Categoria: discriminazione

Una e indivisibile: da Bologna a Trento, le mamme non possono cambiare

Pubblichiamo il decreto con il quale il Tribunale di Trento ha ordinato all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trento di trascrivere fedelmente e integralmente l’atto di nascita di una minore, formato a Bologna con l’indicazione di due madri.

Il decreto trae origine dalla controversia tra una coppia di mamme – difese dall’Avvocato Michele Giarratano, che ringraziamo per averci inviato la decisione – e il Comune di Trento. A seguito della nascita della loro figlia a Bologna, le due madri ottenevano – dal locale Ufficiale dello stato civile – la formazione di un atto di nascita recante l’indicazione di entrambe e l’attribuzione alla bambina del doppio cognome. Ricevuto l’atto dal Comune di Bologna, l’Ufficiale di stato civile del Comune di Trento – luogo di residenza delle due donne – non solo trascriveva il suddetto atto parzialmente (indicando cioè come madre unicamente la partoriente) ma eliminava dall’atto di nascita anche il secondo cognome. L’identità personale della minore veniva così doppiamente lesa, con riguardo sia all’ascendenza che all’identificazione tramite doppio cognome.

Secondo il Tribunale di Trento – che segue il recente orientamento conforme del Tribunale di Rovereto e della Corte d’Appello di Trento –  tale condotta dell’Ufficiale dello stato civile è illegittima, giacché il d.P.R. n. 396/2000 in nessun luogo attribuisce all’Ufficiale dello stato civile il potere di intervenire su un atto di nascita formato in altro Comune della Repubblica: l’unico caso nel quale è consentito tale sindacato è in sede di controllo di conformità all’ordine pubblico in occasione della trascrizione di un atto formato all’estero. Al di fuori di questa ipotesi, l’unico strumento per ottenere la modifica sostanziale di un atto di stato civile già chiuso – al di là della correzione di errori materiali, consentita all’ufficiale che lo ha formato – è il procedimento giudiziale di rettifica disciplinato dagli artt. 95 ss. del d.P.R. n. 396/2000. Diversamente argomentando, come evidente, si darebbe peraltro luogo ad una inaccettabile situazione di incertezza nella circolazione degli status e delle identità nel territorio della Repubblica.

“Because of … sex”: Inspirations from the European Court of Justice for the United States Supreme Court in the First Transgender Rights Case Before It

 

di Turkan Ertuna Lagrand*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Nell’estate del 2020, la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà sul caso R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission, il primo caso relativo ai diritti dei transgender di cui la Corte sia mai stata investita. In assenza di leggi federali che proteggano le persone transgender dalle discriminazioni, la sentenza è destinata a diventare un punto di riferimento in materia, in particolare qualora la Corte dovesse rispondere affermativamente al quesito che le è stato posto, vale a dire se il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 proibisce le discriminazioni contro le persone transgender in base al loro status di transgender o agli stereotipi sessuali. La Corte di giustizia dell’Unione europea si è già occupata di analoga questione nel 1996, nella storica sentenza in P. c. S. e Cornwall County Council, in cui la Corte ha deciso che la Direttiva n. 76/207 del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, che all’epoca – come oggi negli Stati Uniti – era l’unico atto legislativo disponibile, proteggeva le persone transgender da trattamenti discriminatori. Questo articolo intende offrire un contributo al dibattito sulla possibilità che il divieto di discriminare in base al sesso contenuto nel Titolo VII si applichi anche alle discriminazioni verso i transgender, analizzando la succitata pronuncia della Corte di giustizia e applicando i principi ivi utilizzati al caso pendente dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

In the summer of 2020, the United States Supreme Court will deliver its judgment on the first transgender rights case before it, R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission. In the lack of federal laws protecting transgenders from discrimination, the case will be a landmark, should it answer the question before it affirmatively, namely “whether Title VII [of the Civil Rights Act of 1964] prohibits discrimination against transgender people based on their status as transgender or sex stereotyping.’ The ECJ has dealt with the same issue in 1996 for its landmark decision of P. v S. and Cornwall County Council in which the European Court has decided that Council Directive 76/207 on the principle of equal treatment for men and women, which -like the US situation- was the only available piece of legislation at the time, protected transgender persons against discrimination. This paper offers a contribution to the debate around whether the prohibition contained in Title VII to discriminate “because of … sex” covers transgender discrimination by analyzing the said ECJ case, and applying the principles utilized therein to the case before the US Supreme Court.

* Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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“Incontrare i congiunti” ai tempi del COVID-19

di Denise Amram*

“Se ami l’Italia mantieni la distanza” è la formula della c.d. Fase 2 utilizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di confermare la necessità di mantenere la distanza sociale e fisica a fini di contenimento della emergenza COVID-19.

L’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020 alla lettera a) prevede che, a partire dal 4 maggio pv, siano “consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie” [1].

Le ragioni sottese alla disposizione rispondono alla necessità di diminuire la compressione sia della libertà personale (art. 13 Cost.) che del diritto fondamentale della persona alla realizzazione della propria personalità nell’ambito della prima formazione sociale del nostro ordinamento: la famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.). Definire la “famiglia”, tuttavia, è compito tutt’altro che semplice e non spetta alla regolamentazione dell’emergenza occuparsene.

La circoscrizione della disposizione ai “congiunti” pare attribuire base di liceità ai contatti tra persone che siano formalmente riconosciute quali “familiari” in ragione di vincoli di sangue estendibile sulla base dei principi costituzionali affermati nel nostro ordinamento, come si anticipa nei comunicati stampa odierni, a vincoli di affettività considerati “stabili”. Il che parrebbe trovare conferma nell’uso del verbo “incontrare” che non richiama immediatamente la sfera familiare, quanto piuttosto quella delle relazioni in senso più ampio. Il primo significato sul dizionario è proprio quello di “trovare casualmente sulla propria strada o in un luogo, imbattersi”, ovvero come terzo significato “avere uno o due punti in comune”, infine in senso letterario “capitare, accadere” [2].

Il decreto di aggiornamento sulle misure di contenimento della pandemia, pertanto, mira a circoscrivere in termini di durata e di intensità la deroga al distanziamento sociale e tenta di individuare un criterio di selezione anche sul piano dei soggetti legittimati ad usufruire di tale delega: il congiunto. Eppure, il primo significato attribuito all’aggettivo rimanda al concetto di “più o meno stabilmente a contatto” e, solo nell’accezione giuridica, la definizione richiama la sfera familiare, come sinonimo di parente [3]. (more…)

A dieci anni dalla sentenza costituzionale n. 138/2010

di Alexander Schuster

 

Ero in studio in università il 15 aprile 2010 quando ricevetti la notizia che la Corte costituzionale aveva deciso la questione del matrimonio fra persone dello stesso genere. Nell’estate precedente la Corte di appello di Trento aveva espresso i propri dubbi quanto alla compatibilità con la Costituzione del divieto a contrarre matrimonio. A denunciare la violazione dei loro diritti erano due coppie trentine, l’una composta da due donne, l’altra da due uomini. Non era la prima causa di questo tipo: alcuni mesi prima il Tribunale di Venezia aveva espresso analoghi dubbi. Nemmeno era questione sconosciuta ai giudici italiani in assoluto: il Tribunale di Roma già nel 1980 decise un ricorso proprio contro il rifiuto alle pubblicazioni chieste da una coppia di uomini.

La strategia di affrontare di petto il divieto non scritto di contrarre matrimonio rivolgendo una richiesta all’ufficiale di stato civile e intentando quindi un’azione giudiziaria non era nuova nel panorama mondiale. Il modello fu la cosiddetta “Aktion Standesamt”, ovvero la “Azione stato civile” che nel 1992 in Germania coinvolse ben duecentocinquanta coppie omosessuali. Anche in quel caso si giunse fino alla Corte costituzionale tedesca. Lo stimolo per l’Aktion Standesamt fu l’adozione da parte della Danimarca nel 1989 della prima legge al mondo che consentiva alle coppie di accedere ad una forma di unione registrata.

In Italia dovettero trascorrere molti anni prima di avviare un’iniziativa simile. Elementi scatenanti furono da una parte l’inerzia italiana rispetto agli sviluppi importanti sul fronte del matrimonio di altri Stati occidentali: si pensi alla riforma del matrimonio dei Paesi bassi nel 2001. Dall’altra occorre dare conto delle tanto penose quanto infruttuose discussioni in Parlamento per cercare di abbozzare qualcosa che potesse almeno pavidamente riproporre in salsa italica il PACS francese.

