Categoria: italia

Gli emendamenti all’art. 3 del Testo Unificato

number-3-mdPubblichiamo qui la seconda parte degli emendamenti al Testo Cirinnà, in particolare il testo degli emendamenti relativi all’art. 3 del Testo Unificato sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 3

Si tratta con ogni probabilità della parte più importante, atteso che l’art. 3 del Testo Unificato Cirinnà, intitolato al «Regime giuridico dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» concerne la parte più rilevante dell’effettiva regolamentazione delle Unioni civili.

Come si ricorderà, il Testo Unificato conteneva inizialmente un rinvio secco alla disciplina del matrimonio (salvo le adozioni): «Ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.». (more…)

Ecco gli emendamenti al Testo unificato Cirinnà

emendamentiCome noto, in Commissione giustizia in Senato sono scaduti da qualche giorno i termini per la presentazione degli emendamenti al Testo Unificato sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

Pubblichiamo qui il testo di gran parte degli emendamenti (mancano soltanto quelli relativi all’art. 3).

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 1

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 2-6

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 2

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 4-19

Trattandosi di oltre 4300 emendamenti, la lettura  può risultare assai noiosa, in quanto la gran parte degli emendamenti sono meramente ostruzionistici. La noia può essere mitigata dalla peculiarità e bizzaria di alcuni.

Per un esempio, si legga questo: (more…)

La Prima Commissione dà parere favorevole (..e suggerisce alla Consulta un cambio di orientamento sull’art. 29)

Quirinale: oggi primo scrutinioLa Prima Commissione Permanente del Senato con nota formale in data odierna, pubblicata in anteprima da ARTICOLO29, ha espresso parere favorevole al Testo Unificato sulle unioni civili e le convivenze (relatrice Cirinnà) rilevando che, con riguardo alla sua regolamentazione, l’Unione Civile riservata alle coppie gay e lesbiche «può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale». La Commissione parlamentare pare peraltro auspicare una rimeditazione dell’indirizzo della Corte costituzionale con riguardo all’art. 29 Cost.

Nel parere del 12 maggio 2015 la Prima Commissione Permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) esprime PARERE FAVOREVOLE al Testo unificato, rilevando che «la regolazione dell’unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale».
Nel parere obbligatorio a firma della senatrice Lo Moro, la Prima Commissione sottolinea, peraltro, che l’Unione Civile, «seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all’articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l’applicazione all’unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori».
Notevole, l’indicazione, che pare un auspicio, di un possibile mutamento della giurisprudenza della nostra Corte costituzionale (more…)

Studio INPS, la reversibilitá per i gay non incide sul bilancio dello Stato: nel 2016 costerà appena 100.000 euro

++ PENSIONI:INPS,7,2MLN PENSIONATI HA MENO 1000 EURO MESE ++Il riconoscimento della pensione di reversibilità comporta costi risibili per lo Stato. Lo ha verificato l’INPS con uno studio del 31 marzo 2015, pubblicato oggi da ARTICOLO29, per cui gli oneri per lo Stato sarebbero pari a soli 100.000 euro nel 2016, che diverrebbero 500.000 nel 2017 sino a raggiungere appena 6 milioni di euro nel 2025.

 

Uno dei temi più dibattuti a proposito del disegno di legge sulle unioni civili (il cd. Testo Unificato Cirinnà, per cui scade oggi il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione giustizia in Senato), è certamente quello della estensione delle pensioni di reversibilità alle coppie dello stesso sesso unite civilmente, per la quale vi sarebbero, secondo alcuni commentatori, dubbi di compatibilità di bilancio a causa di un paventato dispendio di ingenti risorse.
Uno studio appena realizzato dall’INPS (che viene reso pubblico oggi da ARTICOLO29) esclude tuttavia che la previsione legislativa  della pensione di reversibilità in caso di decesso di un membro dell’Unione civile comporti ingenti oneri per lo Stato.
Nello studio dell’INPS si rileva, difatti, come nel primo anno di entrata in vigore della legge, 2016, l’onere per lo Stato sarebbe pari a soli 100.000 euro, che diverrebbero 500.000 nel 2017 sino a raggiungere i 6 milioni di euro nel 2025. Dunque importi assolutamente risibili per il bilancio dello Stato.
L’INPS ha calcolato tali oneri con riferimento non al numero di coppie gay e lesbiche stimate in Italia (more…)

Palermo, piena tutela dei diritti dei bambini dopo la separazione delle co-mamme

2015-02-12 23.22.23Il Tribunale di Palermo con decreto del 13 aprile 2015 ha riconosciuto il diritto di due minori di mantenere un rapporto stabile e significativo con la mamma sociale, priva cioè di legami biologici con gli stessi, prevedendo in caso di separazione dei genitori dello stesso sesso un calendario preciso che consenta a quest’ultima di tenere con sé i figli per alcuni giorni alla settimana. Si tratta della prima decisione in tal senso nell’ordinamento italiano (provvedimento segnalato dall’avv. Arianna Ferrito dello Studio Legale Galasso, che si ringrazia).

