Categoria: genitorialità

Nel procedimento di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L.184/1983 il conflitto di interessi del minore con il genitore è in re ipsa?

 di Giuseppina Pisciotta*

2015-02-15 19.16.10Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2016 il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma ha impugnato la sentenza n. 7127/2015 con cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma (sentenza n. 299 del 30 giugno 2014) che ha disposto farsi luogo all’adozione speciale ex art.44 lett. d) della legge 184 del 1983 di una minore da parte della compagna della madre biologica.

Nel ricorso il P.G. indica quale primo motivo di nullità dell’intero procedimento di adozione “speciale” ex art. 44 lett. d) della Legge 184/1983 la “omessa nomina del curatore speciale della minore ai sensi dell’art. 78 c.pc.” asserendo che “nel procedimento di adozione il conflitto di interessi” tra genitore rappresentante legale del minore adottando e minore “è in re ipsa”.

L’art. 78 c.p.c. – continua il P.G. – rappresenta una norma generale che autorizza il giudice a procedere d’ufficio alla nomina del curatore speciale tutte le volte in cui ravvisi un “potenziale conflitto di interessi”; in tal senso andrebbe consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (confermata anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n.83 del 2011).

Sul punto, premesso che, come si avrà modo di dimostrare, tali affermazioni di principio appaiono infondate nel caso in questione, si ritiene di procedere con ordine distinguendo l’ipotesi di rappresentanza del minore nel procedimento in materia di adozione legittimante da quella nel procedimento per adozione in casi particolari.

Ed invero, l’affermazione secondo cui “nel procedimento di adozione il conflitto di interessi” tra genitore rappresentante legale del minore adottando e minore  “è in re ipsa”  ha un fondamento se riferita all’adozione legittimante regolata dal Titolo II della Legge 184/1983 che presuppone il procedimento relativo allo stato di abbandono del minore in cui il genitore è coinvolto in proprio in quanto soggetto alla verifica della sussistenza del presupposto stesso richiesto dalla legge per lo stato di adottabilità e si troverebbe quindi a rappresentare in giudizio se stesso e il minore adottando in un oggettivo stato di conflitto di interessi.

In tal senso si è espressa Cassazione civile, sez. I, 19/07/2010, n. 16870 secondo cui “il nuovo procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità – configurato dalla L. n. 149 del 2001, che ha profondamente modificato quello disciplinato dalla L. n. 184 del 1983 – non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato nel giudizio o dai genitori ovvero dal tutore, perché il procedimento è unico ed immediatamente contenzioso essendo stata soppressa la fase dell’opposizione di cui al previgente art. 17 della L. n. 184 del 1983 -, con la conseguenza che il rappresentante legale è investito sin dall’apertura del procedimento della rappresentanza del minore. Tale procedimento – continua la Corte – ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 4, e art. 10, comma 2, come sostituiti dalla L. n. 149 del 2001, deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento e, in mancanza di una disposizione specifica contraria, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante secondo le regole generali, quindi a mezzo del rappresentante legale (genitore o tutore), ovvero, in caso di conflitto d’interessi del rappresentate legale con il minore, di un curatore speciale, soggetti questi (genitore, tutore, curatore speciale) ai quali compete la nomina del difensore tecnico. Nel medesimo procedimento, il conflitto di interessi tra minore e genitore è in re ipsa, per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni – avuto riguardo allo stesso oggetto del giudizio”.

Stesso principio, ad avviso di chi scrive, non pare possa essere espresso con riguardo all’adozione in casi particolari, disciplinata dal Titolo IV della Legge 184 del 1983 il cui presupposto non è lo stato di abbandono del minore (more…)

La Corte d’Appello di Napoli ordina la trascrizione delle adozioni legittimanti di due figli di coniugi omosessuali

image(A.S.) Pubblichiamo (omettendo solo i nomi dei minori e gli indirizzi, ma non i nomi delle mamme, su espressa richiesta delle stesse, che non vogliono risultare “anonime”) l’ordinanza, depositata il 5 aprile 2016, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di due sentenze francesi che hanno disposto l’adozione – “piena e legittimante” ai sensi dell’ordinamento del luogo – dei figli della coniuge a favore di ciascuna madre richiedente. La decisione aggiunge un tassello importante al complesso mosaico della tutela dell’omogenitorialità nel nostro ordinamento, perdurando l’inerzia del legislatore sul punto. Rispetto al precedente costituito da App. Milano, 16 ottobre 2015, n. 2543, si tratta, per la prima volta, di trascrizioni concernenti una fattispecie di adozione coparentale incrociata, in coppia omosessuale coniugata in Francia e che ha ottenuto, peraltro, la trascrizione del matrimonio in Italia. Entrambe le madri hanno infatti ottenuto, in Francia, l’adozione coparentale del figlio biologico della coniuge, domandandone poi la trascrizione all’ufficiale dello stato civile italiano. Di fronte al rifiuto di quest’ultimo, motivato sulla base del rilievo che “le sentenze di adozione richiamavano «come evento relativo alla filiazione” il matrimonio dei genitori […] improduttivo di effetti in Italia», perché contratto tra persone dello stesso sesso”, le due madri adivano la Corte di Appello di Napoli per sentir dichiarare l’illegittimità del rifiuto, con contestuale ordine di trascrizione all’ufficiale dello stato civile.
In aggiunta alla peculiarità della fattispecie, la decisione si segnala, nel merito, per alcune importanti affermazioni.
Con riferimento all’individuazione della disciplina applicabile, la Corte d’Appello di Napoli esclude che possa trovare applicazione nella fattispecie de qua la vigente normativa in tema di adozioni internazionali: trattandosi infatti di domanda di trascrizione di due sentenze di adozione “nazionale” francese, ritiene la Corte che più correttamente debba farsi applicazione della legge n. 218/95 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), ed in particolare dei suoi articoli 65 e 66, relativi al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri, con conseguente esclusione della competenza del Tribunale per i minorenni. Tale affermazione non è senza importanza, se solo si considera che, ancora di recente, la Corte costituzionale, investita – in fattispecie parzialmente analoga – di questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/83 (relativi all’efficacia dei provvedimenti di adozione di minori stranieri, pronunciati all’estero), ha dichiarato l’inammissibilità della questione perché il giudice rimettente “ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera” (così il comunicato stampa diffuso al termine della Camera di consiglio del 24 febbraio 2016; le motivazioni dell’ordinanza non sono ancora state depositate).
Dalla dichiarata applicabilità degli artt. 65 e 66 della legge n. 218/95 consegue che all’ufficiale di stato civile e, se del caso, al giudice adito in sede di impugnazione del diniego di trascrizione, compete unicamente verificare che il provvedimento di cui si richiede la trascrizione produca effetti nell’ordinamento in cui è stato pronunciato e non sia contrario all’ordine pubblico.
Particolarmente interessanti, allora, le motivazioni (more…)

