Categoria: intersezioni

Donne e Migrazioni: il nodo del lavoro di cura

di  Maria Rosaria Marella, Sveva Stancati*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il lavoro domestico e di cura rappresenta un elemento fondamentale nella struttura e nel funzionamento delle società neoliberali. Il pieno riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro domestico è quindi cruciale per l’empowerment dei soggetti che lo svolgono, per lo più donne, ma dipende in gran parte da un regime legale che ancora sottovaluta il lavoro riproduttivo, sia nella famiglia che nel mercato. Partendo dall’analisi delle norme del diritto di famiglia che regolano il lavoro domestico, questo articolo mostra l’influenza dello statuto giuridico del lavoro di cura non retribuito su quello mercificato e razzializzato, nonché sulle condizioni sociali ed economiche delle lavoratrici domestiche salariate.

House- and carework are fundamental in the structure and functioning of neoliberal societies. The full recognition of the social and economic value of household work is crucial to the empowerment of careworkers, who are mostly women, but it largely depends on a legal regime that still underestimates reproductive work, both in the family and in the market. Starting from the analysis of the regulation of household work within family law, this article shows the influence of the legal treatment of unpaid carework on commodified and racialized house- and carework, and on the social and economic conditions of waged houseworkers.

* Ordinaria di Diritto Privato e Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Perugia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Il corpo è lo specchio dell’anima? La stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone “grasse” sulla base del loro aspetto fisico è anche una questione di genere?

 

di  Roberta Dameno*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il corpo umano assume un’importanza cruciale nella definizione delle identità personali. Deve sottostare agli ideali di decoro, di salute e di bellezza. Chi non si conforma rischia l’esclusione sociale, la medicalizzazione e la criminalizzazione. Le persone grasse sono un esempio di come la società stigmatizza i corpi che deviano da ciò che è considerata una condizione normale.

The human body takes on crucial importance in defining personal identities. It must submit to the ideals of decorum, health and beauty. Those who do not conform risk social exclusion, medicalization and criminalization. Fat people are an example of how society stigmatizes bodies that deviate from what is considered a normal condition.

* Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano – Bicocca

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020

di  Elena Caruso* Marco Fisicaro**

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’articolo analizza gli sviluppi socio-giuridici concernenti la legislazione sull’aborto in Polonia in seguito alla sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’ipotesi di accesso all’aborto per malformazioni fetali. Questo commento sostiene che, più che eccezionali, questi eventi risultano in realtà uno sviluppo coerente sia alla luce della legislazione e della policy in materia di aborto della Polonia post-comunista, che nel quadro del declino democratico che sta attraversando il Paese dalla fine del 2015.

The article considers recent socio-legal developments regarding abortion law in Poland after the Constitutional Tribunal’s ruling of 22 October 2020, which declared access to abortion in case of foetal abnormalities unconstitutional. This comment argues that, rather than exceptional, these events are actually consistent with the law and policy on abortion in Post-Communist Poland, as well as with the democratic backsliding facing the country since the end of 2015.

* Dottoranda di ricerca, Kent Law School ** Dottorando di ricerca, Università degli Studi di Catania

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei diritti umani

di Sara De Vido*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’obiettivo del presente contributo è di indagare sull’evoluzione della nozione “sfruttamento sessuale” dal punto di vista giuridico nella prassi internazionale ed europea, con specifico riguardo alla sentenza S.M. c. Croazia, decisa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani il 25 giugno 2020. La sentenza propone una disarticolazione della nozione di sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione da quella di tratta di esseri umani, per ricondurre entrambe nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 Cedu. Il contributo elaborerà infine una possibile definizione giuridica di sfruttamento sessuale, che tiene conto dell’elemento dell’assenza del consenso.

This Article aims at investigating the evolution of the concept “sexual exploitation” from a legal point of view in international and European practice. It specifically focuses on the judgment in the S.M. v. Croatia case, decided by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights on 25 June 2020. In the judgment, sexual exploitation for the purpose of prostitution is disentangled from the concept of human trafficking, and both are deemed to fall under the scope of Article 4 ECHR. The Article will elaborate a possible legal notion of sexual exploitation, which takes into account the absence of consent.

