Categoria: internazionale

Importante precedente della Corte Suprema Federale brasiliana sull’adozione da parte di coppie omossessuali

di Giovanni Damele*

Dando seguito alla propria decisione del 2011, con la quale dichiarò la costituzionalità dell’ “unione stabile” (união estável) tra due persone dello stesso sesso intesa come “entità familiare”, equiparata quindi sul piano dei diritti e dei doveri alla “unione stabile” eterosessuale, la Corte Suprema Federale brasiliana (Supremo Tribunal Federal – d’ora in poi STF) ha negato, con decisione del 5 marzo 2015 della giudice Carmen Lúcia, le cui motivazioni sono state pubblicate nello scorso 18 di marzo, il ricorso straordinario presentato dal Pubblico Ministero dello Stato del Paraná contro l’adozione da parte di una coppia omosessuale di un minore di 12 anni, stabilendo così un importante precedente, per il Brasile, in materia di adozioni da parte di coppie omosessuali.

Il caso era giunto fino al STF dopo che il Pubblico Ministero del Paraná aveva fatto ricorso nei gradi inferiori di giudizio contro la richiesta di adozione di un minore di 12 anni da parte di una coppia omosessuale, ritenendo che l’adozione da parte di coppie omosessuali dovesse essere limitata a maggiori di 12 anni, in modo da dare al candidato all’adozione l’opportunità di potersi pronunciare sulla stessa. Rigettato dalla Corte di Giustizia del Paraná e dalla Corte Suprema di Giustizia brasiliana, proprio sulla base della giurisprudenza del STF, il ricorso è così giunto alla Suprema Corte, che lo ha definitivamente rigettato, con decisione del 5 marzo scorso. Motivando la decisione monocratica, la giudice Carmen Lúcia ha fatto diretto riferimento al precedente del 2011, sostenendo che qualsiasi limite d’età imposto alla sola adozione da parte di coppie omosessuali sarebbe andato contro (more…)

La Corte Costituzionale austriaca sancisce l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

Con la sentenza dell’11 dicembre 2014, in commento, la Corte Costituzionale austriaca ha ritenuto l’illegittimità della norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca), escludendo i partner registrati dello stesso sesso. Per la Corte tale disciplina configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dandone invece per presupposta la mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto precluderebbe, infatti, la possibilità stessa di valutazione del caso concreto da parte del giudice, mentre é invece difficile, se non impossibile, secondo i giudici, sostenere che l’adozione congiunta corrisponda all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale.

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

La Corte Costituzionale austriaca, con decisione in data 11 dicembre 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina sull’adozione, per la parte in cui non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione stessa, sia con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il ricorso era stato presentato da due donne che vivevano insieme dal 1998, le quali avevano poi concluso nel 2011 un’unione registrata, possibilità prevista in Austria dal 2009 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz EPG BGBl I Nr 135/2009 IdF BGBl I Nr 179/2013). Nel marzo del 2012 era poi nata una bambina, concepita con inseminazione artificiale effettuata in Germania.
La minore, dal momento della nascita, ha vissuto con le due donne, l’una sua madre biologica, l’altra compagna registrata di quest’ultima, curata ed amata da entrambe. Nel gennaio del 2014 la partner registrata ha adottato la bambina. Al rapporto di genitorialità (more…)

Cassazione francese: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico

Con decisione del 28 gennaio 2015 n. 19 la Corte di cassazione francese ha stabilito che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico internazionale. Nell’ipotesi oggetto della decisione, un cittadino francese ed un cittadino  marocchino, entrambi residenti in Francia avevano chiesto autorizzazione al matrimonio nonostante la legge del Marocco – richiamata dalla Convenzione franco-marocchina del 10 agosto 1981 che rinvia alla legge nazionale dei nubendi – vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Cour de cassation nega tuttavia che nel caso di specie la Convenzione internazionale possa prevalere sul diritto interno, che come noto dal maggio 2013 consente il matrimonio same-sex,  in quanto il principio di libertà matrimoniale configura adesso principio di ordine pubblico internazionale.

