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Tribunale di Messina: no alla sterilizzazione per il cambio di sesso anagrafico

Per il Tribunale di Messina la lettera della legge n. 164 del 1982 non impone alcun trattamento chirurgico per il cambiamento anagrafico di sesso, dovendosi  dare, allora, prevalenza ad una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del diritto all’identità personale e del diritto alla salute della persona.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, con sentenza del 4 novembre 2014 (presidente estensore Corrado Bonanzinga) ha ritenuto che la legge 14.04.1982, n. 164 non imponga la modificazione dei caratteri sessuali primari della persona al fine di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso.

Secondo il tribunale, infatti, la subordinazione del diritto d’avere riconosciuta la propria vera identità sessuale all’effettuazione di interventi chirurgici invasivi diretti ad ottenere la sterilizzazione, si pone in contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla identità di genere.

La sentenza, che si distingue per l’accurata motivazione, ricca di riferimenti giurisprudenziali e di notazioni anche metagiuridiche (socio sanitarie e non solo), affronta un tema assai dibattuto, per cui vi sono da anni decisioni di segno opposto (vedi qui la raccolta delle decisioni pubblicate da ARTICOLO29). Dopo alcune risalenti decisioni di apertura del tribunale di Roma, la questione si è riproposta negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza, raccogliendo decisioni favorevoli dai tribunali di Rovereto e, adesso, Messina, e decisioni di segno contrario dalla Corte d’Appello di Bologna e dal tribunale di Vercelli e, di recente, dallo stesso tribunale della capitale, con un mutamento di indirizzo. (more…)

Cassazione: no alle pubblicazioni, ma sì ad «un grado di tutela equiparabile a quello matrimoniale»

Con sentenza del 9 febbraio 2015 n. 2400 la Corte di Cassazione conferma il diniego alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali fra persone dello stesso sesso riaffermando, tuttavia, che l’unione omo affettiva riceve comunque «un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost.» e che «può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali».
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta l’epilogo, allo stato, della campagna di “affermazione civile” promossa sin dal 2007 dall’associazione di avvocati Rete Lenford (sino al 2010 insieme all’associazione Certi diritti) che ha avuto ad oggetto la richiesta di decine di coppie dello stesso sesso di procedere alle pubblicazioni propedeutiche alla celebrazione di matrimoni civili.
La tesi di partenza si fondava sulla constatazione della mancanza nel nostro ordinamento di un espresso divieto di matrimonio, posto che l’identità di sesso non è indicata nel codice civile fra le circostanze che impediscono il coniugio. Le coppie, per conseguenza, avevano chiesto agli ufficiali di stato civile di poter procedere alle pubblicazioni, ricevendo sempre un rigetto.
Rivoltesi ai tribunali competenti, tutti i numerosi giudici interpellati hanno respinto le tesi iniziali delle coppie, assumendo che pure in mancanza di un divieto espresso, una preclusione fosse comunque evincibile dal sistema delle norme del codice civile, che prevedono, ad esempio, che nel corso della celebrazione i nubendi dichiarino di volersi prendere in “marito” e “moglie”. I tribunali in molti casi avevano risposto, dunque, (more…)

Il Comune di Roma trascrive certificato di nascita con due mamme

L’Ufficio di stato civile del Comune di Roma con provvedimento in data 4 febbraio 2015 ha provveduto alla trascrizione del certificato di nascita di un bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una madre argentina, in seguito a procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un cognome composto dal cognome di ciascuna madre.

Si tratta del secondo caso in Italia dopo il decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 di cui ha dato di recente notizia il nostro sito (1) ma, a quanto consta, si tratta del primo caso in cui ciò avviene per determinazione di una amministrazione comunale, senza la necessità di ricorrere ad un intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Nel Comunicato stampa dell’avv. Alexander Schuster (membro della redazione di GenIUS) che ha assistito il bambino e le due donne,  si evidenzia come a fronte dell’iniziale diniego dell’Amministrazione si sia rilevato dirimente il rilievo che la mancata iscrizione delle due madri sul certificato di nascita non potesse trovare ostacolo nell’ordine pubblico.

