Categoria: identità di genere

Rettificazione di sesso: un’unica sentenza a tutela della identità personale

di Anna Maria Tonioni*

Il procedimento giudiziale ex art. 31 D.Lgs 150/2011 deve accertare la modalità attraverso la quale il cambiamento di genere è avvenuto ed il suo carattere definitivo e, verificate la sussistenza di tali condizioni, ove la parte istante abbia richiesto sia la rettificazione dell’atto di nascita sia l’autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, deve concludersi con una unica sentenza divisa in due capi decisori: uno che dispone la rettificazione degli atti di stato civile, consentendo il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto; l’altro che, al contempo, autorizza l’intervento chirurgico richiesto. Intervento che la persona interessata potrà eseguire nei tempi imposti dalle strutture sanitarie pubbliche.

1. I presupposti per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome.

Ai sensi dell’art. 1 della L. 164/1982 il presupposto per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell’atto di nascita è costituito dalla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata. Tale principio, già riconosciuto da tempo da vari giudici di merito (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271; Tribunale Roma 6.8.2013 n. 374; Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32; Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194; Tribunale di Siena 12.6.2013 n. 412), è stato affermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza 20.07.2015 n. 15138 e avvalorato dalla Corte costituzionale con sentenza 05.11.2015 n. 221. Sicché laddove dispone che il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico ove necessario, la legge richiede di verificare che l’operazione richiesta dalla persona interessata occorra ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, ma non postula né la necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante l’operazione chirurgica, né che il Tribunale verifichi l’avvenuta esecuzione dell’intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona.

La Suprema Corte in particolare ha statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell’art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali” e ha affermato che è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.

Secondo la più risalente ed ormai ripudiata interpretazione, (more…)

La Consulta mette la parola fine alla sterilizzazione coatta delle persone transessuali

 

Con sentenza emessa in data 5 novembre 2015, la Consulta mette la parola fine all’annosa questione dei requisiti necessari per il mutamento di sesso, stabilendo che la legge non impone alcun intervento chirurgico quale presupposto per la rettificazione anagrafica.
Si tratta di un esito per nulla scontato, a lungo avversato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito (per tutta la giurisprudenza di merito vedi qui) e, soprattutto, da una corrente di pensiero sempre più aggressiva in nome della pretesa necessità di contrastare la fantomatica “teoria del gender”. La Corte di cassazione, peraltro, con una recentissima decisione (sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138) aveva già aperto la strada oggi percorsa anche dalla nostra Consulta.
La Corte ricostruisce adesso in termini evolutivi il tessuto normativo, ripensando la normativa del 1982 come “l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Per i giudici costituzionali, una volta posta sotto la luce dei diritti della persona, la legislazione vigente non pare imporre affatto un intervento di sterilizzazione coatta, ma indica nel trattamento chirurgico “solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”, affidate alla libera scelta della persona in transizione. Per la Corte, dunque, “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione”.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile solo “laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, (more…)

Y.Y. c. Turchia: i requisiti per il cambiamento anagrafico di genere

Numerosi Stati Membri del Consiglio d’Europa prevedono la sterilizzazione e l’intervento chirurgico come presupposti indefettibili ai fini del cambiamento anagrafico di genere, nonostante siano numerosi gli strumenti internazionali che ne affermano l’incompatibilità con i diritti fondamentali della persona. Su queste basi il presente contributo si propone di verificare, in particolare sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), se il diritto internazionale dispone di principi a valenza generale e trasversale suscettibili di essere utilizzati per fornire le risposte agli interrogativi morali e alle implicazioni etiche che vengono in rilievo nel momento in cui si discute dei requisiti necessari ai fini del cambiamento anagrafico di genere. 

di Diego Zannoni*

Sommario: 1. Introduzione; 2. Gli indirizzi internazionali; 3. La posizione della Corte EDU nella sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.1 La portata della sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.2 Le ragioni che depongono per una interpretazione restrittiva della sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.2.1. La Corte non individua gli obiettivi cui mirano le misure restrittive; 4. Il disallineamento fra il ruolo di genitore biologico e il sesso anagrafico; 5. Osservazioni finali.