In questo contesto nascono e si alleano sul modello tedesco due associazioni, quella radicale Certi diritti e quella denominata Avvocatura per i diritti LGBT (ora LGBTI). Da lì nacque l’iniziativa di “Affermazione civile”, denominazione coniata dal radicale Sergio Rovasio. Fresco di una tesi di dottorato proprio su questi temi, aderii subito alla proposta di difendere un’idea di giustizia che ancora oggi rimane immutata. Il 23 marzo 2010 si tenne la pubblica udienza in Corte costituzionale. Eravamo presenti anche Francesco Bilotta ed io, quali avvocati delle tre coppie del cui amore e dei cui diritti si dibatteva. A parlare furono opportunamente solo gli avvocati professori universitari che sin da subito sposarono questa battaglia di civiltà: Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico. Si trattò di un importante lavoro di squadra, forse così unico che non ebbi più modo di riscontrarne di simili negli anni successivi.

Sappiamo che la sentenza n. 138/2010 non garantì il diritto al matrimonio così come chiedevamo. Era un esito atteso, sì che quando mi venne comunicata, l’attenzione si rivolse non all’esito, ma alle motivazioni. La pronuncia non riconosceva la coppia omosessuale come famiglia, ma nemmeno negava che lo fosse. L’impiego di questo termine sarà apparso troppo audace ai quindici giudici di allora. Tuttavia, era significativo che «in relazione ad ipotesi particolari», fosse riconosciuta «la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale». A quest’ultima era così concesso godere, ad esempio, della medesima tutela che era stata accordato alla – questa sì – «famiglia di fatto» eterosessuale. Ciò si evinceva dal richiamo ai precedenti della Corte pronunciati a tutela del convivente (more…)

International Classification of Diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’ rephrase: the transgender Issue

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Benedetta Cappiello*

La tendenza a creare sistemi di catalogazione ha coinvolto anche il campo medico. La prima classificazione delle malattie risale al 1893 e dalla seconda metà del ‘900 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha ricevuto il compito di tenerla aggiornarla. Prima “del come” (catalogare) occorre però decidere “il cosa” e ciò merita attenzione qualora si tratti di aspetti legati alla sfera sessuale. Si tratta infatti di una scelta non solo giuridica, ma anche sociologica e politica. Con specifico riguardo a questo aspetto, la riformulazione dell’ICD è interessante poiché include i transgender nel capitolo sui disturbi sessuali non più in quello delle malattie mentali. La decisione arriva al termine di un lungo processo che ha coinvolto le Istituzioni, internazionali ed europee, in uno alle corti di giustizia, e merita di essere scrutinato, in particolare per le conseguenze che potranno derivarne.

The trend to shape system of cataloging, universally recognized, has also involved medical field. The first diseases’ classification dates back to 1893 and in the second half of 20th century the World Health Organization received the task of keeping it up to date. Before dealing with the “how” (to catalog) it is necessary to decide the “what” and this aspect deserves particular attention when it concerns sexual related aspects. These latter require not only a juridical choice, but also a sociological and political one. In this regard, ICD’ rephrase is interesting because it has qualified transgender’ issue as a sexual disorder, thus excluding it from chapter on mental illnesses. This decision comes at the end of a long process that has involved Institutions, international and European, and courts and it deserves to be scrutinized, in particular for the consequences that may trigger with it..

*Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università degli studi di Milano
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di  Angioletta Sperti*

Sul caso dell’obiezione di coscienza del pasticciere e, in particolare, sul bilanciamento tra libertà religiosa e di espressione e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, si sono recentemente pronunciate sia la Corte Suprema degli Stati Uniti (caso Masterpiece) che la Corte Suprema inglese (caso Lee). Lo scritto ripercorre le due pronunce dimostrando come, nonostante alcune differenze tra le vicende oggetto dei due giudizi, le istanze di obiezione di coscienza avanzate dai pasticcieri sollevino questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente affini. Lo scritto esamina, dunque, le implicazioni delle conclusioni raggiunte delle due corti, anche al di là degli ordinamenti in cui esse sono state pronunciate, evidenziando le conseguenze che il riconoscimento di una religious exemption generalizzata e un uso strumentale della libertà di espressione potrebbero produrre sulla dignità delle persone e la garanzia del divieto di discriminazione.

Two recent rulings of the Supreme Court of the United States (Masterpiece) and Supreme Court of England and Wales (Lee) have addressed the conflict between freedoms of religion and expression and the principle of nondiscrimination on the ground of sexual orientation. The article examines the two cases in order to emphasize that, despite some differences between the facts, they rise the same basic constitutional questions. The article deeply analyses the conclusions the two Courts have reached, arguing that a general recognition of religious exemption and an instrumental use of freedom of expression can deeply affect the dignity of minorities and the guarantee of nondiscrimination.

*Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Pisa
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

 

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Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

 

di Antonella Madeo*

La sentenza del Gup di Torino appare degna di nota per il fatto di riconoscere, attraverso il delitto di diffamazione, tutela penale alla reputazione di un’ampia categoria di soggetti contro dichiarazioni denigratorie, tracciando una sottile linea di demarcazione tra un soggetto collettivo individuabile – il movimento LGBT – e una collettività indistinta – quella omosessuale –, fondata sulla presenza nel primo e sulla mancanza nella seconda di un’organizzazione. La distinzione, peraltro, appare labile nel caso in esame, in quanto il soggetto collettivo ha una dimensione molto estesa. La forzata applicazione del delitto di diffamazione mira a sopperire al vuoto di tutela, riscontrabile nel nostro ordinamento penale, nei confronti della comunità LGBT contro comportamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

The GUP of Turin Judgement is remarkable because it gives criminal protection, through the crime of libel, to the honour of a large group of people against disparaging statements, drawing a thin line between an identifiable collective subject – LGBT movement – and an indistinct collectivity – homosexual one –, based on the presence in the first and the on the absence in the second of an organization. The distinction appears fleeting in the commented case, because the collective subject has a very large extension. The forced application of criminal libel aims to make up for the protection vacuum in Italian criminal law to LGBT community against discrimination based on sexual orientation or gender identity.

*Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Genova
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco

 

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Padri, comunque: da Milano ulteriori conferme in tema di omogenitorialità maschile

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo, con alcune brevi osservazioni, tre recenti pronunce provenienti, rispettivamente, dal Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale ordinario di Milano e relative – la prima – ad una adozione in casi particolari disposta per due minori a favore del secondo padre, compagno del padre biologico,  e – le seconde – all’ordine di rettificare l’atto di nascita di due minori nati negli Stati Uniti d’America a seguito di gestazione per altri, inserendo l’indicazione del secondo padre, conformemente alle risultanze dell’atto di nascita legittimamente formato nello Stato di nascita dei minori.

Da qualche mese, a Milano, il tema del riconoscimento della doppia genitorialità in coppie omosessuali maschili è al centro di un dibattito acceso ed articolato, seguito alla iniziale decisione del Comune – poi sospesa – di far luogo alla trascrizione integrale (originaria, o mediante rettifica) dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di entrambi i padri, in caso di nascita a seguito di gestazione per altri (d’ora in poi, GPA). A quanti sostengono la necessità di dare piena tutela ai minori garantendo loro la continuità dello status legittimamente acquisito nello stato estero di nascita, si contrappongono infatti coloro che ritengono – tutto al contrario – che le peculiarità legate al modo in cui detti minori sono venuti al mondo (e cioè il ricorso alla surrogazione di maternità, oggetto nel nostro ordinamento di divieto sanzionato penalmente, all’art. 12, comma 6 della legge n. 40/2004) sarebbero ostative a detto riconoscimento.

Le decisioni che pubblichiamo – attinenti a due diverse fattispecie, come si dirà – intervengono dunque, proprio a Milano, a chiarire taluni profili controversi, ed in particolare l’asserito rilievo giuridico del legame tra pratica procreativa e continuità dello status legittimamente acquisito all’estero. Peraltro, proprio in ragione della diversità di fattispecie, le decisioni coprono, per così dire, l’intero ventaglio delle possibilità di riconoscimento della doppia genitorialità maschile, mettendo in luce taluni aspetti costanti – su tutti, la centralità dell’interesse del minore e, come meglio si dirà, l’indifferenza del modo di nascita in relazione al riconoscimento del legame parentale – ma anche, e soprattutto, talune differenze, che non sono senza significato proprio con riguardo alla miglior tutela della posizione del minore.

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Joan ha due mamme/2: la conferma della Corte d’Appello di Perugia

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo il decreto con il quale la Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha ordinato al Comune di trascrivere l’atto di nascita del piccolo Joan, indicando entrambe le sue mamme.

Una decisione importante, molto ricca nella motivazione, almeno sotto due profili, che sinteticamente possono essere richiamati, a prima lettura.

