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Il congedo per matrimonio: perché deve estendersi anche ai lavoratori italiani coniugati o uniti civilmente all’estero con una persona del medesimo sesso

workers nyc2Negli ultimi anni sempre più datori di lavoro, pubblici e privati, hanno riconosciuto ai propri dipendenti il diritto di usufruire del congedo straordinario previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento in occasione di matrimonio (o unione civile) celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso. Ripercorrendo l’ormai cospicua serie di iniziative in questo senso (utile guida per il giuslavorista, con specifici link di richiamo agli accordi), l’Autrice spiega le ragioni per cui il matrimonio (o l’unione civile) contratto all’estero, ancorché allo stato privo di effetti per il nostro Paese, non possa non dare luogo al congedo straordinario, in quanto si tratta di atto giuridico comunque non più “inesistente” per l’ordinamento italiano e posto che il congedo è previsto “in occasione” della sua celebrazione ed è funzionale al suo perfezionamento e non è certo “effetto” del medesimo ed appare comunque funzionale allo svolgimento della “vita familiare” del lavoratore, protetta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani.

di Caterina Caput *

Nel corso del 2013 e in questa prima parte del 2014, diversi datori di lavoro hanno spontaneamente riconosciuto ai propri dipendenti, sposati o uniti civilmente all’estero con una persona del medesimo sesso, il diritto di usufruire del congedo straordinario, previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, in occasione del matrimonio del lavoratore.
Recentemente, ad esempio, l’Università degli Studi di Genova, partendo dalla richiesta di una propria dipendente lesbica, (more…)

Tribunale per i minorenni di Roma: sì all’adozione del figlio del partner ed al doppio cognome, l’omogenitorialitá é “sana e meritevole d’essere riconosciuta”

2012-10-03 23.31.07L’omogenitorialità è “una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale”. Con sentenza depositata il 30 luglio 2014, il tribunale per i minorenni della capitale ha riconosciuto ad una bambina figlia di due mamme il diritto ad essere adottata dalla propria mamma non biologica ed a prendere il doppio cognome. Si tratta del primo caso in Italia e di una grande svolta per le famiglie omogenitoriali. In senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe soltanto, infatti, un “convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire”.

Same-sex parenthood is “a different  kind of parenthood which is positive and has to be recognized as such”. With a decision delivered on July 30th, the Court of Rome has ruled that the daughter of two mothers can be adopted by the not biological one, taking both surnames. It’s the first time in Italy and a turning point for Italian same-sex families. According to the Court, ruling differently would rely on “prejudices which this Court, as an authority that looks exclusively to the best interest of the children, cannot and want not to confirm”.

di Marco Gattuso

La decisione del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio 2014, rappresenta un nuovo punto di svolta (ancora una volta per via giurisprudenziale) nell’evoluzione dei diritti LGBTI nel nostro Paese ed un passaggio davvero fondamentale per le cd. famiglie arcobaleno. In questo caso al centro della decisione non vi sono i diritti delle persone o delle coppie omosessuali, ma i diritti dei loro bambini, interpretati dal tribunale romano, in una sentenza ben motivata, alla luce di principi che erano già stati enunciati dalla giurisprudenza italiana ed europea e che portano oggi ad una soluzione innovativa.

Il caso

Dunque due mamme ed una bambina. Soltanto la mamma biologica é riconosciuta dallo Stato e per tale ragione la mamma sociale chiede di essere ammessa alla sua adozione. In seguito ad un approfondito esame della situazione di fatto (nel provvedimento si dà atto dell’indagine socio-psicologica condotta, dell’ascolto dei genitori ed anche del responsabile della scuola della bimba), il tribunale rileva come la bambina sia nata da un progetto genitoriale comune delle due donne, le quali sono conviventi da dieci anni, sono iscritte nel registro comunale delle unioni di fatto e sono pure coniugate in Spagna, dove é stata pure concepita la bambina. La scelta della mamma biologica é avvenuta soltanto in ragione della sua più giovane età. Cresciuta dalla coppia, la bimba, oggi di cinque anni, riconosce pienamente nelle due donne i propri genitori, chiamandole entrambe mamma. È evidente come, a fronte della costruzione di una solida relazione di amore e (more…)

Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati

La recente decisione del Tribunale di Bergamo del 6 agosto, con la quale un notissimo avvocato è stato condannato per discriminazione sul lavoro delle persone omosessuali, rappresenta la prima applicazione in Italia della normativa europea in materia di discriminazione per orientamento sessuale. L’Autore illustra tre specifiche ragioni per cui il caso merita attenzione, da cui gli operatori del diritto possono trarre spunto per una implementazione della lotta alla discriminazione secondo i canoni evidenziati anche dalla Corte di Giustizia.

The recent decision of the Bergamo Tribunal (6/08/2014), in which a very well-known Italian lawyer has been condemned for discriminatory conduct towards homosexuals, represents the first application in Italy of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation as provided under EU Law. The Author highlights three relevant reasons for which the case is worth attention. He argues that legal pratictioners in the field shall draw on such reasons to properly implement a strategy against discrimination designed according to the parameters established by the Court of Justice of the European Union.

di Francesco Rizzi*

La prima applicazione in Italia del divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro come sancito dal D.lgs. 216/03 (che recepisce la Direttiva direttiva 2000/78) costituisce per i giuristi che, a diverso titolo, si occupano di diritto antidiscriminatorio, un caso paradigmatico e di grande rilevanza, almeno per tre ragioni. Con l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo (di cui si può leggere qui la puntuale ed esaustiva sintesi di Marco Gattuso), il giudice del lavoro condanna per violazione del divieto di discriminazione diretta un noto avvocato che aveva dichiarato, lo scorso ottobre in una trasmissione radiofonica, che non avrebbe avviato collaborazioni nel suo studio (di natura autonoma o subordinata) con professionisti omosessuali, colorando le sue argomentazioni con espressioni omofobiche e volgari1. (more…)

La prima condanna in Italia per discriminazione fondata sull’orientamento sessuale: un caso esemplare

2012-10-09 00.28.11Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014 ha condannato un notissimo avvocato italiano per discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale. Si tratta della prima decisione del genere nel nostro Paese.

(Marco Gattuso) Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014, ha accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese da un noto avvocato italiano, consistenti nell’avere affermato, nel corso di un programma radiofonico, di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omosessuali, condannandolo a risarcire i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ed a pubblicare l’ordinanza a proprie spese su uno dei principali quotidiani del Paese (il Corriere della Sera). Per quanto la disciplina antidiscriminatoria a protezione delle persone omosessuali sul luogo di lavoro sia stata introdotta in Europa, e dunque anche in Italia, da ben quattordici anni, si tratta del primo caso in assoluto di sua applicazione.

Ospite nell’ottobre 2013 della trasmissione “La zanzara”, l’avvocato aveva fatto diverse affermazioni palesemente ostili nei confronti delle persone gay e lesbiche, affermando, in particolare, che gli omosessuali “mi danno fastidio” e che “intanto io ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata”; all’ulteriore domanda del conduttore “cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale, non lo assume nel suo studio?” l’avvocato ribatteva “ah sicuramente no, sicuramente no” e reiterava più volte il concetto (“beh, vabbè sarà discriminazione, a me non me ne frega niente”; sollecitato ancora sul punto dal conduttore della trasmissione, “ognuno stia a casa sua, d’accordo, ma uno che vuole lavorare da lei, lei non può mettere il paletto <<non deve essere frocio>>”; “no, no, io metto questo paletto sì”; “arriva nell’ufficio del prof. Xxxxxxx un signore, chi è ? sono Francesco, prego avanti, salve sono laureato a Yale, sono il miglior avvocato su piazza però sono omosessuale, che dice Xxxxxxxx, non lo prende, il miglior avvocato del mondo?” l’avvocato rispondeva: “perché lo devo prendere, faccia l’avvocato se è così bravo e così, diciamo, così capace di fare l’avvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede. Da me non… mi dispiace turberebbe l’ambiente, sarebbe una situazione di grande difficoltà”).