 

Introduzione

L’“identità di genere”, intesa come l’identità della persona ricondotta alla percezione del proprio genere, eventualmente in contrapposizione al proprio sesso biologico, anche se correntemente percepita come qualcosa che è dato, acquisito alla nascita, immodificabile e facilmente classificabile, se analizzata più attentamente rivela il suo carattere dinamico poiché è attraverso un processo graduale che la persona si identifica gradualmente all’interno e costruisce sé stessa all’esterno, cioè sul piano interpersonale[1]. La persona transessuale è, prima della transizione, genotipicamente e fenotipicamente di un sesso determinato, ma ha la consapevolezza, spesso appunto gradualmente maturata, di appartenere al genere opposto (Konträre Sexualempfindung).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) è stata impegnata in prima linea nella enucleazione di un diritto all’identità di genere, e ne ha individuato la base normativa nell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) – dedicato al diritto della persona al rispetto della sua vita privata e familiare. La Corte ha avuto modo di sottolineare a più riprese come la nozione di “vita privata” non sia suscettibile di una definizione esaustiva di modo che elementi come l’identità di genere, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale rientrano nella sfera personale protetta dall’art. 8 della CEDU[2]. Tale norma ha quindi consentito l’avvio di una giurisprudenza favorevole al riconoscimento del diritto del transessuale ad ottenere la correzione degli atti di stato civile e a sposare individui del suo stesso sesso di nascita[3].

Con questo contributo ci si propone di verificare se sia possibile (more…)

Malta: la più avanzata legge sul genere. Ecco la traduzione italiana

Il Parlamento maltese (come abbiamo anticipato a suo tempo nella sezione “News” sulla colonna di sinistra e sulla nostra pagina Facebook) lo scorso aprile 2015 ha approvato, all’unanimità, una innovativa legge per la tutela della identità di genere (nonché della espressione di genere e delle caratteristiche di genere), salutata come una delle più avanzate al mondo.  Pubblichiamo la traduzione del testo legislativo, curata ancora una volta impeccabilmente da Roberto De Felice, avvocato dello Stato, il quale rappresenta qui di seguito altresì i caposaldi dell’atto normativo.

di Roberto De Felice*

Nel pubblicare, con gli inevitabili limiti, la traduzione del testo legislativo, osserviamo che i caposaldi dell’atto normativo sono:

La persona maggiorenne può mutare il genere mediante semplice dichiarazione in atto notarile, senza necessità di alcun intervento chirurgico (autodeterminazione).
Il minorenne, invece, può cambiare i genere su richiesta dei genitori o del tutore e l’autorizzazione del Tribunale.
In particolare, il genere non può essere assegnato alla nascita in caso di dubbio, assegnando così una casella ‘’bianca’’, mentre i genitori e i tutore, entro il 14mo anno, devono attivarsi per dichiararlo.
In particolare solo in casi eccezionali il minore può essere sottoposto a interventi prima della possibilità di esprimere, anche anteriormente al 18mo anno, il consenso informato (tutela del minore intersex).
Vengono definiti i concetti giuridici di espressione di genere, identità di genere, caratteristiche sessuali, marcatore di genere.
Il diritto all’identità ed alla espressione di genere è dichiarato fondamentale ed è protetto dalle leggi penali, antidiscriminatorie. (more…)

Sì al mutamento di sesso anche senza intervento chirugico

Con sentenza n. 15138/2015 depositata in data odierna la Corte di cassazione ha stabilito che la rettificazione anagrafica di sesso può essere autorizzata anche senza intervento chirugico. Viene decisa, così, una questione che aveva diviso da anni la giurisprudenza italiana (per tutte le decisioni di merito vedi qui: ARTICOLO29/Necessità di interventi chirurgici).

La sterilizzazione forzata delle persone transessuali: Europa, Potenza, Napoli

Con una significativa presa di posizione, il Parlamento europeo  ha chiesto espressamente la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Sul tema pubblichiamo inoltre due sentenze, inedite, del Tribunale di Potenza e della Corte d’Appello di Napoli.

