Categoria: discriminazione

Omogenitorialità: la Corte di Palermo manda gli atti alla Consulta

Anche la Corte d’Appello di Palermo, dopo il tribunale per i minorenni di Bologna, ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità. In questo caso i giudici dubitano della legittimità dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale”. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, i giudici d’appello non hanno ritenuto possibile una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della norma. Si impone, tuttavia, una riflessione sulle fonti della genitorialità nel nostro ordinamento: se, come noto, la genitorialità consegue, anche, ad una consapevole assunzione di responsabilità genitoriale, cosa impone di escludere il riconoscimento della responsabilità del genitore omosessuale?

di Marco Gattuso

Con ordinanza depositata il 31 agosto 2015, la Corte d’Appello di Palermo ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale” (nella specie la ex partner, dello stesso sesso, del genitore cd. “biologico”).

La Consulta viene così investita, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, d’una nuova questione di incostituzionalità in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità (more…)

Libertà di coscienza, libertà di impresa e divieto di discriminazione nel recente “caso della torta nuziale”

Ha suscitato un certo dibattto, in America, la sentenza di condanna di un pasticciere che aveva rifiutato di cucinare la torta nuziale per una coppia lesbica. La Corte dell’Oregon esamina a fondo il confine tra la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di esprimere il proprio credo religioso ed il divieto di discriminazione, escludendo che il mancato confezionamento di un dolce nuziale concreti una libera espressione del proprio pensiero ed osservando che la questione «attiene, piuttosto, al rifiuto dei proprietari della pasticceria di servire un cliente per il suo orientamento sessuale», il che configura, oggettivamente, una discriminazione vietata dalla Legge. L’Autrice ne trae qualche indicazione anche per l’asfittico dibattito italiano: viene da chiedersi, difatti, se il giustificare singoli atti (o provvedimenti normativi) in nome dell’esercizio della libertà di opinione e di religione non rappresenti oggi piuttosto un escamotage per offrire loro copertura costituzionale senza entrare nel merito dei loro contenuti e delle loro implicazioni.

di Angioletta Sperti*

Una corte dell’Oregon (USA) ha recentemente condannato al pagamento di $ 135.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale i proprietari di una pasticceria che si erano rifiutati di confezionare una torta nuziale ad una coppia lesbica. La sentenza –Bureau of Labor and Industries of the State of Oregon, decisione del 2 luglio 2015 [1]- ha suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica americana e merita alcune considerazioni poiché solleva interessanti questioni in merito al conflitto tra la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa e la libertà di iniziativa economica privata ed il principio di eguaglianza.

I fatti ed i motivi della decisione.

Nel gennaio del 2013 due donne, Laurel Bowman and Rachel Cryer, decidono di unirsi in matrimonio e quest’ultima si reca presso una pasticceria – la Sweet Cakes by Melissa – per richiedere il confezionamento di una torta nuziale. Il proprietario le chiede i nomi degli sposi da scrivere sulla torta e quando apprende che si tratta di due spose, afferma di non poter accettare la richiesta perché il matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario ai propri precetti religiosi.

Profondamente rammaricate per l’accaduto e preoccupate per il dispiacere che la vicenda ha suscitato anche ai propri bambini, le due donne (more…)

A victory for Italian same-sex couples, a victory for European homosexuals? A commentary on Oliari v Italy

Con la sentenza Oliari e altri c. Italia per la prima volta la Corte EDU sancisce che la mancata previsione, da parte del legislatore italiano, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione. L’articolo si propone di sottolineare luci ed ombre del ragionamento seguito dal giudice sovranazionale. Da un lato, si sottolineerà l’importanza della decisione come analisi critica delle contraddizioni che caratterizzano il dibattito italiano in merito al riconoscimento giuridico delle relazioni omosessuali e, al contempo, il suo inserirsi nel percorso di progressiva estensione della protezione garantita dall’articolo 8 della Convenzione alle persone dello stesso sesso coinvolte in una relazione intima e affettiva. Tale risultato viene peraltro conseguito richiamando la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Obergefell v. Hodges, una mossa inusuale per i giudici di Strasburgo e da non trascurare per le controversie future. Dall’altro lato, si osserverà la sorprendente mancanza dell’accertamento di una possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare congiuntamente al principio di non-discriminazione, che rischia di limitare la portata del giudicato alla sola situazione italiana. Ancora, delude il fatto che la Corte non abbia neppure esaminato la possibile violazione da parte dell’Italia del diritto a contrarre matrimonio in base all’art. 12 della Convenzione, confermando invece il riconoscimento di un ampio margine statale di apprezzamento. Il matrimonio omosessuale, pertanto, rimane per la Corte EDU ancora un “tabù”.