Reggio Emilia: riconosciuto il danno parentale sofferto della co-mamma in caso di morte del figlio

mother-and-two-children-by-Mary-Cassatt-299Pubblichiamo la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 2 marzo 2016 con la quale viene riconosciuta, per la prima volta, la relazione parentale fra una co-mamma ed il figlio ai fini del risarcimento del danno per lesione del diritto alla vita parentale.
Si tratta di un triste caso di sinistro stradale con morte di un ragazzo di appena diciotto anni, nato nell’ambito di una coppia eterosessuale, i cui genitori si erano separati molto presto e la cui mamma aveva intrapreso una relazione affettiva e di convivenza con un’altra donna. Il Tribunale ha accertato, a mezzo di prove testimoniali, la sussistenza di un vero e proprio rapporto genitoriale instauratosi fra il ragazzo e la convivente della madre biologica, la quale sin dalla più tenera età del bimbo aveva svolto funzioni di cura, educazione, affettive, del tutto analoghe a quelle di un genitore (nell’ambito dell’accurata istruttoria orale, un testimone ha riferito: «C mi disse che F era per lui una seconda madre»; altro teste, l’aiuto allenatore nella squadra di calcio del ragazzo, ha ricordato «delle sere veniva a prenderlo agli allenamenti F. C diceva che era la zia. So che teneva molto a F. Sia la madre che la F lo aiutavano nella gestione dei compiti e della vita familiare»; una testimone, amica di famiglia: «sia la madre che F si occupavano di C. F faceva sempre da mangiare. D stirava. Si alternavano nella gestione di C a seconda degli impegni. F era per C una seconda madre. C ubbidiva a F che si comportava come una madre nel senso che gli chiedeva di rispettare degli orari e lui li ubbidiva e la rispettava. Scherzava sempre con tutte e due. Era molto fisico le abbracciava e le baciava»).
Rammentata la giurisprudenza interna in materia di tutela del danno non patrimoniale da lesione della vita parentale, il Tribunale richiama altresì la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ha ricondotto le coppie omosessuali nell’ambito della nozione di vita familiare (rilevandone efficacemente la diretta cogenza nell’ordinamento italiano), riconoscendo quindi l’evidente lesione nel caso concreto ed applicando, dunque, i parametri che le cd. “tabelle milanesi” prevedono per il danno subito da un genitore (rilevando che sono quelli che «più si avvicinano al rapporto che si era creato tra le parti tenuto, altresì, conto anche della CTU medico legale effettuata sulla F che ha evidenziato come il rapporto interpersonale con il figlio della compagna fosse connotato da: “affettività-familiarità-attaccamento di natura materna”»).
Nella specie, trattandosi di un’evidente fattispecie di “famiglia ricomposta” il ruolo genitoriale è stato riconosciuto e risarcito tanto alle due mamme che al padre, il quale aveva pure mantenuto un forte legame col figlio, pur non convivendo col medesimo (è dunque di fattispecie distinta dal fenomeno delle “famiglie arcobaleno”, (more…)

La sentenza perfetta. Paternità omosessuale e diritti del bambino

2015-02-15 19.59.49Osservazioni a prima lettura sull’ultima sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma in tema di “stepchild adoption”.

 di Angelo Schillaci*

1. Premessa

 Per una felice coincidenza, il primo passaggio in giudicato di una sentenza che dispone l’adozione coparentale a favore del partner omosessuale si è prodotto in relazione ad una coppia di padri. Ad oggi, pertanto, esiste – anche agli occhi del diritto – una famiglia formata da due padri e dal loro bambino: essa può essere pensata in termini giuridici, e gode di riconoscimento. Tale circostanza non è senza significato, se solo si guarda indietro al dibattito pubblico delle ultime settimane su genitorialità omosessuale, unioni civili e cd. stepchild adoption.

La sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma depositata il 23 dicembre 2015 e resa pubblica il 21 marzo 2016, contiene infatti una serie di indicazioni preziose per chi voglia ricostruire, in prospettiva giuridica, i termini delle questioni che sono state agitate sulla scena pubblica, tra cui, in ordine sparso: la confusione tra scelta, desiderio e “diritto” di essere genitore, l’alternativa tra soggettività del bambino e sua riduzione a “oggetto” di condotte e desideri degli adulti, il recupero del dato della differenza sessuale nella riflessione sulla genitorialità omosessuale, nonché il vero e proprio corto circuito – politico e mediatico, ma anche giuridico e culturale – tra riconoscimento dei diritti del bambino già nato e disciplina delle tecniche di procreazione assistita.

Una sentenza, insomma, “perfetta” per rileggere il dibattito pubblico degli ultimi mesi, riportando sul piano dell’argomentazione giuridica, e dunque depotenziando, tensioni e conflitti.

2. Paternità omosessuale

La decisione rappresenta, anzitutto, un invito a recuperare il dato della differenza sessuale nell’approccio alla genitorialità omosessuale (more…)

Adozione da parte del papà sociale di un bimbo nato da maternità surrogata: la Procura di Roma non impugna e la sentenza diventa definitiva

2012-10-03 23.31.18Pubblichiamo la sentenza del tribunale per i minorenni di Roma, depositata il 23 dicembre 2015 e resa nota solo oggi, che dispone l’adozione in casi particolari da parte del padre sociale. La sentenza, che si inserisce nell’indirizzo ormai consolidato del tribunale capitolino (confermato anche dalla Corte d’appello di Roma e richiamato in forma adesiva anche dalla Corte d’appello di Milano) ha particolare rilievo, oltre che per l’accurata ricostruzione, in motivazione, della vicenda che ha condotto alla nascita del bambino, per tre particolari profili.

Per la prima volta, la sentenza non è stata impugnata dalla Procura competente, di talchè la sentenza è divenuta definitiva e si è prodotto l’effetto costitutivo della creazione di una doppia genitorialità di due persone dello stesso sesso (si tratta, ovviamente, per il genitore biologico di genitoralità piena e per il genitore non biologico, o sociale, di genitoralità con gli effetti dell’adozione in casi particolari). Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, dunque, un bambino viene riconosciuto figlio di due genitori dello stesso sesso, con sentenza non più impugnabile. Non potrebbe esservi segnale più vistoso del consolidamento della giurisprudenza di merito.

In secondo luogo, si tratta, a quanto è dato sapere, del primo caso di riconoscimento in Italia della bigenitorialità di due padri. E’ certamente un esito del tutto scontato, in quanto dal punto di vista giuridico appare del tutto coerente con l’orientamento che impone di ricercare la maggior  tutela possibile del minore a prescindere da ogni considerazione in ordine all’identità ed all’orientamento sessuale dei genitori. E’ dunque evidente che ciò che è stato affermato per due mamme non poteva che essere ripetuto per due padri (more…)

Entra in vigore in Portogallo la nuova legge sull’adozione

Man holds a rainbow flag in front of Portuguese Parliament after bill was passed to legalise same-sex marriages in Lisbondi Giovanni Damele*

Con la pubblicazione, il 2 marzo scorso, sul Diário da República è finalmente entrata in vigore in Portogallo la nuova legge che estende la disciplina delle adozioni alle coppie omogenitoriali. A partire da adesso, quindi, le coppie omosessuali, sposate o unite in “unione di fatto”, avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle coppie eterosessuali. La legge – la n° 2/2016 – si limita infatti ad equiparare, sul piano tanto delle adozioni quanto delle altre relazioni famigliari, le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali. L’ultimo passaggio che ha condotto, inevitabilmente, alla firma da parte del Presidente (cessante) della Repubblica Aníbal Cavaco Silva e alla conseguente pubblicazione si è consumato il 10 febbraio scorso, quando il parlamento monocamerale lusitano (Assembleia da República, d’ora in po AR) ha confermato senza modifiche il disegno di legge sul quale, il 25 gennaio precedente, il Presidente aveva posto il veto, giustificandolo con un messaggio all’AR nel quale sosteneva che l’iter di approvazione si era svolto senza il necessario approfondimento. Una motivazione che – fin da subito – era sembrata alquanto debole, e aveva piuttosto fatto pensare a un estremo tentativo di Cavaco Silva per evitare di apporre la sua firma a una disposizione che ha sempre dimostrato di osteggiare, lasciando quindi l’incombenza al presidente entrante, Marcelo Rebelo de Sousa. Sembra infatti difficile sostenere che non vi sia stato sufficiente approfondimento intorno all’adozione da parte delle coppie omosessuali, visto che il tema è stato materia di dibattito parlamentare – a fasi alterne – almeno dal 2009. Da quando, cioè, l’AR discusse e quindi approvò la legge sul matrimonio omosessuale. Tale legge, promulgata nel 2010 dopo essere passata attraverso lo scrutinio della corte costituzionale lusitana – sempre su richiesta di Cavaco Silva e in sede di controllo preventivo di costituzionalità – non prevedeva l’accesso all’adozione da parte delle coppie omosessuali. A tale soluzione di compromesso si era giunti, di fatto, per superare le divisioni tra i parlamentari sul tema e ottenere il più ampio consenso possibile intorno al progetto di legge. Una situazione che può far ricordare la recente vicenda del DDL Cirinnà, anche se (more…)

Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato

2014-12-29 23.21.34di Angelo Schillaci*

1. Il faticoso compromesso che ha portato all’approvazione – con voto di fiducia – del disegno di legge AS 2081 da parte del Senato della Repubblica il 25 febbraio 2016, ha comportato il sacrificio del suo art. 5. Tale disposizione estendeva alle parti di una unione civile tra persone dello stesso – attraverso la modifica dell’art. 44, lett. b), della legge n. 184/83 – la possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico o adottivo dell’altra parte, così garantendo al bambino la stabilità e la certezza giuridica del rapporto con il cd. genitore sociale.