È l’ulteriore riprova del carattere mobile dei principi di ordine pubblico internazionale (diretti, come noto, ad evitare che entrino nell’ordinamento giuridico soluzioni normative estere incompatibili con i principi generali dell’ordinamento funzionali alla protezione dei diritti fondamentali). L’ordine pubblico internazionale – identificato «con i principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento in un determinato momento storico (more…)

Alcune considerazioni sulla decisione della Corte Suprema di pronunciarsi nuovamente sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

 di Angioletta Sperti*

 La Corte Suprema degli Stati  Uniti – come già segnalato da Articolo29[1] – ha accettato di pronunciarsi in via definitiva sul diritto delle coppie omosessuali di contrarre matrimonio in tutto il territorio degli Stati Uniti e di ottenere il riconoscimento nel proprio Stato di residenza del matrimonio contratto in un altro Stato dell’Unione. La sentenza, attesa per la fine del mese di giugno 2015 – quale che sia il suo esito – sarà sicuramente la più rilevante pronuncia sul riconoscimento dei diritti civili degli ultimi decenni ed è dato presumere che essa eserciterà una notevole influenza anche al di fuori dei confini degli Stati Uniti.

Il writ of certiorari[2]  della Corte Suprema è stato accolto positivamente dai numerosi movimenti per i diritti delle coppie omosessuali che sperano nella conclusione della loro lunga battaglia per il riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso in tutto il territorio degli Stati Uniti[3]. La stessa amministrazione Obama ha peraltro manifestato apprezzamento per la decisione della Corte Suprema ed ha dichiarato l’intenzione di depositare come amicus curiae una memoria a sostegno della tesi dell’incostituzionalità dei same-sex marriage bans e per il pieno riconoscimento del diritto delle coppie omosessuali di sposarsi[4].

La questione oggetto del giudizio

La Corte ha, in particolare, concesso il certiorari su quattro ricorsi proposti da coppie dello stesso sesso residenti in Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee (more…)

La Corte Suprema degli Stati Uniti deciderà sul matrimonio fra persone dello stesso sesso

La Corte Suprema degli Stati Uniti annuncia la decisione definitiva sul matrimonio fra persone dello stesso sesso: la discussione inizierà a fine aprile e la sentenza é attesa entro giugno.
Oggi 36 Stati su 50 ammettono il matrimonio e il 70% dei cittadini americani vivono già su territori che non consentono discriminazione matrimoniale. La Corte deciderà se il matrimonio é un diritto fondamentale aperto anche alle coppie dello stesso sesso, con una risoluzione che potrebbe vincolare gli ultimi 14 Stati residui.
La Corte ha impresso una improvvisa accelerazione nel 2013, quando ebbe a dichiarare l’illegittimità del D.O.M.A., la legge federale che negava rilevanza federale ai matrimoni same sex. La decisione era fondata soprattutto sull’esigenza di garantire l’autonomia dei singoli Stati, ma nella sentenza i giudici richiamavano anche il valore delle unioni omosessuali e ammettevano gli effetti negativi conseguenti al mancato riconoscimento del matrimonio. Queste affermazioni hanno avuto un’enorme influenza e da allora in decine di decisioni i giudici americani, valorizzando tali asserzioni, hanno dichiarato l’illegittimità del divieto di matrimonio.
Nell’ottobre del 2014 la Corte suprema aveva negato un proprio intervento, sull’assunto della carenza di un disaccordo fra le corti, posto che tutte sancivano l’illegittimità del divieto di matrimonio. Dopo tale ultimo provvedimento, da ottobre ad oggi si sono moltiplicate le decisioni, sino a portare a 36 gli Stati che ammettono il matrimonio. Adesso la Suprema Corte ha deciso di arrivare ad una sentenza definitiva e l’esito é assolutamente (more…)

La “presunzione di maternità” presto in vigore in Belgio

Con la legge che entra in vigore il primo gennaio, il Belgio riconoscerà il principio di presunzione di maternità nell’ambito delle coppie di donne sposate. Non sarà più necessario, quindi, ricorrere all’adozione del figlio del partner. Ratio della legge é una più incisiva protezione del minore, visto che il riconoscimento verrà ordinato dal giudice anche contro la volontà della co-madre, ove sia provato che aveva acconsentito alla procreazione assistita.