In Oliari and others v. Italy the European Court of Human rights established for the first time that the legislator’s failure to guarantee a legal framework recognizing non-marital same-sex relationships constitutes a violation of the right to respect for private and family life under article 8 of the European Convention of Human Rights. This article aims to underline positives and negatives in judges’ reasoning. Particularly, it will be underlined the relevance of the judgment both as a critique on major contradictions characterizing Italian institutional debate around the issue of same-sex partnerships, and as a further step in the progressive application of article 8 ECHR to protect same-sex individuals committed in an intimate relationship. Such result is indeed achieved by referring expressly to the US Supreme Court judgment in Obergefell v. Hodges, which is uncommon for the Strasbourg Court and should not be overlooked for future cases. However, the article observes how the Chamber surprisingly failed ascertaining a possible violation of the right of private and family life in conjunction with the non-discrimination principle. This risks limiting the effects of its reasoning to the Italian situation only. Moreover, it is disappointing to notice that the European Court did not even examine Italy’s violation of the right to marry under art.12 of the Convention, and contrarily granted a wide margin of appreciation to the States. At present, same-sex marriage still remains “taboo” for the ECtHR.

di Giuseppe Zago *

 

Last 21 July, the European Court of Human Rights (ECtHR) in Oliari and others v. Italy had once again the opportunity to analyze the status of same-sex couples wishing to marry or enter into a legally recognized partnership. This resulted in a groundbreaking judgment, with which the Court stated that the absence of a legal framework recognizing homosexual relationships violates the right to respect for private and family life as provided by article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR).[1]

The decision plunges into the current legal situation of Italy, but also contributes to the progressive interpretation of the Convention principles in relation to the right of same-sex individuals to enter stable intimate relationships, especially building up on the outcomes of the previous cases Shalk and Kopf v. Austria and Vallianatos and others v. Greece. (more…)

Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia

La presente nota commenta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015 nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11). Il caso riguarda tre coppie di italiani che hanno lamentato come l’impossibilità di sposarsi nell’ordinamento italiano, correlata all’inesistenza di una legge sulle unioni same-sex, abbia violato la Convenzione EDU. La decisione condanna l’Italia e le impone di dotarsi di una legislazione che riconosca e disciplini le unioni formate da persone dello stesso sesso. La Corte EDU afferma che il contenuto fondamentale dell’art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) è la tutela degli individui contro le ingiustificate interferenze delle pubbliche autorità. La disposizione tuttavia comprende anche “obblighi positivi”, finalizzati a rendere effettivo il diritto al rispetto della vita familiare. Gli Stati membri, di conseguenza, possono essere chiamati ad adottare misure finalizzate ad assicurare il rispetto per la vita familiare anche nella sfera delle relazioni interindividuali. La presente nota suggerisce, alla luce dei precedenti della Corte EDU, che la decisione Oliari rappresenta una tappa molto importante nel percorso che sta portando al riconoscimento delle unioni same-sex in Europa.

This note is a commentary to the decision rendered by the European Court of Human Rights on 21st July 2015 in the Oliari and Others v. Italy case (App. No(s) 18766/11 and 36030/11). The case concerned three Italian couples who complained about the impossibility of getting married under the Italian judicial system, which, in combination with the lack of any laws regarding same-sex unions, has breached the ECHR. The ruling has convicted Italy and requires it to provide for legal recognition of same-sex couples. The ECtHR affirm that the essential object of Article 8 of the ECHR (Right to respect for private and family life) is to protect individuals against arbitrary interference by public authorities. Furthermore, Article 8 includes certain “positive obligations” aiming to ensure that the right to respect for family life is effectively observed. Member States may therefore be called upon to adopt measures designed to secure respect for family life even in the sphere of the relations of individuals between themselves. This commentary argues, in the light of the ECtHR’s precedents, that the decision rendered in the case Oliari is a very important step in the path that is leading to the recognition of same-sex unions in Europe.

di Livio Scaffidi Runchella*

Ultreya è un augurio, pieno di mistero, che i pellegrini del cammino di Santiago di Compostela, sin dal medio evo, sono soliti scambiarsi sia come saluto che per farsi coraggio. Il termine, che trae origine dall’uso popolare del latino, significherebbe “sempre più avanti”.