Con Risoluzione in data 12 marzo 2015, il Parlamento europeo ha chiesto espressamente, fra molte altre affermazioni, la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Il Parlamento europeo rammenta altresì come tale messa al bando sia stata richiesta anche dal «relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura», affermando di condividere il punto di vista «secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all’integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti» (Parlamento Europeo, Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia).
Secondo il massimo organo rappresentativo continentale, dunque, la richiesta di sterilizzazione coatta delle persone transessuali rappresenta una palese violazione dei diritti umani, in ispecie del diritto alla salute. Ai paragrafi 163 e 164 si legge difatti che (more…)

Strasburgo: è illegittimo negare il mutamento di sesso senza previa sterilizzazione

La Corte di Strasburgo ravvisa la violazione dell’art.8 della Convenzione europea dei diritti umani nella mancata autorizzazione al mutamento di sesso senza previa sterilizzazione.

Con decisione emessa in data 10 marzo 2015, Affaire Y.Y. C. Turquie, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che è illegittimo negare l’autorizzazione alle modifiche di sesso in ragione della circostanza che il richiedente non fosse incapace di procreare. La Corte di Strasburgo ha ritenuto difatti l’illegittimità della condotta dello Stato turco, per violazione della vita privata protetta dall’art. 8 della Convenzione, condannandolo a risarcire i danni patiti dal transessuale per aver dovuto attendere per anni l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento chirurgico, comunque rilasciata da una Corte turca già prima dell’intervento della Corte europea.
Nella specie si trattava di un transessuale, nato donna, il quale sentiva fortemente di appartenere al genere maschile e che aveva richiesto sin dal settembre del 2005 l’autorizzazione ad effettuare i necessari trattamenti chirurgici, autorizzazione che, come detto, era stata rilasciata soltanto nel maggio 2013 da parte della Mersin District Court, dopo diversi anni di reiterati dinieghi. Era stata infatti ritenuta ostativa la disposizione di cui all’art. 40 del codice civile turco che prevede la incapacità di procreare fra i requisiti per ottenere l’autorizzazione al cambiamento di sesso.
La decisione, assunta all’unanimità, si basa sulla (more…)

Tribunale di Messina: no alla sterilizzazione per il cambio di sesso anagrafico

Per il Tribunale di Messina la lettera della legge n. 164 del 1982 non impone alcun trattamento chirurgico per il cambiamento anagrafico di sesso, dovendosi  dare, allora, prevalenza ad una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del diritto all’identità personale e del diritto alla salute della persona.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, con sentenza del 4 novembre 2014 (presidente estensore Corrado Bonanzinga) ha ritenuto che la legge 14.04.1982, n. 164 non imponga la modificazione dei caratteri sessuali primari della persona al fine di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso.

Secondo il tribunale, infatti, la subordinazione del diritto d’avere riconosciuta la propria vera identità sessuale all’effettuazione di interventi chirurgici invasivi diretti ad ottenere la sterilizzazione, si pone in contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla identità di genere.

La sentenza, che si distingue per l’accurata motivazione, ricca di riferimenti giurisprudenziali e di notazioni anche metagiuridiche (socio sanitarie e non solo), affronta un tema assai dibattuto, per cui vi sono da anni decisioni di segno opposto (vedi qui la raccolta delle decisioni pubblicate da ARTICOLO29). Dopo alcune risalenti decisioni di apertura del tribunale di Roma, la questione si è riproposta negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza, raccogliendo decisioni favorevoli dai tribunali di Rovereto e, adesso, Messina, e decisioni di segno contrario dalla Corte d’Appello di Bologna e dal tribunale di Vercelli e, di recente, dallo stesso tribunale della capitale, con un mutamento di indirizzo. (more…)

Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?

In questa seconda riflessione pubblicata da Articolo29 sulla recente decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo, Hämäläinen c. Finlandia, sul caso del divorzio imposto dalla legge finlandese in caso di mutamento di sesso, l’Autrice centra in particolare la propria critica sulla sottovalutazione dell’impatto della cessazione del matrimonio e della sua conversione in unione civile sulle credenze religiose e personali delle ricorrenti e sul godimento della propria vita personale e familiare alla luce dell’innegabile valore simbolico dell’istituzione giuridica e sociale del matrimonio.

