Categoria: OPINIONI

Riconoscimento e trascrizione di un’adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d’Appello di Milano

di Matteo M. Winkler*

Con l’ordinanza del 5 ottobre 2016 (dep. nel giugno 2017), la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in tema di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione a favore di coppie di genitori dello stesso sesso, facendo il punto su alcuni interessanti profili di ordine processuale e sostanziale. Si conferma così l’ormai consolidato orientamento delle corti di merito che, accogliendo positivamente realtà omogenitoriali straniere, finisce per prendere atto di esperienze familiari che esistono anche nel nostro Paese.

Il caso

Nel caso sottoposto alla Corte d’Appello di Milano un padre, cittadino italiano naturalizzato americano, domandava il riconoscimento e la trascrizione di un order of adoption con il quale la Surrogate’s Court di New York aveva pronunciato l’adozione di un bambino a favore suo e del marito, anch’egli cittadino americano. A New York, infatti, l’adozione congiunta da parte di coppie omosessuali è da tempo possibile, e il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale grazie al Marriage Equality Act del 2011.

Rivoltosi inizialmente all’ufficio di stato civile del comune di ultima residenza, il ricorrente si era visto rigettare l’istanza con la motivazione che sarebbe stato necessario un intervento del tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 36, co. 4, della Legge 4 maggio 1984, n. 183 (Diritto del minore ad una famiglia).

Diversamente, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, e ciò sulla base di tre ragioni. Anzitutto, sotto il profilo processuale il ricorso deve inquadrarsi nelle norme della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che consentono l’immediata efficacia dei provvedimenti stranieri di adozione. In secondo luogo, la Corte afferma che un provvedimento di adozione rilasciato a favore di una coppia dello stesso sesso non può essere contrario all’ordine pubblico internazionale, con ciò seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. 30 settembre 2016, n. 19599). In terzo luogo, viene effettuata la classica valutazione della conformità della soluzione al preminente interesse del bambino, come prescrive l’art. 57 della Legge 184/1983. (more…)

Obiezione di coscienza e molto altro, nel ricordo di Stefano Rodotà: pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius

È  stato pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. La Rivista ospita, in questo numero, un Focus tematico, curato da Alexander Schuster, su Coscienza, religione e non-discriminazione e alcuni interventi e commenti su temi specifici.

Il Fascicolo si apre con il ricordo di Stefano Rodotà, che era (e resterà) membro della Direzione scientifica della Rivista, che ha seguito fin dalla sua nascita e ha costantemente ispirato con le sue parole ed il suo insegnamento. A lui il Fascicolo è dedicato, con nostalgia e profonda gratitudine.

Il Focus, introdotto dal curatore, affronta il tema alla luce delle più recenti evoluzioni della legislazione e della giurisprudenza, con particolare riguardo all’intersezione tra rivendicazione del diritto all’obiezione di coscienza e principio di non discriminazione, specie in relazione ai temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. In quest’ottica, al contributo di Andreas Yannaros – che ricostruisce gli itinerari della giurisprudenza europea sul punto – si affiancano quelli di Federica Grandi e Roberto Toniatti, dedicati al rapporto tra obiezione di coscienza e unione civile tra persone dello stesso sesso, e quello di Laura Calafà, relativo invece all’intreccio problematico tra orientamento sessuale e rapporto di lavoro alle dipendenze di organizzazioni di tendenza.

Nella sezione Commenti, segnaliamo invece i tre contributi di Ilaria Rivera, Alessandra Viviani e Giovanni Galasso, dedicati ai più recenti orientamenti della giurisprudenza europea e interna in tema di omogenitorialità e rapporti familiari di fatto. Nella sezione Interventi, è infine pubblicato un contributo di Anna Lorenzetti sulla condizione delle persone transgeneri detenute in carcere.

La rettificazione di sesso: criticità persistenti

di Alexander Schuster*

 

 

Questo lavoro preliminare indaga la prassi applicativa dopo le due importanti sentenze del 2015 della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sulla riattribuzione del genere anagrafico, le quali hanno statuito che l’intervento chirurgico non è una condizione necessaria. Tramite l’analisi di diversi provvedimenti emessi, l’Autore mostra come l’interpretazione della legge n. 164/1982 sia ancora pesantemente influenzata da un approccio patologico e, nella migliore delle ipotesi, medico all’identità di genere. Nonostante spesso si affermi di muovere dalla prospettiva dei diritti fondamentali, i giudici si rifanno quasi esclusivamente alle consulenze mediche e all’aspetto fisico. Così facendo, rifiutano di adottare un approccio rispettoso dell’autodeterminazione e dell’identità personale di ognuno. Lo scritto offre alcuni suggerimenti su come i giudici dovrebbero ricollocare il diritto in gioco in un quadro più ampio e conseguentemente ridefinire gli elementi di prova utili ad accertare l’identità delle persone.

em>This working paper addresses the law in action after the two leading judgments of 2015 by the Italian Supreme Court and Constitutional Court on legal gender reassignment, when both stated that surgery is not a requirement. By reviewing real judicial orders and judgments, the Author shows how the interpretation of the law no 164/1982 is still heavily influenced by a pathological and at best a medical approach to gender identity. Despite affirming prominently a fundamental rights perspective, judges rely almost exclusively on medical expertise and on physical appearance. They so refuse to take an approach respectful of self-determination and one’s personal identity. The paper suggests how judges should reconceptualise the framework of the right at stake and consequently redefine the evidence necessary to ascertain one’s identity.

*Progetto Biodiritto, Università di Trento

 

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Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.

di Stefania Stefanelli*

 

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla rettificazione o sostituzione dell’atto di nascita formato all’estero con indicazione di due madri, originariamente trascritto nei registri dello stato civile italiano come figlio della sola partoriente (Cass., sentenza n. 14878 del 26 ottobre 2016, depositata il 15 giugno 2017) . La fattispecie oggetto del giudizio si distingue da quella cui la stessa prima sezione dedicò la decisione n. 19599/2017 in quanto difetta qualsiasi legame biologico tra il bambino e la seconda madre, legata alla partoriente da matrimonio celebrato all’estero.

Al pari del richiamato precedente e di Cass. 12962/2017, in tema di adozione in casi particolari del figlio del/la partner, il Collegio ribadisce che non si tratta di questione da sottoporre alle sezioni unite per il solo fatto di riferirsi a diritti fondamentali o a questioni nuove, spettando la funzione nomofilattica anche alle sezioni semplici.

Ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in materia di volontaria giurisdizione, in quanto provvedimento privo di specifico rimedio, avente carattere decisorio e definitivo, incidenza su diritti soggettivi attinenti allo status ed all’identità delle persone, la Corte principia l’esame del merito affrontando “seppur incidentalmente”, la questione della contrarietà o meno all’ordine pubblico del matrimonio o della convivenza tra persone dello stesso sesso, e la risolve ricordando il proprio orientamento che, superata la nozione di inesistenza, ha concluso per l’inefficacia del matrimonio same sex celebrato all’estero (Cass. 4184/2012).

Unione civile e adozione coparentale

Si apre di seguito il primo dei passaggi della motivazione degni di particolare rilievo, essendo questa la prima occasione in cui la Corte si pronuncia ex professo circa la compatibilità della l. 76/2016, istitutiva dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con la disciplina della filiazione: i precedenti citati avevano, invece, evitato di statuire in merito al comma 20 della legge, perché non applicabile ratione temporis.

Ritiene il Collegio che, in ragione dell’esclusione della disciplina delle adozioni dalla clausola di equivalenza di cui al primo periodo del citato comma 20, “non si potranno (more…)

La svolta tedesca imprime un’accelerazione anche in Italia: alcune ipotesi sul percorso e i tempi verso il matrimonio egualitario

di Marco Gattuso

La caduta del muro di Berlino.

Con la scelta della Germania di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso l’Italia resta dunque l’unico grande paese occidentale a mantenere la discriminazione matrimoniale nei confronti delle persone omosessuali: Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito (Irlanda del nord esclusa), Canada e Spagna hanno rimosso ogni discriminazione nell’accesso al matrimonio civile.
Nel 2005 la svolta fu impressa, come si ricorderà, dalla Spagna di Zapatero. Prima di allora solo quattro stati al mondo avevano aperto il matrimonio (Olanda e Belgio, con legge; Sudafrica e Massachusetts, per sentenza delle corti supreme). La scelta spagnola ebbe un’enorme risonanza globale, per l’importanza del paese e per la sua fortissima tradizione cattolica, e (come espressamente auspicato in varie interviste da Zapatero) ebbe un effetto domino, trascinando con se molti paesi latini e cattolici, passando per la Francia e il Regno Unito e sino alla “decisione più importante” (così titolammo su Articolo29) della corte suprema americana del giugno 2015 che rimosse il divieto di matrimonio in tutti gli stati dell’Unione.
Dunque in soli dieci anni il quadro è cambiato radicalmente e si è, anzi, ribaltato: la chiusura del matrimonio alle sole coppie eterosessuali è oggi una scelta di minoranza, che interessa in Occidente un solo grande paese, l’Italia.
La “caduta del muro di Berlino” del 30 giugno 2017 potrebbe avere nei prossimi mesi e anni un impatto analogo alla svolta spagnola di dodici anni fa. La Germania esercita difatti una grande influenza culturale, prima che politica ed economica, su un gran numero di paesi europei e la sua dottrina giuridica è, da almeno un secolo, una delle più accreditate e studiate in Italia e nel mondo. Soprattutto, con la scelta di ieri va definitivamente in frantumi il cd. “modello tedesco” e con esso l’illusione che vi fosse una alternativa credibile all’affermazione del principio di uguaglianza.
La vera novità di questa svolta é, inoltre, che l’Italia difficilmente potrà evitare di esserne investita e travolta. Non solo perché i (more…)

Rettificazione di sesso: un’unica sentenza a tutela della identità personale

2015-02-10-00-16-53di Anna Maria Tonioni*

Il procedimento giudiziale ex art. 31 D.Lgs 150/2011 deve accertare la modalità attraverso la quale il cambiamento di genere è avvenuto ed il suo carattere definitivo e, verificate la sussistenza di tali condizioni, ove la parte istante abbia richiesto sia la rettificazione dell’atto di nascita sia l’autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, deve concludersi con una unica sentenza divisa in due capi decisori: uno che dispone la rettificazione degli atti di stato civile, consentendo il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto; l’altro che, al contempo, autorizza l’intervento chirurgico richiesto. Intervento che la persona interessata potrà eseguire nei tempi imposti dalle strutture sanitarie pubbliche.

1. I presupposti per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome.

Ai sensi dell’art. 1 della L. 164/1982 il presupposto per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell’atto di nascita è costituito dalla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata. Tale principio, già riconosciuto da tempo da vari giudici di merito (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271; Tribunale Roma 6.8.2013 n. 374; Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32; Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194; Tribunale di Siena 12.6.2013 n. 412), è stato affermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza 20.07.2015 n. 15138 e avvalorato dalla Corte costituzionale con sentenza 05.11.2015 n. 221. Sicché laddove dispone che il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico ove necessario, la legge richiede di verificare che l’operazione richiesta dalla persona interessata occorra ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, ma non postula né la necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante l’operazione chirurgica, né che il Tribunale verifichi l’avvenuta esecuzione dell’intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona.

La Suprema Corte in particolare ha statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell’art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali” e ha affermato che è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.

Secondo la più risalente ed ormai ripudiata interpretazione, (more…)

“Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitorialità

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo, con una guida alla lettura, i due decreti con i quali il Tribunale per i minorenni di Firenze ha ordinato la trascrizione di due provvedimenti – pronunciati rispettivamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America – che avevano disposto l’adozione di minori residenti in quegli Stati da parte di due coppie di uomini, aventi la cittadinanza italiana e residenti da tempo nello stato estero.

1. I provvedimenti in commento aggiungono un ulteriore tassello al mosaico, ormai assai ricco, delle tutele che l’ordinamento italiano appresta – sia pure solo a livello giurisdizionale – all’omogenitorialità, nelle diverse tipologie di esperienza da cui essa può trarre origine. Dopo il riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 (adozione in casi particolari) alla fattispecie dell’adozione del figlio del partner in coppia omosessuale (Cass., sez. I civ., 26 maggio 2016, n. 12962), e dopo il riconoscimento della trascrivibilità dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due madri (Cass., sez. I civ., n. 19599/16) e due padri (App. Trento, 23 febbraio 2017), le pronunce in commento completano, invece, il quadro delle tutele nella fattispecie di trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione.

Se, finora, le pronunce rilevanti avevano riguardato la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione coparentale in coppie di donne (così, ad esempio, App. Napoli ord. del 30 marzo 2016) e sul punto si era pronunciata la stessa Corte costituzionale, chiarendo con la sentenza n. 76/2016 quale fosse la normativa applicabile alla fattispecie, le decisioni fiorentine allargano ulteriormente il campo degli strumenti di riconoscimento e protezione, ordinando la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione congiunta di minori esterni alla coppia, e fornendo importanti indicazioni tanto sull’individuazione della disciplina applicabile, quanto – nel merito – in relazione ai termini e ai limiti del controllo di compatibilità del provvedimento straniero con l’ordine pubblico. (more…)

Ecco le formule definitive per la costituzione e la trascrizione delle unioni civili: commento al decreto ministeriale del 27 febbraio 2017

 campidoglio-rome-private-toursdi Luca Tavani*

Il formulario: si pronuncerà il fatidico “sì”

Il Ministro dell’interno, con l’emanazione del decreto 27 febbraio 2017, completa il quadro normativo necessario per dare piena operatività alle unioni civili approvate con la legge 20 maggio 2016, n. 76.