La vicenda appare come un evidente caso di scuola di discriminazione, (more…)

Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”

foto cdi Giuditta Brunelli *

1. Una pronuncia contraddittoria – 2. Come tutelare effettivamente i diritti costituzionali dei soggetti coinvolti – 3. Una motivazione deludente – 4. Contro la frammentazione delle tipologie familiari​

1.​ Ciò che colpisce nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014, sul c.d. “divorzio imposto”, è il contrasto tra il dispositivo di accoglimento (sia pur additivo di principio) e una motivazione che nulla innova rispetto alle ambiguità della precedente pronuncia n. 138 del 2010, confermandone i principali passaggi argomentativi, peraltro riproposti con tono più sbrigativo, meno approfondito e decisamente conservatore. Su questi aspetti tornerò tra breve. Ma il primo punto su cui vorrei soffermarmi è proprio quello della necessità di risolvere questa contraddizione tra parte motiva e parte decisoria della sentenza, dalla quale potrebbe derivare una situazione di pericolosa indeterminatezza per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

2.​ Siamo di fronte, come dicevo, ad un dispositivo di accoglimento, che non può non determinare una modificazione dell’ordinamento. Certo, si tratta di un’additiva di principio, che – in quanto tale – non formula una regola immediatamente applicabile (plurime essendo le soluzioni normative ipotizzabili, e dunque affidate alla discrezionalità del legislatore), ma, appunto, un principio, che vincola il legislatore nel compito di dettare la disciplina necessaria e affida «ai giudici comuni, caso per caso, (more…)

A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto)

imageResistenza del paradigma eterosessuale del matrimonio e creatività della Corte, che inventa un istituto interamente nuovo (la “convivenza registrata”) perimetrando strettamente la discrezionalità del legislatore e applicando una condizione risolutiva al matrimonio del transessuale.

di Barbara Pezzini*

 

La sentenza 170 del 2014 ci offrirà ampia materia di riflessione e discussione: torneremo certamente a interrogarci approfonditamente sui rapporti con il precedente specifico della 138/2010 e su quelli, forse meno evidenti ma altrettanto significativi, con la quasi contemporanea sentenza 162/2014 sulla fecondazione eterologa; dovremo approfondire gli elementi di novità di una dichiarazione di incostituzionalità attraverso una sentenza additiva che comporta la creazione giurisprudenziale di un istituto completamente (la convivenza registrata), rimettendo al legislatore di individuare i confini ed i contenuti di tale istituto (che è più di un principio e di un indirizzo di legislazione futura, ma certo non è una regola auto-applicativa); valuteremo anche in che termini la pronuncia rappresenti un seguito specifico di quel “monito” apertamente rivolto al parlamento dalla Relazione del Presidente Franco Gallo nella riunione straordinaria della Corte costituzionale del 12 aprile 2013, appositamente convocata alla presenza del Presidente della repubblica, dei Presidenti delle camere e del Governo proprio per rappresentare “alcuni problemi istituzionali e ordinamentali” e per sottolineare che le esortazioni della Corte al legislatore “non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia” (richiamando espressamente la sentenza n. 138 del 2010, il presidente Gallo aveva ricordato come essa avesse “affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni”, aggiungendo anche che, quando già era accaduto che il Parlamento non avesse dato séguito ad analoghi inviti, la Corte si era vista costretta a dichiarare, quando fosse stato possibile, l’illegittimità costituzionale delle norme non emendate).

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La Corte costituzionale si pronuncia sul caso del divorzio “imposto”: luci e ombre

imagesCon la sentenza dell’11 giugno 2014, n. 170, la Corte costituzionale ha stabilito che il divorzio “imposto” alla coppia di coniugi, di cui uno abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso, è costituzionalmente illegittimo. Tuttavia, spetta al legislatore fornire all’unione una disciplina giuridica, che per ora ancora non esiste. La nota evidenzia aspetti positivi e critici della pronuncia, collocandola all’interno di un vivace dibattito accademico intrapreso in Italia negli ultimi anni.