Anzitutto, la Corte perugina prende posizione in merito alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale, con particolare riguardo al contrasto tra le definizioni datene, rispettivamente, dalla prima sezione civile della Corte di cassazione (con le note decisioni 19599/16, 14878/17 e 14007/18) e dalle Sezioni Unite della stessa Corte, con l’altrettanto nota sentenza n. 16601/17 (relativa ai cd. danni punitivi): se infatti l’orientamento della prima sezione civile tendeva ad identificare il contenuto dell’ordine pubblico internazionale con il “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (così, in particolare, la sentenza n. 19599/16), la successiva pronuncia delle Sezioni Unite sembra includere – nella declinazione del concetto di ordine pubblico – anche principi e istituti di fonte legislativa. Sulla base di una assai approfondita ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in materia di ordine pubblico internazionale, il decreto in esame riduce il divario tra le due impostazioni. In particolare – richiamando anche l’ordinanza n. 4382/18 (con la quale la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la controversia relativa alla trascrivibilità di un atto di nascita recante l’indicazione di due padri, anche sotto il profilo della corretta ricostruzione del concetto di ordine pubblico internazionale) – il giudice perugino ha ritenuto che l’integrazione (more…)

Figli alla nascita: dal tribunale di Torino una prima conferma per la “primavera dei comuni”

                                                                         di Marco Gattuso

1. Con due decreti depositati in data 21 maggio e 11 giugno 2018 il Tribunale di Torino ha disposto che due bambini, che il sindaco Chiara Appendino ha riconosciuto nelle scorse settimane come figli di due mamme (annotando entrambe le donne nel loro atto di nascita), prendano il doppio cognome.

Non si tratta, per esplicita segnalazione del tribunale, di decisioni che si occupano in via diretta della questione della bigenitorialità per i cd. bambini arcobaleno, e tuttavia le due decisioni gemelle presentano aspetti assai interessanti che vanno evidenziati e segnano, per quanto si dirà, il primo implicito avallo giudiziario della tesi sostenuta dagli ormai numerosissimi sindaci, di diverse coloriture politiche, che hanno contribuito in questi mesi al fenomeno della cd “primavera dei comuni” con l’iscrizione dei nominativi delle due mamme o due papà nel certificato di nascita di questi bambini (l’elenco é in continuo aggiornamento: Torino, Milano, Catania, Bologna, Firenze, Palermo, Napoli, Empoli, Gabicce, Grosseto, Serradifalco, Casalecchio di Reno…).

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Libertà religiosa e divieto di discriminazione: la Corte Suprema decide a favore del pasticciere “obiettore”

di Angioletta Sperti*

Chiunque abbia letto l’opinion of the Court del giudice Kennedy nella sentenza Obergefell v. Hogdes del 2015, sul riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie same-sex e ne abbia apprezzato la profonda ricostruzione dei principi costituzionali in gioco – la dignità, l’eguaglianza, la libertà individuale -, nonché la portata innovativa di molte delle sue affermazioni, non può che rimanere perplesso di fronte al judicial minimalism cui risulta, invece, ispirata la motivazione dello stesso Kennedy nella recentissima pronuncia sul cd. caso della torta nuziale. Il 4 giugno 2018, con un’ampia maggioranza di 7 – 2, la Corte Suprema degli Stati Uniti  si è, infatti, pronunciata sul caso Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission e, ribaltando le conclusioni dei precedenti gradi di giudizio, ha concluso  a favore di un pasticciere che nel 2012 si era rifiutato di confezionare un dolce nuziale per una coppia same-sex.

Nel breve spazio di questo commento – pur rilevando come tale pronuncia diverga dal percorso che nel 2015 aveva condotto la Corte Suprema a “mettere la parola fine ad una delle vicende più combattute e sofferte nella storia dei diritti civili”[1] –  mi propongo di evidenziare per sommi capi le perplessità suscitate dal percorso logico-argomentativo attraverso cui la Corte ha riconosciuto le ragioni del pasticciere ed evidenziare i rischi che alcune delle sue affermazioni pongono per il superamento delle diseguaglianze fondate sull’orientamento sessuale.

La vicenda

Jack Phillips, proprietario di una pasticceria in una cittadina non distante da Denver, Colorado – la Masterpiece Cakeshop – si definisce un cake artist ed un fervente cristiano.

Nel 2012 – quando ancora il same-sex marriage non era  ammesso in Colorado, Phillips rifiuta ad una coppia dello stesso sesso – Charlie Craig e Dave Mullins –  l’ordinazione di un dolce nuziale, adducendo che (more…)

L’omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima lettura dell’ordinanza del Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018

di Angelo Schillaci

 

  1. 1.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 19 del 9 maggio 2018 l’ordinanza con la quale il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato operare degli artt. 449 c.c., 29, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), dell’art. 250 c.c. e degli artt. 5 e 8 della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente all’ufficiale di stato civile di formare l’atto di nascita di un bambino, cittadino straniero, con l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, qualora ciò sia corrispondente allo status a questo riconosciuto dalla sua legge nazionale, applicabile in base all’art. 33 della legge n. 218/1995.