In particolare – con sensibile anticipo anche rispetto al tempo assegnatogli dall’art. 4 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 – il decreto interviene a modificare il precedente decreto ministeriale 27 febbraio 2001 che si preoccupa di disciplinare la tenuta dei registri cartacei dello stato civile in attesa dell’operatività dell’archivio informatico: in questo modo anche i registri delle unioni civili (persa la connotazione di provvisorietà che avevano avuto dal DPCM di luglio) verranno gestiti amministrativamente come tutti gli altri registri dello stato civile.

La seconda parte del decreto, invece, è destinata all’aggiornamento del principale strumento operativo degli ufficiali dello stato civile: il formulario, un repertorio di formule e annotazioni utili per la redazione degli atti di stato civile.

Sono molte le novità introdotte nel formulario, che  risolvono alcuni punti controversi, che avevano già visto l’intervento dei primi giudici chiamati a risolvere questioni di palese discriminazione attuate nei confronti delle unioni civili rispetto al matrimonio.

La formula ministeriale, ad esempio, oggi è chiara nell’affermare che l’unione civile – e non poteva essere diversamente, sia per la sostanziale equiparazione tra i due istituti assicurata dal comma 20 della legge 76/2016, sia per la necessaria pubblicità di una procedura modificativa degli status personali – deve costituirsi, come il matrimonio, in una sala aperta al pubblico.

Dopo la previsione (nella nuova formulazione dell’art. 70 del regolamento dello stato civile) che l’ufficiale celebrante indossa la fascia tricolore, ed a seguito di questa espressa indicazione del luogo in cui l’unione prende forma (la sala aperta al pubblico), si tratta ora da un punto di vista formale di due procedure del tutto identiche.

La lettura della formula dell’unione (riportata nell’allegato 2, richiamato dall’art. 2 del decreto ministeriale), poi, fa superare di fatto anche la distinzione lessicale spesso rimarcata tra i matrimoni – che vengono “celebrati” – e le unioni – che sono invece “costituite” –, quasi ad assegnare in questi ultimi casi all’ufficiale dello stato civile un ruolo di mera “assistenza” di fronte alle dichiarazioni costitutive dell’unione.

Ora infatti – anche solo nella forma procedimentale – l’unione civile è a tutti gli effetti una celebrazione, visto che l’ufficiale dello stato civile deve interrogare le parti sulla volontà di unirsi (esse, dunque, pronunceranno il fatidico “sì”) e chiude l’atto con una sua dichiarazione di costituzione dell’unione. (more…)

Furto di identità: che fine ha fatto il cognome dell’unione civile?

magritte  di Marco Gattuso*

 

1. Premessa: le mele avvelenate.

L’11 di febbraio è entrato in vigore il d.lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017 con il quale il Governo dà attuazione alla delega contenuta nel comma 28 della Legge sull’unione civile in materia di stato civile.

Il decreto contiene due norme in materia di cognome che appaiono fortemente sospette di illegittimità costituzionale per eccesso di delega. Con la prima il legislatore delegato impone una sostanziale abrogazione del comma 10 della Legge. Con la seconda si prevede addirittura la cancellazione dei cognomi già scelti dalle parti in questi primi sette mesi di vigore della norma, con una procedura amministrativa de plano e senza contraddittorio.

A queste mele avvelenate del decreto governativo è dedicato questo breve studio.

2. Il cognome della famiglia: una vera novità per il diritto di famiglia italiano.

L’introduzione del cognome comune rappresenta il più innovativo effetto personale dell’unione civile. La dottrina ne ha segnalato l’evidente rilevanza simbolica, in quanto la previsione di un cognome comune dell’unione ne sottolinea la natura familiare e ne rimarca l’unità, conferendo rilevanza esterna e visibilità all’unione. La disciplina del cognome dell’unione civile appare inoltre assai più egualitaria di quella del matrimonio e rappresenta, pertanto, uno di quei passaggi del testo legislativo che sono stati indicati dalla migliore dottrina come più moderni rispetto alla stessa disciplina del matrimonio, suggerendo una sorta di competizione in positivo fra i due istituti.

Come noto, la legge rimette alle parti la scelta di un cognome comune mentre l’articolo 143 bis del codice civile prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito, con la conseguenza che il solo cognome del maschio vale a identificare la famiglia e con l’ulteriore effetto, stabilito non da una specifica disposizione ma da una norma desumibile da un insieme di disposizioni, che tale cognome del marito, assunto quale cognome della famiglia, viene trasmesso ai figli nati nel matrimonio. La disposizione matrimoniale dopo l’entrata in vigore della Legge sull’unione civile, è stata finalmente colpita, ma solo parzialmente, da pronuncia di illegittimità costituzionale[1]. La Corte costituzionale è intervenuta difatti su un particolare aspetto della disciplina del cognome, particolarmente odioso e discriminatorio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che impedivano ai genitori, anche in caso di accordo fra loro, di dare al figlio un doppio cognome (formato con i cognomi dei due genitori).

Nonostante l’intervento della Consulta, la norma matrimoniale sul cognome resta sostanzialmente discriminatoria (com’è attestato dal fatto che per dare al figlio anche il cognome della donna è comunque necessario l’assenso dell’uomo). Anche in caso di apertura del matrimonio, dunque, sarebbe stata necessaria una disposizione come quella del comma 10, poiché la regola patriarcale del cognome del marito non sarebbe stata applicabile alle coppie dello stesso sesso.

La disciplina del cognome nell’unione civile subisce, invece, l’evidente influenza del modello tedesco (more…)

Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261

43di Stefania Stefanelli*

Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 17 ottobre 2016 n. 261, che si allontana non solo dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità – segnatamente Cass. civ., sez. I, n. 12962/2016 – ma anche da quella dello stesso tribunale minorile[1], il collegio meneghino ha ritenuto che non sia «possibile accedere ad una interpretazione della lettera d) [dell’art. 44 l. adozione] estendendo la possibilità dell’adozione relativa ai casi di impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni caso di impossibilità ‘anche giuridica’ di ricorrere alla adozione legittimante e quindi alla sola valutazione dell’interesse del minore». Da tale interpretazione deriva il rigetto delle domande di adozione “incrociata” avanzata da ciascuna donna nei confronti del figlio biologico dell’altra, nell’ambito di un’unione civile e di un progetto di genitorialità condivisa, realizzato all’estero con l’inseminazione artificiale delle madri col seme del medesimo donatore.

