora Labasse e dell’impossibilità di ricorrere alla surrogazione in Francia, i coniugi Labasse decidevano di tentare la “gestazione per altri”1 negli Stati Uniti dove, sulla base della normativa in vigore, siglavano un contratto con l’International Fertility Center for Surrogacy e con la madre surrogata2. Conclusa la gestazione con successo nel 2001, nasceva Juliette nello Stato del Minnesota. Si avviava così quel procedimento che ha portato alla rinuncia da parte della madre surrogata di tutti i suoi diritti a favore del padre biologico, il signor Labasse. Contemporaneamente, il primo novembre 2001, le autorità del Minnesota rilasciavano un certificato di nascita che indentificava nei coniugi Labasse il padre e la madre di Juliette. (more…)

Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”

di Giuditta Brunelli *

1. Una pronuncia contraddittoria – 2. Come tutelare effettivamente i diritti costituzionali dei soggetti coinvolti – 3. Una motivazione deludente – 4. Contro la frammentazione delle tipologie familiari​

1.​ Ciò che colpisce nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014, sul c.d. “divorzio imposto”, è il contrasto tra il dispositivo di accoglimento (sia pur additivo di principio) e una motivazione che nulla innova rispetto alle ambiguità della precedente pronuncia n. 138 del 2010, confermandone i principali passaggi argomentativi, peraltro riproposti con tono più sbrigativo, meno approfondito e decisamente conservatore. Su questi aspetti tornerò tra breve. Ma il primo punto su cui vorrei soffermarmi è proprio quello della necessità di risolvere questa contraddizione tra parte motiva e parte decisoria della sentenza, dalla quale potrebbe derivare una situazione di pericolosa indeterminatezza per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

2.​ Siamo di fronte, come dicevo, ad un dispositivo di accoglimento, che non può non determinare una modificazione dell’ordinamento. Certo, si tratta di un’additiva di principio, che – in quanto tale – non formula una regola immediatamente applicabile (plurime essendo le soluzioni normative ipotizzabili, e dunque affidate alla discrezionalità del legislatore), ma, appunto, un principio, che vincola il legislatore nel compito di dettare la disciplina necessaria e affida «ai giudici comuni, caso per caso, (more…)

A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto)

Resistenza del paradigma eterosessuale del matrimonio e creatività della Corte, che inventa un istituto interamente nuovo (la “convivenza registrata”) perimetrando strettamente la discrezionalità del legislatore e applicando una condizione risolutiva al matrimonio del transessuale.

di Barbara Pezzini*

 

La sentenza 170 del 2014 ci offrirà ampia materia di riflessione e discussione: torneremo certamente a interrogarci approfonditamente sui rapporti con il precedente specifico della 138/2010 e su quelli, forse meno evidenti ma altrettanto significativi, con la quasi contemporanea sentenza 162/2014 sulla fecondazione eterologa; dovremo approfondire gli elementi di novità di una dichiarazione di incostituzionalità attraverso una sentenza additiva che comporta la creazione giurisprudenziale di un istituto completamente (la convivenza registrata), rimettendo al legislatore di individuare i confini ed i contenuti di tale istituto (che è più di un principio e di un indirizzo di legislazione futura, ma certo non è una regola auto-applicativa); valuteremo anche in che termini la pronuncia rappresenti un seguito specifico di quel “monito” apertamente rivolto al parlamento dalla Relazione del Presidente Franco Gallo nella riunione straordinaria della Corte costituzionale del 12 aprile 2013, appositamente convocata alla presenza del Presidente della repubblica, dei Presidenti delle camere e del Governo proprio per rappresentare “alcuni problemi istituzionali e ordinamentali” e per sottolineare che le esortazioni della Corte al legislatore “non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia” (richiamando espressamente la sentenza n. 138 del 2010, il presidente Gallo aveva ricordato come essa avesse “affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni”, aggiungendo anche che, quando già era accaduto che il Parlamento non avesse dato séguito ad analoghi inviti, la Corte si era vista costretta a dichiarare, quando fosse stato possibile, l’illegittimità costituzionale delle norme non emendate).