Ill difensore sottolinea che «non si può che accogliere con favore il fatto che (more…)

La Corte Costituzionale austriaca sancisce l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

Con la sentenza dell’11 dicembre 2014, in commento, la Corte Costituzionale austriaca ha ritenuto l’illegittimità della norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca), escludendo i partner registrati dello stesso sesso. Per la Corte tale disciplina configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dandone invece per presupposta la mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto precluderebbe, infatti, la possibilità stessa di valutazione del caso concreto da parte del giudice, mentre é invece difficile, se non impossibile, secondo i giudici, sostenere che l’adozione congiunta corrisponda all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale.

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

La Corte Costituzionale austriaca, con decisione in data 11 dicembre 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina sull’adozione, per la parte in cui non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione stessa, sia con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il ricorso era stato presentato da due donne che vivevano insieme dal 1998, le quali avevano poi concluso nel 2011 un’unione registrata, possibilità prevista in Austria dal 2009 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz EPG BGBl I Nr 135/2009 IdF BGBl I Nr 179/2013). Nel marzo del 2012 era poi nata una bambina, concepita con inseminazione artificiale effettuata in Germania.
La minore, dal momento della nascita, ha vissuto con le due donne, l’una sua madre biologica, l’altra compagna registrata di quest’ultima, curata ed amata da entrambe. Nel gennaio del 2014 la partner registrata ha adottato la bambina. Al rapporto di genitorialità (more…)

Cassazione francese: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico

Con decisione del 28 gennaio 2015 n. 19 la Corte di cassazione francese ha stabilito che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico internazionale. Nell’ipotesi oggetto della decisione, un cittadino francese ed un cittadino  marocchino, entrambi residenti in Francia avevano chiesto autorizzazione al matrimonio nonostante la legge del Marocco – richiamata dalla Convenzione franco-marocchina del 10 agosto 1981 che rinvia alla legge nazionale dei nubendi – vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Cour de cassation nega tuttavia che nel caso di specie la Convenzione internazionale possa prevalere sul diritto interno, che come noto dal maggio 2013 consente il matrimonio same-sex,  in quanto il principio di libertà matrimoniale configura adesso principio di ordine pubblico internazionale.

È l’ulteriore riprova del carattere mobile dei principi di ordine pubblico internazionale (diretti, come noto, ad evitare che entrino nell’ordinamento giuridico soluzioni normative estere incompatibili con i principi generali dell’ordinamento funzionali alla protezione dei diritti fondamentali). L’ordine pubblico internazionale – identificato «con i principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento in un determinato momento storico (more…)

Gestazione per altri, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

Con una decisione del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione in materia di protezione della «vita privata» e della «vita familiare».

Il caso si riferisce ad una coppia di coniugi di sesso diverso che avevano avuto un bambino in Russia mediante Gestazione per altri (GPA, Gestation pour autrui, nel linguaggio tecnico della Corte europea dei diritti umani [1]). In seguito a segnalazione da parte del Consolato di Mosca, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, verificata l’assenza di qualsiasi rapporto biologico fra i due genitori ed il bambino (dunque mediante esame del DNA si era appurata l’assenza di legame genetico anche con il padre), ne aveva dichiarato lo stato di abbandono e l’adottabilità, dando il bambino in adozione a terzi.

La Corte europea rileva come nella specie sia stata violata la relazione familiare de facto tra i due genitori intenzionali ed il bambino (more…)

Confermata in appello la prima condanna per discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale

Con sentenza dell’11 dicembre 2014, resa nota oggi, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di un noto avvocato al pagamento in favore dell’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford della somma di € 10.000,00 ed alla pubblicazione di un estratto del provvedimento  sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, in ragione di dichiarazioni rese dal noto professionista nel corso di un’intervista durante il programma radiofonico “La Zanzara”, con le quali aveva reiteratamente affermato di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omossessuali (vedi qui l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo, con una  breve nota di Marco Gattuso e l’esaustivo commento di Francesco Rizzi Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati in ARTICOLO29, 2014.

