Categoria: intersessualismo
La Corte costituzionale austriaca impone l’immediato riconoscimento del terzo genere
27 agosto, 2018 | Filled under identità di genere, internazionale, intersessualismo |
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di Francesca Brunetta d’Usseaux*
Le persone intersessuali hanno diritto di ottenere una registrazione anagrafica “adeguata” alla loro identità sessuale: così titola il comunicato ufficiale della Corte Costituzionale austriaca dello scorso giugno.
Già a marzo di quest’anno i giudici avevano reso nota la propria intenzione di voler valutare la legittimità costituzionale del § 2, comma 2, riga 3 del Personenstandsgesetz del 2013, ovvero di quella disposizione della legge austriaca sullo stato civile, che indica il sesso, insieme ad esempio al nome o alla data di nascita, tra i dati personali cd. generali che devono essere inseriti nell’atto di nascita. Il contesto era quello del ricorso intentato da una persona intersessuale contro il rifiuto opposto dalle autorità amministrative e poi avallato anche dai giudici amministrativi, alla sua richiesta di correzione della relativa registrazione, limitata, per lo meno fino a quel momento, alla scelta tra “maschile” e “femminile”.
Facendo leva sul potere attribuito alla Corte dall’art. 140 del Bundes-Verfassungsgesetz, in virtù del quale questa può decidere di sottoporre a controllo di legittimità costituzionale una disposizione, qualora rilevante nel contesto di una causa pendente, i giudici si interrogano se la disciplina austriaca sia o meno compatibile con l’art. 8 della CEDU ed è proprio muovendo dalla tutela del diritto della personalità, nelle sue declinazioni di “identità, individualità e integrità”, che inferiscono il diritto di rifiutare un’attribuzione di genere che non sia corrispondente alla propria identità sessuale. L’indicazione dell’appartenenza di genere nelle registrazioni anagrafiche non è un obbligo imposto dalla Costituzione, ma si riconduce alla discrezionalità del legislatore, il quale, una volta effettuata quella scelta, deve assicurarsi che le modalità di attuazione rispettino le condizioni richieste dall’art. 8 CEDU. Ciò è tanto più necessario, sostiene la Corte, riprendendo peraltro la sentenza della Corte Costituzionale tedesca dell’ottobre dello scorso anno, perché si tratta di un aspetto centrale della persona, una caratteristica che la Corte non esita a definire “identitätsstiftend” fondante l’identità dell’essere umano.
Se fino a questo punto la disamina sembrerebbe preludere (more…)
Intersessualismo e “terzo sesso”: la rivoluzione copernicana della Corte costituzionale tedesca
27 novembre, 2017 | Filled under discriminazione, identità di genere, internazionale, intersessualismo, NEWS, OPINIONI |
- Con una sentenza, a dir poco rivoluzionaria nel pensiero giuridico occidentale, il Bundesverfassungsgericht, una delle corti costituzionali più autorevoli e influenti al mondo, decreta l’illegittimità della legge anagrafica tedesca nella parte in cui non consente, alle persone che lo richiedano, la iscrizione nello stato civile come appartenenti a un “terzo sesso”, distinto da quello maschile e femminile. Facilitati nel loro compito dalla previsione, secondo la recente riforma della legge sull’anagrafe del 2013, della possibilità di iscrizione nello stato civile senza indicazione del sesso, giudici di Karlsruhe fanno un passo avanti ritenendo che oltre alla indicazione della persona come “maschio” o “femmina” o come “non appartenente ad alcun sesso” debba considerarsi la iscrizione come appartenente ad un “terzo sesso”, se tale “positiva indicazione” corrisponde all’effettiva percezione soggettiva del genere. I giudici rilevano, invero, che il legislatore è libero di registrare o meno il sesso all’anagrafe, e di ascrivervi conseguenti effetti giuridici, ma che una volta scelto di iscrivere nello stato civile il sesso della persona, è discriminatorio non dare positiva annotazione della appartenenza ad un terzo sesso di coloro che sentono tale annotazione come corrispondente al proprio sesso effettivo. Secondo la Corte, infatti, “che il Costituente, nel 1949, nel formulare l’articolo 3, comma 3 prima frase della Costituzione potesse avere a mala pena in vista persone di un ulteriore sesso, non impedisce l’interpretazione costituzionale che queste persone, alla luce delle conoscenze odierne su ulteriori identità sessuali, siano incluse nella tutela contro le discriminazioni”. Attesa la pluralità di soluzioni, fra cui in astratto persino la cancellazione tout court del sesso nelle iscrizioni anagrafiche, il legislatore tedesco ha ora tempo sino al 31 dicembre 2018 per l’adozione di una nuova normativa.
Presentiamo la traduzione della parte motiva della sentenza ad opera di Roberto de Felice (con un breve resoconto dello svolgimento del processo) preceduta da un primo commento a caldo della prof. Francesca Brunetta d’Usseaux.