Si sarebbe trattato – è bene ricordarlo – di una tutela solo parziale, di un primo passo verso l’uguaglianza tra tutti i figli, indipendentemente dal tipo di famiglia in cui crescano. L’adozione coparentale, infatti, presenta differenze significative, sul piano degli effetti, rispetto all’adozione piena di cui al Titolo II della stessa legge: mentre quest’ultima, infatti, comporta che si stabilisca una relazione giuridica anche tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, gli effetti dell’adozione coparentale sono limitati alla relazione tra adottante e adottato.

E tuttavia, il legislatore non è riuscito a completare l’operazione di riconoscimento e tutela della vita familiare omosessuale, lasciando fuori dal testo della legge – seppure, come vedremo, solo parzialmente – il profilo dei rapporti genitoriali.

Al di là delle valutazioni politiche, devono essere sottolineate alcune implicazioni di carattere culturale, che una simile scelta di riconoscimento solo parziale comporta. Queste sono state richiamate, con efficacia, anche in Aula: si è sostenuto, in modo particolare, che la scelta di stralciare il profilo delle adozioni nasconda “una logica ed un approccio culturale che intende negare l’istanza morale che c’è, che può esserci, nella domanda di unione civile, che mira a neutralizzare il valore sociale ed etico di quella stessa unione civile e a ridurla a un mero contratto privato”. Sullo sfondo del riconoscimento delle unioni civili pulsa, in altre parole, “un’altra grande questione, ancora più importante e delicata […] la questione della dignità della persona e della persona omosessuale” e “la dignità non è, non può essere, parziale, intermittente e dimidiata […] la dignità o è o non è” (così il Sen. Luigi Manconi, con la dichiarazione di voto in dissenso dal gruppo con la quale ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia, 25 febbraio 2016). Una dignità – quella delle persone omosessuali e delle loro famiglie – che passa anche attraverso (more…)

Unioni civili e “stepchild adoption”: l’impossibile mediazione

justice-injustice-375x250di Angelo Schillaci*

1. Premessa

Con l’approssimarsi della data prevista per la discussione, in Senato, del disegno di legge in materia di unioni civili e disciplina delle convivenze (28 gennaio 2016), è tornato ad accendersi il dibattito, in particolare in relazione al suo art. 5, che prevede l’estensione alle parti di una unione civile dell’art. 44, lett. b) della legge n. 184/83.

In base a quest’ultima disposizione, nel testo attualmente vigente, il coniuge può adottare il figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge: si tratta, come noto, di una delle ipotesi di “adozione in casi particolari”, vale a dire di adozione che prescinde dalle condizioni di cui all’art. 7, comma 1, della medesima legge, e cioè dallo stato di adottabilità del minore.

 2. Che cos’è la cd. stepchild adoption?

Rispetto all’adozione cd. “legittimante” o piena, che continuerà ad essere consentita, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, unicamente alle coppie unite in matrimonio, l’adozione di cui all’art. 44, lett. b) (cd. adozione coparentale-successiva, adozione interna alla coppia o stepchild adoption) garantisce – non automaticamente, ma previa valutazione del Tribunale dei minori, è bene sottolinearlo – il riconoscimento giuridico del rapporto tra il minore ed il coniuge (o, secondo il disegno di legge in esame, il partner civile) del genitore biologico o adottivo, e questo soltanto. Non vengono dunque stabiliti, per effetto di tale forma di adozione, rapporti di parentela né in linea retta né in linea collaterale. In altre parole, l’adottato diviene sì figlio del genitore cd. “sociale”, ma non diviene nipote dei genitori di questo né fratello di altri figli eventualmente nati, accolti o cresciuti dalla coppia, con conseguenze rilevanti, ad esempio in materia successoria e in materia di garanzia della continuità affettiva con i parenti del genitore adottivo, in caso di morte di quest’ultimo.

Proprio per queste ragioni, la cd. stepchild adoption – seppure prevista, per le parti di una unione civile, negli ordinamenti che già conoscono tale istituto (come Germania o Austria) – non ha mai rappresentato (more…)

Appello dei giuristi a tutela dei bambini: sì alla stepchild adoption, il Parlamento non si volti dall’altra parte

l'appelloIl documento promosso da ARTICOLO29 su iniziativa di Marco Gattuso, Pina Palmeri e Barbara Pezzini, è stato firmato da 746 tra docenti, magistrati e avvocati. Tra le adesioni alcuni dei più autorevoli giuristi italiani, fra cui il preside della Facoltà di Giurisprudenza di Milano Nerina Boschiero, costituzionalisti del calibro di Paolo Ridola, Roberto Romboli, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Marilisa D’Amico, Gaetano Azzariti, Salvatore Prisco, Mauro Volpi, Augusto Cerri, Carmela Salazar, Tommaso Francesco Giupponi e molti altri), gran parte dei massimi esperti italiani di diritto di famiglia e dei minori (Paolo Zatti, Gilda Ferrando, Salvatore Patti, Maria Carmela Venuti, Maria Rosaria Marella, Alfredo Galasso, Paolo Cendon) oltre a  giuristi illustri come Giulia Rossolillo, Vladimiro Zagrebelsky (già giudice della Corte europea dei diritti umani), Stefania Bariatti, Eva Cantarella (già professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano a Milano), Nicola Colaianni (ordinario di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiastico comparato a Bari), Claudio Scognamiglio, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli e tantissimi altri ed altre ancora. Hanno appena aderito anche il professor Stefano Rodotà (numero 535) ed il prof. Cesare Pinelli (ordinario diritto costituzionale, Università Sapienza di Roma, n. 556).