Sebbene la relazione del Servizio Adozioni attestasse «un positivo legame tra le due ricorrenti», e che le bambine apparissero «serene nella relazione con entrambe, curiose e riflessive sulla situazione famigliare, notando differenze rispetto ad altri nuclei, complessivamente serene, anche dalle informazioni assunte, nel contesto familiare e sociale», i giudici hanno ritenuto che l’adozione in questione «si può pronunciare anche in casi in cui non sussistano le condizioni di abbandono previste dall’art. 8 (come ad es. nella lett. b) ovvero in altri casi peculiari, in cui il legislatore ha ritenuto che, pur sussistendo la situazione di abbandono […] per la peculiarità della situazione non sia opportuno procedere all’adozione legittimante al fine di favorire il permanere del minore in un contesto famigliare che sia però sostitutivo della famiglia di origine proprio per garantirgli i due ‘genitori’ che altrimenti non avrebbe»[2].

Così argomentando, la decisione in commento finisce per allontanarsi – col discutere di una sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine – anche dall’orientamento giurisprudenziale più risalente e dall’opinione dottrinale che pur richiama, a sostegno dell’esclusione dall’ambito dell’impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, di quella che sia giuridica (integrata nella specie dall’essere il bambino idoneamente accudito da un genitore, e quindi non si possa far luogo alla dichiarazione di adottabilità per difetto di stato di abbandono), e non invece di fatto[3].

L’argomento incentrato sulla sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine non convince, perché contrario all’esplicito dettato dell’art. 300 c.c., espressamente richiamato dall’art. 55 l. adozione, a mente del quale l’adottato conserva lo status familiae originario, e non acquista legami di parentela né speranze successorie (art. 304 c.c.) nei confronti dei parenti dell’adottante. È anzi proprio la conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, e con essi del relativo cognome, a connotare in termini di “specialità” la formula adottiva in questione,  e costituisce l’alternativa all’adozione che si diceva legittimante, prima dell’abrogazione della filiazione legittima, ed oggi si può definire parentale, perché consente il pieno inserimento dell’adottato nel gruppo parentale adottivo, mentre quella in oggetto è genitoriale, perché lo status si costituisce nei soli confronti dell’adottante[4]. In altri termini, l’ordinamento vigente distingue due forme di adozione, entrambe finalizzate alla garanzia del best interest del minore: quella disciplinata dal titolo I presuppone che il bambino versi in stato di abbandono morale e materiale da parte dei suoi genitori e dei parenti più prossimi, oppure che lo status filiationis non si sia costituito[5], di conseguenza sia stato dichiarato adottabile e abbia avuto esito positivo l’affidamento preadottivo a coppia avente i requisiti di idoneità prescritti dall’art. 22 ss., e costituisce al bambino lo status di figlio matrimoniale degli adottanti, cui conseguono ex art. 74 c.c. il rapporto di parentela con le loro famiglie ed i diritti alla loro successione intestata; quella disciplinata dal titolo IV, invece, consegue a presupposti meno rigorosi, perché può difettare la dichiarazione di adottabilità e sono ammesse ad adottare anche le persone singole e le coppie non coniugate, ma produce anche effetti più limitati, escludendo l’inserimento dell’adottato nel gruppo familiare esteso. Lo ha insegnato la Corte Costituzionale, statuendo che «è evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un’adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella “legittimante”, ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest’ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l’effettiva realizzazione degli interessi del minore»[6].

Che il rapporto tra i due paradigmi adottivi sia di alternatività – e non di residualità come argomenta il tribunale meneghino – è dimostrato dall’art. 11 comma 1 l. adozione, con riferimento all’orfano di entrambi i genitori che versi in stato di abbandono, in quanto gli difetta altresì la cura dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lui rapporti significativi [7]. Di questo minore potrebbe dichiararsi l’adottabilità con procedura semplificata, poiché non è (more…)

Verso la parità di trattamento: guida alla lettura della disciplina di attuazione della legge sulle unioni civili

2005-11-01 12.03.54di Angelo Schillaci*

Sono stati pubblicati oggi, sulla Gazzetta Ufficiale, i tre decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 76/2016. I decreti, che entreranno in vigore l’11 febbraio, una volta decorso l’ordinario periodo di vacatio legis, accolgono tutte le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari e sono relativi rispettivamente alle modifiche dell’ordinamento dello stato civile in materia di costituzione e registrazione dell’unione civile, al coordinamento delle norme di diritto internazionale privato con il nuovo istituto dell’unione civile ed infine all’introduzione di specifiche norme di adeguamento in materia penale.

Prima di entrare nel dettaglio delle novità recate dai singoli decreti, è bene osservare che la disciplina attuativa mostra una chiara linea di tendenza del legislatore delegato, sotto almeno due profili.

Da un lato, infatti, il Governo è intervenuto unicamente laddove l’adeguamento dell’ordinamento appariva strettamente necessario, lasciando impregiudicata, in tutti gli altri ambiti di disciplina, la piena operatività della clausola di equivalenza recata dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016. A tale proposito, solo per fare un esempio, si pensi alla mancata modifica espressa dell’art. 5 della legge n. 91/1992, in tema di acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio: la scelta di non intervenire puntualmente su tale disposizione si spiega unicamente alla luce della piena operatività, in materia, del comma 20, con la conseguenza che, a seguito della costituzione dell’unione civile e al verificarsi delle condizioni richieste dallo stesso art. 5 (due anni di legale residenza in Italia o tre anni di matrimonio, in caso di residenza all’estero), lo straniero unito civilmente con cittadino italiano potrà ottenere la cittadinanza italiana. Il rapporto tra i decreti attuativi e il comma 20 della legge, peraltro, è stato declinato in termini analoghi dalla Commissione Giustizia del Senato che, nei pareri resi lo scorso novembre, ha sottolineato che la disciplina attuativa “deve ritenersi integrativa, e non sostitutiva […] di quanto autonomamente disposto dall’articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che pone una generale clausola di equivalenza tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso, in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione” e che tale conclusione “discende dallo stesso tenore testuale del comma 28 che, nel porre i criteri di delega, espressamente lascia salve le ulteriori disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76”; con riferimento specifico alla mancata modifica dell’art. 5 della legge sulla cittadinanza, poi, nel parere sullo schema di decreto legislativo in materia internazionalprivatistica si legge espressamente che “l’applicazione di tale disposizione all’unione civile tra persone dello stesso sesso discende per effetto immediato dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016”.