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La Corte costituzionale si pronuncia sul caso del divorzio “imposto”: luci e ombre

Con la sentenza dell’11 giugno 2014, n. 170, la Corte costituzionale ha stabilito che il divorzio “imposto” alla coppia di coniugi, di cui uno abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso, è costituzionalmente illegittimo. Tuttavia, spetta al legislatore fornire all’unione una disciplina giuridica, che per ora ancora non esiste. La nota evidenzia aspetti positivi e critici della pronuncia, collocandola all’interno di un vivace dibattito accademico intrapreso in Italia negli ultimi anni.

With the judgment No. 170 of 11 June 2014, the Italian Constitutional Court stated that the divorce, “imposed” to a couple of spouses one of which has changed sex, is unconstitutional. However, it is upon the legislature to create an alternative legal regime for the couple, a regime that thus far does not exist. The following note examines the positive and critical aspects of this ruling, which is part of a productive debate held in Italy in the recent years.

di Matteo M. Winkler*

1. A leggere le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale dell’11 giugno 2014, n. 170, si possono avere due reazioni opposte ma ugualmente legittime.
Da un lato, è difficile nascondere un sentimento di immensa gratitudine nei confronti dei colleghi di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford per la magistrale difesa in giudizio nell’intero procedimento, a partire dall’impugnazione dell’atto di trascrizione del divorzio “imposto” effettuato dall’ufficio dello stato civile fino alla Consulta, passando per la Corte di Cassazione. Lo scopo sperato è stato evidentemente raggiunto: la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso), (more…)

Ancora sulla controversa rilevanza penale della surrogazione all’estero. Il codice penale tra tutela della stirpe e modernità

Nella controversa nozione di identità dell’individuo tra status e contratto, anche il diritto penale nazionale è legato a norme severe ed antiche; la sentenza del Gup del Tribunale di Milano dell’8 aprile 2014 si muove nel solco di quell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce la liceità, secondo la lex loci extranazionale (nella specie indiana), della fecondazione assistita eterologa e della certificazione anagrafica che indica la discendenza del nuovo nato dalla madre surrogata, ai fini della insussistenza del delitto di alterazione di stato civile. Sebbene gli effetti costitutivi dello status del nuovo nato debbano essere riferiti all’atto anagrafico estero, tuttavia il fatto conserva crismi di illiceità di rilievo penale, e secondo la pronuncia va sussunto nel delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale, resa con la richiesta in Italia di trascrizione anagrafica, dagli effetti meramente dichiarativi. Il divieto di fecondazione eterologa, posto dalla L. 40 del 2004, ha accentuato l’inadeguatezza dei datati presidi penali, riferiti alle nozioni giuridiche di stirpe e di discendenza naturalistica, intese quali beni sovrindividuali, di fronte alla moderna esigenza di riconoscimento della genitorialità sociale, di tutela dei diritti personali e di disciplina dei “contratti sullo status”.

di Domenico Pasquariello*

In attesa di conoscere le motivazioni della pronuncia della Corte Costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa posta dalla L. 40 del 2004, torniamo ancora sull’ultima delle sentenze penali che sono intervenute sulla surrogazione di maternità all’estero e delitto di alterazione di stato (567 cp).
Il caso
La vicenda è nota, e ricalca il copione di espatrio procreativo che numerose (sono stimate in oltre 1.500) coppie italiane, etero ed omogenitoriali, si sono determinate a seguire dopo il niet della legge 40 alla fecondazione assistita eterologa: due coniugi lombardi hanno contratto all’estero un accordo per la surrogazione di maternità, la nascita è stata registrata localmente, secondo la normativa straniera, con la sola indicazione dei genitori italiani, e la richiesta all’autorità consolare italiana, e per il tramite di questa all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, di annotazione anagrafica è stata poi incriminata in Italia come delitto di alterazione di stato.
Si era trattato di una surrogazione cosiddetta totale; l’ovocita, fecondato in vitro con lo sperma del genitore italiano, era stato donato da una donna straniera, poi impiantato nell’utero di un’altra terza donna, che aveva condotto la gestazione e partorito. (more…)