L’unico precedente noto sul punto era, difatti, ormai piuttosto risalente e negativo (Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 ottobre 2009).

Il precedente milanese aveva suscitato forti perplessità per la evidente sottovalutazione del superiore interesse del minore, posto che il tribunale pur avendo acquisito una c.t.u. che aveva accertato la sussistenza di un forte legame genitoriale con la mamma sociale, ed una concreta sofferenza dei bambini in seguito alla sua rescissione, aveva poi escluso un intervento a sua tutela (per un commento critico, cfr. Gattuso Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, II, 584).

Passati alcuni anni, che hanno visto una intensa attività di ricerca ed approfondimento scientifico (giuridico, psicologico ecc.) e, soprattutto, l’affermazione sempre più estesa delle istanze delle cd. famiglie arcobaleno (la cui associazione ha diffuso ieri la notizia della decisione siciliana) il tribunale di Palermo si allontana oggi radicalmente da quell’indirizzo assicurando piena protezione al diritto dei minori di mantenere una stabile relazione col genitore non biologico.

Nel provvedimento del Tribunale palermitano si legge difatti che (more…)

L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15

Matrimonio-Chigiotti-Bucci2Con decisione del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha affermato che l’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Ha pertanto risolto un conflitto di attribuzione di poteri tra organi dello Stato chiarendo che, sulla base delle ipotesi tassativamente previste nell’ordinamento dello stato civile, l’Amministrazione centrale non detiene il potere di intervenire direttamente sui registri dello stato civile disponendone la modifica mediante decreto prefettizio. Pur accogliendo il ricorso nella parte relativa all’illegittimità del provvedimento statale, il Tribunale amministrativo si è comunque pronunciato a favore dell’intrascrivibilità degli atti di matrimonio tra coppie omosessuali, derivante “dalla loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”, in difetto del requisito sostanziale della diversità di sesso dei nubendi. Tale conclusione, raggiunta a seguito dell’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, non risolve l’incertezza giuridica in tema di unioni omosessuali e conferma la necessità di un intervento urgente da parte del legislatore, atto a colmare l’attuale vuoto normativo in materia.

 Lazio regional administrative court (TAR) held with sentence 12th February 2015, filed on 9th March, that only judicial authority can revoke registration of same-sex marriages contracted abroad. In this way, the court resolved a conflict of competences between different State organs and clarified, by analyzing the pertaining norms of Ordinamento dello Stato civile, that central administrative authority has no competence to directly order, via a ministerial circular, the modification of population registry. Judges affirmed that Ministry of the Interior’s actions were invalid, thus accepting claimants’ arguments; yet, they stated that same-sex marriage certificates cannot be registered in national population registries, as they are ineffective within Italian legal system due to the absence of an essential precondition to marry, i.e. opposite-sex partners. The judgment reached such conclusion after reviewing the national and supranational legal framework, thus leaving room for uncertainty  as concerns the legal status of same-sex unions. Once more, such judicial development confirms the urgency for Italian legislator to regulate homosexual relationships, in order to fill in an evident  legislative void.  

 di Giuseppe Zago*

 Con sentenza n. 3907/15 del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha stabilito che spetta all’Autorità giudiziaria disporre l’eventuale annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero. Così statuendo, i giudici hanno risolto un conflitto tra organi dello Stato balzato agli onori delle cronache negli ultimi mesi in diverse città italiane.

Il caso in oggetto sorge a seguito del ricorso proposto dinanzi al tribunale amministrativo da una coppia omosessuale sposatasi in Spagna (more…)

La sterilizzazione forzata delle persone transessuali: Europa, Potenza, Napoli

Surgical Instruments Painting; Surgical Instruments Art Print for saleCon una significativa presa di posizione, il Parlamento europeo  ha chiesto espressamente la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Sul tema pubblichiamo inoltre due sentenze, inedite, del Tribunale di Potenza e della Corte d’Appello di Napoli.