D’altro canto, nei casi in cui si è reso necessario un esplicito intervento di adeguamento normativo, il contenuto del medesimo rivela la chiara intenzione del legislatore delegato di assicurare all’unione civile un trattamento quanto più possibile modellato su quello riservato alle coppie coniugate, riducendo al minimo le differenze di disciplina rispetto al matrimonio. Tale intenzione appare, peraltro, armonica con la portata sistematica della legge n. 76/2016 la quale, pur differenziando il riconoscimento della vita familiare omosessuale sul piano formale – con l’introduzione di un istituto distinto dal matrimonio e riservato alle coppie omosessuali, con rilevanti differenze, specie sul piano della (mancata) disciplina dei rapporti di filiazione – tenta allo stesso tempo di assicurare il pieno rispetto dell’art. 3 Cost. (richiamato peraltro dal comma 1 della medesima legge n. 76) e dunque la parità di trattamento. In altre parole, come già ritenuto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel suo parere del 12 maggio 2015, e sostenuto dalla dottrina, il differente fondamento costituzionale dei due istituti (art. 2 per l’unione civile, art. 29 per il matrimonio) non autorizza ingiustificate ed irragionevoli disparità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente, giacché non contrasta con il sistema costituzionale l’introduzione di un nuovo istituto di riconoscimento della vita familiare, distinto dal matrimonio ma su questo pacificamente modellato. (more…)

Passo dopo passo, il diritto si avvicina alla vita: la Corte d’Appello di Milano ordina la trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati grazie alla gestazione per altri

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo il decreto, depositato il 28 dicembre 2016, con il quale la Corte d’Appello di Milano ha ordinato la trascrizione di un atto di nascita, formato in California, relativo a due minori, nati da parto gemellare a seguito di ricorso alla gestazione per altri, e legati geneticamente ad una stessa donatrice di ovocita – diversa dalla portatrice – e, rispettivamente, ai due padri. La trascrizione dell’atto di nascita era stata negata dall’Ufficiale di stato civile del Comune di Milano, con decisione confermata dal Tribunale. In particolare, l’originario diniego di trascrizione era stato motivato sulla base della circostanza che la diversa paternità genetica dei gemelli, unita al parto gemellare, lasciava supporre il ricorso alla gestazione per altri (mai negato, tuttavia, dai padri reclamanti), con conseguente contrarietà dell’atto di nascita all’ordine pubblico, per elusione dell’art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che, come noto, vieta – in Italia – il ricorso alla gestazione per altri.

Il caso presenta tratti non dissimili da altri già risolti in senso favorevole dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. Come noto, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalle decisioni Mennesson e Labassee contro Francia, ha chiarito che il ricorso alla gestazione per altri non può incidere negativamente sul riconoscimento giuridico del legame parentale tra il minore ed il genitore genetico, dovendosi assicurare in ogni caso la protezione del diritto del minore all’identità personale e sociale ed il suo superiore interesse, che verrebbe ad essere pesantemente leso dal mancato riconoscimento del legame (ad esempio, sul piano della certezza dei rapporti giuridici, dei diritti ereditari, ma anche dell’acquisto della cittadinanza e del godimento di una serie di diritti fondamentali, tra cui quello alla circolazione). Già in precedenza, peraltro, non erano mancate alcune decisioni di Tribunali italiani che, in casi di coppie eterosessuali o di padri singoli che avevano fatto ricorso alla g.p.a., avevano riconosciuto il legame con il padre genetico (ad es. Trib. Forlì, 25.10.2011; Trib. Napoli, 1.7.2011) ma anche, in un caso (App. Bari, 15.3.2009), con la madre intenzionale.

Allo stesso tempo, l’iter argomentativo del decreto in esame presenta talune peculiarità che meritano di essere (more…)

Unioni civili. Il TAR sospende l’ordinanza discriminatoria del sindaco di Padova: sì a stessi tempi, luoghi e tariffe del matrimonio

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di Marco Gattuso*

Pubblichiamo l’interessante ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, depositata in data di ieri, 7 dicembre 2016, col quale viene sospeso uno dei primi ed assai discussi provvedimenti di un Comune che tentava di introdurre un trattamento differenziato per le unioni civili (riservate alle coppie dello stesso sesso) rispetto ai matrimoni (riservati alle coppie di diverso sesso). Si tratta di una delle primissime decisioni che riguardano il nuovo istituto delle unioni civili introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e pur trattandosi di un mero provvedimento interinale, peraltro assai scarno nella motivazione, contiene già alcune importanti indicazioni.

Col provvedimento del 16 settembre 2016, il Comune di Padova aveva designato quali giorni dedicati alla costituzione delle unioni civili soltanto il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, a differenza della celebrazione dei matrimoni consentita anche in altre giornate (fra cui, ad esempio, il sabato). L’indicazione di giornate diverse per i due istituti risultava irragionevole e palesemente discriminatoria, non essendo segnalata alcuna ragione, avendo sapore evidentemente ostile e creando un grave disagio nella misura in cui costringeva le coppie omosessuali a sposarsi solo in giornate lavorative. Inoltre il provvedimento comunale stabiliva inopinatamente la inapplicabilità alle unioni civili del Regolamento comunale e delle deliberazioni della Giunta comunale concernenti la celebrazione dei matrimoni civili (riguardanti luoghi, orari e tariffe).

Su ricorso del Comitato Territoriale Arcigay di Padova (Circolo di Iniziativa Omosessuale “Tralaltro”) difeso dagli avv.ti Francesca Leurini e Fabio Corvaja, il Tribunale Amministrativo Regionale è stato dunque investito della questione ed il medesimo ha dato adesso una prima risposta sospendendo in via cautelare il provvedimento comunale sino alla decisione di merito, prevista per la primavera 2017 (l’udienza è fissata al 5 aprile).