In particolare, il Tribunale di Pisa era investito del ricorso avverso il diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di Pisa di ricevere la dichiarazione di riconoscimento congiunto del minore da parte di due donne – l’una madre gestazionale e cittadina statunitense, l’altra madre intenzionale e cittadina italiana – e conseguentemente formarne l’atto di nascita in conformità allo status filiationis sussistente nei confronti di entrambe ai sensi della legge nazionale del minore.

L’illegittimità costituzionale della norma è lamentata in relazione ad una serie di parametri, ed in particolare: agli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo dell’illegittima restrizione del diritto a vedersi riconosciuto, in Italia, lo status di figlio acquisito sulla base della propria legge nazionale; all’art. 3, per l’irragionevole discriminazione rispetto alla analoga situazione del cittadino straniero, figlio però di genitori di sesso diverso, che tale status potrebbe vedersi invece riconosciuto; agli artt. 3 e 24, poiché la norma non consente al figlio di ottenere la prova precostituita della filiazione, che sussiste in base alla legge applicabile in assenza di motivi ostativi di ordine pubblico internazionale; agli artt. 3 e 30, sotto il profilo della illegittima restrizione del diritto del figlio di ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, che siano tali secondo la sua legge nazionale; all’art. 117, comma 1, in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 1989, sotto il profilo del pregiudizio subito dall’interesse del fanciullo a veder riconosciuta anche in Italia la doppia genitorialità sussistente secondo la sua legge  nazionale; ancora all’art. 117, comma 1, in relazione all’art. 7 della medesima Convenzione di New York, sotto il profilo della lesione del diritto a vedere immediatamente riconosciuto in Italia lo status di figlio di entrambe le madri, legittimamente acquisito sulla base della legge nazionale.

Nel prospettare e motivare la questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza muove dal presupposto – sul quale soltanto in questa sede si svolgeranno alcune (more…)

Comune di Torino sulla iscrizione di due mamme o papà negli atti di nascita: non è una forzatura giuridica

di Marco Gattuso

La sindaca di Torino ha annunciato ieri la volontà di iscrivere all’anagrafe i figli nati da coppie di due mamme o due papà.
La decisione è scaturita dal caso (riportato dalla stampa nei giorni scorsi ) di due mamme che avevano chiesto – non la trascrizione di un certificato estero ma – di iscrivere un certificato di nascita con due mamme per un bambino che è nato qui in Italia.
La questione delle trascrizioni di atti di nascita esteri é stata già affrontata e risolta positivamente da altri Comuni in casi ormai numerosi, in particolare grazie a due importanti pronunce della Corte di Cassazione (vedi qui e qui).
Il Comune di Torino si allinea a tale indirizzo e annuncia tuttavia oggi anche una scelta nuova, poiché qui non si tratta di ammettere un atto già formato all’estero (che come noto può essere trascritto sempre, anche se non conforme alle nostre leggi, purché non sia contrario all’ordine pubblico internazionale), ma di formare un atto di nascita con due mamme o due papà, in quanto lo si assume conforme alla nostra legge nazionale.
Si tratta di una scelta importante, perché segna il passaggio al riconoscimento che i bambini nati dalle “famiglie arcobaleno” possono godere di una tutela piena già secondo le leggi vigenti. Ben oltre la cd. stepchild adoption che lascia questi bambini privi di un genitore per anni, che dipende da una successiva scelta dei genitori, che deve essere sottoposta a un nuovo vaglio dei tribunali (spesso lungo, incerto e costoso) e che secondo alcuni non dà neppure effetti pieni.
Nel comunicato della sindaca di Torino si legge che vi è la sua “ferma volontà di dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini” per cui “da mesi stiamo cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente” e che “la nostra volontà è chiara e procederemo anche forzando la mano, con l’auspicio di aprire un dibattito nel Paese in tema di diritti quanto mai urgente”.
Nel comunicato, la sindaca sottolinea dunque come questa svolta sia diretta, innanzitutto, a riaprire il dibattito politico sulla questione dell’omogenitorialità.
Non è questa evidentemente la sede per discutere le implicazioni e gli effetti politici di questa scelta, mentre può essere utile riflettere sulle sue implicazioni strettamente giuridiche e, soprattutto, sul fondamento giuridico di questa decisione.