Il Tribunal Supremo a proposito di status familiari e maternità di sostituzione

Il Tribunal supremo di Madrid con pronuncia del 6 febbraio 2014, n. 835/2013 ha ritenuto confliggente con l’ordine pubblico internazionale l’iscrizione nel Registro dello stato civile spagnolo del certificato di nascita californiano rilasciato a due uomini legati da una relazione amorosa in seguito ad una gestazione di sostituzione. L’attestazione della filiazione era avvenuta nel rispetto della legislazione californiana che ammette l’accordo di maternità di sostituzione. Il commento di Pina Palmeri, ordinario di diritto privato presso l’Universitá di Palermo, nel ripercorrere l’articolato iter argomentativo seguito dai giudici, sottolinea come la scelta di valutare la liceità dell’atto (cioè l’antecedente fattuale), piuttosto che la sostenibilità, nel caso di specie, del risultato che il riconoscimento del provvedimento straniero determina, conduce ad un esito non compatibile con l’insieme dei principi fondamentali in materia di filiazione. La dignità, posta dal Tribunal supremo a fondamento della propria decisione, non va considerata in via astratta ma deve essere contestualizzata nelle relazioni in cui i valori essenziali di una comunità sociale – e tra questi innanzitutto la stessa dignità – emergono e richiedono riconoscimento e tutela.

On February 6th 2014, the Tribunal Supremo of Madrid (case n.835/2013) refused the application concerning the registration in the Spanish registry of a Californian Birth Certificate of two twins born through surrogacy, because it was considered in contrast to the international public order. According to the Californian Law, the certificate stated that two men in a relationship acquired the parenthood of the two babies in force of the attached surrogacy agreement and mother’s declaration to renounce her rights to the child. Recalling the complicated reasoning followed by judges, Pina Palmeri, professor of private law at the University of Palermo, underlines in this paper how the choice to evaluate the lawfulness of the certificate, instead of the sustainability of its effects, leads to an incompatible result with the set of the fundamental principles concerning filiation in Spain. In fact, the Tribunal Supremo based its decision on dignity, which should not be considered in an abstract way, but it has to be contextualized in the relationship in which essential values of a social community – and among these, first of all, dignity itself – emerge and require recognition and protection.

 di Giuseppa Palmeri*

1. Il caso

Nella sentenza che si annota la Corte suprema di Madrid, in adunanza plenaria, ha affrontato la questione dell’ammissibilità della trascrizione nel Registro civile della filiazione di due bambini, nati in seguito a gestazione di sostituzione in un paese straniero ove questa pratica è ammessa (nella specie la California), a favore dei genitori sociali, in particolare due uomini legati da una relazione amorosa[1].

Il caso trae origine dall’impugnazione ad opera del Procuratore della Repubblica della determinazione adottata dalla Direzione generale dei registri e del notariato di iscrivere nel registro civile spagnolo consolare la filiazione a favore dei padri intenzionali, filiazione attestata dalle autorità della California (more…)

Affido dei minori a coppie gay e lesbiche: le recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana

In seguito alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 601/2013, che ha riconosciuto che le coppie gay e lesbiche hanno la possibilità di allevare minori in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l’identità di genere dei due genitori comporti un qualche condizionamento per l’equilibrato sviluppo del minore, l’Autrice rammenta come la giurisprudenza italiana abbia subito un’ulteriore evoluzione con la recente decisione del Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna del 31 ottobre 2013  che ha dato in affido temporaneo una bambina di tre anni, con una difficile situazione familiare, ad una coppia di due uomini che la piccola già conosceva e frequentava (orientamento successivamente confermato anche dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013). Tali nuovi orientamenti giurisprudenziali sono in linea con l’ampio concetto di legame familiare, richiamato  dalla Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale e con l’evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani. Tale evoluzione del diritto europeo non può essere ignorata dal nostro Paese poiché quando si tratta di scelte relative all’affidamento dei minori si deve tener conto della capacità di dare cura e amore degli affidatari e non del loro orientamento sessuale.

di Ida Grimaldi*

Con decreto del 31 0ttobre del 2013 il Tribunale dei Minori di Bologna ha dato in affidamento temporaneo una bambina di tre anni a una coppia omosessuale. Il caso, da taluni ritenuto clamoroso, ha suscitato scalpore, dando il via a non poche polemiche in relazione, più in generale, alla natura, alla tradizione, alla procreazione, e, più in particolare, alla tutela del benessere della minore.