Come si è detto, la motivazione è molto scarna, ma consente già alcune prime riflessioni.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 introduce un istituto parallelo al matrimonio fra persone di sesso diverso, che condivide con questo la medesima natura giuridica di istituto di diritto di famiglia che incide sullo stato civile delle parti. La natura familiare dell’istituto è indiscussa e trova consenziente l’unanime dottrina, posto che regolamenta i rapporti personali e patrimoniali fra le parti, è subordinata alla carenza di impedimenti uguali al matrimonio (dando dunque per scontata la natura sessuale e affettiva della relazione), non ha certamente natura contrattuale e la stessa legge, al comma 12, parla espressamente di “vita familiare” (il riferimento alle formazioni sociali, che ha destato tanto scalpore, è considerato giuridicamente del tutto irrilevante, com’è ovvio, posto che anche la famiglia è una formazione sociale). Inoltre, l’equivalenza fra unione civile e matrimonio è comprovata dalla identica incidenza sullo stato civile, posto che ognuno dei due istituti impedisce la celebrazione dell’altro (cosa per nulla scontata, posto che in altri paesi la celebrazione del matrimonio “scioglie” automaticamente l’unione omosessuale costituita con patto registrato, come accade in Francia, Belgio e Lussemburgo). A ciò va aggiunta la clausola generale di equivalenza, prevista dal comma 20, che impone di applicare alle unioni civili tutte le norme in materia di matrimonio, ad esclusione di alcune norme del codice civile e di quelle in materia di adozioni che contengono la parola “coniuge”. L’esclusione di alcune norme del codice civile non rappresenta mai una discriminazione, in quanto le norme inapplicate non attengono a diritti ma, semmai, sono giudicate da tempo del tutto vetuste dalla dottrina più attenta, tant’è che la loro esclusione ha, delle due, ricevuto il plauso della migliore dottrina: pubblicazioni, matrimonio riparatore per i minorenni, errore sulle anomalie sessuali, obbligo giuridico di fedeltà, matrimonio inconsumato, separazione, sono tutti istituti la cui mancanza caratterizza l’unione civile come “matrimonio più moderno ed europeo”. Gilda Ferrando ha scritto al proposito di «maggiore modernità (età per contrarre matrimonio, cognome, scioglimento) ed apertura nei confronti dei modelli europei (cognome, scioglimento)». Il mancato richiamo della materia delle adozioni (eccezione, questa, introdotta per ragioni politiche più volte ricordate in questo sito) è invece giuridicamente inspiegabile e rappresenta, assai verosimilmente, una disposizione costituzionalmente illegittima (basti pensare alla odiosa discriminazione subita dal bambino in affido che secondo la legge sulla continuità affettiva potrebbe essere adottato, anche dopo anni, solo se i suoi genitori affidatari sono di sesso diverso).

La clausola generale di equivalenza attesta oggi la presenza di un “diritto comune” ai due istituti di diritto di famiglia. (more…)

GenIUS 2016/01

É disponibile il quinto numero di GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

In questo numero il Focus su Trascrizioni e riconoscimento degli status familiari a cura di Chiara Ragni con contributi di
Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, Ilaria Anrò, Ludovica Poli e Eva De Gotzen.
Nelle sezioni interventi e commenti gli articoli di Serena Baldin, Nausica Palazzo e Marta Tomasi, Salvatore Patti, Erica Covacci, Silvia Marino.
Infine l’Osservatorio documenti e sentenze a cura di Carmelo Danisi.
Buona lettura.

GenIUS 2016/01

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Le vie dell’amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso

imagedi Angelo Schillaci*

1. Pubblichiamo – accompagnata da una breve guida alla lettura – la sentenza 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre, con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione ha confermato che è trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all’estero, dal quale risulti che il minore è figlio di due madri: nella fattispecie dedotta in giudizio, il minore era stato partorito da una delle due donne, a seguito di ovodonazione da parte della moglie.
In particolare, con una motivazione articolata e ricca di suggestioni, la Suprema Corte ha escluso la contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, affrontando l’intero prisma delle questioni relative alla compatibilità dell’omogenitorialità con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Si tratta, per molti aspetti, di una sentenza davvero fondamentale, che chiarisce ulteriormente – e favorisce – l’inquadramento sistematico della genitorialità omosessuale nel nostro ordinamento, in armonia con i principi desumibili dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni – di fonte nazionale e sovranazionale – alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale.

2. Il percorso argomentativo della Corte ruota, come accennato, attorno alla questione della lamentata contrarietà dell’atto di nascita straniero all’ordine pubblico.
Merita allora richiamare, anzitutto, la ricostruzione del concetto stesso di ordine pubblico, assunta dalla Corte: un concetto ampio, aperto, innervato e qualificato dalle molteplici interazioni tra ordinamenti giuridici e livelli di tutela, che caratterizza l’articolazione degli strumenti di protezione dei diritti fondamentali. Una volta ripercorsa la distinzione tra ordine pubblico nazionale e ordine pubblico internazionale – e riaffermata la necessità di fare riferimento a quest’ultimo – la Corte afferma infatti, significativamente, che l’evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale mostra il suo progressivo affrancamento da una funzione di tipo difensivo, e l’apertura alla dimensione della relazione e dell’interazione tra ordinamento interno e comunità internazionale (e dunque, ordinamenti stranieri, ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali): in particolare, sostiene la Corte, “tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad un’eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali” (par. 7, pp. 20-21). (more…)

L’interesse superiore del minore vieta la restrizione dell’adozione alle sole coppie eterosessuali

imagePubblichiamo l’impeccabile ed avvincente nota dell’avv. dello Stato R. De Felice alla sentenza della Corte costituzionale colombiana depositata nel febbraio u.s. che ha riconosciuto il diritto delle coppie omosessuali all’adozione congiunta. Un esempio di giurisprudenza costituzionale attenta ai valori ed ai diritti fondamentali.

CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIASentenza 4 novembre 2015 (depositata il 15 febbraio 2016) n. C-683/15- Presidente CALLE CORREA- Estensore PALACIO PALACIO – Estrada Vélez et al.

(Costituzione della Colombia, art. 44; artt. 64, 66 e 68 L 1098/2006; art 1 L 54/1990)

 Le disposizioni degli articoli 64, 66 e 68 co 5 del Codice dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvate con Legge 1098/2006, e l’articolo 1 della Legge 54/1990 sulle unioni coniugali di fatto, laddove escludono dalla adozione congiunta le coppie omosessuali coniugate o permanenti, sono efficaci condizionatamente al presupposto che in virtù dell’interesse superiore del minore e nel suo ambito di applicazione siano comprese anche le coppie dello stesso sesso costituenti una famiglia

di Roberto De Felice *

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La Colombia ha – nonostante l’opposizione di un legislatore conservatore – lentamente adeguato il proprio ordinamento al fine di riconoscere alle coppie gay e lesbiche il diritto di ‘formalizzare il suo vincolo’ e quello di adottare congiuntamente, ovvero di adottare il figlio del partner.

