Categoria: OPINIONI
I minori gender variant: aspetti e punti di vista – IL FOCUS di GenIUS
3 gennaio, 2020 | Filled under genitorialità, GenIUS, identità di genere, intersessualità, OPINIONI, orientamento sessuale |
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Pubblichiamo la anticipazione del FOCUS su I minori gender variant: aspetti e punti di vista dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
Nel FOCUS:
Storia di una bambina che fin da piccola ha mostrato gusti, atteggiamenti e modi di fare associati, nell’immaginario, a un bambino
Silvia Manzani
Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda Sanitaria può (deve?) svolgere
Fulvia Signani, Nicoletta Natalini, Claudio Vagnini
Transfobia e pressione sociale
Paolo Valerio, Cristiano Scandurra, Fabrizio Mezza
La presa in carico psicologica di minori con sviluppo d’identità di genere atipico
Jiska Ristori, Francesca Mazzoli
La presa in carico di minori con sviluppo atipico dell’identità di genere – adolescenza
Daniela Anna Nadalin
La ricerca pubblica attenta alle identità di genere
Marina Pierdominici, Matteo Marconi, Maria Teresa Pagano, Paola Matarrese
Benefici e Rischi nel Trattamento Farmacologico con Triptorelina nella Disforia di Genere
Katia Varani, Fulvia Signani
Una discutibile opinione della Corte Suprema in materia di adozione omogenitoriale estera. Ritorno al passato e stigma su minore
2 dicembre, 2019 | Filled under genitorialità, gravidanza per altri, internazionale, italia, OPINIONI, orientamento sessuale, trascrizione |
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di Roberto de Felice*
Con ordinanza 29071/2019 del dì 11 novembre la I Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima se l’adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale residente negli Stati Uniti sia contraria o meno all’ordine pubblico internazionale. La Corte è stata investita del ricorso avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano, disponibile su Internet[1], ex art 67 L 218.95, che ordinava al Comune competente la trascrizione del provvedimento adozionale reso da una Corte dello Stato di New York. L’ordinanza, invero, pone all’interprete numerose perplessità di diritto sostanziale e processuale oltre che di redazione del provvedimento
- Un cittadino italiano, traferitosi negli Stati Uniti dal 2000[2], contraeva matrimonio[3] con un cittadino statunitense nel 2013. Naturalizzato statunitense, egli e il futuro marito accedevano, nel 2009, a una procedura adozionale ai sensi della legge dello Stato di New York[4], che prevede anche la possibilità che dei genitori acconsentano all’adozione del loro figlio, oltre alla adozione di minori in stato di abbandono, generalmente mediata da agenzie. Invero, nei due casi il Giudice deve svolgere approfondite indagini sulla coppia adottante e solo all’esito di esse e di un periodo di convivenza di almeno tre mesi, può e deve pronunziare l’adozione alla luce del benessere del minore.
- Il padre adottivo italiano aveva chiesto al competente Comune la trascrizione della sentenza, ma questo aveva rifiutato, ritenendo necessaria la delibazione del Tribunale dei Minori ex art. 36 L. Adoz. Di contro, l’istante aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello di Milano, per eseguire la sentenza straniera. Intervenivano in lite sia l’altro padre, che il Comune, opponendosi. La Corte, ritenuto carente lo standing del Comune, accoglieva il ricorso, ritenendo che la identità di sesso degli adottanti non ostasse all’ordine pubblico internazionale. Seguiva il ricorso del Sindaco-Ufficiale di Governo, difeso ex art. 1 RD 1611/33, alla Suprema Corte, proposto contro un pericoloso ottenne, in cui il PG concludeva per il rigetto della questione sull’ordine pubblico, vastamente argomentando.
- La Corte, pur senza far figurare ciò nel dispositivo, ha deciso i primi tre motivi di ricorso. Trattasi di un errore redazionale molto grave, attesa la delicatezza del caso. Il dispositivo si limita a rimettere gli atti al Primo Presidente al fine di valutare se rimettere la decisione del quarto motivo alle Sezioni Unite. Nella specie, non vi è un contrasto logico tra motivazione e dispositivo, ma un’omissione nel contenuto del dispositivo, rimediabile con la procedura di correzione (cfr. Cass. 8060/07[5]).