La sindaca, dunque, afferma che procederà senz’altro alla formazione degli atti di nascita, che il suo ufficio sta “cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente” e che comunque non è neppure esclusa la eventualità di “forzare la mano”.
È ovvio che il sindaco, quando agisce quale ufficiale di stato civile, debba tenere (more…)

Joan ha due mamme: il Tribunale di Perugia ordina la trascrizione integrale dell’atto di nascita

Pubblichiamo il decreto con il quale il Tribunale di Perugia ha ordinato la trascrizione integrale dell’atto di nascita, formato in Spagna, recante l’indicazione di due madri, genetica e di parto. La vicenda – seguita dagli Avv. Vincenzo Miri e Martina Colomasi di Avvocatura per i diritti LGBT-Rete Lenford – trae origine dal diniego di trascrizione opposto dal Comune di Perugia, e successivamente impugnato ex art. 95 del D.P.R. n. 396/2000; diniego  in conseguenza del quale, peraltro, il minore (residente in Spagna con le due mamme, entrambe cittadine italiane, ed ivi regolarmente coniugate)  si era visto precluso il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, con conseguenze assai significative sul piano della libertà di circolazione. A seguito dell’azione, il Comune aveva provveduto alla trascrizione parziale dell’atto di nascita – con riferimento, cioè, alla sola madre partoriente: detta trascrizione è peraltro ritenuta non satisfattiva dal Tribunale di Perugia che, ritenendo tuttora sussistente l’interesse a ricorrere, si è pronunciato nel merito.

La decisione si pone in linea con la giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di cassazione che – con le decisioni n. 19599/16 e 14878/17 – già ha affermato la trascrivibilità di atti di nascita stranieri legittimamente formati all’estero e recanti l’indicazione di due genitori del medesimo sesso, ritenendo tali atti non contrari all’ordine pubblico cd. internazionale. Coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Perugia conferma dunque la non contrarietà all’ordine pubblico internazionale tanto dell’indicazione di due genitori del medesimo sesso, quanto della circostanza che il minore sia venuto al mondo tramite ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento: in sede di giudizio di non contrarietà all’ordine pubblico internazionale, infatti, il giudice non è tenuto a verificare che l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme a quella prevista dall’ordinamento italiano, bensì unicamente che esso non contrasti con i principi fondamentali della Costituzione e, soprattutto, con l’interesse del minore.

Nelle pieghe della decisione, si scorgono peraltro alcuni riferimenti ulteriori, che paiono suscettibili di approfondire l’inquadramento giuridico dell’omogenitorialità – ma anche, più in generale, di tutte le forme di genitorialità non biologica – nel nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale di Perugia chiarisce che – alla luce della Costituzione e della legislazione in materia – non è desumibile un legame biunivoco fra attribuzione dello status di figlio e sussistenza di un legame biologico o genetico con il genitore: come si legge nella decisione, infatti, nel nostro ordinamento la genitorialità può fondarsi tanto su tale legame quanto su criteri ulteriori quali “l’affettività, se e quando corrisponde all’interesse superiore del figlio […] il consenso, nei casi previsti dalla legge n. 40/2004 [e] il favor stabilitatis” che deriva, in particolare, dal regime decadenziale previsto per le azioni di accertamento e contestazione dello status. Con riferimento specifico all’elemento del consenso, è importante sottolineare l’accenno – contenuto nella decisione – all’art. 8 della legge n. 40/2004, che riconnette l’attribuzione dello status di figlio, nei casi di p.m.a. cd. eterologa, al consenso prestato alla tecnica di p.m.a., indicato quale segnale importante della possibile scissione – nella costituzione dello status – tra genetica e intenzione.

In tale prospettiva sembra delinearsi, infine, una declinazione ampia dei concetti di interesse del minore e, soprattutto, di identità personale, i percorsi di determinazione della quale prescindono da una rilevanza assoluta del tradizionale favor veritatis, ricomprendendo piuttosto la considerazione di fattori ulteriori, quali lo specifico progetto procreativo che ha determinato la nascita (“essere stato desiderato, e poi generato, da quel genitore e/o da quella coppia di genitori, è parte irriducibile dell’identità personale di ogni essere umano”, si legge in altro luogo della decisione) ma anche, e soprattutto, il concreto atteggiarsi delle relazioni affettive tra il minore e i genitori: un percorso già delineato dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 272/17 e che, a ben vedere, il Tribunale di Perugia non solo segue, ma arricchisce di sfumature ulteriori.