La sentenza del 21 luglio 2015, resa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11), sembra essere un augurio rivolto alle coppie formate da persone dello stesso sesso ad andare “ultreya” nel lungo e tortuoso percorso, fatto anche di istanze giurisdizionali, che si auspica porterà in tempi brevi all’eliminazione delle discriminazioni esistenti fra famiglie same-sex e famiglie “tradizionali”.

La decisione origina dall’esame di due distinti ricorsi poi riuniti, proposti da tre coppie (more…)

La traduzione della parte centrale della sentenza che condanna l’Italia

Pubblichiamo la traduzione in italiano – opera mirabile, ancora una volta, dell’avv. Roberto De Felice, avvocato dello Stato – del passaggio più importante della decisione di ieri, 21 luglio 2015, con cui la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione) delle persone gay, lesbiche e bisessuali, condannandolo a risarcire ai ricorrenti un danno pari ad € 5.000,00.

Dopo avere affermato che “La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione” ed avere riconosciuto che le coppie dello stesso sesso sono protette dalla norma che assicura tutela alla “vita familiare”, la Corte rileva che “a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni (v. paragrafi 126 e 46-47 supra), il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa” e ciò nonostante la Corte costituzionale italiana e la Corte di cassazione avessero già rilevato più volte una lesione della Costituzione italiana (articolo 2) e sollecitato un intervento del Parlamento.
A questo riguardo la Corte ricorda che “un tentativo premeditato di impedire l’esecuzione di una sentenza definitiva ed esecutiva, che sia inoltre tollerato se non tacitamente approvato dai poteri esecutivo e legislativo dello Stato, non può essere spiegato in termini di un qualsiasi legittimo pubblico interesse o degli interessi della comunità nel suo complesso. Al contrario è suscettibile di minare la credibilità e l’autorità dell’autorità giudiziaria e di mettere a rischio la sua efficacia, fattori che sono della massima importanza dal punto di vista dei principi fondamentali sottostanti alla Convenzione”

 

Corte europea dei diritti umani – sezione quarta, Oliari e altri. c Italia, decisione del 21 luglio 2015  -Pres Hirvela – Giudici Raimondi, Bianku, Tsotsoria (conc.), Mahoney (conc.), Vehabovic (conc.), Grozev- TRADUZIONE ITALIANA DEI PARAGRAFI DA 159 A 188 concernenti le motivazioni della Corte in ordine all’accertamento della violazione dell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani

RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE- COPPIE OMOSESSUALI- OMESSA PREVISIONE DI RICONOSCIMENTO E TUTELA – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU- SUSSISTE

La Repubblica Italiana, non avendo riconosciuto né tutelato, almeno mediante l’istituto delle unioni civili o partnership registrate, le coppie omosessuali, ha violato il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.

(CEDU, art 8 )

Il diritto al rispetto per la vita familiare impone l’obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone delle stesso sesso

di Carmelo Danisi*

Se prima di oggi qualche dubbio poteva sorgere sul preciso contenuto della protezione offerta dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani alla coppia dello stesso sesso, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito ogni dubbio con la pronuncia del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia (18766/11 and 36030/11). Sostanzialmente, l’Italia ha fallito nell’osservare gli obblighi positivi che derivano dall’articolo 8 Cedu e che consistono nella necessità di prevedere almeno una forma di riconoscimento giuridico della relazione stabile tra persone dello stesso sesso. Diversamente, la Convenzione non impone agli Stati membri del Consiglio d’Europa di introdurre il matrimonio per tali coppie essendo, in questo momento storico, sufficiente una forma di riconoscimento alternativa ad esso.
Il caso esaminato dalla Corte europea era stato avviato da una serie di coppie, stabilmente conviventi, che avevano tentato invano di contrarre matrimonio attraverso l’attuale procedura prevista dalla legge per le coppie eterosessuali. Dinanzi al rifiuto degli ufficiali dello stato civile dei Comuni interessati, il sig. Oliari e il suo compagno avviavano una serie di ricorsi che si concludevano con il rigetto delle loro argomentazioni basate sull’inesistenza di un divieto, nell’ordinamento italiano, di contrarre matrimonio, cosi come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2010. Le motivazioni sono ben note. Su questa base, le altre coppie di ricorrenti non procedevano con tutti i mezzi di ricorso disponibili considerata la loro ineffettività per una conclusione positiva dei loro casi.
Considerata l’impossibilità di vedere riconosciuta la loro unione, i ricorrenti lamentavano dinanzi alla Corte Edu la violazione degli articoli 8 e 12, letti singolarmente o in combinato al divieto di discriminazione di cui all’art. 14 Cedu, in ragione del loro orientamento sessuale.
In modo significativo, la Corte europea distingue il caso dal precedente Schalk and Kopf relative a un ordinamento – l’Austria – che forniva già ai ricorrenti una forma di riconoscimento alternativa. La Corte, dunque, si era pronunciata sulla necessità che l’Austria si dovesse attivare prima e, dato la mancanza di consensus tra gli Stati europei, aveva escluso la violazione della Cedu. Tuttavia, con riferimento al caso italiano, i giudici si trovano di fronte alla totale mancanza di una forma alternativa di riconoscimento giuridico dell’unione omosessuale
Concentrandosi sull’articolo 8, la Corte Edu ricorda principi oramai consolidati nella sua giurisprudenza, in particolare (more…)