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La Cassazione sulla condotta omofoba della Pubblica Amministrazione

La Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza del 22 gennaio 2015, n.1126 (Pres. Segreto , est. Travaglino) ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva ridotto da 100.000 a 20.000 euro il risarcimento del danno dovuto ad un giovane cui era stata sospesa la patente a causa del suo orientamento sessuale.
Nel maggio 2001 il ragazzo in sede di visita militare aveva detto in tutta tranquillità ai medici d’essere gay e si era ritrovato coinvolto in una kafkiana vicenda, davvero incredibile, che aveva condotto addirittura a visite mediche ed alla sospensione della sua patente di guida.
Nella motivazione la Suprema Corte osserva come risulti leso «il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale», protetto dall’art. 2 Cost., rammentando altresì che «il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981».
Molto netta la presa di posizione dei giudici di legittimità, per i quali nonostante «il malaccorto tentativo» della Corte d’appello di Catania «di edulcorare la gravità (more…)

La Corte Suprema degli Stati Uniti deciderà sul matrimonio fra persone dello stesso sesso

La Corte Suprema degli Stati Uniti annuncia la decisione definitiva sul matrimonio fra persone dello stesso sesso: la discussione inizierà a fine aprile e la sentenza é attesa entro giugno.
Oggi 36 Stati su 50 ammettono il matrimonio e il 70% dei cittadini americani vivono già su territori che non consentono discriminazione matrimoniale. La Corte deciderà se il matrimonio é un diritto fondamentale aperto anche alle coppie dello stesso sesso, con una risoluzione che potrebbe vincolare gli ultimi 14 Stati residui.
La Corte ha impresso una improvvisa accelerazione nel 2013, quando ebbe a dichiarare l’illegittimità del D.O.M.A., la legge federale che negava rilevanza federale ai matrimoni same sex. La decisione era fondata soprattutto sull’esigenza di garantire l’autonomia dei singoli Stati, ma nella sentenza i giudici richiamavano anche il valore delle unioni omosessuali e ammettevano gli effetti negativi conseguenti al mancato riconoscimento del matrimonio. Queste affermazioni hanno avuto un’enorme influenza e da allora in decine di decisioni i giudici americani, valorizzando tali asserzioni, hanno dichiarato l’illegittimità del divieto di matrimonio.
Nell’ottobre del 2014 la Corte suprema aveva negato un proprio intervento, sull’assunto della carenza di un disaccordo fra le corti, posto che tutte sancivano l’illegittimità del divieto di matrimonio. Dopo tale ultimo provvedimento, da ottobre ad oggi si sono moltiplicate le decisioni, sino a portare a 36 gli Stati che ammettono il matrimonio. Adesso la Suprema Corte ha deciso di arrivare ad una sentenza definitiva e l’esito é assolutamente (more…)

É uscito il secondo numero di GenIUS, la prima Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Scaricabile gratuitamente.

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Eccoci dunque al secondo numero di GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e identità di genere.

di Marco Gattuso*

1.

Il primo numero del semestrale, uscito nel giugno 2014, era interamente dedicato alla questione del “divorzio imposto” nell’imminenza della decisione della Corte costituzionale. Con questo secondo numero la rivista prende, invece, il proprio effettivo avvio con una strutturazione che comprende uno o più Focus su temi specifici, la raccolta nella sezione Interventi dei contributi di diversi autori su temi di attualità e, nella sezione Commenti, di agili, ma non meno approfondite, note alle decisioni ed ai provvedimenti amministrativi emessi nel corso dell’anno; la Rivista propone, infine, un Osservatorio, con la raccolta delle decisioni e della documentazione giuridica più rilevante (ma ovviamente quest’ultima parte deve considerarsi integrata dalla copiosissima documentazione – sentenze italiane e straniere, atti normativi, provvedimenti amministrativi – pubblicata costantemente su Articolo29, il portale di approfondimento giuridico che promuove ed ospita la Rivista).