With the judgment No. 170 of 11 June 2014, the Italian Constitutional Court stated that the divorce, “imposed” to a couple of spouses one of which has changed sex, is unconstitutional. However, it is upon the legislature to create an alternative legal regime for the couple, a regime that thus far does not exist. The following note examines the positive and critical aspects of this ruling, which is part of a productive debate held in Italy in the recent years.

di Matteo M. Winkler*

1. A leggere le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale dell’11 giugno 2014, n. 170, si possono avere due reazioni opposte ma ugualmente legittime.
Da un lato, è difficile nascondere un sentimento di immensa gratitudine nei confronti dei colleghi di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford per la magistrale difesa in giudizio nell’intero procedimento, a partire dall’impugnazione dell’atto di trascrizione del divorzio “imposto” effettuato dall’ufficio dello stato civile fino alla Consulta, passando per la Corte di Cassazione. Lo scopo sperato è stato evidentemente raggiunto: la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso), (more…)

Affido dei minori a coppie gay e lesbiche: le recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana

unnamedIn seguito alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 601/2013, che ha riconosciuto che le coppie gay e lesbiche hanno la possibilità di allevare minori in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l’identità di genere dei due genitori comporti un qualche condizionamento per l’equilibrato sviluppo del minore, l’Autrice rammenta come la giurisprudenza italiana abbia subito un’ulteriore evoluzione con la recente decisione del Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna del 31 ottobre 2013  che ha dato in affido temporaneo una bambina di tre anni, con una difficile situazione familiare, ad una coppia di due uomini che la piccola già conosceva e frequentava (orientamento successivamente confermato anche dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013). Tali nuovi orientamenti giurisprudenziali sono in linea con l’ampio concetto di legame familiare, richiamato  dalla Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale e con l’evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani. Tale evoluzione del diritto europeo non può essere ignorata dal nostro Paese poiché quando si tratta di scelte relative all’affidamento dei minori si deve tener conto della capacità di dare cura e amore degli affidatari e non del loro orientamento sessuale.

di Ida Grimaldi*

Con decreto del 31 0ttobre del 2013 il Tribunale dei Minori di Bologna ha dato in affidamento temporaneo una bambina di tre anni a una coppia omosessuale. Il caso, da taluni ritenuto clamoroso, ha suscitato scalpore, dando il via a non poche polemiche in relazione, più in generale, alla natura, alla tradizione, alla procreazione, e, più in particolare, alla tutela del benessere della minore.

E’ bene tuttavia, segnatamente per quanto attiene all’ultimo aspetto, calarsi, da un lato, nel caso concreto della minore e, dall’altro, avere cognizione non solo della normativa attuata nella situazione specifica ma anche e, soprattutto, di quali siano stati gli orientamenti e le motivazioni dei giudici nel prendere quella decisione.

La peculiarità del caso concreto rende infatti opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare l’esatto significato del termine “famiglia”. (more…)

Trascritto per la prima volta in Italia un matrimonio tra persone dello stesso sesso

gay-marriage-nyPer la prima volta in Italia, un Tribunale ammette la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero fra due persone dello stesso sesso.

(Marco Gattuso) Con decreto del 3 aprile 2014, il tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di due italiani che si erano sposati a New York, ordinando la trascrizione del loro matrimonio: si tratta di una novità assoluta nel panorama della giurisprudenza del nostro Paese.

In seguito alla celebrazione del proprio matrimonio a New York, due cittadini italiani ne avevano chiesto la trascrizione all’ufficiale dello stato civile di Grosseto, il quale aveva rigettato l’istanza rilevando che il matrimonio tra due uomini non è consentito nel nostro paese e che si deve dare applicazione nella specie alla legge nazionale dei nubendi; secondo  il pubblico ufficiale, inoltre, il matrimonio sarebbe stato comunque contrario all’ordine pubblico.