La decisione più importante: ecco la traduzione italiana della sentenza americana

È connaturato all’ingiustizia che noi non possiamo sempre notarla nei nostri tempi”

La limitazione del matrimonio alle coppie eterosessuali può essere sembrata naturale e giusta per lungo tempo, ma la sua incompatibilità logica con il significato centrale del diritto fondamentale di sposarsi è ora manifesta”

***

Pubblichiamo la traduzione italiana del testo integrale della decisione della Corte suprema degli Stati uniti, OBERGEFELL V HODGES,  del 26 giugno 2015, Opinione della maggioranza (giudice A. Kennedy) a cura dell’avv. Roberto De Felice avvocato dello Stato, che sentitamente ringraziamo per l’incredibile e celere lavoro.

La lettura anche in italiano di questo testo, che rappresenta un punto di svolta per la storia dei diritti lgbti e più in genere dei diritti civili, influenzerà certamente il dibattito giuridico in tutto il mondo.

La sentenza, come spesso accade per le decisioni di common law, è una lettura semplice ed avvincente, anche per chi non ha competenze giuridiche, che ripercorre le storie di queste coppie, ne narra le vicissitudini (sino al decesso di alcuni coniugi), ne descrive le esigenze e spiega con profondità le ragioni, storiche, culturali, politiche e giuridiche, che coducono oggi la Corte suprema degli Stati uniti ad un punto di svolta.

I principi di diritto, di eguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge, di protezione degli individui, dignità personale, diritto a costruire una famiglia, diritto al matrimonio, sono gli stessi in tutti i Paesi a civiltà giuridica affine alla nostra, e dunque validi e destinati ad essere vagliati anche per l’indagine giuridica nel nostro Paese.

Grazie ancora, dunque, all’avvocato dello stato Roberto De Felice.

(M.G.)

Corte suprema degli Stati uniti, OBERGEFELL V HODGES, decisione del 26 giugno 2015 – Opinione della maggioranza (giudice A. Kennedy) – traduzione it. di Reberto De Felice per ARTICOLO29 www.articolo29.it

[whohit]traduz OBERGEFELL V HODGES[/whohit]

La Corte Suprema riconosce il diritto costituzionale al matrimonio delle persone gay e lesbiche

Con una sentenza storica, attesa da decenni da tutta la comunità gay e lesbica americana e non solo, la Corte Suprema degli Stati Uniti mette la parola fine ad una delle vicende più combattute e sofferte nella storia dei diritti civili, riconoscendo il diritto costituzionale delle persone gay e lesbiche di sposarsi. Tra i motivi più significativi per il riconoscimento del diritto al matrimonio, la Corte ricorda “che esso tutela i bambini e le famiglie e per questo trae significato dal diritto di procreare, di crescere ed educare i figli”. “In base alle leggi statali, alcune delle tutele per i bambini derivanti dal matrimonio sono di natura materiale. Ma dando riconoscimento e stabilità sul piano giuridico alle unioni tra i loro genitori, il matrimonio permette anche ai bambini di comprendere l’integrità e l’intimità della propria famiglia e la sua armonia con le altre famiglie della loro comunità e della loro vita quotidiana. Il matrimonio permette, inoltre, quella stabilità e permanenza che è importante per la tutela degli interessi del bambino”. Dopo aver, dunque, richiamato la realtà delle molte coppie omosessuali con figli, la maggioranza conclude che “escludere le coppie dello stesso sesso dal matrimonio contraddice una premessa centrale dello stesso diritto al matrimonio. Senza il riconoscimento, la stabilità, e la prevedibilità che il matrimonio offre, i loro bambini soffrono lo stigma derivante dal ritenere le loro famiglie come qualcosa di minore importanza. … Le leggi sul matrimonio che vengono in considerazione ai fini di questa pronuncia dunque danneggiano ed umiliano i bambini delle coppie dello stesso sesso”. Anche per questo i giudici americani ritengono indispensabile il loro intervento anche contro la volontà del Legislatore, perché “Gli individui non possono attendere l’azione del legislatore perché sia loro riconosciuto un diritto fondamentale”. “L’idea della Costituzione è quella di sottrarre certi temi alle vicissitudini della lotta politica e di porli oltre la portata delle maggioranze e dei funzionari pubblici”.