2. Focus: Matrimonio, unioni civili e diritti fondamentali

Il Focus di questo numero è integralmente dedicato ad un tema di grandissima attualità: il matrimonio, le unioni civili ed i diritti fondamentali. Abbiamo chiesto a giuristi di varia estrazione (costituzionalisti, civilisti e specialisti del diritto europeo e comparato) di confrontarsi sulle diverse opzioni oggi sul tappeto. La questione è quella della forma della regolamentazione giuridica dei rapporti di coppia tra persone dello stesso sesso alla luce dei principi di diritto costituzionale e sanciti dai trattati europei e dalla Convenzione europea dei diritti umani, con un occhio attento anche alle esperienze straniere. Le prof. Giuditta Brunelli e Barbara Pezzini, ordinarie di diritto costituzionale, offrono un’approfondita analisi del quadro giuridico derivato dalla nostra Costituzione alla luce anche della giurisprudenza della Consulta, al fine di verificare la compatibilità dell’attuale carenza di regolamentazione dei rapporti di coppia con la tutela costituzionale dei diritti fondamentali; questione aperta, in particolare, è la compatibilità con la Costituzione dell’apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso e/o della creazione di un istituto giuridico alternativo riservato alle stesse. La prof. Gilda Ferrando ed il prof. Massimo Dogliotti, quest’ultimo anche giudice della Corte di cassazione, affrontano i medesimi temi dal punto di vista del diritto di famiglia. Di particolare interesse il contributo del prof. Robert Wintemute, docente di diritti umani a Londra e difensore in numerosi procedimenti in materia di discriminazione avanti alla Corte europea dei diritti umani, il quale analizza la giurisprudenza di Strasburgo con particolare riguardo alla possibilità che la Corte giunga nel prossimo periodo ad imporre all’Italia obbligazioni specifiche in materia di tutela delle coppie dello stesso sesso. Non meno affascinante il contributo del prof. Kees Waaldijk, noto docente di Comparative sexual orientation law a Leiden (Paesi Bassi), il quale ricostruisce con estrema cura il quadro delle tutele garantite nei diversi paesi europei, fornendo anche delle utilissime tabelle di riferimento che consentono una dettagliata analisi delle soluzioni raggiunte, allo stato, nei diversi ordinamenti. Molto stimolante anche il contributo del giudice della prima sezione civile della Corte di cassazione, Maria Acierno, sull’influenza già esercitata dalla giurisprudenza sovranazionale sul quadro normativo interno, in particolare grazie al lavoro interpretativo dei giudici italiani: è di rilievo la sua osservazione per cui un’eventuale legge sulle unioni civili non potrebbe contenere una regolamentazione dei rapporti che si discosti dalle regole già previste per il matrimonio, in quanto ogni deroga avrebbe evidente sapore discriminatorio. Da ultimo, Elena Sorda esamina il testo attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato in materia di unioni civili, con una comparazione anche con le partnership inglesi ed i Pacs francesi.

3. Interventi

Oltre al Focus, la Rivista raccoglie numerosi Interventi su temi di interesse.

La questione dell’omogenitorialità viene affrontata sotto quattro diversi aspetti. La prof. Alessandra Pioggia si occupa della recente sentenza della Corte costituzionale in materia di fecondazione eterologa, verificandone le conseguenze anche in materia di genitorialità gay e lesbica. Anna Maria Lecis Cocco Ortu ricostruisce in modo impeccabile l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo con riguardo all’omogenitorialità. Federico Ferrari e la prof. Chiara Saraceno affrontano il medesimo tema (more…)

Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può essere trascritto in Italia

di Marco Gattuso

Con decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 (vedi qui la massima), reso noto oggi dal nostro portale ARTICOLO29, viene riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, del figlio di una coppia omosessuale.
Con una decisione davvero storica, la Corte d’Appello di Torino, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale, ha ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. Il bambino, dunque, è figlio di due madri anche per la legge italiana. Si tratta del primo caso per il nostro Paese: il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del 30 luglio 2014 (vedi qui la prima nota di Marco Gattuso in ARTICOLO29 e qui il commento di Joelle Long in ARTICOLO29) aveva consentito, per la prima volta, ad una co-madre di adottare il figlio della compagna, oggi vi è il riconoscimento della doppia maternità sin dalla nascita.
Nella specie una donna italiana ed una spagnola avevano avuto un bambino a Barcellona: la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. Abbiamo, dunque, sia la fecondazione eterologa mediante donazione del seme da parte di un donatore esterno alla coppia, sia la scissione fra la madre genetica (cui risale l’ovocita fecondato) e la madre biologica (che ha condotto la gestazione).
La Corte ha smentito il tribunale di primo grado (more…)