* Professoressa Associata di Diritto Internazionale, Università Ca’ Foscari di Venezia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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I primi commenti alle sentenze della Consulta del 9 marzo sulle due mamme e i due papà

 Il convegno organizzato da Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno sulle sentenze della Corte costituzionale n. 32 e 33 del 9 marzo 2021. La prima occasione di riflessione sul contenuto e le implicazioni delle due decisioni, con relazioni di Stefania Stefanelli, Alexander Schuster e Marco Gattuso. Un pomeriggio intenso e interessante, con oltre 1200 (!) persone collegate.

QUI LA REGISTRAZIONE INTEGRALE DEL CONVEGNO

(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età

di Maria Giulia Bernardini*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

All’interno della riflessione giuridica, il tema della violenza ha un rilievo cruciale. In particolare, la letteratura critica ha messo in luce il carattere strutturale assunto da tale fenomeno nei confronti di determinati soggetti e gruppi (spesso indicati come “vulnerabili”), ponendo in rilievo come la questione, prima ancora che il piano giuridico, riguardi quello socio-culturale, poiché è in tale sede che la violenza riceve una sua prima legittimazione. Nei suoi sviluppi più recenti, l’attenzione teorica e giurisprudenziale si è concentrata sulla condizione di particolare vulnerabilità in cui versano taluni soggetti e sui processi esogeni della sua creazione che si traducono nella violazione dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, la violenza può dunque essere considerata una forma di “vulnerabilità patogena”. Assumendo questo quadro teorico-concettuale di sfondo, l’Autrice riflette sul nesso che lega (in)visibilità, vulnerabilità e violenza, nella specifica declinazione che esso assume in riferimento alle persone minori ed anziane (ossia in relazione al fattore “età”).

In the legal debate, violence has a significant importance. Critical literature, in particular, has highlighted the structural character assumed by this phenomenon with regard to certain subjects and groups (often referred to as “vulnerable”), highlighting how the issue, even before the legal field concerns the socio-cultural one, since there it receives its first legitimation. In its most recent developments, the theoretical and jurisprudential attention has focused on the condition of particular vulnerability in which certain subjects find themselves and on the exogenous processes of its creation which result in the violation of their fundamental rights. In this perspective, violence can therefore be considered a form of “pathogenic vulnerability”. Assuming this theoretical-conceptual background, the Author reflects on the link among (in)visibility, vulnerability and violence, in the specific declination that it assumes in reference to children and elderly people (i.e. in relation to “age”).

* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Ferrara

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Matrimoni forzati, infantili e precoci e tutela dei diritti umani in Europa: considerazioni di diritto internazionale privato

di Angelica Bonfanti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Recenti statistiche rivelano che i matrimoni forzati, infantili e precoci sono pratiche molto diffuse a livello mondiale, ed anche in Europa. Il presente articolo si propone di individuare – nella prospettiva del diritto internazionale e, in particolare, del diritto internazionale privato – un approccio giuridico equilibrato, che sappia combattere in maniera efficace questi fenomeni, senza tuttavia esacerbarne, come può avvenire nei casi concreti, gli effetti negativi, proprio in termini di protezione dei diritti delle vittime coinvolte. A questo fine, dopo avere inquadrato le pratiche in esame alla luce del diritto internazionale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali in Europa, lo scritto dà conto della disciplina vigente negli ordinamenti europei e delle connesse problematiche di diritto internazionale privato.

According to recent statistics, forced, child and early marriages are very widespread in the world, including in Europe. This article aims at identifying a balanced international and private international legal approach, adequate to effectively combat these practices, without however exacerbating their negative effects in terms of protecting the rights of the victims involved. To this end, after having framed these phenomena in the light of international law, with particular attention to the protection of fundamental rights in Europe, the essay examines the legislations in force in several European States and analyzes the specific private international legal issues.

*Professoressa associata di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Maternità surrogata e status dei figli: da Giustizia Insieme quattro (diverse) opinioni a confronto

Pubblichiamo volentieri il link alla interessante tavola rotonda promossa dalla rivista on line  Giustizia Insieme  dal titolo Maternità surrogata  e status dei figli – a cura di Rita Russo  -. Una interessante iniziativa per mettere a confronto opinioni assai differenziate sul tema (Gabriella Luccioli, Marco Gattuso, Mauro Paladini e Stefania Stefanelli).