di Anna Maria Lecis Cocco Ortu*

Il 1° gennaio 2015 entrerà in vigore in Belgio la Loi portant établissement de la filiation de la coparente, promulgata il 5 maggio. La legge, introducendo nell’ordinamento giuridico la nozione di “coparente” (che potremmo tradurre letteralmente come co-genitrice, o meglio seconda madre, dal momento che la legge prende in considerazione esclusivamente il cogenitore di sesso femminile), estende tutte le norme sul riconoscimento del legame di filiazione e sulla presunzione di paternità alla coniuge della madre che dia alla luce un figlio in costanza di matrimonio. Inoltre, la legge prevede anche la possibilità di riconoscimento da parte della compagna non sposata della madre, alle stesse condizioni previste fino ad ora per il riconoscimento della paternità all’interno di coppie di fatto eterosessuali che abbiano condiviso un progetto genitoriale.

È importante sottolineare che la legislazione tiene a distinguere lo statuto di “madre” (principale, originaria), riservato alla madre biologica, da quello del secondo genitore di sesso femminile, evitando (more…)

Mariage pour tous e obiezione di coscienza in Francia

Con la legge n. 2013-404, fortemente voluta dal Governo francese e in particolare dalla Garde des sceaux Christiane Taubira, viene introdotto il matrimonio per le coppie dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico francese. Senza rimodellarne contenuto e disciplina giuridica, il matrimonio previsto per le coppie eterosessuali è stato esteso tout court anche alle coppie omosessuali, ivi compreso il diritto di adottare in capo ai coniugi. Ma cosa accade se i soggetti incaricati di celebrare le nozze au nom de l’État si trovano nell’impossibilità morale di farlo, perché queste nozze contrastano con le loro convinzioni? Più in generale, è possibile riconosce un’ipotesi di esercizio del diritto all’obiezione di coscienza in capo a chi è chiamato ad assicurare un diritto?

 di Michele Saporiti*

1. Il caso giudiziario

Per garantire un’applicazione uniforme della legge n. 2013-404, il Ministro degli Interni francese indirizza una circolare ufficiale a tutti i prefetti, descrivendo minutamente le conseguenze legali del rifiuto di celebrare le nozze tra persone dello stesso sesso. In questa circolare ministeriale si afferma, senza lasciare adito ad incomprensioni, che tutti gli officiers de l’état civil esercitano tali funzioni in nome dello Stato. Tali funzioni possono essere quindi delegate ad un membro del consiglio comunale nella sola ipotesi di assenza o di impedimento legittimo del sindaco o del suo vice. Nessuna eccezione può essere tollerata. Com’è facile immaginare, questa circolare faceva seguito alle affermazioni di un significativo numero di sindaci francesi, i quali avevano pubblicamente dichiarato che non avrebbero mai officiato le c.d. “nozze gay”, anche se previste da una legge del Parlamento.

Di fronte al tenore della circolare, (more…)

La Corte Suprema dà (implicitamente) il via libera alla celebrazione dei matrimoni same-sex in cinque Stati: uno stringato order che ha il sapore di una decisione storica

Con una decisione fulminea, assolutamente inattesa con tanto tempismo, la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha ammesso i ricorsi presentati da cinque Stati (Indiana, Oklahoma, Utah, Virginia e Wisconsin) contro la rimozione del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Così facendo, la Corte non ha assunto una decisione definitiva sulla compatibilità del divieto di matrimonio con la Costituzione federale, che porterebbe all’apertura del matrimonio in tutti gli Stati Uniti d’America, ma ha deciso di non interferire, al momento, con i processi in corso nei singoli Stati. La decisione, comunque, ha effetti davvero dirompenti. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, ben 39 sentenze emesse da varie Corti avevano annullato le leggi statuali che definivano il matrimonio come unione fra uomo e donna (per la raccolta delle decisioni, con le massime in italiano, vedi www.articolo29.it/diritto-comparatodecisioniorientamento-sessualematrimonio). Con la decisione della Corte Suprema di non interferire con queste decisioni, passano così da 19 (California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont e Washington) a 24 gli Stati americani in cui il matrimonio è già accessibile a tutti e tutte e, soprattutto, si crea un precedente che porterà a sicure decisioni conformi in altri Stati (West Virginia, North Carolina, South Carolina, Kansas, Colorado e Wyoming).  A breve, quindi, sarà possibile sposarsi in ben 30 Stati su 50 (oltre che nel distretto della capitale, Washington DC). Ed ulteriori effetti sono attesi anche in altri Stati: uno stringato order che ha il sapore di una decisione storica.