- La Corte risolve condivisibilmente un dubbio spesso postosi ai pratici in consimili casi, visto che l’art. 41 della L. 218/95, ad onta del generale principio di immediata eseguibilità della sentenza straniera, resa in contraddittorio e non contraria all’ordine pubblico internazionale, per le sole sentenze di adozione rinvia alle disposizioni delle leggi speciali, che, in un caso come questo, di residenza dell’adottante italiano da oltre due anni nello Stato della pronunzia , esigono un tenue controllo di conformità di essa ai principi della Convenzione, ragionevolmente certo essendo che non si tratti di un caso di forum shopping. Ma l’art. 36 co 4 fa parte del Titolo III della Legge, che disciplina l’adozione internazionale, conforme alla Convenzione de L’Aja ratificata (more…)
È on line il numero 2019/01 di GenIUS!
18 novembre, 2019 | Filled under OPINIONI |
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SCARICABILE GRATUITAMENTE QUI
È on line il numero 2019/01 di GenIUS, semestrale di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, giunto ormai al suo sesto anno di vita. Scaricabile gratuitamente.
Sommario
Interventi
Gilda Ferrando: I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto
Angioletta Sperti: Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere
Benedetta Cappiello: International Classification of Diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’ rephrase: the transgender Issue
Maryset Mango: When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe
Commenti
Giacomo Viggiani: Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212
Anna Maria Lecis Cocco Ortu: L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni
Fabio Enrique Pulido Ortiz, Nicolás Carrillo-Santarelli: Un análisis de las nociones de autonomía y dignidad subyacentes a la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz de la filosofía del derecho y el derecho internacional comparado
Michele Di Bari: Il diritto all’identità di genere inizia al liceo. Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al.
Antonella Madeo: Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale
L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: Riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni
8 novembre, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Anna Maria Lecis Cocco Ortu*
A partire da un esame del caso francese e del parere consultivo della Corte Edu in materia di rico-noscimento del legame di filiazione tra il figlio nato all’estero da GPA e il genitore intenzionale, il contributo analizza gli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU e le modalità di esecuzione degli stessi. In particolare, confrontando le soluzioni della trascrizione e dell’adozione prospettate dalla Corte di Strasburgo, solleva dei dubbi sull’adeguatezza delle discipline francese e italiana sull’adozione rispetto alle condizioni di effettività e celerità poste dal parere.
Starting from the French case and the opinion issued by the European Court of Human Rights on the recognition of the filiation with the intended parent in case of surrogacy, this paper analyses the obligations stated by article 8 ECHR and their enforcement tools. In particular, comparing the two solutions identified by the Court of Strasbourg (i.e. adoption and the transcription of birth certificate), it analyses the French and Italian systems in light of the effectiveness and promptness needs as they have been identified in the above-mentioned opinion.
*Dottoressa di ricerca abilitata alle funzioni di professore associato in Francia, CDPC-J.-C. Escarras, Università di Tolone, Aix-Marseille Univ., Univ. de Pau, CNRS, DICE.
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
Il diritto all’identità di genere inizia al liceo. Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al.
7 novembre, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Michele Di Bari*
Il presente contributo affronta il tema dell’identità di genere nella sua dimensione più delicata, quella del riconoscimento e dell’integrazione sociale. In particolare, viene esaminato un caso statunitense – Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al– al fine di comprendere come la realtà transgender metta in discussione la tradizionale distinzione binaria tra «maschio» e «femmina» fin dall’età adolescenziale. Il legislatore e le istituzioni pubbliche in generale si ritrovano dunque a dover scegliere quale modello adottare: un modello tradizionale e chiuso rispetto alle diversità di genere – come richiesto dai ricorrenti – oppure un modello inclusivo che permetta di superare il limite del sesso di nascita in ragione di un corretto sviluppo psicofisico del minore transgender. In questa analisi, lo scopo è (come spesso accade nel contesto degli studi di diritto comparato) di richiamare l’attenzione del giurista e del legislatore nazionale su un tema che potrebbe irrompere prima o poi anche nel nostro ordinamento, cercando di fornire una chiave di lettura che sembra rispondere in modo bilanciato all’esigenza di tutelare tutti gli interessi in gioco.