Forum a cura di Rita Russo   

Il tema della maternità surrogata e dello status dei figli nati con il ricorso a tale pratica crea due differenti  ordini di questioni cui non è semplice dare una risposta netta in termini di pro e contro.

La prima questione  è quella della liceità o meno della pratica,  che consente molte risposte. Vi sono ordinamenti, come quello italiano,  ove la pratica è illecita e  considerata contraria all’ordine pubblico. Altre e più variegate risposte sono date da altri ordinamenti:  si va dalla neutralità, negli Stati che non vietano ma neppure tutelano giuridicamente il   ricorso a queste pratiche, alla legalità piena,  ma con  regolamentazione rigorosa, fino alla commercializzazione dell’attività. La Corte costituzionale italiana  la stigmatizza in quanto “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Se tutti  tendiamo a dichiararci contrari a una pratica offensiva della dignità della donna, che ne sfrutti commercialmente la funzione procreativa, quid iuris se la pratica  fosse invece diretta a realizzare i principi di solidarietà previsti dall’art. 2 Cost.?  

La seconda questione è quale tutela accordare al minore nato all’estero  tramite ricorso a queste pratiche, ma da genitori italiani  che vivono abitualmente  in   Italia. Anche in   questo caso,  se tutti siamo pronti ad  indignarci per la   natura fortemente discriminatoria del “turismo procreativo” che consente  solo ai più abbienti di ottenere il sospirato bambino, non siamo al tempo stesso ugualmente  pronti a chiedere che il minore sia comunque tutelato? E con che mezzo? È accettabile un mezzo, come l’adozione in casi particolari,  che pur tutelando il minore lo pone comunque in una posizione diversa e meno garantita rispetto allo status pieno di figlio, per esempio con riferimento alla parentela?  E ancora,  il  diverso trattamento giuridico della procreazione medicalmente assistita nei singoli paesi  europei  è un ostacolo alla libera circolazione delle persone? In che termini si può lavorare – come di recente ha promesso Ursula von der Leyen- per il riconoscimento reciproco delle relazioni familiari nella Unione Europea? 

R.R.

VAI AL FOCUS PUBBLICATO DALLA RIVISTA GIUSTIZIA INSIEME

Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità surrogata

 

di Gabriella Luccioli *

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’autrice commenta la sentenza Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193.

The Author analyses the judgment issued by the Italian Supreme Court, Plenary Session, on May 8th 2019, n. 12193.

* Già Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione

 

(contributo destinato a GenIUS 2020-1)

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Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituzionalità

 

di Tullio Padovani *

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’Autore commenta la sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2019 (ud. 6 marzo 2019), n. 141 in materia di favoreggiamento della prostituzione.

The Author provides a comment on the Constitutional Court decision issued on June 7th 2019 (hearing on March 6th 2019), n. 141 on abetting prostitution offence.

* Professore Ordinario a r., Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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«From status to contract»: la trascrizione dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status del figlio d’intenzione

di Silvia Izzo*

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’A. prende spunto dalla sentenza Cass. Sez. Un. 9 maggio 2019, n. 12193 in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status di figlio d’intenzione per analizzare, oltre ai profili processuali della decisione, la disciplina e l’evoluzione giurisprudenziale dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento nazionale a fronte del rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile.

The A. takes the opportunity to comment on the decision of the High Court, plenary session, issued on May 9th 2019, n. 12193 on the transcription of birth certificates issued abroad for stepchildren in order to analyse the procedure issues, the legal framework, including the case-law evolution on the different legal tools applied by the Italian legal system in case of refusal of the named transcription.

 

* Professoressa Associata di Diritto processuale civile, Università di Cagliari

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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“Incontrare i congiunti” ai tempi del COVID-19

di Denise Amram*

“Se ami l’Italia mantieni la distanza” è la formula della c.d. Fase 2 utilizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di confermare la necessità di mantenere la distanza sociale e fisica a fini di contenimento della emergenza COVID-19.

L’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020 alla lettera a) prevede che, a partire dal 4 maggio pv, siano “consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie” [1].