E’ bene tuttavia, segnatamente per quanto attiene all’ultimo aspetto, calarsi, da un lato, nel caso concreto della minore e, dall’altro, avere cognizione non solo della normativa attuata nella situazione specifica ma anche e, soprattutto, di quali siano stati gli orientamenti e le motivazioni dei giudici nel prendere quella decisione.

La peculiarità del caso concreto rende infatti opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare l’esatto significato del termine “famiglia”. (more…)

“Camera matrimoniale solo per coppie etero sposate”: il caso Bull v. Hall deciso dalla U.K. Supreme Court.

di Denise Amram*

L’Autrice commenta la decisione della Supreme Court of Justice, Bull and another v Hall and another, decisione del 27 novembre 2013 resa dalla Corte Suprema inglese, concernente la possibilità di qualificare come comportamento discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale il rifiuto da parte del proprietario di un Bed & Breakfast di far occupare una camera matrimoniale ad una coppia omosessuale unita in una civil partnership. Grazie anche ad alcune considerazioni di carattere comparatistico, l’A. coglie l’opportunità per illustrare alcuni dei nodi più controversi emergenti dal bilanciamento tra autonomia privata e diritto antidiscriminatorio.

The Author comments on the Supreme Court judgment Bull and another v Hall and another, november, 27 2013 . The case concerned whether or not the refusal to allow a homosexual couple in a civil partnership to occupy a double room constitutes discrimination on the ground of sexual orientation. Thanks to some comparative remarks the Author takes the opportunity to illustrate some controversial issues arising from the balance between the Freedom of Contract and the enforcement of the Anti-discrimination Law.

La vicenda.

Ai signori Hall e Preddy, coppia omosessuale inglese, veniva negata la possibilità di alloggiare in una camera matrimoniale del Bed & Breakfast di proprietà dei ricorrenti, in quanto secondo il regolamento della struttura “out of a deep regard for marriage we prefer to let double accommodation to heterosexual married couples only”.

La coppia, unita in una civil partnership, aveva, infatti, prenotato la camera telefonicamente, ignorando la sussistenza (more…)

Surrogazione: per la Corte di Giustizia non c’é diritto al congedo di maternitá

Con due recenti pronunce, la Corte di giustizia ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di riconoscere un diritto al congedo di maternità a una madre affidataria di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata. In tal modo, la Corte sembra avere fatto proprio un approccio piuttosto restrittivo, inusuale nella sua tradizionale giurisprudenza, in particolare quando vengano in considerazione diritti di fonte Ue.

With two recent judgments, the European Court of justice has held that EU Law doesn’t provide for a maternity leave for the intended mother of a child born following a surrogacy agreement. In this way, the Court seems to have adopted a particularly restricted approach, unusual in its traditiional jurisprudence, especially when EU rights are at stake.

di Marco Balboni*

1. Con due recenti pronunce, la Corte di giustizia Ue ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di riconoscere un diritto al congedo di maternità a una madre affidataria di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata (madre committente nel linguaggio della Corte) [1]. La Corte ha così accolto nella sostanza le motivazioni di uno degli Avvocati generali, respingendo quelle più possibiliste dell’altro [2].

Come si ricorderà, seppure con qualche variazione in ragione delle particolarità (more…)

Respinta in Portogallo l’adozione del figlio del coniuge per le coppie gay e lesbiche

La proposta di adozione del figlio del coniuge era stata approvata in prima lettura nel maggio scorso. L’approvazione aveva spinto alcuni deputati socialdemocratici a presentare una proposta di referendum sull’adozione da parte di coppie omosessuali, proposta successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. L’iter legislativo deve ora ripartire da zero, mentre resta in dicussione la possibilità di un referendum.