Con Risoluzione in data 12 marzo 2015, il Parlamento europeo ha chiesto espressamente, fra molte altre affermazioni, la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Il Parlamento europeo rammenta altresì come tale messa al bando sia stata richiesta anche dal «relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura», affermando di condividere il punto di vista «secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all’integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti» (Parlamento Europeo, Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia).
Secondo il massimo organo rappresentativo continentale, dunque, la richiesta di sterilizzazione coatta delle persone transessuali rappresenta una palese violazione dei diritti umani, in ispecie del diritto alla salute. Ai paragrafi 163 e 164 si legge difatti che (more…)

Ecco il nuovo testo sulle Unioni Civili

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Di Marco Gattuso

Ecco dunque il nuovo testo Cirinnà sulle Unioni civili e le convivenze di fatto.
Il nuovo testo – rielaborato alla luce dei rilievi mossi nel corso delle udienze conoscitive svolte in Commissione giustizia in gennaio e febbraio, ove sono stati ascoltati numerosi giuristi ed esperti della materia (vedi le relazioni pubblicate da ARTICOLO29) – contiene varie correzioni d’ordine tecnico e lessicale, apportate al fine di risolvere alcune eclatanti incongruenze ed alcuni grossolani errori contenuti nel vecchio testo di luglio e contiene, inoltre, una sostanziale novità, essendo stato eliminato il rinvio secco alla normativa in materia di matrimonio di cui all’art. 3 del vecchio testo di luglio (vedi qui la tavola sinottica che mette in evidenza le differenze fra il testo di luglio ed il nuovo testo).
A parte le questioni d’ordine tecnico, su cui non ci soffermiamo a prima lettura, la principale novità riguarda dunque la eliminazione del rinvio secco a tutta la normativa sul matrimonio (contenuta nel vecchio art. 3): si tratta di una scelta eminentemente politica, motivata con l’esigenza avvertita da una parte politica d’evitare ogni specifico richiamo all’istituto matrimoniale.
Nella mia relazione alla Commissione giustizia mi ero permesso di sconsigliare vivamente l’abbandono della tecnica del rinvio, evidenziando i rischi connessi alla ricostruzione di una normativa ad hoc. Fortunatamente il Legislatore non si è avventurato nella ricostruzione di una nuova normativa ma ha effettuato un rinvio alle singole norme in materia di matrimonio. Non vi è, dunque, un rinvio alla parola “matrimonio”, ma le norme che lo regolamentano vengono rese applicabili anche alla unione civile fra persone dello stesso sesso.Va preso atto che questa è stata, dunque, la scelta della politica, (more…)

T.A.R. Lazio: il Ministro ed i Prefetti non possono annullare le trascrizioni

volo-cancellatoPubblichiamo la sentenza del T.A.R. Lazio che, su ricorso dell’associazione  Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti prefettizi che annullavano le trascrizioni di matrimonio celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso.

Tar Lazio, sez. I-ter, sentenza 12 febbraio – 9 marzo 2015, n. 3907 (Presidente Amodio – Estensore Proietti)

Tribunale di Messina: no alla sterilizzazione per il cambio di sesso anagrafico

2015-02-09 00.15.09Per il Tribunale di Messina la lettera della legge n. 164 del 1982 non impone alcun trattamento chirurgico per il cambiamento anagrafico di sesso, dovendosi  dare, allora, prevalenza ad una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del diritto all’identità personale e del diritto alla salute della persona.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, con sentenza del 4 novembre 2014 (presidente estensore Corrado Bonanzinga) ha ritenuto che la legge 14.04.1982, n. 164 non imponga la modificazione dei caratteri sessuali primari della persona al fine di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso.

Secondo il tribunale, infatti, la subordinazione del diritto d’avere riconosciuta la propria vera identità sessuale all’effettuazione di interventi chirurgici invasivi diretti ad ottenere la sterilizzazione, si pone in contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla identità di genere.