Le ragioni sottese alla disposizione rispondono alla necessità di diminuire la compressione sia della libertà personale (art. 13 Cost.) che del diritto fondamentale della persona alla realizzazione della propria personalità nell’ambito della prima formazione sociale del nostro ordinamento: la famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.). Definire la “famiglia”, tuttavia, è compito tutt’altro che semplice e non spetta alla regolamentazione dell’emergenza occuparsene.

La circoscrizione della disposizione ai “congiunti” pare attribuire base di liceità ai contatti tra persone che siano formalmente riconosciute quali “familiari” in ragione di vincoli di sangue estendibile sulla base dei principi costituzionali affermati nel nostro ordinamento, come si anticipa nei comunicati stampa odierni, a vincoli di affettività considerati “stabili”. Il che parrebbe trovare conferma nell’uso del verbo “incontrare” che non richiama immediatamente la sfera familiare, quanto piuttosto quella delle relazioni in senso più ampio. Il primo significato sul dizionario è proprio quello di “trovare casualmente sulla propria strada o in un luogo, imbattersi”, ovvero come terzo significato “avere uno o due punti in comune”, infine in senso letterario “capitare, accadere” [2].

Il decreto di aggiornamento sulle misure di contenimento della pandemia, pertanto, mira a circoscrivere in termini di durata e di intensità la deroga al distanziamento sociale e tenta di individuare un criterio di selezione anche sul piano dei soggetti legittimati ad usufruire di tale delega: il congiunto. Eppure, il primo significato attribuito all’aggettivo rimanda al concetto di “più o meno stabilmente a contatto” e, solo nell’accezione giuridica, la definizione richiama la sfera familiare, come sinonimo di parente [3]. (more…)

Due importanti decisioni in materia di status dei figli nati con gpa

Pubblichiamo due rilevanti decisioni del Tribunale di Roma, in composizione collegiale (entrambe pubblicate l’11.2.2020, una n. 2991/2020 e l’altra n. 3017/2020) in materia di status del minore nato in seguito a gestazione per altre o altri (maternità surrogata, da ora, per brevità, gpa) legittimamente effettuata all’estero, in conformità alle leggi ivi vigenti (le due decisioni si distinguono per il diverso parere espresso dal curatore, in un caso contrario costringendo il tribunale a una motivazione particolarmente articolata, n. 3017, e in uno favorevole, n. 2991).
Come noto, sulla questione debbono segnalarsi, fra le molte decisioni, i due recenti arresti della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali in estrema sintesi hanno stabilito, per un verso, la legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. sulla impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, assumendo che la norma consente comunque al giudice di valutare nel caso concreto se la rimozione dello status già acquisito sia conforme o meno all’interesse superiore del minore, bilanciato con gli altri interessi e diritti fondamentali protetti dall’ordinamento (Corte costituzionale, sentenza n. 272/2017) e, per altro verso, che la trascrizione di un atto di nascita redatto all’estero in seguito a gpa è da ritenersi contrario all’ordine pubblico internazionale, in quanto l’interesse superiore del minore è da assumersi sempre affievolito in ragione degli altri interessi e diritti fondamentali in gioco (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 12193/19).
In tale quadro, dovendo decidere in una ipotesi di azione promossa dal curatore nominato dal tribunale, di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità effettuato da entrambi i genitori (padre e madre, nel frattempo assolti nel procedimento penale, che tuttavia ha dato luogo alla nomina del curatore per la promozione del giudizio civile ex art. 263 c.c.) nei confronti di minori nati in seguito a gpa, il tribunale di Roma (accertato che il padre è genitore biologico, sicché nulla quaestio in suo riguardo) ha ritenuto prevalente l’interesse degli stessi al mantenimento della relazione genitoriale con la madre intenzionale, posto che le rassicuranti relazioni dei servizi sociali riferiscono le ottime condizioni dei minori, l’assenza di criticità e il “pieno e positivo inserimento dei minori nella famiglia dei convenuti,  dai quali sono accuditi con cura ed attenzione”.
A tale riguardo il Collegio opera un importante distinguo fra la situazione vagliata dalla Corte costituzionale e quella sottoposta all’attenzione della Corte di cassazione, sicché a fronte della «assoluta affermazione” delle sezioni unite, “dalla quale il Collegio non intende discostarsi, applicabile nel caso in cui oggetto del giudizio sia il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento straniero, che sottrae al giudice del merito ogni margine di valutazione, nella diversa ipotesi in cui oggetto del giudizio sia la domanda di rimozione di  uno status già acquisito dal minore attraverso la formazione di atto di nascita nello stato di nascita e la trascrizione in Italia dell’atto di nascita estero, la Consulta chiamata a vagliare la legittimità costituzionale,  proprio dell’art.  263  c.c., non ha fornito conclusioni ugualmente assolute, ma ha al contrario rilevato la  necessità che venga compiuto un bilanciamento di interessi. Partendo dal rilievo che pur prevedendo l’ordinamento “un accentuato favore …per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va  escluso che quello dell’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di  rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento”.  E ciò in quanto il favor veritatis deve essere bilanciato con il diritto del figlio alla stabilità della relazione, pur se costituita in mancanza di legame genetico con i genitori, con valutazione da operare caso per caso».
Si tratta di una importante sottolineatura, che, pur nel formale ossequio alla decisione delle sezioni unite, rivela la sofferenza dei giudici di merito, oltre che l’aperto dissenso di buona parte della dottrina, innanzi alla decisione della nostra Cassazione che – con indirizzo opposto a quello seguito dalle corti supreme tedesca e francese e con assai dubbia consonanza con la Corte di Strasburgo- pur richiamando il precedente della Consulta, se ne discosta in modo netto e sorprendente, imponendo sempre e comunque l’affievolimento dello status e degli interessi dei bambini in ragione di un giudizio astratto, per nulla imposto dal legislatore (che degli status in seguito a gpa non si occupa affatto), di contrarietà all’ordine pubblico per pretese esigenze di prevenzione generale. [M.G.]