This article deals with the issue of gender identity in its “social dimension”. In particular, an American case is analyzed – Joel Doe et Al. V. Boyertown Areas School District at Al – in order to understand how issues related to being a transgender can challenge the traditional binary distinction between “male” and “female” since the high school. Thus, both the legislator, and public institutions should choose which model is better fitting for minors: a traditional and binary model – as requested by the applicants – or an inclusive model that allows to overcome a rigid identification of «sex» established at birth, favoring a correct psychophysical development of transgender minors. In this analysis, the aim – as it often happens in the context of compara-tive law studies – is to draw the attention of legal scholars and the legislator on a topic that could – sooner or later – burst into even in our legal system, providing a reading key that seems to be able to balance properly all the interests at stake.
*Dottore di ricerca, Università degli studi di Padova
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto
6 novembre, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Gilda Ferrando*
L’Autrice analizza la questione della tutela dei figli delle coppie arcobaleno riflettendo sugli istituti dell’adozione e della trascrizione degli atti di nascita stranieri alla luce della recente giurisprudenza in materia.
The Author analyses the issue relating the child protection within the rainbow families illustrating adoption and the birth certificates registration in light of the recent case-law on the topic.
*Ordinaria di diritto privato, Università di Genova
(contributo pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
International Classification of Diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’ rephrase: the transgender Issue
7 luglio, 2019 | Filled under discriminazione, GenIUS, GenIUS 2019/01, identità di genere, OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Benedetta Cappiello*
La tendenza a creare sistemi di catalogazione ha coinvolto anche il campo medico. La prima classificazione delle malattie risale al 1893 e dalla seconda metà del ‘900 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha ricevuto il compito di tenerla aggiornarla. Prima “del come” (catalogare) occorre però decidere “il cosa” e ciò merita attenzione qualora si tratti di aspetti legati alla sfera sessuale. Si tratta infatti di una scelta non solo giuridica, ma anche sociologica e politica. Con specifico riguardo a questo aspetto, la riformulazione dell’ICD è interessante poiché include i transgender nel capitolo sui disturbi sessuali non più in quello delle malattie mentali. La decisione arriva al termine di un lungo processo che ha coinvolto le Istituzioni, internazionali ed europee, in uno alle corti di giustizia, e merita di essere scrutinato, in particolare per le conseguenze che potranno derivarne.
The trend to shape system of cataloging, universally recognized, has also involved medical field. The first diseases’ classification dates back to 1893 and in the second half of 20th century the World Health Organization received the task of keeping it up to date. Before dealing with the “how” (to catalog) it is necessary to decide the “what” and this aspect deserves particular attention when it concerns sexual related aspects. These latter require not only a juridical choice, but also a sociological and political one. In this regard, ICD’ rephrase is interesting because it has qualified transgender’ issue as a sexual disorder, thus excluding it from chapter on mental illnesses. This decision comes at the end of a long process that has involved Institutions, international and European, and courts and it deserves to be scrutinized, in particular for the consequences that may trigger with it..
*Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università degli studi di Milano
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere
26 maggio, 2019 | Filled under discriminazione, GenIUS, GenIUS 2019/01, internazionale, omo-transfobia, OPINIONI, orientamento sessuale |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Angioletta Sperti*
Sul caso dell’obiezione di coscienza del pasticciere e, in particolare, sul bilanciamento tra libertà religiosa e di espressione e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, si sono recentemente pronunciate sia la Corte Suprema degli Stati Uniti (caso Masterpiece) che la Corte Suprema inglese (caso Lee). Lo scritto ripercorre le due pronunce dimostrando come, nonostante alcune differenze tra le vicende oggetto dei due giudizi, le istanze di obiezione di coscienza avanzate dai pasticcieri sollevino questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente affini. Lo scritto esamina, dunque, le implicazioni delle conclusioni raggiunte delle due corti, anche al di là degli ordinamenti in cui esse sono state pronunciate, evidenziando le conseguenze che il riconoscimento di una religious exemption generalizzata e un uso strumentale della libertà di espressione potrebbero produrre sulla dignità delle persone e la garanzia del divieto di discriminazione.
Two recent rulings of the Supreme Court of the United States (Masterpiece) and Supreme Court of England and Wales (Lee) have addressed the conflict between freedoms of religion and expression and the principle of nondiscrimination on the ground of sexual orientation. The article examines the two cases in order to emphasize that, despite some differences between the facts, they rise the same basic constitutional questions. The article deeply analyses the conclusions the two Courts have reached, arguing that a general recognition of religious exemption and an instrumental use of freedom of expression can deeply affect the dignity of minorities and the guarantee of nondiscrimination.
*Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Pisa
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe
19 maggio, 2019 | Filled under GenIUS, GenIUS 2019/01, internazionale, intersezioni, omo-transfobia, OPINIONI, stranieri/e |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Maryset Mango*
Essere donne e allo stesso tempo appartenere a un contesto culturale extra-europeo o a una minoranza culturale rende più vulnerabili le vittime di violenza domestica. Partendo dallo studio di Kimberlè Crenshaw sulle donne Afro-Americane vittime di abusi domestici, si dimostrerà come la prospettiva intersezionale applicata ai casi di donne migranti o appartenenti a minoranze culturali può demarginalizzarle dalla loro condizione e facilitarne l’accesso al diritto di denunciare i loro persecutori e di trovare protezione. In questo senso viene affrontata l’analisi del rischio incontrato da donne straniere vittime di violenza domestica, il cui permesso di soggiorno è legato a quello del marito o del convivente, di cadere nella trappola della cd. subordinazione intersezionale, dato dall’impatto simultaneo di una politica anti-immigrazionista e dalla violenza inferta dai partner. Da un altro punto di vista, il metodo intersezionale sarà applicato nella disamina della normativa e giurisprudenza sulla richiesta di protezione internazionale, evidenziando la violenza domestica come una forma di discriminazione di genere e allo stesso tempo rilevando come criteri di valutazione delle domande di asilo siano spesso improntati a standard “maschili” o “occidentalmente femminili”. L’ultima parte di questo articolo si sofferma sulla riluttanza riscontrabile in alcuni casi da parte delle autorità europee nel perseguire gli autori di violenza domestica quando la vittima è una donna straniera o appartiene a una minoranza culturale.
Being a woman and at the same time being from a non-European cultural context or belonging to a minority makes one more vulnerable to being a victim of domestic violence. Taking, as a reference, the study of KimberlèCrenshaw on female African American victims of domestic abuse, this research aims to demonstrate how the intersectional perspective applied to cases of female migrant or minority victims of domestic violence can de-marginalize their access to the right to report their persecutors and to find protection. In fact, one aspect of the issue dealt with in this research concerns the risk for female migrant victims of domestic violence whose permit of stay is linked to the one of their husband to fall into an intersectional subordination trap, created by the simultaneous impact of an anti-immigration policy and spouse abuses. From the perspective of an asylum seeker’sclaim, intersectionality is a useful approach to domestic violence instead of using gender discrimination moving from a “male-standard assessment”and a “western-woman standard assessment” of asylum claims. The last part of the article points out the reluctance of the European authorities to accept domestic violence reports when the victim is a migrant or minority woman.
*University of Milan, and Legal Protection Officer
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco
Le sezioni unite bocciano la trascrizione, rilevando che i bambini con due papà possono ricorrere alla adozione in casi particolari
8 maggio, 2019 | Filled under OPINIONI |
Con sentenza del 6 novembre 2018, le cui motivazioni vengono depositate solo oggi (Cass Civ SS UU 12193 2019 ARTICOLO29) le Sezioni Unite della Cassazione italiana affermano la contrarietà al nostro ordine pubblico internazionale della trascrizione di un atto di nascita redatto legittimamente all’estero in seguito a gestazione per altri.
La decisione delle Sezioni Unite affronta tutti i quesiti posti dalla prima sezione, richiama ampiamente i propri precedenti in materia di ordine pubblico internazionale e in materia di pma e di gpa e reca infine un ampio richiamo alle precedenti decisioni della Corte Strasburgo, affermando in buona sostanza che la Convenzione europea dei diritti umani proteggerebbe solo la relazione col genitore genetico, ma non con quello intenzionale, senza tuttavia tenere conto del recente parere emesso il 10 aprile 2019, ove la Corte di Strasburgo ha affermato, invece, che l’art. 8 della Cedu impone il riconoscimento anche della relazione col genitore intenzionale privo di rapporto genetico col minore.
Ogni valutazione è rimandata ad una più attenta lettura.
Certezza e tempi “breves que possible” per trascrizioni e adozioni in casi particolari dopo il parere Cedu 10/4/2019
6 maggio, 2019 | Filled under cedu, genitorialità, gravidanza per altri, OPINIONI, trascrizione |
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di Marco Gattuso
La Corte europea dei diritti umani nel recente parere pubblicato il 10 aprile 2019 su sollecitazione della Court de Cassation francese[1], ha affermato il diritto del bambino nato a mezzo di maternità surrogata al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, sicché l’ordinamento nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con la madre cd. intenzionale.