di Angioletta Sperti*

Con un’attesissima sentenza, Obergefell v. Hodges[1], la Corte Suprema degli Stati Uniti ha messo la parola fine a  più venti anni di lotta da parte delle coppie dello stesso sesso per il riconoscimento del proprio diritto al matrimonio in tutti gli Stati Uniti.

L’opinione della Corte, sostenuta da una maggioranza di 5 giudici su 4 e di cui è estensore il giudice Kennedy, conclude che gli Stati non hanno, in base al XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (in cui trovano espressione i principi dell’equal protection under the laws  e del due process of law),  né il diritto di negare licenze di matrimonio alle coppie dello stesso sesso, né quello di vietare, in base alla § 2  del Defense of Marriage Act[2](DOMA), il riconoscimento dei matrimoni “legalmente autorizzati e contratti” in altri stati dell’Unione.

La sentenza apre dunque al riconoscimento del diritto al matrimonio same-sex in tutti gli Stati dell’Unione. Prima della decisione, infatti, il diritto delle coppie omosessuali di unirsi in  matrimonio era riconosciuto in 36 dei 50 Stati.

L’antefatto giurisprudenziale.

Prima di ripercorrere le principali affermazioni della sentenza e tentarne un commento a caldo, occorre svolgere una breve premessa e ricordare che la sentenza rappresenta l’epilogo di una lunga e complessa vicenda giurisprudenziale iniziatasi nel 1993 quando, per la prima volta al mondo, la Corte Suprema dello stato delle Hawaii – in Baehr v. Lewin[3]riconobbe che la limitazione del matrimonio alle sole coppie eterosessuali rappresenta un’illegittima discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in violazione della Costituzione statale.

La pronuncia – del tutto isolata nel panorama giurisprudenziale e ancora distante dalla sensibilità del paese – suscitò un’accesa reazione sia a livello federale che nei singoli Stati: si temeva, infatti, che una volta ammessi i matrimoni same-sex in uno degli Stati, potesse derivarne la necessità di un riconoscimento sia a livello federale che da parte delle amministrazioni di tutti gli altri Stati. Per questo motivo, nel 1996, l’amministrazione Clinton sostenne in Congresso una proposta di legge, con l’intento di “definire e difendere il tradizionale istituto del matrimonio eterosessuale”[4]. La legge, dal titolo Defence of Marriage Act,  si proponeva di “definire e difendere il tradizionale istituto del matrimonio eterosessuale”[5] attraverso due centrali disposizioni: la § 2 –ora dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema –  che consentiva, come già ricordato, agli Stati di non riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati in altri Stati e, la sect. 3, che disponeva che a livello federale la parola “matrimonio” dovesse essere riferita alla sola coppia di sesso diverso ed il termine “coniuge” al marito o alla moglie di sesso opposto[6].

Quest’ultima disposizione fu dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema nel 2013, nel ben noto caso United States v. Windsor[7], di cui fu peraltro estensore lo stesso giudice Kennedy.Tuttavia, la pronuncia ritenne estranea all’oggetto del giudizio la definizione del potere degli Stati di ammettere e riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso e lasciò dunque impregiudicata la questione di legittimità costituzionale della § 2 del DOMA e, conseguentemente, quella relativa ai numerosi emendamenti costituzionali ed alle leggi ordinarie che, sin dalla fine degli anni Novanta, molti Stati  si erano affrettati ad adottare per vietare i matrimoni same-sex ed impedire il riconoscimento di quelli celebrati in altri Stati dell’Unione. (more…)