When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Maryset Mango*

Essere donne e allo stesso tempo appartenere a un contesto culturale extra-europeo o a una minoranza culturale rende più vulnerabili le vittime di violenza domestica. Partendo dallo studio di Kimberlè Crenshaw sulle donne Afro-Americane vittime di abusi domestici, si dimostrerà come la prospettiva intersezionale applicata ai casi di donne migranti o appartenenti a minoranze culturali può demarginalizzarle dalla loro condizione e facilitarne l’accesso al diritto di denunciare i loro persecutori e di trovare protezione. In questo senso viene affrontata l’analisi del rischio incontrato da donne straniere vittime di violenza domestica, il cui permesso di soggiorno è legato a quello del marito o del convivente, di cadere nella trappola della cd. subordinazione intersezionale, dato dall’impatto simultaneo di una politica anti-immigrazionista e dalla violenza inferta dai partner. Da un altro punto di vista, il metodo intersezionale sarà applicato nella disamina della normativa e giurisprudenza sulla richiesta di protezione internazionale, evidenziando la violenza domestica come una forma di discriminazione di genere e allo stesso tempo rilevando come criteri di valutazione delle domande di asilo siano spesso improntati a standard “maschili” o “occidentalmente femminili”. L’ultima parte di questo articolo si sofferma sulla riluttanza riscontrabile in alcuni casi da parte delle autorità europee nel perseguire gli autori di violenza domestica quando la vittima è una donna straniera o appartiene a una minoranza culturale.

Being a woman and at the same time being from a non-European cultural context or belonging to a minority makes one more vulnerable to being a victim of domestic violence. Taking, as a reference, the study of KimberlèCrenshaw on female African American victims of domestic abuse, this research aims to demonstrate how the intersectional perspective applied to cases of female migrant or minority victims of domestic violence can de-marginalize their access to the right to report their persecutors and to find protection. In fact, one aspect of the issue dealt with in this research concerns the risk for female migrant victims of domestic violence whose permit of stay is linked to the one of their husband to fall into an intersectional subordination trap, created by the simultaneous impact of an anti-immigration policy and spouse abuses. From the perspective of an asylum seeker’sclaim, intersectionality is a useful approach to domestic violence instead of using gender discrimination moving from a “male-standard assessment”and a “western-woman standard assessment” of asylum claims. The last part of the article points out the reluctance of the European authorities to accept domestic violence reports when the victim is a migrant or minority woman.