Occorre prendere le mosse dalla Legge 54/1990 sulla disciplina delle convivenze, che, pur precisando al suo articolo 1 che la sua portata era limitata alle coppie eterosessuali, istituiva un regime giuridico di tutela per le coppie di fatto. Precisamente, le unioni familiari non coniugali, dopo due anni, assumono ex lege lo status di unioni di fatto e i relativi (limitati) diritti, generalmente di carattere patrimoniale. La legge, invero, si limita a stabilire che esista una comunione legale sui frutti del proprio lavoro, ma è stata richiamata da altri testi legislativi in altri settori dell’ordinamento. In particolare, e ai fini che qui interessano, il Codice dell’Infanzia e dell’Adolescenza prevede per i partner la possibilità di richiedere l’adozione congiunta di un figlio, ovvero per un partner di adottare i figli dell’altro (in questo caso, con esclusione di ogni effetto estintivo della parentela con l’altro genitore biologico ma con acquisizione della parentela di una terza famiglia, quella dell’adottante[1]). Anche nel caso della Stepchild Adoption l’adottante – esentato dai requisiti relativi all’età- dovrà dimostrare la sua idoneità genitoriale. E’ ammessa l’adozione di maggiorenni nel solo caso di convivenza biennale iniziata prima del compimento della maggiore età; è altresì ammessa l’adozione da parte di persona non coniugata né soggetta al regime della L 54/1990 grazie alla successiva L 1098/06.

Però, stante il richiamo fatto dalla L 1098/2006 alla coppia eterosessuale di cui alla L 54/90, l’adozione non poteva essere realizzata congiuntamente né da coppie omosessuali (non ammesse al matrimonio e non destinatarie della Legge 54) né – come Stepchild Adoption, all’interno di coppie stabili omosessuali, cui nemmeno era applicabile la Legge 54.

Il 18 febbraio 2007, tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza C-075/07, ritenendo lesivo della dignità umana garantita dalla Costituzione la assenza di qualunque tutela per le coppie omosessuali stabili dichiarava la incostituzionalità della legge nella parte in cui non si applicava a tali coppie; con la successiva sentenza C-811/07, per le stesse ragioni, estendeva loro i benefici della sicurezza sociale; con la sentenza C-336/08 estendeva la reversibilità della pensione al partner superstite, sempre in nome della dignità umana e in mancanza di alcuna giustificazione razionale per una discriminazione in tal senso. Con sentenza C-029/09 erano estese a tali coppie le disposizioni di ben 42 norme (tra le quali la inesistenza dell’obbligo di deporre contro il partner). Dunque la Corte Costituzionale di quella Nazione, a differenza dei vaghi intendimenti espressi nella nostra Corte Cost. 138/10 di verificare punto per punto se l’ordinamento vulnerasse il principio di eguaglianza nei confronti delle coppie omosessuali, ha proceduto speditamente a estendere a dette coppie e ai partner delle stesse i diritti non riconosciuti dalla legislazione in vigore. (more…)

Unioni civili e ricongiungimento familiare: la circolare del Ministero dell’Interno

Emblem_of_ItalyPubblichiamo la circolare del 5 agosto 2016 (prot. n. 3511), con la quale il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in conseguenza dell’entrata in vigore e della prima attuazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd. testo unico immigrazione) in materia di ricongiungimento familiare (art. 29) e di permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) si estendono anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ciò comporta che:
a) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia possa richiedere il ricongiungimento familiare del partner unito civilmente (in Italia o all’estero), straniero e non residente in Italia, ai sensi dell’art. 29 del Testo unico, e alle medesime condizioni previste per i coniugi;
b) lo straniero presente sul territorio nazionale che contragga l’unione civile con un cittadino italiano possa richiedere (e ottenere) il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 del medesimo Testo unico, alle medesime condizioni previste per il coniuge del cittadino italiano.
Si tratta di una chiarificazione importante, che argina sin da subito – anche in considerazione delle prime costituzioni di unioni, già in atto – ogni incertezza interpretativa sulla condizione dello straniero unito civilmente con l’italiano (o con altro straniero, nel caso del ricongiungimento), quantomeno in relazione alle condizioni e al titolo di soggiorno sul territorio nazionale.
Particolarmente rilevante, infine, la circostanza che l’estensione dell’applicazione degli artt. 29 ss. del Testo Unico agli uniti civilmente sia fatta discendere, dal Ministero dell’Interno, dal comma 20 della legge. Tale disposizione – che contiene, come noto, una clausola antidiscriminatoria – mira ad eliminare, con alcuni limiti, il trattamento differenziato tra unione civile e matrimonio e prevede che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La direttiva formulata dal Ministero alle amministrazioni periferiche si basa su tale disposizione, con il riconoscimento espresso del fatto che, in virtù della nuova legge, diritti già previsti per i coniugi (ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari) si estendono ora alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
(A.S.)

La vittoria dei bambini arcobaleno

imagedi Marco Gattuso

1. La decisione della Cassazione

 Con la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016 depositata in data odierna la Corte di cassazione dice sì all’adozione per i bambini arcobaleno, colmando il “buco nel cuore” lasciato dal legislatore.

La Suprema Corte avalla l’interpretazione dell’art. 44 lettera d) della Legge sulle adozioni già adottato dal Tribunale per i minorenni  di Roma, sentenza del 30 luglio 2014 e successivamente confermata dalla Corte d’appello di Roma e dalla Corte d’Appello di Torino (e richiamato adesivamente anche dalla Corte d’appello di Milano), che consente l’adozione coparentale (cd. stepchild adoption) da parte del genitore sociale all’interno delle famiglie omoparentali (per tutta la giurisprudenza v. QUI).

Dopo tante polemiche, oggi la Corte di cassazione ci dice dunque che sussiste un diritto fondamentale dei bambini arcobaleno a mantenere una relazione familiare legalmente riconosciuta con entrambe le loro mamme ed entrambi i loro papà. Un esito che non sorprende chi ha seguito negli anni le fondate argomentazioni dei tribunali che hanno applicato una norma diretta ad assicurare riconoscimento ai legami genitoriali di fatto, nell’esclusivo interesse del minore.

2. La richiesta della Procura di interessare le Sezioni unite

 Si deve osservare, innanzitutto, come sia stata disattesa dal primo Presidente della Suprema Corte la richiesta della Procura Generale di portare la questione direttamente avanti alle Sezioni unite.