di Silvia Falcetta*

Nella sentenza Hämäläinen c. Finlandia, del 16 luglio scorso la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che la conversione forzata del matrimonio in una partnership civile, a seguito del mutamento di identità di genere di uno dei due coniugi e a fronte di un regime di diritti sostanzialmente comparabile, possa determinare una violazione della Convenzione.
Ms. Hämäläinen alla nascita era stata classificata di sesso maschile e, pur sentendosi donna, aveva deciso di sopportare lo status quo (§10). Nel 1996 ha contratto regolarmente matrimonio e nel 2002 la coppia ha avuto una figlia.
A causa dell’acuirsi del proprio malessere e a seguito di consulti con medici e specialisti (§11) la ricorrente ha, infine, deciso di intraprendere le operazioni necessarie per una riassegnazione di genere.
La legge finlandese non prevede la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso; in base al Finnish Act on Confirmation of the Gender of a Transsexual Act, laddove la persona transgenere sia coniugata, ai fini del pieno riconoscimento giuridico della nuova identità di genere (§14), vi sono due opzioni: in caso di consenso del coniuge al mantenimento della relazione, il matrimonio è automaticamente convertito in un’unione civile e la parte transgenere è pienamente confermata nella sua nuova identità; in caso di diniego del coniuge, il soggetto transgenere può comunque ottenere il pieno riconoscimento giuridico della mutata identità di genere avviando una procedura di divorzio.
Nel caso di specie, la moglie ha più volte ribadito la volontà di stare vicino al coniuge ed entrambi hanno manifestato chiaramente di non voler assolutamente interrompere il vincolo matrimoniale, né commutandolo in partnership né intraprendendo la soluzione del di divorzio (§15).
Avendo esaurito le vie di ricorso interne, senza successo, Ms Hämäläinen ha presentato ricorso presso la Corte Europea dei dirtti dell’Uomo, lamentando una violazione degli artt.8, 12 e 14 della Convenzione. Il 13 novembre 2012 la Quarta sezione della Corte ha respinto, all’unanimità, il ricorso. Di conseguenza Ms Hämäläinen ha chiesto che il caso venisse riferito alla Grande Camera, sperando in un rovesciamento del giudizio. (more…)

Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

Ad appena cinque settimane dalla sentenza n.170 dell’11 giugno 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd “divorzio imposto”, la Grande Camera della Corte di Strasburgo decide l’analogo caso finlandese, Hämäläinen c. Finlandia, confermando la decisione del novembre 2012, appellata dalle ricorrenti. Il prof. Pustorino ripercorre la decisione traendo spunto per una critica alle modalità di utilizzo del “consenso europeo” , più volte richiamato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inteso quale parametro di legittimità della legislazione nazionale rispetto alla Convenzione europea.

di Pietro Pustorino *

1. Con sentenza 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione, da parte della Finlandia, della Convenzione europea, con riferimento all’obbligo previsto dalla legislazione finlandese di convertire il matrimonio fra persone di sesso diverso in unione civile registrata fra persone dello stesso sesso, quale condizione per il riconoscimento nell’ordinamento nazionale della nuova identità sessuale acquisita da uno dei membri della coppia.

2. Il ricorrente, cittadino finlandese, aveva contratto matrimonio nel 1996 e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia. Nel 2009 il Sig. Hämäläinen si era sottoposto a un intervento chirurgico per cambiamento del sesso. Tuttavia, la nuova identità di genere femminile non era stata riconosciuta dalle autorità finlandesi, con l’effetto che non era possibile per il ricorrente ottenere i documenti attestanti il mutamento di sesso, ciò in quanto il diritto finlandese, in queste circostanze, pone gli individui di fronte a una difficile alternativa: convertire, con il consenso dell’altro coniuge, il matrimonio in unione civile registrata, oppure ottenere il divorzio. La coppia decise di non utilizzare alcuna di queste soluzioni, in quanto la rottura del matrimonio, elemento comune a entrambe queste possibilità, contravveniva con le proprie convinzioni religiose. Esauriti i ricorsi interni, ad Hämäläinen non restava che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

3. Una prima decisione della Corte europea, del 13 novembre 2012, escludeva la violazione sia dell’art. 8, sul diritto alla vita privata e familiare, considerato autonomamente o in connessione con l’art. 14 sul divieto di discriminazione, sia dell’art. 12, sul diritto al matrimonio. In sintesi, il ragionamento di questa prima pronuncia risiedeva nel fatto che la legislazione finlandese assicura un corretto bilanciamento fra il diritto dell’individuo a ottenere una nuova identità sessuale, diritto inquadrabile nell’art. 8 della Convenzione, e il diritto dello Stato di preservare l’istituto tradizionale del matrimonio fra persone di sesso diverso. (more…)

Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”

di Giuditta Brunelli *

1. Una pronuncia contraddittoria – 2. Come tutelare effettivamente i diritti costituzionali dei soggetti coinvolti – 3. Una motivazione deludente – 4. Contro la frammentazione delle tipologie familiari​

1.​ Ciò che colpisce nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014, sul c.d. “divorzio imposto”, è il contrasto tra il dispositivo di accoglimento (sia pur additivo di principio) e una motivazione che nulla innova rispetto alle ambiguità della precedente pronuncia n. 138 del 2010, confermandone i principali passaggi argomentativi, peraltro riproposti con tono più sbrigativo, meno approfondito e decisamente conservatore. Su questi aspetti tornerò tra breve. Ma il primo punto su cui vorrei soffermarmi è proprio quello della necessità di risolvere questa contraddizione tra parte motiva e parte decisoria della sentenza, dalla quale potrebbe derivare una situazione di pericolosa indeterminatezza per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

2.​ Siamo di fronte, come dicevo, ad un dispositivo di accoglimento, che non può non determinare una modificazione dell’ordinamento. Certo, si tratta di un’additiva di principio, che – in quanto tale – non formula una regola immediatamente applicabile (plurime essendo le soluzioni normative ipotizzabili, e dunque affidate alla discrezionalità del legislatore), ma, appunto, un principio, che vincola il legislatore nel compito di dettare la disciplina necessaria e affida «ai giudici comuni, caso per caso, (more…)

A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto)

Resistenza del paradigma eterosessuale del matrimonio e creatività della Corte, che inventa un istituto interamente nuovo (la “convivenza registrata”) perimetrando strettamente la discrezionalità del legislatore e applicando una condizione risolutiva al matrimonio del transessuale.

di Barbara Pezzini*

 

La sentenza 170 del 2014 ci offrirà ampia materia di riflessione e discussione: torneremo certamente a interrogarci approfonditamente sui rapporti con il precedente specifico della 138/2010 e su quelli, forse meno evidenti ma altrettanto significativi, con la quasi contemporanea sentenza 162/2014 sulla fecondazione eterologa; dovremo approfondire gli elementi di novità di una dichiarazione di incostituzionalità attraverso una sentenza additiva che comporta la creazione giurisprudenziale di un istituto completamente (la convivenza registrata), rimettendo al legislatore di individuare i confini ed i contenuti di tale istituto (che è più di un principio e di un indirizzo di legislazione futura, ma certo non è una regola auto-applicativa); valuteremo anche in che termini la pronuncia rappresenti un seguito specifico di quel “monito” apertamente rivolto al parlamento dalla Relazione del Presidente Franco Gallo nella riunione straordinaria della Corte costituzionale del 12 aprile 2013, appositamente convocata alla presenza del Presidente della repubblica, dei Presidenti delle camere e del Governo proprio per rappresentare “alcuni problemi istituzionali e ordinamentali” e per sottolineare che le esortazioni della Corte al legislatore “non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia” (richiamando espressamente la sentenza n. 138 del 2010, il presidente Gallo aveva ricordato come essa avesse “affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni”, aggiungendo anche che, quando già era accaduto che il Parlamento non avesse dato séguito ad analoghi inviti, la Corte si era vista costretta a dichiarare, quando fosse stato possibile, l’illegittimità costituzionale delle norme non emendate).

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La Corte costituzionale si pronuncia sul caso del divorzio “imposto”: luci e ombre

Con la sentenza dell’11 giugno 2014, n. 170, la Corte costituzionale ha stabilito che il divorzio “imposto” alla coppia di coniugi, di cui uno abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso, è costituzionalmente illegittimo. Tuttavia, spetta al legislatore fornire all’unione una disciplina giuridica, che per ora ancora non esiste. La nota evidenzia aspetti positivi e critici della pronuncia, collocandola all’interno di un vivace dibattito accademico intrapreso in Italia negli ultimi anni.