*University of Milan, and Legal Protection Officer
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco

 

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La Corte federale tedesca si esprime ancora in materia di GPA

 di Alexander Schuster*

Con una decisione del 5 settembre 2018 nella causa XII ZB 224/17, per la seconda volta la Corte federale tedesca ha ribadito il diritto del minore, più che degli adulti, a ottenere il riconoscimento in Germania dello stato di figlio di entrambi i genitori, incluso quello meramente intenzionale, già acquisito nel sistema statunitense.

Omologa della nostra Corte di cassazione, questa alta giurisdizione conferma il proprio precedente del 10 dicembre 2014[1]e riforma le due decisioni di merito che in maniera del tutto inaspettata e inusuale, oltre che isolata nel contesto giurisprudenziale tedesco[2], si contrapponevano apertamente alla statuizione della Suprema Corte.

La Corte regionale superiore di Braunschweig nella sua decisione del 12 aprile 2017[3]affermava che in quel precedente non erano stati presi in considerazione alcuni aspetti giuridici. Concludeva, così, per il non riconoscimento della sentenza e dell’atto di nascita e, quindi, di alcuno dei due genitori tedeschi. Quanto al padre adduceva la Corte territoriale che la refertazione attestante il legame genetico con quest’ultimo non potesse essere utilizzata, in quanto l’accertamento era stato realizzato senza garanzia dei diritti processuali del minore. Il non riconoscimento discendeva poi dal contrasto (more…)

Gestazione per altri, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

mediumCon una decisione del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione in materia di protezione della «vita privata» e della «vita familiare».

Il caso si riferisce ad una coppia di coniugi di sesso diverso che avevano avuto un bambino in Russia mediante Gestazione per altri (GPA, Gestation pour autrui, nel linguaggio tecnico della Corte europea dei diritti umani [1]). In seguito a segnalazione da parte del Consolato di Mosca, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, verificata l’assenza di qualsiasi rapporto biologico fra i due genitori ed il bambino (dunque mediante esame del DNA si era appurata l’assenza di legame genetico anche con il padre), ne aveva dichiarato lo stato di abbandono e l’adottabilità, dando il bambino in adozione a terzi.

La Corte europea rileva come nella specie sia stata violata la relazione familiare de facto tra i due genitori intenzionali ed il bambino (more…)

Tribunale minori di Bologna: riconosciuta l’adozione da parte di una single effettuata negli Stati uniti

Mary_Cassatt_-_Mother_and_Child_(The_Goodnight_Hug)Mentre è aperta la discussione sull’ipotesi di adozione (non legittimante) da parte del partner del genitore biologico dello stesso sesso, pubblichiamo l’inedita decisione (segnalataci dall’avv. Elena Merlini del foro di Bologna) del Tribunale per i Minorenni di Bologna, decreto del 21 marzo 2013, con la quale viene riconosciuta a ogni effetto in Italia l’adozione (piena, o legittimante) di una minore da parte di una cittadina italiana single effettuata negli Stati uniti. Come evidenziato dall’Autrice nella breve nota, il Tribunale ha superato alla luce dell’interesse del minore ogni dubbio in ordine alla paventata lesione del nostro di ordine pubblico internazionale.

di Elisa Battaglia*

Con decreto del 21 marzo 2013, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel pronunciarsi sul riconoscimento in Italia di un’adozione da parte di single adotta un atteggiamento di notevole apertura rispetto al modo di intendere la famiglia, senza discriminazioni fra categorie di soggetti, in base alle scelte affettive personali o agli stili di vita. La questione affrontata dal Tribunale è quella del riconoscimento in Italia di una sentenza statunitense di adozione di un minore da parte di una cittadina italiana single, da tempo residente negli USA, e degli effetti che tale sentenza potrà produrre nel nostro ordinamento.
E’ bene premettere che il nostro sistema giuridico non vieta l’adozione di minore da parte di singoli ma ne restringe l’ambito di operatività, per coloro che risiedono in Italia, alle ipotesi contemplate dall’art. 44, legge 184/1983, prevedendo la formula dell’“adozione in casi particolari”. Si tratta, in sostanza, di adozioni che si fondano sull’esistenza di un consolidato legame affettivo tra adottante ed adottato (more…)