di Angioletta Sperti*

Con uno stringato order[1], privo come di consueto di motivazione, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato ieri il certiorari delle pronunce di tre Corti di Appello federali le quali, negli scorsi mesi, hanno unanimemente concluso per l’illegittimità costituzionale di alcuni divieti statali di celebrazione e di riconoscimento dei matrimoni same-sex. La decisione della Corte Suprema riguarda, in particolare, i ricorsi presentati contro le sentenze delle Corti di appello del IV, VII e X Circuit, relative – rispettivamente – all’illegittimità costituzionale dei same-sex marriage bans in vigore in Virginia[2], Indiana [3], Wisconsin[4], Utah[5] e Oklahoma[6].

In attesa della propria decisione sull’emissione o il diniego del certiorari, negli scorsi mesi la stessa Corte Suprema aveva sospeso (stay) gli effetti delle pronunce delle tre Corti di Appello: il certiorari denial ha, dunque, come primo effetto immediato la possibilità per le autorità statali di dar seguito alle sentenze.  A distanza di poche ore dalla decisione della Corte Suprema, infatti, l’Attorney General dello Stato della Virginia (che aveva (more…)

Il Tribunal Supremo a proposito di status familiari e maternità di sostituzione

Il Tribunal supremo di Madrid con pronuncia del 6 febbraio 2014, n. 835/2013 ha ritenuto confliggente con l’ordine pubblico internazionale l’iscrizione nel Registro dello stato civile spagnolo del certificato di nascita californiano rilasciato a due uomini legati da una relazione amorosa in seguito ad una gestazione di sostituzione. L’attestazione della filiazione era avvenuta nel rispetto della legislazione californiana che ammette l’accordo di maternità di sostituzione. Il commento di Pina Palmeri, ordinario di diritto privato presso l’Universitá di Palermo, nel ripercorrere l’articolato iter argomentativo seguito dai giudici, sottolinea come la scelta di valutare la liceità dell’atto (cioè l’antecedente fattuale), piuttosto che la sostenibilità, nel caso di specie, del risultato che il riconoscimento del provvedimento straniero determina, conduce ad un esito non compatibile con l’insieme dei principi fondamentali in materia di filiazione. La dignità, posta dal Tribunal supremo a fondamento della propria decisione, non va considerata in via astratta ma deve essere contestualizzata nelle relazioni in cui i valori essenziali di una comunità sociale – e tra questi innanzitutto la stessa dignità – emergono e richiedono riconoscimento e tutela.

On February 6th 2014, the Tribunal Supremo of Madrid (case n.835/2013) refused the application concerning the registration in the Spanish registry of a Californian Birth Certificate of two twins born through surrogacy, because it was considered in contrast to the international public order. According to the Californian Law, the certificate stated that two men in a relationship acquired the parenthood of the two babies in force of the attached surrogacy agreement and mother’s declaration to renounce her rights to the child. Recalling the complicated reasoning followed by judges, Pina Palmeri, professor of private law at the University of Palermo, underlines in this paper how the choice to evaluate the lawfulness of the certificate, instead of the sustainability of its effects, leads to an incompatible result with the set of the fundamental principles concerning filiation in Spain. In fact, the Tribunal Supremo based its decision on dignity, which should not be considered in an abstract way, but it has to be contextualized in the relationship in which essential values of a social community – and among these, first of all, dignity itself – emerge and require recognition and protection.

 di Giuseppa Palmeri*

1. Il caso

Nella sentenza che si annota la Corte suprema di Madrid, in adunanza plenaria, ha affrontato la questione dell’ammissibilità della trascrizione nel Registro civile della filiazione di due bambini, nati in seguito a gestazione di sostituzione in un paese straniero ove questa pratica è ammessa (nella specie la California), a favore dei genitori sociali, in particolare due uomini legati da una relazione amorosa[1].