With the judgment No. 170 of 11 June 2014, the Italian Constitutional Court stated that the divorce, “imposed” to a couple of spouses one of which has changed sex, is unconstitutional. However, it is upon the legislature to create an alternative legal regime for the couple, a regime that thus far does not exist. The following note examines the positive and critical aspects of this ruling, which is part of a productive debate held in Italy in the recent years.

di Matteo M. Winkler*

1. A leggere le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale dell’11 giugno 2014, n. 170, si possono avere due reazioni opposte ma ugualmente legittime.
Da un lato, è difficile nascondere un sentimento di immensa gratitudine nei confronti dei colleghi di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford per la magistrale difesa in giudizio nell’intero procedimento, a partire dall’impugnazione dell’atto di trascrizione del divorzio “imposto” effettuato dall’ufficio dello stato civile fino alla Consulta, passando per la Corte di Cassazione. Lo scopo sperato è stato evidentemente raggiunto: la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso), (more…)

Autorecensioni/Roberta Dameno: Percorsi dell’identità. I diritti fondamentali delle persone transgenere. Una riflessione socio-giuridica

copertina

La prima cosa che si osserva nelle persone che incontriamo è l’appartenenza ad un sesso o all’altro: le categorie del maschile e del femminile definiscono e danno significato alle nostre relazioni sociali, ma l’identità è un processo e non un elemento definito una volta per tutte. Prendendo le mosse da un’approfondita analisi sociologica e filosofica della nozione di genere e delle discriminazioni cui sono sottoposte ogni giorno le persone transgenere nel nostro paese, Roberta Dameno, ricercatrice di sociologia del diritto presso l’Università di Milano Bicocca, indaga l’evoluzione della nostra giurisprudenza anche alla luce dell’importante influenza esercitata dalla Corte europea dei diritti umani.

di Roberta Dameno*

Il tema dell’identità personale è senza dubbio un tema della modernità. Infatti è solo all’interno delle società contemporanee che le persone rivestono molti ruoli sociali anche molto differenti tra loro. Inoltre gli stessi ruoli sociali possono essere giocati in modo più libero, essi, infatti non sono più così strettamente codificati e rigidamente determinati in modo fisso e immutabile, ciò consente alle persone una continua autocostruzione e autodefinizione della propria personalità come un’identità unica e singolare.

È un dato incontestabile che un elemento importante e primario per la definizione della propria identità è la propria condizione sessuale, infatti la prima cosa che si osserva nelle persone che incontriamo per la prima volta è appunto la sua appartenenza a un sesso piuttosto che all’altro. Le categorie del maschile e del femminile definiscono e danno significato alle nostre relazioni sociali. Ma l’identità è un processo e non un elemento definito una volta per tutte. Il tempo e lo spazio sono variabili determinanti nel processo di costruzione dell’identità. Inoltre, anche gli individui si modificano: si cresce e si invecchia, il corpo muta e con il mutare del proprio corpo muta conseguentemente anche la consapevolezza che ciascuno di noi ha di se stesso. (more…)

Adozioni gay e omofobia tra i temi ricordati nella Relazione del primo presidente della Cassazione

Nel solco delle relazioni sull’amministrazione della giustizia di Ernesto Lupo, dense di riferimenti ai diritti fondamentali ed al diritto europeo, nella sua prima relazione da  presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce sottolinea con forza il ruolo del giudice a garanzia dei diritti fondamentali, soprattutto in un’epoca caratterizzata da una forte sfiducia nella capacità decisionale della politica, che il primo presidente sembra fare propria, evidenziando ancora una volta la centralità delle fonti internazionali e, in special modo, della Convenzione europea dei diritti umani nell’interpretazione della regola giuridica.

Elemento di novità, oltre alle numerose suggestioni su vari temi (riforma della giustizia, crisi del sistema penitenziario ecc..), i diversi e significativi passaggi sulle questioni giuridiche aperte in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

Le questioni aperte: adozione all’interno delle coppie omosessuali, omofobia
Nella relazione si sottolinea come nell’inerzia della politica spetti alla giurisdizione assicurare concreta protezione ai diritti fondamentali e fra i temi di cui si devono occupare i giudici, nazionale ed europei, il Presidente segnala fra gli altri il contrasto all’omofobia; l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; l’adozione all’interno delle coppie omosessuali. (more…)

Modifica del sesso e necessità dell’intervento chirurgico: lo stop and go della giurisprudenza di merito

di Anna Lorenzetti

Recentemente, la giurisprudenza di merito ha avuto occasione di pronunciarsi sulla necessità di concludere il percorso di modifica del sesso anagrafico in assenza di un intervento chirurgico di conversione dei caratteri sessuali primari.