Il sì dell’Irlanda al matrimonio

A cinque anni dall’introduzione delle Unioni civili, l’Irlanda vota per l’abrogazione della discriminazione matrimoniale delle coppie dello stesso sesso

di Denis Amram

Con Referendum del 22 maggio 2015 l’Irlanda ha approvato il Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015 n. 5 con cui gli irlandesi sono stati chiamati ad esprimersi sull’introduzione di un modello matrimoniale “gender neutral”.
Con una ampia maggioranza di voti favorevoli, il nuovo articolo 41, sub. 4 della Costituzione irlandese recita dunque “Marriage may be contracted in accordance with law by two persons without distinction as to their sex”.
L’Irlanda diventa così il primo paese al mondo ad aver esteso il matrimonio alle coppie dello stesso sesso attraverso un referendum.
In realtà, la consultazione popolare è parte di un iter di revisione della Costituzione più complesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 46 Cost. la proposta di modifica di una norma costituzionale (Amendment of the Constitution Bill) deve essere prima approvata da entrambe le camere (Seanad e Dáil) e poi sottoposta a referendum. La stessa passa (o meno) con la maggioranza semplice dei voti espressi: nessun quorum partecipativo è richiesto. Infine, la nuova norma entra in vigore con la promulgazione del Presidente della Repubblica, il quale esegue un controllo formale sulla procedura legislativa, senza entrare nel merito delle modifiche costituzionali. (more…)

La Corte Costituzionale austriaca sancisce l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

Con la sentenza dell’11 dicembre 2014, in commento, la Corte Costituzionale austriaca ha ritenuto l’illegittimità della norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca), escludendo i partner registrati dello stesso sesso. Per la Corte tale disciplina configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dandone invece per presupposta la mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto precluderebbe, infatti, la possibilità stessa di valutazione del caso concreto da parte del giudice, mentre é invece difficile, se non impossibile, secondo i giudici, sostenere che l’adozione congiunta corrisponda all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale.

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

La Corte Costituzionale austriaca, con decisione in data 11 dicembre 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina sull’adozione, per la parte in cui non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione stessa, sia con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il ricorso era stato presentato da due donne che vivevano insieme dal 1998, le quali avevano poi concluso nel 2011 un’unione registrata, possibilità prevista in Austria dal 2009 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz EPG BGBl I Nr 135/2009 IdF BGBl I Nr 179/2013). Nel marzo del 2012 era poi nata una bambina, concepita con inseminazione artificiale effettuata in Germania.
La minore, dal momento della nascita, ha vissuto con le due donne, l’una sua madre biologica, l’altra compagna registrata di quest’ultima, curata ed amata da entrambe. Nel gennaio del 2014 la partner registrata ha adottato la bambina. Al rapporto di genitorialità (more…)

Confermata in appello la prima condanna per discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale

Con sentenza dell’11 dicembre 2014, resa nota oggi, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di un noto avvocato al pagamento in favore dell’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford della somma di € 10.000,00 ed alla pubblicazione di un estratto del provvedimento  sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, in ragione di dichiarazioni rese dal noto professionista nel corso di un’intervista durante il programma radiofonico “La Zanzara”, con le quali aveva reiteratamente affermato di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omossessuali (vedi qui l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo, con una  breve nota di Marco Gattuso e l’esaustivo commento di Francesco Rizzi Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati in ARTICOLO29, 2014.

[whohit]APPELLO Taormina  [/whohit]

La Cassazione sulla condotta omofoba della Pubblica Amministrazione

La Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza del 22 gennaio 2015, n.1126 (Pres. Segreto , est. Travaglino) ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva ridotto da 100.000 a 20.000 euro il risarcimento del danno dovuto ad un giovane cui era stata sospesa la patente a causa del suo orientamento sessuale.
Nel maggio 2001 il ragazzo in sede di visita militare aveva detto in tutta tranquillità ai medici d’essere gay e si era ritrovato coinvolto in una kafkiana vicenda, davvero incredibile, che aveva condotto addirittura a visite mediche ed alla sospensione della sua patente di guida.
Nella motivazione la Suprema Corte osserva come risulti leso «il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale», protetto dall’art. 2 Cost., rammentando altresì che «il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981».
Molto netta la presa di posizione dei giudici di legittimità, per i quali nonostante «il malaccorto tentativo» della Corte d’appello di Catania «di edulcorare la gravità (more…)

Alcune considerazioni sulla decisione della Corte Suprema di pronunciarsi nuovamente sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

 di Angioletta Sperti*

 La Corte Suprema degli Stati  Uniti – come già segnalato da Articolo29[1] – ha accettato di pronunciarsi in via definitiva sul diritto delle coppie omosessuali di contrarre matrimonio in tutto il territorio degli Stati Uniti e di ottenere il riconoscimento nel proprio Stato di residenza del matrimonio contratto in un altro Stato dell’Unione. La sentenza, attesa per la fine del mese di giugno 2015 – quale che sia il suo esito – sarà sicuramente la più rilevante pronuncia sul riconoscimento dei diritti civili degli ultimi decenni ed è dato presumere che essa eserciterà una notevole influenza anche al di fuori dei confini degli Stati Uniti.