La Corte non ha ritenuto che tale riconoscimento debba avvenire necessariamente mediante la trascrizione del certificato estero nel registro di stato civile, potendo l’ordinamento del Paese aderente ricorrere all’alternativa dell’adozione del bambino da parte della madre intenzionale, purché sia assicurata una procedura tempestiva e efficace.
La Corte europea dei diritti umani richiede dunque a tutti i paesi aderenti di riconoscere in caso di maternità surrogata entrambi i genitori intenzionali nel più breve tempo possibile («breve que possible»).
Si tratta di un principio che, seppure espresso con riguardo alla madre intenzionale, trova sicura applicazione anche nel caso di certificati di nascita (americani o canadesi) con due padri. Una sua limitazione ai soli figli di coppie eterosessuali appare invero assai ardua, dovendosi confrontare col superiore interesse del minore e col suo diritto a salvaguardare la relazione con entrambi i genitori, col giudizio sostanzialmente neutro nei confronti della omoparentalitá e, infine, col divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale (in questo caso si tratterebbe discriminazione indiretta subita dal bambino a causa dell’orientamento sessuale dei genitori). Tutti temi su cui la Corte europea (ma anche la nostra giurisprudenza di legittimità) si è già espressa.
Secondo la Corte europea, dunque, la procedura di adozione del “figlio del partner”, ove sia l’unica consentita nell’ordinamento al fine di salvaguardare il diritto ex art. 8 Cedu del bambino al riconoscimento della relazione giuridica con chi lo ha voluto mettere al mondo (“diritto alla vita familiare”), può essere considerata una legittima alternativa alla trascrizione del certificato straniero solo se consenta il riconoscimento giuridico in modo certo e nel tempo “breve que possible”. La valutazione in merito è rimessa al giudice nazionale.
In Italia non vi è alcuna espressa regolamentazione della cd. omogenitorialità.
Com’è noto, un indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dal tribunale per i minorenni di Roma nel luglio 2014, ha ammesso in queste ipotesi il ricorso alla cd. adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d), legge adozioni[2].
Il legislatore ha tentato nel 2016 di regolamentare la materia introducendo una espressa estensione dell’art. 44, lettera b), oltre che al “coniuge” (necessariamente eterosessuale) del genitore, anche al suo unito civilmente, ma dopo una oscura vicenda parlamentare tale disposizione (l’art. 5 dell’originario disegno di legge Cirinnà) fu stralciata.
Ciò nonostante, il legislatore (more…)
Unione civile: l’ordinanza del tribunale di Podernone sull’assegno di divorzio
16 marzo, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo il provvedimento (una ordinanza presidenziale e non una sentenza, come riferito impropriamente da alcuni giornali) del tribunale di Pordenone del 13 marzo 2019 (per il cui invio ringraziamo l’avv. Mari Pili), con cui viene disposto, a quanto è dato sapere per la prima volta, un assegno divorzile in favore del componente debole della coppia unita civilmente.
Degno di nota, non tanto la scontata applicazione della normativa divorzile espressamente richiamata dalla legge n. 76 del 2016, cd. Cirinnà, quanto l’affermazione che nella specie debbano applicarsi senz’altro gli indirizzi interpretativi affermati dalla giurisprudenza in relazione al divorzio da matrimonio, la verifica espletata dal giudice “che una riconciliazione non è praticabile” e, soprattutto, l’affermazione della necessità di valutare, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, anche il periodo di convivenza precedente alla emanazione della legge n. 76/2016, posto che la relazione si esplicava già allora con modalità “assolutamente identica” e con la constatazione che l’unico ostacolo alla celebrazione dell’Unione era stata, in buona sostanza, una omissione del legislatore.
[M.G.]