La sentenza, che si distingue per l’accurata motivazione, ricca di riferimenti giurisprudenziali e di notazioni anche metagiuridiche (socio sanitarie e non solo), affronta un tema assai dibattuto, per cui vi sono da anni decisioni di segno opposto (vedi qui la raccolta delle decisioni pubblicate da ARTICOLO29). Dopo alcune risalenti decisioni di apertura del tribunale di Roma, la questione si è riproposta negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza, raccogliendo decisioni favorevoli dai tribunali di Rovereto e, adesso, Messina, e decisioni di segno contrario dalla Corte d’Appello di Bologna e dal tribunale di Vercelli e, di recente, dallo stesso tribunale della capitale, con un mutamento di indirizzo. (more…)

Cassazione: no alle pubblicazioni, ma sì ad «un grado di tutela equiparabile a quello matrimoniale»

Friedrich_OverbeckCon sentenza del 9 febbraio 2015 n. 2400 la Corte di Cassazione conferma il diniego alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali fra persone dello stesso sesso riaffermando, tuttavia, che l’unione omo affettiva riceve comunque «un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost.» e che «può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali».
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta l’epilogo, allo stato, della campagna di “affermazione civile” promossa sin dal 2007 dall’associazione di avvocati Rete Lenford (sino al 2010 insieme all’associazione Certi diritti) che ha avuto ad oggetto la richiesta di decine di coppie dello stesso sesso di procedere alle pubblicazioni propedeutiche alla celebrazione di matrimoni civili.
La tesi di partenza si fondava sulla constatazione della mancanza nel nostro ordinamento di un espresso divieto di matrimonio, posto che l’identità di sesso non è indicata nel codice civile fra le circostanze che impediscono il coniugio. Le coppie, per conseguenza, avevano chiesto agli ufficiali di stato civile di poter procedere alle pubblicazioni, ricevendo sempre un rigetto.
Rivoltesi ai tribunali competenti, tutti i numerosi giudici interpellati hanno respinto le tesi iniziali delle coppie, assumendo che pure in mancanza di un divieto espresso, una preclusione fosse comunque evincibile dal sistema delle norme del codice civile, che prevedono, ad esempio, che nel corso della celebrazione i nubendi dichiarino di volersi prendere in “marito” e “moglie”. I tribunali in molti casi avevano risposto, dunque, (more…)

Il Comune di Roma trascrive certificato di nascita con due mamme

2012-10-09 00.24.25L’Ufficio di stato civile del Comune di Roma con provvedimento in data 4 febbraio 2015 ha provveduto alla trascrizione del certificato di nascita di un bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una madre argentina, in seguito a procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un cognome composto dal cognome di ciascuna madre.

Si tratta del secondo caso in Italia dopo il decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 di cui ha dato di recente notizia il nostro sito (1) ma, a quanto consta, si tratta del primo caso in cui ciò avviene per determinazione di una amministrazione comunale, senza la necessità di ricorrere ad un intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Nel Comunicato stampa dell’avv. Alexander Schuster (membro della redazione di GenIUS) che ha assistito il bambino e le due donne,  si evidenzia come a fronte dell’iniziale diniego dell’Amministrazione si sia rilevato dirimente il rilievo che la mancata iscrizione delle due madri sul certificato di nascita non potesse trovare ostacolo nell’ordine pubblico.

Ill difensore sottolinea che «non si può che accogliere con favore il fatto che (more…)

Gestazione per altri, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

mediumCon una decisione del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione in materia di protezione della «vita privata» e della «vita familiare».

Il caso si riferisce ad una coppia di coniugi di sesso diverso che avevano avuto un bambino in Russia mediante Gestazione per altri (GPA, Gestation pour autrui, nel linguaggio tecnico della Corte europea dei diritti umani [1]). In seguito a segnalazione da parte del Consolato di Mosca, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, verificata l’assenza di qualsiasi rapporto biologico fra i due genitori ed il bambino (dunque mediante esame del DNA si era appurata l’assenza di legame genetico anche con il padre), ne aveva dichiarato lo stato di abbandono e l’adottabilità, dando il bambino in adozione a terzi.

La Corte europea rileva come nella specie sia stata violata la relazione familiare de facto tra i due genitori intenzionali ed il bambino (more…)

Confermata in appello la prima condanna per discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale

foto TAORMINACon sentenza dell’11 dicembre 2014, resa nota oggi, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di un noto avvocato al pagamento in favore dell’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford della somma di € 10.000,00 ed alla pubblicazione di un estratto del provvedimento  sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, in ragione di dichiarazioni rese dal noto professionista nel corso di un’intervista durante il programma radiofonico “La Zanzara”, con le quali aveva reiteratamente affermato di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omossessuali (vedi qui l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo, con una  breve nota di Marco Gattuso e l’esaustivo commento di Francesco Rizzi Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati in ARTICOLO29, 2014.