La “presunzione di maternità” presto in vigore in Belgio

Con la legge che entra in vigore il primo gennaio, il Belgio riconoscerà il principio di presunzione di maternità nell’ambito delle coppie di donne sposate. Non sarà più necessario, quindi, ricorrere all’adozione del figlio del partner. Ratio della legge é una più incisiva protezione del minore, visto che il riconoscimento verrà ordinato dal giudice anche contro la volontà della co-madre, ove sia provato che aveva acconsentito alla procreazione assistita.

di Anna Maria Lecis Cocco Ortu*

Il 1° gennaio 2015 entrerà in vigore in Belgio la Loi portant établissement de la filiation de la coparente, promulgata il 5 maggio. La legge, introducendo nell’ordinamento giuridico la nozione di “coparente” (che potremmo tradurre letteralmente come co-genitrice, o meglio seconda madre, dal momento che la legge prende in considerazione esclusivamente il cogenitore di sesso femminile), estende tutte le norme sul riconoscimento del legame di filiazione e sulla presunzione di paternità alla coniuge della madre che dia alla luce un figlio in costanza di matrimonio. Inoltre, la legge prevede anche la possibilità di riconoscimento da parte della compagna non sposata della madre, alle stesse condizioni previste fino ad ora per il riconoscimento della paternità all’interno di coppie di fatto eterosessuali che abbiano condiviso un progetto genitoriale.

È importante sottolineare che la legislazione tiene a distinguere lo statuto di “madre” (principale, originaria), riservato alla madre biologica, da quello del secondo genitore di sesso femminile, evitando (more…)

Per il P.M. non è punibile chi reagisce ad offese omofobe

Uno studente dell’università Bocconi reagisce all’affermazione di un politico, sindaco di una nota città, per cui «l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down» e che gli omosessuali sarebbero «aberrazioni genetiche», contenuta in un video su Youtube. Querelato dal politico per l’insulto (ma brutta testa di c..)pubblicato fra i commenti sul sito, il Pubblico Ministero di Busto Arsizio ravvisa tuttavia la causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p., affermando che la reazione dell’imputato è letteralmente «anche sin troppo contenuta rispetto alla gravità delle affermazioni di chiaro stampo omofobo rese dalla p.o..

di Luca Morassutto

Il Fatto:

Nel 2006, il sig.  F. F., ex An poi Pdl, Sindaco di Sulmona (l’Aquila) fino al 2013, partecipa ad una trasmissione di una tv locale dove rilascia delle dichiarazioni che saranno giudicate in un secondo tempo di contenuto omofobo. Giova in tal senso riferirne il tenore: “non vorrei che mio figlio fosse gay … ho solo figlie femmine, purtroppo anche tra le donne esiste l’omosessualità, preferirei moltissimo che le mie figlie crescessero in maniera normale, facessero una vita normale, si formassero una vita normale. Se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene le farei curare. Perché chi è omosessuale fa una scelta che è contraria a quella – ma questa è una opinione mia ovviamente- fa una scelta contraria a quella che la natura gli ha indicato. Se hai degli ormoni maschili, se hai un genoma di tipo maschile, se hai i cromosomi xy invece che avere xx fai il maschietto se hai xx fai la femminuccia. Il contrario è un po’ fuori natura insomma, probabilmente c’è qualche problema di tipo…ci sono composizioni intermedie di questi assetti genetici … ci sono delle aberrazioni genetiche che determinano il fatto che non si sia né perfettamente uomo né perfettamente donna…nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di scelte fatte per un gusto personale. Non posso pensare che una coppia gay …che queste famiglie possano regolarmente adottare i bambini perché il condizionamento psicologico sarebbe tale e così forte che questi bambini avrebbero sicuramente dei problemi.”[1]
Ben presto il video raccoglie un importante numero di visite, con annessi commenti per lo più sarcastici per (more…)

Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale

Con ordinanza in data 10 novembre 2014 il tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consentirebbe il riconoscimento di una adozione legittimante effettuata all’estero nell’ambito di una famiglia fondata da una coppia dello stesso sesso regolarmente coniugata negli U.S.A.. La parola passa, dunque, ancora una volta alla Corte costituzionale.

di Marco Gattuso

Il fatto.