Tre importanti decisioni in materia di discriminazione e omofobia
5 marzo, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo tre importanti decisioni di queste prime settimane del 2019, con diverso oggetto ma tutte informate ad una attenta considerazione della necessaria protezione delle persone con orientamento omosessuale, sui luoghi di lavoro, nel dibattito pubblico e anche in condizione di detenzione.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 19 febbraio 2019, che ha avuto ampia eco anche sulla stampa, ha respinto il ricorso avverso una decisione della Corte d’appello di Venezia che ha condannato un noto imprenditore a risarcire il danno patrimoniale patito da un proprio dirigente fatto oggetto per anni, nell’ambito di un rapporto di lavoro, di una condotta offensiva e vessatoria del datore di lavoro avente a oggetto la sua presunta omosessualità, sistematicamente apostrofandolo col termine “finocchio”. Con riguardo alla prova del danno non patrimoniale, la Suprema Corte escludendo che lo stesso possa assumersi in re ipsa, ha ritenuto che lo stesso fosse stato correttamente ritenuto sufficientemente provato dalla Corte d’appello per presunzioni semplici, tenendo conto degli elementi probatori raccolti sul contenuto delle offese, sulla reiterazione, sulle modalità e contesti in cui le stesse venivano arrecate, nonché sulla difficoltà di reazione per essere il destinatario lavoratore subordinato.
Con la sentenza 14 gennaio 2019 il Tribunale di Torino, sesta sezione penale, ha condannato un noto medico per il delitto di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p. in ragione della continuata reiterazione di dichiarazioni offensive aggravate dall’uso del mezzo radiofonico e internet nei confronti delle associazioni lgbti costituitesi in giudizio, osservando come con sepcifiche dichiarazioni la stessa avesse attribuito al “movimento lgbti” la intenzione di “diffondere la pedofilia”. Il tribunale torinese ha osservato come in questo caso le dichiarazioni riguardessero una categoria determinata di soggetti e avessero dunque quel carattere di concreta offensività che impone di riconoscere la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, ritenendo altresì risarcibile il conseguente danno non patrimoniale subito dalle associazioni di categoria costituitesi parte civile. Per contro, il tribunale ha ritenuto che in caso di generiche affermazioni contro l’omossessualità o i rapporti di sodomia non vi fosse la lesione della reputazione di un soggetto specifico (persona fisica, giuridica o anche associazione di più soggetti comunque organizzati collettivamente) che sia individuato o comunque individuabile, potendosi ascrivere a comportamenti praticabili da un numero potenzialmente illimitato di persone, sicché tali dichiarazioni non assumono carattere di concreta offensività giuridica di uno o più soggetti.
Infine, con ordinanza del 18 dicembre 2018, dep. 29 dicembre 2018 l’ufficio di sorveglianza di Spoleto ha accolto il reclamo di un detenuto omosessuale che era stato allocato dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria in una sezione protetta e promiscua, insieme a detenuti portatori di diverse e anche opposte esigenze di protezione (sex offenders, collaboratori di giustizia, ecc..). Il giudice di sorveglianza ha sottolineato come con la recente riforma dell’ordinamento penitenziario sia stato riconosciuto il diritto ex art. 14, comma 7 O.P. delle persone che abbiano dichiarato il proprio orientamento omosessuale (con dichiarazione rimessa alla sola scelta dell’interessato, anche al fine di fruire di colloqui e trattamento finalizzati alla tutela dei suoi rapporti familiari) ad essere allocate, ove lo richiedano per esigenze di sicurezza, in sezioni “omogenee” e comunque alla partecipazione alle attività trattamentali. Di conseguenza è illegittima l’allocazione in sezioni promiscue, sia perché le stesse non assicurano piena protezione, attesa la detta promiscuità con detenuti portatori di diverse e anche opposte esigenze di protezione, sia perché nel caso concreto non assicura piena partecipazione al trattamento rieducativo. Accogliendo il reclamo ex art. 35 O.P., dunque, il giudice ha ordinato al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il suo trasferimento in sezione omogenea entro il termine di 30 giorni e con obbligo di comunicazione al magistrato di sorveglianza.