Presentato ricorso a norma dell’art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, il tribunale di Grosseto osserva come la Corte di cassazione con la nota sentenza n. 4184 del 2012 abbia già affermato che il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso non può ritenersi “inesistente” per l’ordinamento italiano, atteso che, come noto, la Corte di Strasburgo nella sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010 (more…)

Surrogazione di maternità: per il Tribunale di Milano non sussiste alterazione di stato e non vi é violazione dell’ordine pubblico

image(M. G. – L. M.) Con una importante sentenza del 15 ottobre 2013, depositata il 13 gennaio 2014 e resa nota la settimana scorsa, il Tribunale di Milano, quinta sezione penale, affronta la complessa questione della rilevanza penale delle condotte in caso di surrogazione di maternità (cd. “gestazione per altri” o GPA) effettuata all’estero da una coppia italiana eterosessuale.

Il Tribunale coglie l’occasione per affermare alcuni importanti principi che assumono rilievo anche in caso di surrogazione fatta da coppie dello stesso sesso.

La prima questione (che riguarda le coppie eterosessuali o i casi di fecondazione eterologa con ovodonazione effettuata da coppie di donne), attiene alla rilevanza penale della dichiarazione, resa dalla donna italiana, d’essere madre del bambino: in caso di GPA con ovodonazione (quando, cioè, la madre del bambino non ha effettuato la gravidanza e non ha potuto utilizzare un proprio ovulo, per cui si hanno tre donne coinvolte: la donatrice dell’ovulo, la portatrice e la madre sociale o intenzionale) la donna che dichiara d’essere “madre” non é, infatti, né madre biologica, né é la donna che ha partorito.

La seconda questione riguarda il giudizio che più complessivamente si deve trarre in materia di GPA: la surrogazione non é consentita in Italia dalla Legge n. 40 del 2004, ma come si deve valutare la GPA svolta in paesi dove é consentita? (more…)

Adozioni gay e omofobia tra i temi ricordati nella Relazione del primo presidente della Cassazione

Palazzo di GiustiziaNel solco delle relazioni sull’amministrazione della giustizia di Ernesto Lupo, dense di riferimenti ai diritti fondamentali ed al diritto europeo, nella sua prima relazione da  presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce sottolinea con forza il ruolo del giudice a garanzia dei diritti fondamentali, soprattutto in un’epoca caratterizzata da una forte sfiducia nella capacità decisionale della politica, che il primo presidente sembra fare propria, evidenziando ancora una volta la centralità delle fonti internazionali e, in special modo, della Convenzione europea dei diritti umani nell’interpretazione della regola giuridica.

Elemento di novità, oltre alle numerose suggestioni su vari temi (riforma della giustizia, crisi del sistema penitenziario ecc..), i diversi e significativi passaggi sulle questioni giuridiche aperte in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

Le questioni aperte: adozione all’interno delle coppie omosessuali, omofobia
Nella relazione si sottolinea come nell’inerzia della politica spetti alla giurisdizione assicurare concreta protezione ai diritti fondamentali e fra i temi di cui si devono occupare i giudici, nazionale ed europei, il Presidente segnala fra gli altri il contrasto all’omofobia; l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; l’adozione all’interno delle coppie omosessuali. (more…)

Affido a coppia gay: le motivazioni dei giudici palermitani

faAd appena poche settimane dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Bologna, di cui Articolo29 ha pubblicato le motivazioni in novembre, anche i giudici del Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013, confermano l’orientamento favorevole all’affidamento di un minore ad una coppia dello stesso sesso. Appare di rilievo l’esplicita affermazione dei giudici siciliani che «la circostanza che tali adulti abbiano il medesimo sesso» non «può per ciò solo considerarsi ostativa all’affidamento eterofamiliare, tenuto conto, per un verso, dell’assenza nella normativa nazionale di una precisa disposizione al riguardo specificamente riferibile all’affido del minore che non versi in stato di abbandono, e, per altro verso, dell’ampio concetto di legame familiare quale elaborato – con esplicito richiamo alle unioni omosessuali – anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (24.6.2010, Schalk e Kopf c/ Austria), in aderenza ai dettami della Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale». Dunque, l’evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi (more…)