[whohit]APPELLO Taormina  [/whohit]

La Cassazione sulla condotta omofoba della Pubblica Amministrazione

patenteLa Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza del 22 gennaio 2015, n.1126 (Pres. Segreto , est. Travaglino) ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva ridotto da 100.000 a 20.000 euro il risarcimento del danno dovuto ad un giovane cui era stata sospesa la patente a causa del suo orientamento sessuale.
Nel maggio 2001 il ragazzo in sede di visita militare aveva detto in tutta tranquillità ai medici d’essere gay e si era ritrovato coinvolto in una kafkiana vicenda, davvero incredibile, che aveva condotto addirittura a visite mediche ed alla sospensione della sua patente di guida.
Nella motivazione la Suprema Corte osserva come risulti leso «il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale», protetto dall’art. 2 Cost., rammentando altresì che «il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981».
Molto netta la presa di posizione dei giudici di legittimità, per i quali nonostante «il malaccorto tentativo» della Corte d’appello di Catania «di edulcorare la gravità (more…)

Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può essere trascritto in Italia

foto3di Marco Gattuso

Con decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 (vedi qui la massima), reso noto oggi dal nostro portale ARTICOLO29, viene riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, del figlio di una coppia omosessuale.
Con una decisione davvero storica, la Corte d’Appello di Torino, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale, ha ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. Il bambino, dunque, è figlio di due madri anche per la legge italiana. Si tratta del primo caso per il nostro Paese: il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del 30 luglio 2014 (vedi qui la prima nota di Marco Gattuso in ARTICOLO29 e qui il commento di Joelle Long in ARTICOLO29) aveva consentito, per la prima volta, ad una co-madre di adottare il figlio della compagna, oggi vi è il riconoscimento della doppia maternità sin dalla nascita.
Nella specie una donna italiana ed una spagnola avevano avuto un bambino a Barcellona: la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. Abbiamo, dunque, sia la fecondazione eterologa mediante donazione del seme da parte di un donatore esterno alla coppia, sia la scissione fra la madre genetica (cui risale l’ovocita fecondato) e la madre biologica (che ha condotto la gestazione).
La Corte ha smentito il tribunale di primo grado (more…)

Adozione in casi particolari e second parent adoption

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Con la sentenza del 30 luglio 2014, in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma riconosce per la prima volta in Italia la genitorialità sociale della partner della madre biologica di una bambina, concepita all’estero mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia. Lo strumento utilizzato è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. La soluzione individuata deve essere condivisa. Trattandosi di una pronuncia che – si spera – “farà scuola”, appare opportuno individuare le possibili obiezioni all’opzione scelta, partendo dalle motivazioni fornite dal Tribunale capitolino e, ove necessario, integrandole.

In July 2013 the Rome Juvenile Court granted second parent adoption to the lesbian partner of the biological mother of a five years old child conceived abroad through artificial insemination as result of a parental project of the couple. The legal instrument was simple adoption (“adozione in casi particolari”) for “proven impossibility of pre-adoptive placement” under art. 44, paragraph 1, letter  d, Law 184/1983. The solution must be shared. Since this judgment will probably be a leading case,  it seems appropriate to identify the critics brought against the chosen option and to examine the responses given by the Rome Juvenile Court, where necessary, supplemented by further arguments.

 di Joëlle Long*

1. Una sentenza arcobaleno

Con la sentenza del 30 luglio 2014, in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma riconosce il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la partner della madre biologica e una bambina di cinque anni, concepita in Spagna mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia. Lo strumento utilizzato è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. Sebbene non sia un’idea nuova in dottrina[1], si tratta del primo caso in giurisprudenza.

La prospettiva è giustamente quella minorile: il giudice evita ogni valutazione del legame di coppia tra le due donne (coniugate in Spagna e iscritte nel registro delle unioni civili del Comune di Roma) e si concentra invece sul rapporto tra la bambina e l’aspirante adottante, partner della madre biologica della minore.

2. Gli argomenti contrari

La soluzione individuata dal Tribunale capitolino deve essere condivisa. Era tuttavia tutt’altro che scontata. Anzi: gli argomenti in senso contrario erano (more…)

Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale

Whistler's_Mother_1934_Issue-3cCon ordinanza in data 10 novembre 2014 il tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consentirebbe il riconoscimento di una adozione legittimante effettuata all’estero nell’ambito di una famiglia fondata da una coppia dello stesso sesso regolarmente coniugata negli U.S.A.. La parola passa, dunque, ancora una volta alla Corte costituzionale.

di Marco Gattuso

Il fatto.