Il writ of certiorari[2]  della Corte Suprema è stato accolto positivamente dai numerosi movimenti per i diritti delle coppie omosessuali che sperano nella conclusione della loro lunga battaglia per il riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso in tutto il territorio degli Stati Uniti[3]. La stessa amministrazione Obama ha peraltro manifestato apprezzamento per la decisione della Corte Suprema ed ha dichiarato l’intenzione di depositare come amicus curiae una memoria a sostegno della tesi dell’incostituzionalità dei same-sex marriage bans e per il pieno riconoscimento del diritto delle coppie omosessuali di sposarsi[4].

La questione oggetto del giudizio

La Corte ha, in particolare, concesso il certiorari su quattro ricorsi proposti da coppie dello stesso sesso residenti in Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee (more…)

Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e “giudizio di omogeneità”: nota a TAR Lazio 23.10.2013

Un diplomatico italiano sposato in Argentina con persona dello stesso sesso, in occasione del trasferimento dall’ambasciata di Buenos Aires a quella di Dheli, chiede il rilascio del passaporto diplomatico al proprio coniuge. In seguito al rifiuto del Ministero degli Affari Esteri, ricorre al T.A.R. Lazio, che tuttavia con sentenza del 23 ottobre 2013 rigetta il ricorso, sul rilievo che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è ammesso nel nostro Paese e che non ricorrono nella specie questioni attinenti a diritti fondamentali, ma solo questioni patrimoniali, di talchè non potrebbe operarsi quel “giudizio di omogeneità” fra coppie gay e coppie coniugate auspicato dalla Corte costituzionale nel 2010 e dalla Corte di cassazione nel 2012 (il passaporto verrà poi rilasciato su ordine dell’allora ministro degli esteri Emma Bonino). In questa nota critica, l’Autrice spiega le ragioni, tratte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, per cui la decisione del T.A.R. non la persuade.

di Alessia Bausone*

1. Il caso

Il Sig. C. B. è un funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Ruolo che ha svolto presso l’Ambasciata italiana a Buenos Aires nel quadriennio 2008-2012 con la qualifica di Primo Consigliere Commerciale. Terminato tale periodo, a partire dal 26 novembre 2012, il Sig. C. B. è stato destinato a prestare servizio in India presso l’Ambasciata italiana a New Delhi. Come funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, al Sig. C. B. è stato rilasciato il passaporto diplomatico ai sensi del D.M. 30 dicembre 1978, n. 4668 bis[1]. Tale documento è particolarmente importante, in quanto serve ad identificare il portatore come rappresentante diplomatico del proprio Paese. Gli consente di usufruire dell’immunità diplomatica ai sensi del diritto internazionale, oltre a concedergli la possibilità di essere esentato da formalità come la perquisizione dei bagagli o i controlli doganali o legate alle leggi locali del Paese ospitante. Oltre al passaporto diplomatico, al Sig. C. B. è stata riconosciuta una indennità di servizio all’estero adeguata al cambio di sede[2] e, anche, un contributo per le spese di trasporto delle proprie “masserizie” da Buenos Aires a New Delhi[3].

Il Sig. C. B. oltre a vantare un’ottima posizione lavorativa, ha anche una felice vita familiare. Difatti ha convissuto (more…)

Il congedo per matrimonio: perché deve estendersi anche ai lavoratori italiani coniugati o uniti civilmente all’estero con una persona del medesimo sesso

Negli ultimi anni sempre più datori di lavoro, pubblici e privati, hanno riconosciuto ai propri dipendenti il diritto di usufruire del congedo straordinario previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento in occasione di matrimonio (o unione civile) celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso. Ripercorrendo l’ormai cospicua serie di iniziative in questo senso (utile guida per il giuslavorista, con specifici link di richiamo agli accordi), l’Autrice spiega le ragioni per cui il matrimonio (o l’unione civile) contratto all’estero, ancorché allo stato privo di effetti per il nostro Paese, non possa non dare luogo al congedo straordinario, in quanto si tratta di atto giuridico comunque non più “inesistente” per l’ordinamento italiano e posto che il congedo è previsto “in occasione” della sua celebrazione ed è funzionale al suo perfezionamento e non è certo “effetto” del medesimo ed appare comunque funzionale allo svolgimento della “vita familiare” del lavoratore, protetta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani.