Partecipazione al Gay Pride, diritto di cronaca e diritto all’identità personale

prideNon sempre le informazioni che la stampa diffonde sulle sentenze emanate dalla Corte di cassazione rendono fino in fondo l’idea dell’impatto di una certa decisione sul nostro sistema giuridico. Come dimostra l’Autore, una sentenza che la stampa italiana aveva menzionato esclusivamente per un obiter in cui la Corte definisce il Gay Pride come un evento “del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività”, cela in sé due importanti spunti ermeneutici concernenti l’art. 97, 1° co., l. dir. aut. in materia di limiti alla circolazione dell’immagine. Da un lato, la Cassazione chiarisce l’espressione legislativa di “fatto o avvenimento di interesse pubblico”, affermando come un «avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non possa essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l’evento stesso». Dall’altro lato, la Corte apre implicitamente alla possibilità di considerare l’identità personale e la dignità della persona come limiti insuperabili alla circolazione dell’immagine altrui anche nei casi in cui a tal fine non è necessario il consenso della persona ritratta.

di Francesco Bilotta*

La sentenza della Corte di cassazione n. 24110/2013 ha meritato gli onori della cronaca – come spesso accade in Italia – per un obiter contenuto nella motivazione[1]. In un passaggio della decisione, la Suprema Corte qualifica il Gay Pride come un evento che “unitamente al costume sessuale che esso rappresenta, è in sé del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività”. Si potrebbe discutere a lungo su questa affermazione, considerandola da diverse angolazioni: cosa vuol dire l’espressione “costume sessuale”? Oppure, è proprio vero che al centro del Gay Pride vi sia un costume sessuale? O ancora – in termini più strettamente giuridici – perché c’è bisogno di ribadire che è del tutto lecita una manifestazione pubblica che è espressione del diritto di riunione, tutelato dall’art. 17 Cost.?[2] E se i soli limiti costituzionali a tale diritto sono la sicurezza e l’incolumità pubblica, che senso ha affermare che non vi è alcuna intrinseca negatività? Nonostante l’interesse per ciascuna di queste domande, finiremmo per concentrarci solo su un aspetto marginale della decisione. Piuttosto, vale la pena sottolineare (more…)

Omogenitorialità: le questioni rilevanti e quelle irrilevanti (nota a Tribunale di Genova, 30 ottobre 2013)

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Nel commentare il provvedimento del Tribunale di Genova del 30 ottobre 2013 (vedi la massima qui) che ribadisce l’orientamento ormai costante in giurisprudenza per cui l’omosessualità del genitore è irrilevante ai fini dell’affidamento dei minori, l’A. ricostruisce il quadro giurisprudenziale di merito e di legittimità, applicativo dei principi dell’interesse superiore del fanciullo e della bigenitorialità, in caso di controversie in ordine all’affidamento della prole, allorquando uno dei due genitori sia omosessuale._

 di Denise Amram*

Il caso e la decisione

La vicenda trae origine da una richiesta di modifica degli accordi di separazione consensuale tra le parti, volta a modificare l’affidamento della figlia ancora minorenne da condiviso a esclusivo in favore della madre, in ragione dell’orientamento sessuale del padre e dell’influenza che la convivenza di quest’ultimo con un uomo avrebbe esercitato nella vita della minore. Il padre resisteva avanzando la medesima richiesta di affidamento esclusivo.

Il Tribunale di Genova osserva che la richiesta di modifica parrebbe essere mossa da una accesa conflittualità tra le parti, confermata dalla minore in sede di ascolto.