[M.G]
Focus ARTICOLO29\Contributi per un dibattito attuale: 8. GEREMIA CASABURI, Riflessioni estemporanee su azioni di stato, nuova genitorialità, tutela del minore, en attendant le SSUU del 6 novembre 2018
1 novembre, 2018 | Filled under OPINIONI |
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Prosegue il “focus preventivo” promosso da ARTICOLO29 in attesa della decisione delle Sezioni unite, con la pubblicazione dell’ottavo parere:
8. Geremia Casaburi, Riflessioni estemporanee su azioni di stato, nuova genitorialità, tutela del minore, en attendant le SSUU del 6 novembre 2018
Focus ARTICOLO29\Contributi per un dibattito attuale: 7. SARA TONOLO, Ordine pubblico internazionale e atti di nascita stranieri in caso di gravidanza per altre
31 ottobre, 2018 | Filled under OPINIONI |
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Prosegue il “focus preventivo” promosso da ARTICOLO29 in attesa della decisione delle Sezioni unite, con la pubblicazione del settimo parere:
7. Sara Tonolo, Ordine pubblico internazionale e atti di nascita stranieri in caso di gravidanza per altre
Il sasso nello stagno: uno schema di disegno di legge di ARTICOLO29 per la regolamentazione della surrogazione di maternità
16 ottobre, 2018 | Filled under eventi, genitorialità, gravidanza per altri, NEWS, OPINIONI |
Al fine di stimolare il dibattito giuridico sul tema della surrogazione di maternità, e senza alcuna pretesa di esiti immediati, presentiamo uno schema di disegno di legge che alcuni giuristi che collaborano con il portale Articolo29 hanno elaborato negli scorsi mesi, dal titolo “Disposizioni in materia di regolamentazione dell surrogazione di maternità”. La proposta mira a introdurre una riforma della legge n. 40 del 2004 con una parziale depenalizzazione della maternità surrogata in caso di sottoscrizione di un Patto di gravidanza, per cui viene introdotta una assai dettagliata regolamentazione sotto rigoroso controllo giurisdizionale.
Si tratta di un modello di disciplina che tenta di affrontare – alla luce delle principali soluzioni offerte dal diritto comparato – alcuni dei nodi critici dell’istituto della surrogazione di maternità, quali ad esempio: il divieto di intermediazione commerciale, che viene mantenuto; il necessario controllo pubblicistico sull’intero procedimento, che viene assicurato mediante la previsione di un intervento del giudice, in ogni sua fase, analogamente a quanto avviene in Grecia e, almeno in parte, nel Regno Unito (controllo che si è preferito affidare al giudice, anche mediante nomina di un ausiliario, rispetto alla diversa ipotesi recata dalla recente legge portoghese, che istituisce una Autorità amministrativa indipendente); la particolare attenzione per lo specifico valore della relazione di gravidanza, e dunque per la dignità della donna, riconosciuta e tutelata (come affermato da ultimo dal Tribunale costituzionale portoghese nella fondamentale decisione del 24 aprile 2018) nella sua dimensione di autodeterminazione solidale e responsabile ad assumere uno specifico compito di cura nei confronti dei genitori e della nascitura o del nascituro. L’inquadramento della surrogazione di maternità nell’ambito delle relazioni familiari e di cura – che supera l’alternativa rigida tra modello commerciale e modello solidaristico, entrambi incapaci di restituire a pieno la complessità delle relazioni che la surrogazione mobilita – ha infine consentito di elaborare un modello disciplinare che riconosce il valore di tutte le relazioni coinvolte nella fattispecie di surrogazione, ivi compresa, soprattutto, quella tra la gestante e il nato. In conseguenza, il progetto di legge chiarisce la natura del patto come accordo di diritto di famiglia, definisce in dettaglio i requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla misura volti ad assicurare in concreto la libertà di scelta della donna, pone la donna in gravidanza al centro della fattispecie, regolamenta il procedimento di formazione e di verifica della volontà delle parti sotto il controllo del giudice, prevede un ausiliario del giudice quale soggetto preposto non solo alla verifica e al controllo ma anche all’ausilio delle parti, assicura alla donna in gravidanza il diritto al ripensamento e riconosce infine la natura familiare del legame fra la stessa e il nato, con protezione giuridica del diritto di conoscersi (diritto a conoscere le proprie origini e la verità sulla propria nascita) e del reciproco diritto di visita.
Su questo progetto di legge e, più in generale, sul tema della maternità surrogata fra regolamentazione e mero divieto, il portale sollecita ed auspica un dibattito a più voci fra esponenti del mondo della cultura non solo giuridica, ma anche medica, sociologica, psicologica, filosofica e bioetica.
La proposta e il confronto che, secondo i nostri auspici, ne seguirà, vuole essere diretto a stimolare una discussione effettiva, aperta e franca, raccogliendo tanto le opinioni adesive che quelle dissenzienti.
Siamo interessati, insomma, ad un dibattito plurale che raccolga tutte le opinioni, anche quelle in aperto dissenso.
Marco Gattuso e Angelo Schillaci
QUI l’articolato del disegno di legge, con una breve relazione di accompagnamento.
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