Nell’ambito di una famiglia che da qualche anno vive in Italia, a Bologna, fondata da due donne che hanno convissuto da oltre 20 anni, che si sono unite nel 2008 in civil partnership negli U.S.A. e che sono legalmente sposate dal 2013, la mamma sociale (o co-mamma, termine forse preferibile) chiede al tribunale il riconoscimento della sentenza statunitense del 22 gennaio 2004 che ha disposto l’adozione piena della minore, figlia biologica della sua partner. La co-madre che agisce ha doppia cittadinanza, italiana e statunitense, mentre la bambina è cittadina degli U.S.A. e per quell’ordinamento è, dunque, legalmente figlia di entrambe le madri da oltre dieci anni.

In diritto

Come noto, i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili (more…)

Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e “giudizio di omogeneità”: nota a TAR Lazio 23.10.2013

passapUn diplomatico italiano sposato in Argentina con persona dello stesso sesso, in occasione del trasferimento dall’ambasciata di Buenos Aires a quella di Dheli, chiede il rilascio del passaporto diplomatico al proprio coniuge. In seguito al rifiuto del Ministero degli Affari Esteri, ricorre al T.A.R. Lazio, che tuttavia con sentenza del 23 ottobre 2013 rigetta il ricorso, sul rilievo che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è ammesso nel nostro Paese e che non ricorrono nella specie questioni attinenti a diritti fondamentali, ma solo questioni patrimoniali, di talchè non potrebbe operarsi quel “giudizio di omogeneità” fra coppie gay e coppie coniugate auspicato dalla Corte costituzionale nel 2010 e dalla Corte di cassazione nel 2012 (il passaporto verrà poi rilasciato su ordine dell’allora ministro degli esteri Emma Bonino). In questa nota critica, l’Autrice spiega le ragioni, tratte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, per cui la decisione del T.A.R. non la persuade.

di Alessia Bausone*

1. Il caso

Il Sig. C. B. è un funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Ruolo che ha svolto presso l’Ambasciata italiana a Buenos Aires nel quadriennio 2008-2012 con la qualifica di Primo Consigliere Commerciale. Terminato tale periodo, a partire dal 26 novembre 2012, il Sig. C. B. è stato destinato a prestare servizio in India presso l’Ambasciata italiana a New Delhi. Come funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, al Sig. C. B. è stato rilasciato il passaporto diplomatico ai sensi del D.M. 30 dicembre 1978, n. 4668 bis[1]. Tale documento è particolarmente importante, in quanto serve ad identificare il portatore come rappresentante diplomatico del proprio Paese. Gli consente di usufruire dell’immunità diplomatica ai sensi del diritto internazionale, oltre a concedergli la possibilità di essere esentato da formalità come la perquisizione dei bagagli o i controlli doganali o legate alle leggi locali del Paese ospitante. Oltre al passaporto diplomatico, al Sig. C. B. è stata riconosciuta una indennità di servizio all’estero adeguata al cambio di sede[2] e, anche, un contributo per le spese di trasporto delle proprie “masserizie” da Buenos Aires a New Delhi[3].

Il Sig. C. B. oltre a vantare un’ottima posizione lavorativa, ha anche una felice vita familiare. Difatti ha convissuto (more…)

Trascrizione matrimoni all’estero: tutto da rifare?

2013-01-23 19.40.26(M.G.) Con decreto in data 23 settembre 2014 la Corte d’Appello di Firenze ha annullato il decreto di primo grado del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014 che aveva ammesso la trascrizione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero. La decisione é motivata da un mero vizio procedurale, poiché il ricorso era stato notificato al Comune di Grosseto (che non si era costituito) e non al Sindaco quale ufficiale dello Stato civile (dunque quale organo, in questa veste, non del Comune ma dello Stato). La causa torna adesso davanti al Tribunale di Grosseto per sanare tale vizio procedurale e per una nuova valutazione. Tutto da rifare.
Nel contempo, il Tribunale di Milano con due provvedimenti (decreto del 2 luglio 2014 e decreto del 17 luglio 2014) ha rigettato analoghi ricorsi, aderendo sostanzialmente all’orientamento della Corte di cassazione che nel 2012 con ampia motivazione (che conteneva peraltro importanti novità interpretative) aveva respinto la richiesta di trascrizione.
Da un punto di vista giuridico sembrerebbe dunque che nulla sia accaduto e che tutto sia tornato al punto di partenza.
In verità, la decisione del Tribunale di Grosseto, a prescindere da ogni giudizio sugli incerti fondamenti giuridici della decisione, ha avuto comunque il merito di avere messo in moto un processo di un certo rilievo politico e giuridico. (more…)