Nell’ambito di una famiglia che da qualche anno vive in Italia, a Bologna, fondata da due donne che hanno convissuto da oltre 20 anni, che si sono unite nel 2008 in civil partnership negli U.S.A. e che sono legalmente sposate dal 2013, la mamma sociale (o co-mamma, termine forse preferibile) chiede al tribunale il riconoscimento della sentenza statunitense del 22 gennaio 2004 che ha disposto l’adozione piena della minore, figlia biologica della sua partner. La co-madre che agisce ha doppia cittadinanza, italiana e statunitense, mentre la bambina è cittadina degli U.S.A. e per quell’ordinamento è, dunque, legalmente figlia di entrambe le madri da oltre dieci anni.

In diritto

Come noto, i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili (more…)

La Corte Suprema dà (implicitamente) il via libera alla celebrazione dei matrimoni same-sex in cinque Stati: uno stringato order che ha il sapore di una decisione storica

Con una decisione fulminea, assolutamente inattesa con tanto tempismo, la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha ammesso i ricorsi presentati da cinque Stati (Indiana, Oklahoma, Utah, Virginia e Wisconsin) contro la rimozione del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Così facendo, la Corte non ha assunto una decisione definitiva sulla compatibilità del divieto di matrimonio con la Costituzione federale, che porterebbe all’apertura del matrimonio in tutti gli Stati Uniti d’America, ma ha deciso di non interferire, al momento, con i processi in corso nei singoli Stati. La decisione, comunque, ha effetti davvero dirompenti. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, ben 39 sentenze emesse da varie Corti avevano annullato le leggi statuali che definivano il matrimonio come unione fra uomo e donna (per la raccolta delle decisioni, con le massime in italiano, vedi www.articolo29.it/diritto-comparatodecisioniorientamento-sessualematrimonio). Con la decisione della Corte Suprema di non interferire con queste decisioni, passano così da 19 (California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont e Washington) a 24 gli Stati americani in cui il matrimonio è già accessibile a tutti e tutte e, soprattutto, si crea un precedente che porterà a sicure decisioni conformi in altri Stati (West Virginia, North Carolina, South Carolina, Kansas, Colorado e Wyoming).  A breve, quindi, sarà possibile sposarsi in ben 30 Stati su 50 (oltre che nel distretto della capitale, Washington DC). Ed ulteriori effetti sono attesi anche in altri Stati: uno stringato order che ha il sapore di una decisione storica.

di Angioletta Sperti*

Con uno stringato order[1], privo come di consueto di motivazione, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato ieri il certiorari delle pronunce di tre Corti di Appello federali le quali, negli scorsi mesi, hanno unanimemente concluso per l’illegittimità costituzionale di alcuni divieti statali di celebrazione e di riconoscimento dei matrimoni same-sex. La decisione della Corte Suprema riguarda, in particolare, i ricorsi presentati contro le sentenze delle Corti di appello del IV, VII e X Circuit, relative – rispettivamente – all’illegittimità costituzionale dei same-sex marriage bans in vigore in Virginia[2], Indiana [3], Wisconsin[4], Utah[5] e Oklahoma[6].

In attesa della propria decisione sull’emissione o il diniego del certiorari, negli scorsi mesi la stessa Corte Suprema aveva sospeso (stay) gli effetti delle pronunce delle tre Corti di Appello: il certiorari denial ha, dunque, come primo effetto immediato la possibilità per le autorità statali di dar seguito alle sentenze.  A distanza di poche ore dalla decisione della Corte Suprema, infatti, l’Attorney General dello Stato della Virginia (che aveva (more…)

Trascrizione matrimoni all’estero: tutto da rifare?