In un primo momento, sulla scia della giurisprudenza consolidata[1], ha confermato la necessità di un intervento chirurgico che assegni in via definitiva e irreversibile la persona transessuale al sesso opposto a quello di nascita[2].

In un caso successivo, è stato invece condiviso l’orientamento giurisprudenziale ancora minoritario[3] che lo ammette anche in assenza di trattamento chirurgico di conversione dei caratteri sessuali primari[4].

Entrambi i casi riguardavano una donna transessuale (MtF male to female, ossia nata maschio e in transizione verso il sesso femminile) che chiedeva di poter ultimare il proprio percorso senza sottoporsi all’intervento chirurgico.

Alla diagnosi di disturbo dell’identità di genere, le due protagoniste avevano fatto seguire un percorso terapeutico endocrinologico che aveva modificato i caratteri sessuali secondari, (more…)

Cassazione: viola la Costituzione il divorzio imposto per il cambio di sesso

di Marco Gattuso

Con ordinanza n. 14329/2013, pubblicata oggi (pres. Luccioli, est. Acierno), la Corte di Cassazione ha ritenuto che la legge n. 164 del 1982 sul mutamento di sesso sia sospetta di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedrebbe lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi.

1.Il caso

Qualche anno dopo avere contratto regolare matrimonio con rito cattolico, il marito prendeva coscienza della maturata dissociazione tra il proprio sesso biologico e l’identità di genere cui sentiva di appartenere ed intraprendeva il percorso di mutamento di sesso, in ciò coadiuvato ed assistito dalla moglie che ne condivideva le difficili scelte. Ottenuta dal tribunale di Bologna con sentenza del 30 giugno 2009 l’autorizzazione alla rettificazione di sesso, i coniugi non attivavano alcuna procedura di divorzio, intendendo restare coniugati. Ciò nonostante, scoprivano che l’ufficio di stato civile del Comune di Finale Emilia aveva annotato l’avvenuto «scioglimento del matrimonio», ritenendo che la sentenza di rettificazione di sesso anagrafico avesse prodotto automaticamente la cessazione del vincolo matrimoniale (rectius: la cessazione dei suoi effetti civili). (more…)

Se il marito è transessuale

La transessualità di un coniuge non è di per sé indice di carenza di convivenza more uxorio e di simulazione del matrimonio.

Lo chiarisce il Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza del 9 febbraio 2013, con cui viene accolto il ricorso di un marito brasiliano contro il rifiuto della Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per motivi familiari. Nella specie si trattava di un uomo che pur identificandosi con l’altro genere ed assumendo sembianze femminili, non aveva comunque cambiato sesso all’anagrafe e si era sposato nel 2008 con una cittadina italiana; la Questura dubitava tuttavia che il matrimonio tra la cittadina italiana ed il transessuale potesse ritenersi veritiero, sospettando la (more…)

Strasburgo sul matrimonio e la rettificazione di sesso

La Corte di Strasburgo interviene sulla questione del mutamento di sesso e del mantenimento del matrimonio pregresso. Nella decisione del 12 novembre sul caso H. v. Finland la Corte dichiara la legittimità della normativa finlandese che impone la trasformazione del matrimonio in una civil partnership quale effetto ex lege  della rettificazione anagrafica del sesso.

La legislazione finlandese prevede difatti che la situazione di coniugio o di membro di una partnership registrata è di (more…)

No alla annotazione della rettificazione di sesso sui documenti universitari

Costituisce violazione della privacy qualsiasi annotazione su documenti universitari di elementi dai quali possa desumersi l’avvenuta rettificazione anagrafica di sesso.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2012 n. 341. Il Garante ha quindi prescritto a tutte le Università degli Studi che, sia nelle certificazioni rilasciate in conformità alla legge, sia nella predisposizione dell’ulteriore documentazione richiesta dall’interessato, ivi compresa la ristampa del diploma di laurea prevedano, nell’ambito (more…)