di Caterina Caput *

Nel corso del 2013 e in questa prima parte del 2014, diversi datori di lavoro hanno spontaneamente riconosciuto ai propri dipendenti, sposati o uniti civilmente all’estero con una persona del medesimo sesso, il diritto di usufruire del congedo straordinario, previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, in occasione del matrimonio del lavoratore.
Recentemente, ad esempio, l’Università degli Studi di Genova, partendo dalla richiesta di una propria dipendente lesbica, (more…)

Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati

La recente decisione del Tribunale di Bergamo del 6 agosto, con la quale un notissimo avvocato è stato condannato per discriminazione sul lavoro delle persone omosessuali, rappresenta la prima applicazione in Italia della normativa europea in materia di discriminazione per orientamento sessuale. L’Autore illustra tre specifiche ragioni per cui il caso merita attenzione, da cui gli operatori del diritto possono trarre spunto per una implementazione della lotta alla discriminazione secondo i canoni evidenziati anche dalla Corte di Giustizia.

The recent decision of the Bergamo Tribunal (6/08/2014), in which a very well-known Italian lawyer has been condemned for discriminatory conduct towards homosexuals, represents the first application in Italy of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation as provided under EU Law. The Author highlights three relevant reasons for which the case is worth attention. He argues that legal pratictioners in the field shall draw on such reasons to properly implement a strategy against discrimination designed according to the parameters established by the Court of Justice of the European Union.

di Francesco Rizzi*

La prima applicazione in Italia del divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro come sancito dal D.lgs. 216/03 (che recepisce la Direttiva direttiva 2000/78) costituisce per i giuristi che, a diverso titolo, si occupano di diritto antidiscriminatorio, un caso paradigmatico e di grande rilevanza, almeno per tre ragioni. Con l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo (di cui si può leggere qui la puntuale ed esaustiva sintesi di Marco Gattuso), il giudice del lavoro condanna per violazione del divieto di discriminazione diretta un noto avvocato che aveva dichiarato, lo scorso ottobre in una trasmissione radiofonica, che non avrebbe avviato collaborazioni nel suo studio (di natura autonoma o subordinata) con professionisti omosessuali, colorando le sue argomentazioni con espressioni omofobiche e volgari1. (more…)

La prima condanna in Italia per discriminazione fondata sull’orientamento sessuale: un caso esemplare

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014 ha condannato un notissimo avvocato italiano per discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale. Si tratta della prima decisione del genere nel nostro Paese.

(Marco Gattuso) Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014, ha accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese da un noto avvocato italiano, consistenti nell’avere affermato, nel corso di un programma radiofonico, di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omosessuali, condannandolo a risarcire i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ed a pubblicare l’ordinanza a proprie spese su uno dei principali quotidiani del Paese (il Corriere della Sera). Per quanto la disciplina antidiscriminatoria a protezione delle persone omosessuali sul luogo di lavoro sia stata introdotta in Europa, e dunque anche in Italia, da ben quattordici anni, si tratta del primo caso in assoluto di sua applicazione.

Ospite nell’ottobre 2013 della trasmissione “La zanzara”, l’avvocato aveva fatto diverse affermazioni palesemente ostili nei confronti delle persone gay e lesbiche, affermando, in particolare, che gli omosessuali “mi danno fastidio” e che “intanto io ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata”; all’ulteriore domanda del conduttore “cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale, non lo assume nel suo studio?” l’avvocato ribatteva “ah sicuramente no, sicuramente no” e reiterava più volte il concetto (“beh, vabbè sarà discriminazione, a me non me ne frega niente”; sollecitato ancora sul punto dal conduttore della trasmissione, “ognuno stia a casa sua, d’accordo, ma uno che vuole lavorare da lei, lei non può mettere il paletto <<non deve essere frocio>>”; “no, no, io metto questo paletto sì”; “arriva nell’ufficio del prof. Xxxxxxx un signore, chi è ? sono Francesco, prego avanti, salve sono laureato a Yale, sono il miglior avvocato su piazza però sono omosessuale, che dice Xxxxxxxx, non lo prende, il miglior avvocato del mondo?” l’avvocato rispondeva: “perché lo devo prendere, faccia l’avvocato se è così bravo e così, diciamo, così capace di fare l’avvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede. Da me non… mi dispiace turberebbe l’ambiente, sarebbe una situazione di grande difficoltà”).

La vicenda appare come un evidente caso di scuola di discriminazione, (more…)