(M.G.) Con decreto in data 23 settembre 2014 la Corte d’Appello di Firenze ha annullato il decreto di primo grado del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014 che aveva ammesso la trascrizione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero. La decisione é motivata da un mero vizio procedurale, poiché il ricorso era stato notificato al Comune di Grosseto (che non si era costituito) e non al Sindaco quale ufficiale dello Stato civile (dunque quale organo, in questa veste, non del Comune ma dello Stato). La causa torna adesso davanti al Tribunale di Grosseto per sanare tale vizio procedurale e per una nuova valutazione. Tutto da rifare.
Nel contempo, il Tribunale di Milano con due provvedimenti (decreto del 2 luglio 2014 e decreto del 17 luglio 2014) ha rigettato analoghi ricorsi, aderendo sostanzialmente all’orientamento della Corte di cassazione che nel 2012 con ampia motivazione (che conteneva peraltro importanti novità interpretative) aveva respinto la richiesta di trascrizione.
Da un punto di vista giuridico sembrerebbe dunque che nulla sia accaduto e che tutto sia tornato al punto di partenza.
In verità, la decisione del Tribunale di Grosseto, a prescindere da ogni giudizio sugli incerti fondamenti giuridici della decisione, ha avuto comunque il merito di avere messo in moto un processo di un certo rilievo politico e giuridico. (more…)

Tribunale per i minorenni di Roma: sì all’adozione del figlio del partner ed al doppio cognome, l’omogenitorialitá é “sana e meritevole d’essere riconosciuta”

L’omogenitorialità è “una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale”. Con sentenza depositata il 30 luglio 2014, il tribunale per i minorenni della capitale ha riconosciuto ad una bambina figlia di due mamme il diritto ad essere adottata dalla propria mamma non biologica ed a prendere il doppio cognome. Si tratta del primo caso in Italia e di una grande svolta per le famiglie omogenitoriali. In senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe soltanto, infatti, un “convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire”.

Same-sex parenthood is “a different  kind of parenthood which is positive and has to be recognized as such”. With a decision delivered on July 30th, the Court of Rome has ruled that the daughter of two mothers can be adopted by the not biological one, taking both surnames. It’s the first time in Italy and a turning point for Italian same-sex families. According to the Court, ruling differently would rely on “prejudices which this Court, as an authority that looks exclusively to the best interest of the children, cannot and want not to confirm”.

di Marco Gattuso

La decisione del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio 2014, rappresenta un nuovo punto di svolta (ancora una volta per via giurisprudenziale) nell’evoluzione dei diritti LGBTI nel nostro Paese ed un passaggio davvero fondamentale per le cd. famiglie arcobaleno. In questo caso al centro della decisione non vi sono i diritti delle persone o delle coppie omosessuali, ma i diritti dei loro bambini, interpretati dal tribunale romano, in una sentenza ben motivata, alla luce di principi che erano già stati enunciati dalla giurisprudenza italiana ed europea e che portano oggi ad una soluzione innovativa.

Il caso

Dunque due mamme ed una bambina. Soltanto la mamma biologica é riconosciuta dallo Stato e per tale ragione la mamma sociale chiede di essere ammessa alla sua adozione. In seguito ad un approfondito esame della situazione di fatto (nel provvedimento si dà atto dell’indagine socio-psicologica condotta, dell’ascolto dei genitori ed anche del responsabile della scuola della bimba), il tribunale rileva come la bambina sia nata da un progetto genitoriale comune delle due donne, le quali sono conviventi da dieci anni, sono iscritte nel registro comunale delle unioni di fatto e sono pure coniugate in Spagna, dove é stata pure concepita la bambina. La scelta della mamma biologica é avvenuta soltanto in ragione della sua più giovane età. Cresciuta dalla coppia, la bimba, oggi di cinque anni, riconosce pienamente nelle due donne i propri genitori, chiamandole entrambe mamma. È evidente come, a fronte della costruzione di una solida relazione di amore e (more…)

Trascritto per la prima volta in Italia un matrimonio tra persone dello stesso sesso

Per la prima volta in Italia, un Tribunale ammette la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero fra due persone dello stesso sesso.