(Giovanni Damele*) Con 112 voti contrari, 107 a favore e quattro astensioni, il parlamento monocamerale portoghese (Assembleia da República – AR) ha respinto in seconda lettura, il 14 marzo scorso, la proposta di legge presentata dal Partito Socialista (PS) concernente l’adozione, all’interno di coppie omosessuali unite in matrimonio civile, del figlio di uno dei due coniugi da parte dell’altro (la cosiddetta coadoção – letteralmente “coadozione”). Tale proposta (la n. 278/XII) era stata approvata in prima lettura, nel maggio scorso, grazie al voto favorevole di 16 deputati del Partito Social Democratico (PSD – di centro-destra) ma anche grazie alle numerose assenze nel gruppo del partito di maggioranza relativa. Assenze che non si sono ripetute in questo caso, permettendo così alla maggioranza del PSD e dei popolari del CDS di battere le sinistre, nonostante i dissidenti.

Tra la prima e la seconda votazione, si era inserita l’approvazione, nell’AR, (more…)

Recensione/ Angioletta Sperti: Omosessualità e diritti

di Matteo Winkler*

Quella del dialogo tra corti è materia interessante e al contempo affascinante. È interessante perché offre numerosi spunti di indagine e ricerca agli studiosi sia di diritto costituzionale sia di diritto internazionale, entrambi alla perenne ricerca di una visione sempre più globale del diritto. Dall’altro, in una visione cosmopolita che ricorda le grandi aspirazioni di epoche passate, l’idea dei giudici che si parlano alimenta l’impressione che esistano diritti e princìpi destinati ad accomunare tutte — o quasi — le nazioni. La costruzione, teorica prima ancora che astratta, di un diritto autenticamente globale e universale, quindi, passa necessariamente attraverso il dialogo tra le diverse società e nazioni, del quale i giudici sono strumenti indispensabili.

 È essenzialmente per queste ragioni che la materia è oggetto, da almeno due decenni, di contributi sempre più elaborati da parte della dottrina, che in più occasioni ha avuto modo di evidenziare nel modo di decidere dei giudici (more…)

Lo stop della High Court australiana: le motivazioni della sentenza che ha bocciato il Marriage Equality Act

Con la sentenza n. 55 del 12 dicembre 2013 la High Court of Australia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge che dal 7 dicembre 2013 consentiva il matrimonio nel territorio della capitale australiana, Canberra. La battuta d’arresto é motivata esclusivamente su questioni inerenti alla ripartizione dei poteri tra lo Stato federale ed i territori federati, che non hanno competenza in materia di definizione del matrimonio. Secondo la Corte, l’eventuale apertura del matrimonio é di competenza del Parlamento federale.

di Daniele Papa*

1. Premessa

Il Marriage Equality Act, approvato dall’Assemblea legislativa dell’Australian Capital Territory – ente territoriale dello Stato federale australiano (d’ora in avanti ACT) – ha legalizzato il same sex marriage. Dal 7 dicembre 2013 è stato così possibile celebrare le prime nozze gay in Australia.

Tale atto normativo è stato oggetto di accesi dibattiti in ambito politico e nell’opinione pubblica, che hanno portato alla sua impugnazione. Già durante l’avanzamento dell’iter legislativo, il Governo federale aveva manifestato la propria contrarietà (more…)

La Corte di Strasburgo e la eteronormatività: una indagine comparativa delle sentenze Schalk and Kopf e X and Others contro Austria

 

In questo intervento Silvia Falcetta, dottoranda in sociologia del diritto, analizza in una prospettiva sociologico-giuridica due sentenze cardine della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di matrimonio fra persone dello stesso sesso e omogenitorialità, leggendo le motivazioni dei giudici alla luce del concetto sociologico di eteronormatività, analizzato nella prima parte dell’intervento, allo scopo di mostrarne l’influenza nell’operato della Cedu.

di Silvia Falcetta *

1. Introduzione

Le sentenze Schalk and Kopf v. Austria e X and Others v. Austria hanno acquisito rilevanza primaria nell’indicare il grado di apertura e di attivismo giudiziale della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di matrimonio egalitario e second-parent adoption, rivendicazioni centrali nella piattaforma programmatica dei movimenti omosessuali europei.

In questa nota adotto una prospettiva sociologico-giuridica, analizzando l’operato delle Corti alla luce del concetto di “eteronormatività”, nozione centrale per il femminismo radicale e i gay and lesbian studies, (more…)