Il caso trae origine dall’impugnazione ad opera del Procuratore della Repubblica della determinazione adottata dalla Direzione generale dei registri e del notariato di iscrivere nel registro civile spagnolo consolare la filiazione a favore dei padri intenzionali, filiazione attestata dalle autorità della California (more…)

Respinta in Portogallo l’adozione del figlio del coniuge per le coppie gay e lesbiche

La proposta di adozione del figlio del coniuge era stata approvata in prima lettura nel maggio scorso. L’approvazione aveva spinto alcuni deputati socialdemocratici a presentare una proposta di referendum sull’adozione da parte di coppie omosessuali, proposta successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. L’iter legislativo deve ora ripartire da zero, mentre resta in dicussione la possibilità di un referendum.

(Giovanni Damele*) Con 112 voti contrari, 107 a favore e quattro astensioni, il parlamento monocamerale portoghese (Assembleia da República – AR) ha respinto in seconda lettura, il 14 marzo scorso, la proposta di legge presentata dal Partito Socialista (PS) concernente l’adozione, all’interno di coppie omosessuali unite in matrimonio civile, del figlio di uno dei due coniugi da parte dell’altro (la cosiddetta coadoção – letteralmente “coadozione”). Tale proposta (la n. 278/XII) era stata approvata in prima lettura, nel maggio scorso, grazie al voto favorevole di 16 deputati del Partito Social Democratico (PSD – di centro-destra) ma anche grazie alle numerose assenze nel gruppo del partito di maggioranza relativa. Assenze che non si sono ripetute in questo caso, permettendo così alla maggioranza del PSD e dei popolari del CDS di battere le sinistre, nonostante i dissidenti.

Tra la prima e la seconda votazione, si era inserita l’approvazione, nell’AR, (more…)

BVG: nulla di fatto sull’adozione congiunta per le coppie gay

Con decisione del 23 gennaio 2014, resa nota in data odierna, la prima Camera del primo Senato della Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato l’inammissibilità, per incompletezza dei motivi, di una eccezione di incostituzionalità presentata dal giudice pretorile di Berlino (Amtsgericht Berlin-Schöneberg) contro il divieto di adozione congiunta per due uomini uniti civilmente.

Si trattava nella specie di due uomini che chiedevano d’essere ammessi, come coppia, all’adozione di due maggiorenni che avevano già avuto in affido quando erano minorenni. In Germania è possibile l’adozione da parte dei single, così come all’interno di una coppia dello stesso sesso unita civilmente è possibile adottare il figlio biologico del partner. L’adozione congiunta è ammessa, invece, soltanto per le coppie eterosessuali coniugate. Il tribunale berlinese aveva dubitato della compatibilità dell’esclusione dall’adozione congiunta con il principio di uguaglianza, atteso che per giurisprudenza consolidata del Bundesverfassungsgericht ogni disparità di trattamento fra le unioni civili riservate alle coppie dello stesso sesso (Lebenspartnerschaft) ed il matrimonio deve essere sottoposta ad uno stretto scrutinio in quanto sospetta di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. (more…)

Lo stop della High Court australiana: le motivazioni della sentenza che ha bocciato il Marriage Equality Act

Con la sentenza n. 55 del 12 dicembre 2013 la High Court of Australia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge che dal 7 dicembre 2013 consentiva il matrimonio nel territorio della capitale australiana, Canberra. La battuta d’arresto é motivata esclusivamente su questioni inerenti alla ripartizione dei poteri tra lo Stato federale ed i territori federati, che non hanno competenza in materia di definizione del matrimonio. Secondo la Corte, l’eventuale apertura del matrimonio é di competenza del Parlamento federale.

di Daniele Papa*

1. Premessa

Il Marriage Equality Act, approvato dall’Assemblea legislativa dell’Australian Capital Territory – ente territoriale dello Stato federale australiano (d’ora in avanti ACT) – ha legalizzato il same sex marriage. Dal 7 dicembre 2013 è stato così possibile celebrare le prime nozze gay in Australia.