Fra i firmatari anche MAGISTRATURA DEMOCRATICA ed AREA,  oltre a numerosissimi magistrati noti, come l’ex procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo Bruti Liberati, Gabriella Luccioli, ex presidente della sezione famiglia di Cassazione, l’ex presidente del Tribunale per i minorenni di Roma Carmela Cavallo, l’attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna Giuseppe Spadaro, Bianca La Monica, presidente della sezione famiglia della Corte d’Appello di Milano, Francesco Mazza Galanti, Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, Elena Paciotti, presidente della Fondazione Basso, Livio Pepino, oggi direttore delle Edizioni Gruppo Abele, Gherardo Colombo, oltre a presidenti di tribunale (Reggio Emilia e Pistoia), noti giudici della Corte di Cassazione, come Domenico Carcano, Luciana Barreca, Giacinto Bisogni, e giudici di merito, fra cui moltissimi con competenze specifiche in materia di famiglia (come Francesco Mazza Galanti, presidente della sezione famiglia del tribunale di Genova) ed assai conosciuti (vedi i presidenti di sezioni civili a Milano e Firenze, Elena Rivacrugnolo e Luciana Breggia, quest’ultima anche presidente e animatrice degli Osservatori sulla giustizia civile), in particolare per le specifiche competenze in materia di minori e famiglia, come ad es. Geremia Casaburi, consigliere d’appello a Napoli e noto esperto di diritto minorile per il Foro Italiano.

Dopo l’adesione della Camera Minorile di Milano, hanno aderito anche

il Consiglio Direttivo dell’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI,

l’AIAF nazionale, ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI,

la  ASSOCIAZIONE AVVOCATI CAMERA MINORILE DELL’EMILIA ROMAGNA,

il direttivo dell’AIGA, ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI, SEZIONE DI BOLOGNA,

l’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA, SEZIONE BOLOGNA

Numerosissimi gli avvocati, fra cui Gianfranco Dosi, presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e tanti nomi assai noti, ad esempio Annamaria Bernardini de PaceAda Valeria Fabj, avvocato matrimonialista ed ex Senatore della Repubblicae meno noti che continuano ad aderire in queste ore mentre l’appello sta ancora girando nelle liste delle associazioni.

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Unioni gay: i bambini, innanzitutto

-Appello dei giuristi-

 

I giudici di Strasburgo con la sentenza del 21 luglio 2015 hanno condannato l’Italia per inottemperanza all’obbligo positivo di dare attuazione ai diritti fondamentali alla vita privata e alla vita familiare delle coppie dello stesso sesso. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, il Parlamento italiano è chiamato oggi ad approvare “con la massima sollecitudine” una “disciplina di carattere generale” che tuteli le unioni omosessuali. Le corti europee richiedono che la normativa da emanare sia conforme al principio di non discriminazione ed assicuri un trattamento giuridico omogeneo a quello delle coppie coniugate, giacché ogni disparità esporrebbe la legge a nuovo vaglio di legittimità.
Preoccupa, quindi, che il dibattito sociale e parlamentare sembri bloccarsi sul tema della genitorialità, agitando questioni estranee al ddl (quale quella della surrogazione di maternità, comunque oggi vietata in Italia) e rischi di arenarsi sullo scoglio della c. d. stepchild adoption.
Quali giuristi (docenti universitari, giudici, avvocati) impegnati sui temi dei diritti fondamentali, del diritto di famiglia e dei minori, non possiamo non rilevare che l’adozione del figlio da parte del partner del genitore biologico (c. d. “adozione in casi particolari”), diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto, rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso.
Il riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura difatti al bambino i diritti di cura, di mantenimento, ereditari ed evita conseguenze drammatiche in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, salvaguardando la continuità della responsabilità genitoriale nell’esclusivo interesse del minore.
Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall’altra parte, ignorandone le esigenze di protezione.
La giurisprudenza italiana ed europea segnala come la scelta più ragionevole e giuridicamente corretta consista nel consentire ai giudici di valutare caso per caso se l’adozione da parte del partner assicuri la migliore protezione dell’interesse superiore dei figli di genitori omosessuali. La giurisprudenza di merito ha già individuato diverse modalità di tutela, secondo la disciplina vigente, consentendo l’adozione ex art. 44, lettera d, Legge adozioni e, in alcuni casi, la trascrizione di atti esteri.
Tutti i Paesi con civiltà giuridica a noi affine si sono dotati di strumenti efficaci per la tutela dei figli di genitori omosessuali: la stepchild adoption, in forma analoga a quella prefigurata nel ddl in discussione, è prevista da anni nella legge tedesca; alcuni dei maggiori Paesi europei (Regno unito, Francia, Spagna) già ammettono l’adozione piena e legittimante.
Va, dunque, rigettato il ricorso a un inedito “affidamento in casi particolari” perché del tutto inadeguato alla protezione dei bambini, che non possono restare in balia di status precarî e revocabili, ma che, al contrario, necessitano di stabilità giuridica, di genitori che abbiano responsabilità nella cura, nell’educazione e nel mantenimento sino alla maggiore età ed oltre.
Va, pure, respinta con forza l’ipotesi di una legge sulle unioni civili che oggi regoli soltanto le relazioni tra gli adulti, perché ciò significherebbe l’ennesimo rinvio che ancora una volta lascerebbe senza protezione proprio i soggetti più deboli, i bambini.