Come noto l’art. 374 c.p.c. consente al primo Presidente di disporre che la Corte pronunci a sezioni unite soltanto se la questione di diritto sia stata decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e se si tratti di «questione di massima di particolare importanza». Nella specie sul punto non si sono ancora mai pronunziate le sezioni semplici e sarebbe stato del tutto irrituale, creando peraltro un precedente pericoloso, assumere che un’ordinaria questione di interpretazione di una norma in materia di adozione in casi particolari, che rientra nell’usuale attività esegetica della Corte, assumesse tale rilievo soltanto perché venivano coinvolte persone appartenenti ad una minoranza, nella specie per orientamento sessuale, invisa ad una parte dell’opinione pubblica e della politica. (more…)

Omofobia e discriminazione: la continua evoluzione nell’interpretazione della Cedu

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di Carmelo Danisi*

In due recenti occasioni, la Corte europea dei diritti umani (di seguito, Corte Edu) ha dato prova del continuo lavoro di interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) quando i ricorrenti lamentano una violazione riconducibile al loro orientamento sessuale. Per quanto siano relativi a situazioni molto diverse tra loro, che rientrano nell’ambito di diritti altrettanto differenti, i recenti casi sembrano essere esaminati dalla Corte seguendo la medesima ratio: la necessità che lo Stato parte si attivi per tutelare il gruppo LGB attraverso una varietà di misure dal forte impatto sociale. Tra queste, si inseriscono gli interventi di natura procedurale, molto rilevanti quando una persona subisce violenze in ragione del suo orientamento omosessuale, e quelle a carattere più squisitamente positivo, come l’obbligo di facilitare lo sviluppo della vita familiare nel più ampio contesto migratorio attraverso il ricongiungimento familiare o quantomeno, in un’ottica procedurale, la garanzia di un esame equo della richiesta volta a ottenere un siffatto beneficio. Se poste nel più ampio e complesso quadro della giurisprudenza della Corte Edu, le conclusioni raggiunte in tali occasioni non rappresentano risultati “scontati” ma un’ulteriore elaborazione in materia di non discriminazione, dimostrata dalla volontà dei giudici europei di esaminare entrambi i casi attraverso la lente dell’articolo 14 anziché sotto il profilo sostanziale. Nella parte che segue si esaminerà, seppur brevemente, l’interpretazione degli articoli 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto per la vita familiare) Cedu avanzata dalla Corte con i casi M.C. e A.C. c. Romania e Pajic c. Croazia, relativi a ricorrenti caratterizzati da un orientamento sessuale “minoritario”. In entrambe le occasioni, alla luce del ruolo svolto da tale caratteristica personale, i giudici hanno deciso di valutare le presunte violazioni sotto il profilo discriminatorio (art. 14 Cedu), anziché quello sostanziale.

Le violenze motivate dall’odio contro il gruppo LGB: gli obblighi procedurali

Il ricorso M.C. e A.C. c. Romania (12 aprile 2016, n. 12060/12) ha dato alla Corte Edu la possibilità di consolidare una posizione già espressa in relazione alle violenze motivate dall’odio razziale e ad ampliarla fino a comprendere i trattamenti che rientrano nell’ambito dell’articolo 3 Cedu e che sono, o potrebbero essere stati, perpetrati in ragione dell’orientamento sessuale delle vittime. Senza sminuire l’evoluzione già avviata in Identoba e altri c. Georgia (12 maggio 2015, n. 73235/12), le particolari circostanze del caso rumeno hanno consentito ai giudici di precisare la portata degli obblighi procedurali (more…)

Dopo le unioni civili: Davide contro Golia e i percorsi di eguaglianza

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La Legge 20 maggio 2016, n. 76 é stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dal 5 giugno 2016 sarà in vigore.

In questo appassionato contributo, Francesco Rizzi invita adesso ad una riflessione obiettiva sul significato  di questa legge nel percorso verso l’uguaglianza e sull’uso strategico del diritto. Il diritto, infatti, al di là delle intenzioni soggettive dei legislatori, è soprattutto il risultato della sua applicazione e della sua interpretazione. Se ci limitassimo al diritto quale norma emanata dal potere legislativo, Golia vincerebbe sempre. 

di Francesco Rizzi*

L’introduzione – con tanto ritardo – della legge sulle unioni civili nel nostro paese è l’occasione per osservare e discutere alcuni aspetti rilevanti che caratterizzano l’iter giuridico di affermazione dei diritti civili e dell’eguaglianza nelle moderne democrazie. Questi aspetti, che confluiscono nel contenitore Diritto, non hanno, esclusivamente e ab origine, natura giuridica, ma assumono significato giuridico tanto nel processo di mobilitazione sociale e dibattito pubblico che precede l’adozione della legge, quanto una volta che la legge è approvata e viene poi applicata.

Il focus delle riflessioni che seguono non si concentrerà su una puntuale ricostruzione delle previsioni della nuova normativa – che verranno considerate indirettamente[1]. L’analisi di questo commento sarà indirizzata a considerare il ruolo degli attori istituzionali e sociali che, a diverso titolo, hanno contribuito all’introduzione dell’istituto delle unioni civili, il loro approccio al tema nella fase di adozione e nella fase successiva all’adozione della legge e la capacità che essi hanno nell’assegnare un significato tanto sostanziale quanto simbolico alle norme di diritto.

Il presupposto da cui muovono queste riflessioni è l’idea che, anche di fronte ad una legge che mantiene discriminazioni ed esclusioni e che non positivizza quindi la piena eguaglianza giuridica tra coppie dello stesso sesso e coppie di sesso diverso, si possa fare leva su quello che la normativa prevede per ampliare, radicare e rafforzare le tutele. L’obiettivo che si deve perseguire d’ora in avanti è quello di costruire una società e un sistema giuridico capaci di riconoscere i modelli nuovi e diversi di coppia e famiglia, accoglierli, accettarli e rispettarli, rendendoli quindi davvero eguali, per il diritto, a quelli maggioritari. Il potere di raggiungere questo fine, di migliorare le cose in termini giuridici, di aggiungere a questo primo passaggio, è degli interests groups, ovvero di quelle associazioni della società civile che militano per promuovere il cambiamento e che, mobilitandosi, si trasformano in nomic communities[2].

La legge Cirinnà è il risultato di lunghe lotte da parte del movimento LGBT italiano che, di fronte ad una società poco sensibile e un legislatore negli anni poco interessato, per convenienza politica, a prendere posizione sul tema dei diritti civili come invece accadeva nelle altre democrazie, ha messo in atto diverse forme di mobilitazione sociale, dalle manifestazioni in piazza, al contenzioso giudiziario, alle campagne di sensibilizzazione e alle iniziative di lobby legislativa[3]. Poi il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali è divenuto una questione politica dei partiti e delle forze extraparlamentari capaci di influenzarli[4]. A questo punto, che il principio di eguaglianza sia rispettato appieno solo quando situazioni uguali sono trattate in modo uguale, quando quindi l’orientamento sessuale non sarà rilevante per determinare l’accesso al matrimonio, all’adozione, ai benefici sociali legati all’essere coppia e famiglia, passa in secondo piano. Il compromesso politico fagocita il principio giuridico, lo distorce e lo asservisce ai propri scopi[5]. Le battaglie giuridiche d’eguaglianza si trasformano in percorsi graduali e accidentati che raramente raggiungono immediatamente l’obiettivo ideale (more…)