Infatti, da un lato, la circostanza della convivenza dell’ex coniuge con un altro uomo era nota già all’epoca della separazione e, dall’altro, il rapporto padre-figlia non è risultato connotato da sopravvenute difficoltà tali da giustificare una modifica delle modalità dell’affidamento. Anzi, la minore parrebbe aver “accettato in modo tranquillo e positivo l’orientamento sessuale del padre, senza particolari problemi e pregiudizi”, descrivendolo come “un uomo attento e premuroso”. (more…)

Le motivazioni dei giudici bolognesi nel caso dell’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso

2012-10-09 00.23.49Pubblichiamo il secondo provvedimento nella vicenda dell’affidamento di una bambina ad una coppia dello stesso sesso, con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 31 ottobre 2013, ha confermato l’affidamento autorizzato dal giudice tutelare con decreto del 3 luglio 2013 (che in nota cita fra le sue fonti anche ARTICOLO29).
La motivazione chiarisce alcuni aspetti della vicenda, essendo inequivoco che l’affidamento sia stato disposto nei confronti di una coppia dello stesso sesso (e non di due singoli, come peculiarmente affermato da alcuni) con una decisione che, mentre è del tutto consueta in gran parte degli altri ordinamenti giuridici europei ed occidentali, assume carattere di novità assoluta per il nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale chiarisce d’avere verificato “la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni”; la solidità della coppia emerge dunque come uno dei presupposti rilevanti per l’applicazione della misura.
I molti dubbi sull’opportunità della decisione dei servizi sociali e del giudice tutelare (che dà atto di un’indagine estremamente approfondita, come conviene in ogni caso di affidamento di minori) vengono fugati dalla (more…)

Per la prima volta in Italia affidata una minore ad una coppia dello stesso sesso

imageCon i due provvedimenti che pubblichiamo, del giudice tutelare del 3 luglio 2013 e del tribunale per i minorenni (ndr il provvedimento é in attesa di pubblicazione) i giudici emiliani hanno autorizzato per la prima volta l’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso.
Come rilevato dal Giudice tutelare, si tratta di un caso che nell’ordinamento giuridico italiano appare “connotato da assoluta novità”. Mentre era difatti principio consolidato, anche in ragione di decisioni della Corte europea dei diritti umani, l’irrilevanza dell’orientamento sessuale dell’affidatario (principio affermato per il caso di adozione, valido a maggior ragione in ipotesi di mero affidamento), si tratta nella specie del primo caso italiano di affidamento di un minore non al single ma alla coppia formata da due persone dello stesso sesso. (more…)

La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali

check pointLa Corte di giustizia dell’Unione europea interviene per la prima volta sul diritto delle persone omosessuali perseguitate nei loro Paesi di trovare rifugio in Europa. La Corte ha stabilito che basta provare che nel Paese d’origine vengano applicate sanzioni penali contro gli omosessuali, mentre non si può chiedere a questi di evitare persecuzioni nascondendo il proprio orientamento sessuale. Si tratta di principi che erano stati già affermati dai giudici italiani con ancora maggiore forza, ma i principi espressi dalla Corte sono importanti per quei Paesi europei che ancora non riconoscevano lo status di rifugiato (mentre i criticabili limiti ravvisati dalla Corte sono ininfluenti per noi, visto che l’Unione europea impone standards minimi ma lascia ad ogni Paese la possibilità di assicurare maggiore tutela). (MG)

di Simone Rossi

La Corte di Giustizia,con sentenza del 7 novembre 2013 (vedi anche la massima qui) pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE su domande presentate dal Raad Van State (Paesi Bassi), interviene per la prima volta sull’interpretazione della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) con riferimento a tre aspetti del riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’esistenza di norme che sanzionano penalmente gli atti omosessuali e il c.d. ‘requisito della discrezione’. (more…)

Tutela delle unioni fra persone dello stesso sesso: gli accordi stragiudiziali per il danno da morte

2012-10-21 00.04.49Il portale ARTICOLO 29 si è dato tra i suoi compiti la ricostruzione delle regole già applicabili in tema di tutela dei diritti fondamentali in materia di orientamento sessuale e di identità di genere. Tali regole non si evincono soltanto dalle, poche, leggi vigenti e dalle decisioni dei giudici italiani ed europei, le quali creano precedenti che possono essere indicativi anche per le decisioni successive, ma anche da quanto emerge dall’attività che gli operatori del diritto svolgono stragiudizialmente raggiungendo accordi a tutela dei loro assistititi. Presentiamo dunque due casi nei quali le parti private (il convivente gay di una persona deceduta e la compagnia di assicurazione) hanno riconosciuto la rilevanza del rapporto di convivenza tra persone dello stesso sesso (MG).

di Laura Granata

La strada per il riconoscimento pieno dei diritti degli omosessuali è ancora irta di ostacoli, come si sa.