La Corte Costituzionale tedesca dichiara l’illegittimità costituzionale della legge sullo stato civile
di Francesca Brunetta d’Usseaux*
Il 10 ottobre scorso la Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che prevedere, al momento della registrazione anagrafica, solo la scelta tra le voci “femminile“ e “maschile”, offrendo come unica alternativa l’omissione dell’indicazione del sesso (e non anche una terza esplicita denominazione), viola sia il diritto generale della personalità (ex Art. 2, comma 1 in combinato disposto con l’Art. 1, comma 1 Grundgesetz), sia il principio di non discriminazione (ex Art. 3, comma 3 GG).
La ricorrente, affetta dalla sindrome di Turner, si era rivolta ai giudici chiedendo di poter correggere l’iscrizione “di sesso femminile”, riportata nel registro delle nascite, sostituendo ad essa quella di “inter/diverso” o “diverso”. La Corte di primo grado (AG Hannover 13 ottobre 2014 -85III 105/14) aveva rigettato la richiesta, semplicemente affermando che tale possibilità non era prevista dalla legge. La ricorrente avrebbe al massimo potuto ottenere la cancellazione dal registro della dizione “femminile”. La decisione era stata confermata in secondo grado (OLG Celle, sentenza del 21.1.2015 – 17 W 28/14) ed infine anche dalla Corte di Cassazione Federale (BGH), la quale con sentenza del 22 giugno 2016 (XII ZB 52/15), occupandosi per la prima volta della questione dell’inserimento nel registro di stato civile di dati che si collocano di fuori del sistema sessuale binario, aveva rigettato l’istanza. Il legislatore tedesco, accogliendo con il Personenstandgesetz del 1.11.2013 (modificato poi nel 2014) la soluzione binaria, da un lato avrebbe riconosciuto l’intersessualità, dall’altro avrebbe optato per una soluzione costituzionalmente legittima. Infatti, se è vero che l’identità sessuale di una persona è tutelata dal diritto generale della personalità, è anche vero che al legislatore spetta un margine di apprezzamento circa la scelta della miglior soluzione da adottare. L’esplicita previsione di un sesso ulteriore, rispetto a quello maschile e femminile costituirebbe certo una possibile opzione, che però avrebbe inciso in maniera eccessiva su interessi ordinamentali dello Stato, a fronte di un’incertezza ancora esistente circa il modo migliore per affrontare la tutela delle persone intersessuali.
Stante la chiusura della giurisprudenza (more…)
“Because of … sex”: Inspirations from the European Court of Justice for the United States Supreme Court in the First Transgender Rights Case Before It
di Turkan Ertuna Lagrand*
Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
Nell’estate del 2020, la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà sul caso R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission, il primo caso relativo ai diritti dei transgender di cui la Corte sia mai stata investita. In assenza di leggi federali che proteggano le persone transgender dalle discriminazioni, la sentenza è destinata a diventare un punto di riferimento in materia, in particolare qualora la Corte dovesse rispondere affermativamente al quesito che le è stato posto, vale a dire se il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 proibisce le discriminazioni contro le persone transgender in base al loro status di transgender o agli stereotipi sessuali. La Corte di giustizia dell’Unione europea si è già occupata di analoga questione nel 1996, nella storica sentenza in P. c. S. e Cornwall County Council, in cui la Corte ha deciso che la Direttiva n. 76/207 del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, che all’epoca – come oggi negli Stati Uniti – era l’unico atto legislativo disponibile, proteggeva le persone transgender da trattamenti discriminatori. Questo articolo intende offrire un contributo al dibattito sulla possibilità che il divieto di discriminare in base al sesso contenuto nel Titolo VII si applichi anche alle discriminazioni verso i transgender, analizzando la succitata pronuncia della Corte di giustizia e applicando i principi ivi utilizzati al caso pendente dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
In the summer of 2020, the United States Supreme Court will deliver its judgment on the first transgender rights case before it, R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission. In the lack of federal laws protecting transgenders from discrimination, the case will be a landmark, should it answer the question before it affirmatively, namely “whether Title VII [of the Civil Rights Act of 1964] prohibits discrimination against transgender people based on their status as transgender or sex stereotyping.’ The ECJ has dealt with the same issue in 1996 for its landmark decision of P. v S. and Cornwall County Council in which the European Court has decided that Council Directive 76/207 on the principle of equal treatment for men and women, which -like the US situation- was the only available piece of legislation at the time, protected transgender persons against discrimination. This paper offers a contribution to the debate around whether the prohibition contained in Title VII to discriminate “because of … sex” covers transgender discrimination by analyzing the said ECJ case, and applying the principles utilized therein to the case before the US Supreme Court.
* Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)
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