FIRMATARI:

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L’adozione da parte della comadre è nell’interesse della minore: conferma anche dai giudici d’appello

2010-06-25 17.11.46Con sentenza depositata oggi 23 dicembre 2015 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del luglio 2014 che aveva disposto l’adozione di una bambina da parte della comamma.

Anche i giudici d’appello affermano, dunque, che quando vi sia una stabile relazione genitore/figlio, l’art. 44 lett. D della Legge n. 184 del 1983 consente di disporre l’adozione. Si riafferma così che il giudice può e deve valutare se nel caso concreto l’adozione da parte della comadre è nell’interesse del minore.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma rappresenta dunque una importante affermazione dell’indirizzo interpretativo, già fatto proprio dal Collegio di primo grado, che di recente aveva trovato conferma anche in una decisione dalla Corte d’Appello di Milano: l’art. 44 lett. D della Legge sull’adozione rappresenta «una clausola residuale in cui valutare tutti quei casi non sempre esemplificabili che nella realtà possono presentarsi e che non possono farsi rientrare nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c)» e che, secondo la valutazione del giudice minorile, consigliano l’affermazione giuridica del rapporto di genitorialità nell’esclusivo interesse superiore del minore.

Tale interesse è sicuramente sussistente nell’ipotesi «di un profondo legame» della minore instaurato con la comadre «sin dalla nascita e caratterizzato da tutti gli elementi affettivi e di riferimento relazionale, interno ed esterno, qualificanti il rapporto genitore/figlio». La Corte d’Appello capitolina rammenta, peraltro, che «non si tratta, quindi, come ritenuto dal PM appellante, di affiancare una seconda figura materna o creare un nuovo rapporto genitore-figlio, ma di prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita della minore e valutare l’utilità per quest’ultima che la relazione di fatto esistente sia rivestita giuridicamente a tutela della minore medesima».

Con le due decisioni della Corte d’Appello di Roma e di Milano, in rapida successione, si consolida così una (more…)

La Corte d’appello di Milano dispone la trascrizione di una adozione “piena” da parte della mamma sociale

2015-02-01 08.27.21Con provvedimento in data 16 ottobre 2015, reso noto oggi (Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015 – Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani), la Corte di Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell’adozione di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di donne.
La decisione rappresenta un nuovo momento di svolta, che arriva peraltro nel momento in cui è sempre più accesa la discussione sull’inserimento nella legge sulle Unioni civili della possibilità di adozione dei figli nell’ambito di coppie dello stesso sesso (cd. stepchild adoption). Attraverso la trascrizione del provvedimento straniero viene riconosciuta, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena, o legittimante, della minore da parte della sua mamma sociale e non soltanto una adozione cd. “in casi particolari”, con conseguente instaurazione di un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale (anche nei confronti, ad es., dei parenti della madre sociale, che oggi vengono così riconosciuti pienamente nonni e zii della ragazzina).
Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio celebrato in Spagna fra le due mamme (per le ragioni già esposte dalla stessa Corte d’Appello di Milano in un recentissimo provvedimento) e, per conseguenza, del divorzio nel contempo intervenuto fra le due donne, la Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione piena, con effetti legittimanti, della minore attribuendole anche il doppio cognome.
Nel provvedimento si dà atto che la minore è una ragazzina di dodici anni che sin dalla nascita «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile». (more…)

Il parlamento portoghese apre alle adozioni per le coppie dello stesso sesso

Portuguese parliament rejects spending cuts, sparking crisisdi Giovanni Damele*

Sullo sfondo di una situazione politica in piena evoluzione, a quasi due mesi dalle elezioni, con un governo uscente di centro-destra che non ha superato lo scoglio del voto di fiducia e un governo incaricato frutto di un’inedita maggioranza a sinistra, il parlamento monocamerale lusitano (Assembleia da República – AR) ha approvato a larga maggioranza, il 20 novembre scorso, il progetto di legge sull’adozione per le coppie omosessuali unite in matrimonio o in unione di fatto (qui il progetto di legge sull’adozione presentato dal PS; qui la pagina dell’iter legislativo). Senza grandi clamori e dopo quattro tentativi falliti, ha superato così il primo passaggio legislativo, quello della votazione generale, un progetto di legge che aveva già suscitato ampie discussioni nell’opinione pubblica e nel parlamento portoghesi.

Dopo l’approvazione della legge sul matrimonio omosessuale, nel 2010, questo progetto di legge costituisce un ulteriore passo avanti nella riforma del diritto di famiglia portoghese, estendendo la possibilità di adottare a tutte le coppie indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale. Un processo di riforma che, (more…)

Stepchild adoption: nuova conferma dal Tribunale minori di Roma

2012-10-03 23.27.44Mentre in Parlamento continua a restare arenato il ddl sulle Unioni civili, che come noto prevede la possibilità di stepchild adoption ex art. 44 lett. B della Legge 4 maggio 1983, n. 184, con una nuova sentenza in data 22 ottobre 2015, il  tribunale per i minorenni della capitale conferma la possibilità di adozione da parte della mamma non biologica (con assegnazione del doppio cognome) a norma della lettera D del medesimo articolo. Si tratta di una conferma dell’indirizzo inaugurato poco più di un anno fa con sentenza depositata il 30 luglio 2014.