Similmente anche i diritti del convivente more uxorio gay, allorquando il proprio compagno/a muoia o riporti gravi lesioni in seguito ad un fatto illecito (per incidente stradale, per malasanità, etc.) sono spesso misconosciuti.

Tuttavia, ultimamente, qualche sporadica apertura è stata dimostrata da alcune compagnie di assicurazioni che hanno risarcito i danni subiti in proprio dal convivente more uxorio omosessuale, quale vittima secondaria, in seguito a due episodi di malasanità. (more…)

Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca

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Mentre è iniziata l’8 ottobre la discussione nella Commissione giustizia del Senato, pubblichiamo la relazione tenuta al Convegno «Omofobia, cos’è, come si manifesta, come agisce e… cosa sta succedendo», Milano 7 ottobre 2013, rivista dall’Autore e corredata da note (la relazione è intenzionalmente assai semplificata non essendo rivolta ad un pubblico di tecnici, che potranno rinvenire ulteriori elementi nelle note).

di Marco Gattuso

1.PERCHÉ UNA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA?

Molti, anche alcuni giuristi, hanno detto in questi mesi che una legge contro l’omofobia e la transfobia sarebbe inutile e, anzi, incostituzionale. Si è detto che non vi sarebbe alcun motivo per punire più severamente un reato commesso nei confronti di un omosessuale rispetto ad un reato contro un eterosessuale; si è detto che il bene giuridico tutelato, in caso, ad esempio, di lesioni personali, sarebbe pur sempre l’integrità fisica della vittima, o al più la sua dignità personale, per cui non si giustificherebbe un trattamento diverso[1].

Queste argomentazioni – che possono essere mosse allo stesso modo nei confronti di tutti i cd. delitti d’odio, sia per razza, religione[2] o lingua[3] che per omofobia o transfobia – non mi persuadono. Chiunque capisce che dare un ceffone ad una persona nell’ambito di una lite non è la stessa cosa che picchiare una persona perché è ebrea. Chiunque comprende che in questi casi il delitto è molto più grave, sia perché i motivi sono più spregevoli, sia perché tali delitti incutono terrore in un’intera fascia della popolazione. Non sarebbe sufficiente l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili, già prevista nel nostro codice penale, perché nel caso dei delitti d’odio non vi è solo una motivazione più riprovevole, ma vi è anche un diverso ed ulteriore bene giuridico tutelato. Picchiandone o violentandone od uccidendone uno, (more…)

Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del t.u. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’U.E.

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Alla luce della recente interpretazione “gender neutral” data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla nozione di matrimonio, del riconoscimento operato dalla Corte Costituzionale del diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia e dell’estensione del concetto di “famiglia” a tali coppie effettuato dalla Cassazione, la decisione del  Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013, in commento consolida il più recente orientamento giurisprudenziale che, raccogliendo l’invito della Suprema Corte a garantire alle unioni same sex un trattamento omogeneo a quello delle coppie eterosessuali coniugate, riconosce rilevanza al matrimonio officiato all’estero tra persone dello stesso sesso ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ex art. 2 del Dlgs n. 30/07, al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea.

di Giovanni Genova (*)

1. Premessa

Un cittadino brasiliano, validamente ed efficacemente sposato in Portogallo con un cittadino portoghese, a seguito del trasferimento in Italia del marito, chiede al Questore di Pescara l’emissione in proprio favore di un permesso di soggiorno quale coniuge di cittadino comunitario, ai sensi del testo unico sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea (more…)