(Marco Gattuso) Con decreto del 3 aprile 2014, il tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di due italiani che si erano sposati a New York, ordinando la trascrizione del loro matrimonio: si tratta di una novità assoluta nel panorama della giurisprudenza del nostro Paese.

In seguito alla celebrazione del proprio matrimonio a New York, due cittadini italiani ne avevano chiesto la trascrizione all’ufficiale dello stato civile di Grosseto, il quale aveva rigettato l’istanza rilevando che il matrimonio tra due uomini non è consentito nel nostro paese e che si deve dare applicazione nella specie alla legge nazionale dei nubendi; secondo  il pubblico ufficiale, inoltre, il matrimonio sarebbe stato comunque contrario all’ordine pubblico.

Presentato ricorso a norma dell’art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, il tribunale di Grosseto osserva come la Corte di cassazione con la nota sentenza n. 4184 del 2012 abbia già affermato che il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso non può ritenersi “inesistente” per l’ordinamento italiano, atteso che, come noto, la Corte di Strasburgo nella sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010 (more…)

Respinta in Portogallo l’adozione del figlio del coniuge per le coppie gay e lesbiche

La proposta di adozione del figlio del coniuge era stata approvata in prima lettura nel maggio scorso. L’approvazione aveva spinto alcuni deputati socialdemocratici a presentare una proposta di referendum sull’adozione da parte di coppie omosessuali, proposta successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. L’iter legislativo deve ora ripartire da zero, mentre resta in dicussione la possibilità di un referendum.

(Giovanni Damele*) Con 112 voti contrari, 107 a favore e quattro astensioni, il parlamento monocamerale portoghese (Assembleia da República – AR) ha respinto in seconda lettura, il 14 marzo scorso, la proposta di legge presentata dal Partito Socialista (PS) concernente l’adozione, all’interno di coppie omosessuali unite in matrimonio civile, del figlio di uno dei due coniugi da parte dell’altro (la cosiddetta coadoção – letteralmente “coadozione”). Tale proposta (la n. 278/XII) era stata approvata in prima lettura, nel maggio scorso, grazie al voto favorevole di 16 deputati del Partito Social Democratico (PSD – di centro-destra) ma anche grazie alle numerose assenze nel gruppo del partito di maggioranza relativa. Assenze che non si sono ripetute in questo caso, permettendo così alla maggioranza del PSD e dei popolari del CDS di battere le sinistre, nonostante i dissidenti.

Tra la prima e la seconda votazione, si era inserita l’approvazione, nell’AR, (more…)

Surrogazione di maternità: per il Tribunale di Milano non sussiste alterazione di stato e non vi é violazione dell’ordine pubblico

(M. G. – L. M.) Con una importante sentenza del 15 ottobre 2013, depositata il 13 gennaio 2014 e resa nota la settimana scorsa, il Tribunale di Milano, quinta sezione penale, affronta la complessa questione della rilevanza penale delle condotte in caso di surrogazione di maternità (cd. “gestazione per altri” o GPA) effettuata all’estero da una coppia italiana eterosessuale.

Il Tribunale coglie l’occasione per affermare alcuni importanti principi che assumono rilievo anche in caso di surrogazione fatta da coppie dello stesso sesso.

La prima questione (che riguarda le coppie eterosessuali o i casi di fecondazione eterologa con ovodonazione effettuata da coppie di donne), attiene alla rilevanza penale della dichiarazione, resa dalla donna italiana, d’essere madre del bambino: in caso di GPA con ovodonazione (quando, cioè, la madre del bambino non ha effettuato la gravidanza e non ha potuto utilizzare un proprio ovulo, per cui si hanno tre donne coinvolte: la donatrice dell’ovulo, la portatrice e la madre sociale o intenzionale) la donna che dichiara d’essere “madre” non é, infatti, né madre biologica, né é la donna che ha partorito.

La seconda questione riguarda il giudizio che più complessivamente si deve trarre in materia di GPA: la surrogazione non é consentita in Italia dalla Legge n. 40 del 2004, ma come si deve valutare la GPA svolta in paesi dove é consentita? (more…)