Le motivazioni ripercorrono quanto già esposto allora dal tribunale, con la rilevante considerazione che l’omogenitorialità è “una genitorialità diversa ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale” e che le opinioni in senso contrario rappresentano un “convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire”.

Il tribunale della capitale osserva come allo stesso non tocchi costruire alcuna nuova realtà giuridica o creare “nuovi diritti”, ma soltanto di vagliare la rilevanza giuridica della situazione già esistente, verificando quale fattispecie giuridica trovi applicazione alla luce del superiore principio dell’esclusivo interesse della minore.

I giudici capitolini rinvengono nell’art. 44, lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) l’istituto giuridico applicabile nel caso de quo, rammentando come questa norma sia stata già interpretata dalla giurisprudenza nel senso di consentire l’adozione da parte di singoli o di coppie non sposate nel caso in cui sussista di fatto una relazione genitoriale col minore.

La soluzione adottata dal tribunale, lungi dal rappresentare una interpretazione creativa (more…)

Omogenitorialità: la Corte di Palermo manda gli atti alla Consulta

2012-10-07 09.30.33

Anche la Corte d’Appello di Palermo, dopo il tribunale per i minorenni di Bologna, ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità. In questo caso i giudici dubitano della legittimità dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale”. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, i giudici d’appello non hanno ritenuto possibile una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della norma. Si impone, tuttavia, una riflessione sulle fonti della genitorialità nel nostro ordinamento: se, come noto, la genitorialità consegue, anche, ad una consapevole assunzione di responsabilità genitoriale, cosa impone di escludere il riconoscimento della responsabilità del genitore omosessuale?

di Marco Gattuso

Con ordinanza depositata il 31 agosto 2015, la Corte d’Appello di Palermo ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale” (nella specie la ex partner, dello stesso sesso, del genitore cd. “biologico”).

La Consulta viene così investita, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, d’una nuova questione di incostituzionalità in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità (more…)

Palermo, piena tutela dei diritti dei bambini dopo la separazione delle co-mamme

2015-02-12 23.22.23Il Tribunale di Palermo con decreto del 13 aprile 2015 ha riconosciuto il diritto di due minori di mantenere un rapporto stabile e significativo con la mamma sociale, priva cioè di legami biologici con gli stessi, prevedendo in caso di separazione dei genitori dello stesso sesso un calendario preciso che consenta a quest’ultima di tenere con sé i figli per alcuni giorni alla settimana. Si tratta della prima decisione in tal senso nell’ordinamento italiano (provvedimento segnalato dall’avv. Arianna Ferrito dello Studio Legale Galasso, che si ringrazia).

L’unico precedente noto sul punto era, difatti, ormai piuttosto risalente e negativo (Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 ottobre 2009).

Il precedente milanese aveva suscitato forti perplessità per la evidente sottovalutazione del superiore interesse del minore, posto che il tribunale pur avendo acquisito una c.t.u. che aveva accertato la sussistenza di un forte legame genitoriale con la mamma sociale, ed una concreta sofferenza dei bambini in seguito alla sua rescissione, aveva poi escluso un intervento a sua tutela (per un commento critico, cfr. Gattuso Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, II, 584).

Passati alcuni anni, che hanno visto una intensa attività di ricerca ed approfondimento scientifico (giuridico, psicologico ecc.) e, soprattutto, l’affermazione sempre più estesa delle istanze delle cd. famiglie arcobaleno (la cui associazione ha diffuso ieri la notizia della decisione siciliana) il tribunale di Palermo si allontana oggi radicalmente da quell’indirizzo assicurando piena protezione al diritto dei minori di mantenere una stabile relazione col genitore non biologico.

Nel provvedimento del Tribunale palermitano si legge difatti che (more…)

Importante precedente della Corte Suprema Federale brasiliana sull’adozione da parte di coppie omossessuali

imagedi Giovanni Damele*

Dando seguito alla propria decisione del 2011, con la quale dichiarò la costituzionalità dell’ “unione stabile” (união estável) tra due persone dello stesso sesso intesa come “entità familiare”, equiparata quindi sul piano dei diritti e dei doveri alla “unione stabile” eterosessuale, la Corte Suprema Federale brasiliana (Supremo Tribunal Federal – d’ora in poi STF) ha negato, con decisione del 5 marzo 2015 della giudice Carmen Lúcia, le cui motivazioni sono state pubblicate nello scorso 18 di marzo, il ricorso straordinario presentato dal Pubblico Ministero dello Stato del Paraná contro l’adozione da parte di una coppia omosessuale di un minore di 12 anni, stabilendo così un importante precedente, per il Brasile, in materia di adozioni da parte di coppie omosessuali.

Il caso era giunto fino al STF dopo che il Pubblico Ministero del Paraná aveva fatto ricorso nei gradi inferiori di giudizio contro la richiesta di adozione di un minore di 12 anni da parte di una coppia omosessuale, ritenendo che l’adozione da parte di coppie omosessuali dovesse essere limitata a maggiori di 12 anni, in modo da dare al candidato all’adozione l’opportunità di potersi pronunciare sulla stessa. Rigettato dalla Corte di Giustizia del Paraná e dalla Corte Suprema di Giustizia brasiliana, proprio sulla base della giurisprudenza del STF, il ricorso è così giunto alla Suprema Corte, che lo ha definitivamente rigettato, con decisione del 5 marzo scorso. Motivando la decisione monocratica, la giudice Carmen Lúcia ha fatto diretto riferimento al precedente del 2011, sostenendo che qualsiasi limite d’età imposto alla sola adozione da parte di coppie omosessuali sarebbe andato contro (more…)

Il Comune di Roma trascrive certificato di nascita con due mamme

2012-10-09 00.24.25L’Ufficio di stato civile del Comune di Roma con provvedimento in data 4 febbraio 2015 ha provveduto alla trascrizione del certificato di nascita di un bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una madre argentina, in seguito a procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un cognome composto dal cognome di ciascuna madre.