Tale atto normativo è stato oggetto di accesi dibattiti in ambito politico e nell’opinione pubblica, che hanno portato alla sua impugnazione. Già durante l’avanzamento dell’iter legislativo, il Governo federale aveva manifestato la propria contrarietà (more…)

La sfida della Chiesa tedesca alla «morale del divieto»: famiglia, diritto naturale e omosessualità

 

Gli esiti in Germania del sondaggio voluto dal Vaticano sulla dottrina della Chiesa in materia di famiglia, matrimonio e morale sessuale mostrano un popolo cattolico che rifiuta la “morale del divieto” e chiede apertura alle unioni omosessuali e non discriminazione. In attesa del Sinodo straordinario, il dibattito nel mondo cattolico sulle nozioni di diritto naturale, matrimonio, famiglia può influenzare anche il dibattito giuridico italiano ed europeo.

Un comandamento di giustizia

(MG) La Chiesa ha ormai «una morale sessuale lontana dalla vita reale» ed «il linguaggio della Chiesa e l’impostazione autoritaria di tutte le sue comunicazioni ufficiali non aiutano a destare e a trovare la comprensione e il consenso dei fedeli».

«È difficile da spiegare la posizione della Chiesa anche in materia di omosessualità vissuta e diritti di adozione per le coppie omosessuali» poiché «vi è nei cattolici tedeschi una chiara tendenza a vedere il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e la loro parità di trattamento rispetto al matrimonio come un comandamento di giustizia».

Sono queste, fra tante, le dirompenti affermazioni che si leggono nel documento ufficiale che i vescovi tedeschi hanno inviato a Roma il 3 febbraio 2014 raccogliendo le opinioni dei cattolici tedeschi (vedi la versione ufficiale del comunicato in italiano).

La Conferenza Episcopale tedesca, una delle più influenti del mondo, con 25 milioni di cattolici, fra cui il penultimo Papa, ha presentato l’esito del sondaggio richiesto nei mesi scorsi da Papa Francesco I in preparazione della III Assemblea generale straordinaria del sinodo straordinario dei vescovi che si terrà nell’autunno del 2014.

La relazione tedesca presenta elementi di grande novità nel rapporto tra etica, diritto naturale e morale sessuale, con una particolare attenzione alla questione delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei loro bambini, (more…)

Austria: viola i diritti umani impedire la procreazione assistita ad una coppia di donne

La Corte costituzionale austriaca con decisione del 19 dicembre 2013 ha dichiarato illegittima la legge austriaca che vietava ad una coppia di lesbiche unita in partnership registrata di accedere alle tecniche di procreazione assistita. A quanto risulta, si tratta della prima sentenza al mondo in cui viene dichiarata illegittima, per violazione dei diritti umani, la preclusione per una coppia di donne di accedere alla fecondazione eterologa.

Il ricorso era stato presentato da due donne, una cittadina austriaca ed una cittadina tedesca, che nel 2008 avevano costituito in Germania un partenariato di vita registrato (Lebenspartnerschaft); dopo il loro trasferimento in Austria, avevano chiesto di accedere alla procreazione assistita, che è già consentita dalla legge tedesca ed era, invece, interdetta in Austria; ai sensi della legge austriaca, difatti, (more…)

Matrimonio tra persone dello stesso sesso e denaturalizzazione della norma. Elementi di riflessione a partire dal dibattito francese sul «Mariage pour tous»

 