Ancora sulla controversa rilevanza penale della surrogazione all’estero. Il codice penale tra tutela della stirpe e modernità

2012-10-24 08.19.56Nella controversa nozione di identità dell’individuo tra status e contratto, anche il diritto penale nazionale è legato a norme severe ed antiche; la sentenza del Gup del Tribunale di Milano dell’8 aprile 2014 si muove nel solco di quell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce la liceità, secondo la lex loci extranazionale (nella specie indiana), della fecondazione assistita eterologa e della certificazione anagrafica che indica la discendenza del nuovo nato dalla madre surrogata, ai fini della insussistenza del delitto di alterazione di stato civile. Sebbene gli effetti costitutivi dello status del nuovo nato debbano essere riferiti all’atto anagrafico estero, tuttavia il fatto conserva crismi di illiceità di rilievo penale, e secondo la pronuncia va sussunto nel delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale, resa con la richiesta in Italia di trascrizione anagrafica, dagli effetti meramente dichiarativi. Il divieto di fecondazione eterologa, posto dalla L. 40 del 2004, ha accentuato l’inadeguatezza dei datati presidi penali, riferiti alle nozioni giuridiche di stirpe e di discendenza naturalistica, intese quali beni sovrindividuali, di fronte alla moderna esigenza di riconoscimento della genitorialità sociale, di tutela dei diritti personali e di disciplina dei “contratti sullo status”.

di Domenico Pasquariello*

In attesa di conoscere le motivazioni della pronuncia della Corte Costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa posta dalla L. 40 del 2004, torniamo ancora sull’ultima delle sentenze penali che sono intervenute sulla surrogazione di maternità all’estero e delitto di alterazione di stato (567 cp).
Il caso
La vicenda è nota, e ricalca il copione di espatrio procreativo che numerose (sono stimate in oltre 1.500) coppie italiane, etero ed omogenitoriali, si sono determinate a seguire dopo il niet della legge 40 alla fecondazione assistita eterologa: due coniugi lombardi hanno contratto all’estero un accordo per la surrogazione di maternità, la nascita è stata registrata localmente, secondo la normativa straniera, con la sola indicazione dei genitori italiani, e la richiesta all’autorità consolare italiana, e per il tramite di questa all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, di annotazione anagrafica è stata poi incriminata in Italia come delitto di alterazione di stato.
Si era trattato di una surrogazione cosiddetta totale; l’ovocita, fecondato in vitro con lo sperma del genitore italiano, era stato donato da una donna straniera, poi impiantato nell’utero di un’altra terza donna, che aveva condotto la gestazione e partorito. (more…)

Surrogazione di maternità: per il Tribunale di Milano non sussiste alterazione di stato e non vi é violazione dell’ordine pubblico

image(M. G. – L. M.) Con una importante sentenza del 15 ottobre 2013, depositata il 13 gennaio 2014 e resa nota la settimana scorsa, il Tribunale di Milano, quinta sezione penale, affronta la complessa questione della rilevanza penale delle condotte in caso di surrogazione di maternità (cd. “gestazione per altri” o GPA) effettuata all’estero da una coppia italiana eterosessuale.

Il Tribunale coglie l’occasione per affermare alcuni importanti principi che assumono rilievo anche in caso di surrogazione fatta da coppie dello stesso sesso.

La prima questione (che riguarda le coppie eterosessuali o i casi di fecondazione eterologa con ovodonazione effettuata da coppie di donne), attiene alla rilevanza penale della dichiarazione, resa dalla donna italiana, d’essere madre del bambino: in caso di GPA con ovodonazione (quando, cioè, la madre del bambino non ha effettuato la gravidanza e non ha potuto utilizzare un proprio ovulo, per cui si hanno tre donne coinvolte: la donatrice dell’ovulo, la portatrice e la madre sociale o intenzionale) la donna che dichiara d’essere “madre” non é, infatti, né madre biologica, né é la donna che ha partorito.

La seconda questione riguarda il giudizio che più complessivamente si deve trarre in materia di GPA: la surrogazione non é consentita in Italia dalla Legge n. 40 del 2004, ma come si deve valutare la GPA svolta in paesi dove é consentita? (more…)