Si tratta del secondo caso in Italia dopo il decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 di cui ha dato di recente notizia il nostro sito (1) ma, a quanto consta, si tratta del primo caso in cui ciò avviene per determinazione di una amministrazione comunale, senza la necessità di ricorrere ad un intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Nel Comunicato stampa dell’avv. Alexander Schuster (membro della redazione di GenIUS) che ha assistito il bambino e le due donne,  si evidenzia come a fronte dell’iniziale diniego dell’Amministrazione si sia rilevato dirimente il rilievo che la mancata iscrizione delle due madri sul certificato di nascita non potesse trovare ostacolo nell’ordine pubblico.

Ill difensore sottolinea che «non si può che accogliere con favore il fatto che (more…)

La Corte Costituzionale austriaca sancisce l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

imageCon la sentenza dell’11 dicembre 2014, in commento, la Corte Costituzionale austriaca ha ritenuto l’illegittimità della norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca), escludendo i partner registrati dello stesso sesso. Per la Corte tale disciplina configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dandone invece per presupposta la mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto precluderebbe, infatti, la possibilità stessa di valutazione del caso concreto da parte del giudice, mentre é invece difficile, se non impossibile, secondo i giudici, sostenere che l’adozione congiunta corrisponda all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale.

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

La Corte Costituzionale austriaca, con decisione in data 11 dicembre 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina sull’adozione, per la parte in cui non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione stessa, sia con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il ricorso era stato presentato da due donne che vivevano insieme dal 1998, le quali avevano poi concluso nel 2011 un’unione registrata, possibilità prevista in Austria dal 2009 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz EPG BGBl I Nr 135/2009 IdF BGBl I Nr 179/2013). Nel marzo del 2012 era poi nata una bambina, concepita con inseminazione artificiale effettuata in Germania.
La minore, dal momento della nascita, ha vissuto con le due donne, l’una sua madre biologica, l’altra compagna registrata di quest’ultima, curata ed amata da entrambe. Nel gennaio del 2014 la partner registrata ha adottato la bambina. Al rapporto di genitorialità (more…)

Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può essere trascritto in Italia

foto3di Marco Gattuso

Con decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 (vedi qui la massima), reso noto oggi dal nostro portale ARTICOLO29, viene riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, del figlio di una coppia omosessuale.
Con una decisione davvero storica, la Corte d’Appello di Torino, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale, ha ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. Il bambino, dunque, è figlio di due madri anche per la legge italiana. Si tratta del primo caso per il nostro Paese: il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del 30 luglio 2014 (vedi qui la prima nota di Marco Gattuso in ARTICOLO29 e qui il commento di Joelle Long in ARTICOLO29) aveva consentito, per la prima volta, ad una co-madre di adottare il figlio della compagna, oggi vi è il riconoscimento della doppia maternità sin dalla nascita.
Nella specie una donna italiana ed una spagnola avevano avuto un bambino a Barcellona: la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. Abbiamo, dunque, sia la fecondazione eterologa mediante donazione del seme da parte di un donatore esterno alla coppia, sia la scissione fra la madre genetica (cui risale l’ovocita fecondato) e la madre biologica (che ha condotto la gestazione).
La Corte ha smentito il tribunale di primo grado (more…)

La “presunzione di maternità” presto in vigore in Belgio

Hodler-mother-and-childCon la legge che entra in vigore il primo gennaio, il Belgio riconoscerà il principio di presunzione di maternità nell’ambito delle coppie di donne sposate. Non sarà più necessario, quindi, ricorrere all’adozione del figlio del partner. Ratio della legge é una più incisiva protezione del minore, visto che il riconoscimento verrà ordinato dal giudice anche contro la volontà della co-madre, ove sia provato che aveva acconsentito alla procreazione assistita.

di Anna Maria Lecis Cocco Ortu*

Il 1° gennaio 2015 entrerà in vigore in Belgio la Loi portant établissement de la filiation de la coparente, promulgata il 5 maggio. La legge, introducendo nell’ordinamento giuridico la nozione di “coparente” (che potremmo tradurre letteralmente come co-genitrice, o meglio seconda madre, dal momento che la legge prende in considerazione esclusivamente il cogenitore di sesso femminile), estende tutte le norme sul riconoscimento del legame di filiazione e sulla presunzione di paternità alla coniuge della madre che dia alla luce un figlio in costanza di matrimonio. Inoltre, la legge prevede anche la possibilità di riconoscimento da parte della compagna non sposata della madre, alle stesse condizioni previste fino ad ora per il riconoscimento della paternità all’interno di coppie di fatto eterosessuali che abbiano condiviso un progetto genitoriale.

È importante sottolineare che la legislazione tiene a distinguere lo statuto di “madre” (principale, originaria), riservato alla madre biologica, da quello del secondo genitore di sesso femminile, evitando (more…)