Il «mariage pour tous» e la Francia: un’analisi attenta della gestazione e della nascita di una legge che ha coinvolto per mesi un Paese intero. La sociologa Sara Garbagnoli ci racconta da Parigi il movimento in favore dell’apertura del matrimonio, gli ondeggiamenti ed i ripensamenti degli intellettuali e del Partito socialista, i passaggi parlamentari ed il problema dell’obiezione di coscienza dei sindaci (poi definitivamente superato dalla Corte costituzionale), le reazioni della Conferenza episcopale francese, le «Manif pour tous» e l’ascesa della sua eccentrica leader Frigide Barjot, i gruppi di estrema destra e le aggressioni omofobe, la perseveranza della Guardasigilli Christiane Taubira e le critiche della filosofa Beatriz Preciado, per una legge che segna un passaggio dirimente e che attira comunque anche critiche, in particolare per la mancata apertura della procreazione medicalmente assistita (che resta consentita alle sole coppie eterosessuali con problemi di sterilità), per la mancata previsione di una presunzione di genitorialità nel corso del matrimonio, per la carenza di regolamentazione della gestazione di sostegno. Ed in effetti l’argomento della difesa della filiazione biologica sembra sostituire nel dibattito pubblico i vecchi argomenti della difesa del preteso ordine naturale della famiglia. Con questo intervento, ARTICOLO29 inizia ad ospitare alcuni contributi di approfondimento sociologico e filosofico sui temi della tutela giuridica dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.(MG).

di  Sara Garbagnoli[1]

Intervento presentato il 21 giugno 2013 al convegno organizzato da Rete Lenford e Amnesty International ai Cantieri della Zisa nell’ambito del Palermo Pride.[2]

 

Ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi chiesto di intervenire a questa giornata di studio dedicata a «Il diritto di famiglia tra natura e diritto: Francia, Regno Unito e Italia a confronto». Ho accettato con non poca apprensione l’invito rivoltomi da Antonio Rotelli (non sono giurista e sono ancora dottoranda), ma anche con un grande piacere per ragioni certamente legate alle mie predisposizioni posizionali e alla mia traiettoria di vita (la mia non-eterosessualità, i miei interessi di ricerca – sto, infatti, svolgendo una ricerca presso l’Ehess di Parigi sulle resistenze istituzionali al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia).[3] Tuttavia, mi piace pensare che il fondo del mio interesse trascenda queste determinazioni e questi accidenti esistenziali e si motivi in ragione dell’importanza politica e analitica delle questioni che il tema della giornata solleva e che (le riassumerei così) riguardano e interrogano, da un lato, il modus operandi della norma sessuale  (more…)

Corte costituzionale francese: i sindaci non possono rifiutarsi di celebrare i matrimoni fra persone dello stesso sesso

(di Fabio Chiovini) Il Consiglio costituzionale francese con decisione del 18 ottobre 2013 ha dichiarato conformi a costituzione le disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nella parte in cui non prevedono alcuna possibilità per i sindaci o per i loro sostituti di ricorrere all’obiezione di coscienza e dunque rifiutarsi di celebrare tale matrimonio.

Quella dell’obiezione di coscienza da parte dei funzionari dello stato civile è una questione cha ha già avuto modo di porsi diverse volte in occasione dell’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nei diversi ordinamenti giuridici europei. E ugualmente si è posta anche durante i dibattiti parlamentari degli scorsi mesi, che hanno infine portato all’approvazione della legge francese. Alcuni deputati dell’opposizione avevano infatti proposto di inserire nel testo, in maniera esplicita, la possibilità per i funzionari pubblici di rifiutarsi di celebrare il matrimonio. Nel caso in cui nessun altro funzionario del municipio si fosse reso disponibile a compiere tale atto, il Procuratore della Repubblica competente ne avrebbe dovuto designare uno d’ufficio. Mentre a Parigi si discutevano gli emendamenti dell’opposizione, a Strasburgo la Corte europea dei diritti dell’uomo dava un suo contributo “indiretto” al dibattito, certificando la conformità alla Convenzione della legge inglese che non prevede alcuna obiezione di coscienza relativamente alla celebrazione della civil partnership tra persone dello stesso sesso (Sentenza n. 51671/10, 15.1.2013). (more…)

Massachusetts: stessi diritti federali per i militari sposati con coniuge del proprio o dell’altro sesso

(di Antonio Rotelli) Con decisione del 2 ottobre 2013, la Corte distrettuale del  Massachusetts ha stabilito, sulla base del precedente della Corte suprema contro il DOMA del giugno scorso, che ai militari sposati con persone dello stesso sesso, siano essi in servizio o in pensione, devono essere garantiti gli stessi diritti e benefici federali ai quali accedono le coppie sposate eterosessuali.

Secondo la Corte, nel caso McLaughlin v. Hagel, “Le definizioni di «coniuge» e «coniuge superstite» nelle Sezioni 101(3) e (31) del Titolo 38 del Codice degli Stati Uniti in materia di benefici ai militari in servizio e in pensione sono incostituzionali in base al Due Process Clause del quinto emendamento, come applicati ai ricorrenti da parte del Department of Veteran Affairs che ha stabilito che le «prestazioni disciplinate dal Titolo 38 a beneficio dei veterani sono limitate alle coppie sposate di sesso opposto”. (more…)

Omogenitorialità biologica, intenzionale e sociale in una recente sentenza inglese

                                                                di Elisa Battaglia

La England and Wales High Court ha stabilito un precedente destinato ad avere importanti conseguenze sul concetto di paternità nelle famiglie omogenitoriali. Con la  pronuncia del 31 gennaio 2013, S. c. D. e E. e T. c. X. e Y., la Corte ha infatti riconosciuto a due uomini gay, che hanno donato il loro sperma a due coppie lesbiche, il diritto di far parte della vita dei loro figli biologici.

I fatti: S. e T., uniti sentimentalmente da tanti anni, accolgono la richiesta di D. ed E., una coppia lesbica che desidera avere un bambino ricorrendo allo sperma di un donatore. Le due coppie sono legate da forte amicizia e sono vicine di casa. Viene deciso che S. non sarà il padre formalmente ma, cosa per i due uomini più importante, lo sarà agli occhi del bambino. S. desidera infatti partecipare alla crescita del bambino come figura genitoriale di riferimento. Tuttavia, nessun accordo scritto viene stipulato tra le parti. Inizialmente i rapporti tra le due coppie restano ottimi e i bambini (poco dopo nascerà anche una sorella tramite lo stesso padre donatore) (more…)

Purché non se ne parli: la difesa dei diritti delle same sex couples nella sentenza Hollingsworth v. Perry

di Graziella Romeo

Nel medesimo giorno in cui ha dichiarato incostituzionale il Defense of Marriage Act (Corte Suprema degli Stati uniti d’America, United States c. Windsor decisione del 26 giugno 2013), la Corte suprema ha reso la sentenza sulla cosiddetta Proposition 8 (Corte Suprema degli Stati uniti d’America, Hollingsworth e altri c. Perry e altri, decisione del 26 giugno 2013), ovvero l’emendamento costituzionale, adottato nel 2008 dallo Stato della California con procedura referendaria, che sanciva il carattere eterosessuale del matrimonio. Il referendum era stato preceduto e seguito da un lungo contenzioso, anche di natura costituzionale. Sempre nel 2008, infatti, la Corte suprema californiana aveva definito fondamentale il right to marry  aprendo la via al riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso  nella pronuncia In Re Marriage Cases (183 P. 3d 384 (CA 2008) decisione del 15 maggio 2008); a stretto giro, la consultazione popolare aveva neutralizzato la conclusione dei giudici supremi inserendo una disposizione costituzionale volta a sancire il requisito della eterosessualità dell’unione coniugale. (more…)

Marriage (Same Sex Couples) Act 2013

È stata promulgata, avendo ottenuto il Royal Assent della regina, il Same-Sex Marriage Bill, ora Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013 che ha introdotto il matrimonio tra partners dello stesso sesso in Inghilterra e Galles. Benché il progetto di legge avesse sollevato controversie e spaccature politiche anche all’interno della maggioranza di Governo, è stato poi approvato da un’ampia maggioranza di Conservatori, Laburisti e Liberal-Democratici, con gli emendamenti apportati dalla House of Lords nella giornata di Martedì (e a tal riguardo è da sottolineare l’importante contributo, giuridico e culturale, dato dai Lords al progetto di legge).

In attesa della pubblicazione ufficiale della nuova legge, si può rilevare in linea generale come il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia simile ma non uguale al matrimonio tra persone di sesso diverso. Benché l’Act specifichi che per ‘marito’ si intende anche un uomo sposato con un altro uomo, che ‘moglie’ (more…)