(A.S.)

La riserva indiana dell’Unione Civile e l’Austria: privilegia ne irroganto

di Roberto de Felice*[1]

“Preservare l’Istituto tradizionale del matrimonio è solo un modo gentile di descrivere la disapprovazione morale dello Stato verso le coppie del medesimo sesso”

Antonin Scalia, AJ

Dissenting Opinion in Lawrence v Texas, 539 U.S. 558 (601) (2003)

PER LA TRADUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE AUSTRIACA DEL  4 DICEMBRE 2017 N.  258-259 A CURA DI ROBERTO DE FELICE VEDI QUI 

 

Come ampiamente prevedibile alla luce dell’ordinanza del 12 ottobre, la Corte costituzionale di Vienna ha dichiarato incostituzionale gli l’art. 44 del codice civile nella parte in cui definiva il matrimonio come un contratto tra due persone di sesso diverso e tre norme della legge sull’unione civile che riservavano l’accesso a questo istituto, in vigore dal 1 gennaio 2010, alle sole coppie omosessuali.

La prima osservazione a caldo riguarda la estrema celerità della Corte nel decidere la questione. Alla luce della circostanza che i giudici della Corte costituzionale sono nominati su indicazione del governo federale[2], e che il prossimo governo federale della Repubblica austriaca, come da noi segnalato nella precedente nota di commento della ordinanza del 12 ottobre, sarà un governo di estrema destra, costituito dal partito popolare e dal partito liberale, la scadenza del mandato di tre giudici costituzionali alla data del 31 dicembre 2017 (infatti i giudici costituzionali, come gli altri magistrati, sono collocati a riposo il 31 dicembre dell’anno in cui compiono settant’anni[3]) ha verosimilmente accelerato i tempi della decisione[4]. Essa ben poteva essere assunta senza discussione e in udienza non pubblica alla luce della circostanza che il processo è esclusivamente documentale, trattandosi di ricorso contro il rifiuto della licenza di matrimonio.

La seconda osservazione è che bene ha fatto la Corte con l’ordinanza del 12 ottobre a sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge sull’unione civile. Infatti la mera eliminazione della definizione eterosessuale del matrimonio contenuta nel codice civile, da sé sola considerata, non avrebbe consentito alle coppie omosessuali di accedere al matrimonio, in presenza di un Istituto, quello della partnership registrata o unione civile, solo a esse riservato, e la norma applicata nel giudizio a quo era solo l’art. 44 ABGB. Infatti è prevedibile che le autorità austriache avrebbero continuato ad applicare a queste coppie solo l’istituto dell’unione civile, pur dopo la caducazione della definizione eteronormativa del matrimonio nel menzionato art. 44, proprio per la ripetuta definizione di esso nella legge istitutiva come esclusivamente a loro riservato. Pertanto del tutto corretta si appalesa l’ordinanza del 12 ottobre scorso[5].

La sentenza poi, nella sua motivazione, recepisce, per oltre la metà del suo contenuto, l’ordinanza citata. Tuttavia si può osservare come alcune espressioni particolarmente caustiche contenute nell’ordinanza, in questa sentenza non siano state riprodotte, verosimilmente per ampliare la maggioranza dei giudici a sostegno della decisione[6]. L’esito del giudizio, poi, non era affatto scontato. Infatti, la Corte costituzionale ha annullato le norme che riservavano, da una parte, il matrimonio alle coppie eterosessuali e, dall’altra l’unione civile a quelle omosessuali, con la conseguenza che dal 1 gennaio 2019 i due assortimenti di coppie potranno accedere su un piano paritario ai due istituti[7]. Non solo: la Corte precisa che le unioni civili attualmente esistenti resteranno in vita e che tali rapporti non saranno automaticamente trasformati in un matrimonio né, si estingueranno, permanendo la EPG.

Nel suo argomentare la Corte, infatti, ha considerato che il suo mandato nei giudizi sulle questioni di legittimità costituzionale, è limitato alle norme oggetto del procedimento che ha dato origine al processo costituzionale (qui il solo art 44 ABGB, oltre quelle- l’intera EPG – oggetto del rinvio d’ufficio del 12.10.17), norme che possono essere annullate in caso di contrasto con la Costituzione federale, purché le altre norme esistenti non assumano un significato completamente diverso. Ebbene tale mandato, per il principio di interpretazione complessiva delle norme dell’ordinamento austriaco[8], non sempre può essere espletato pienamente, proprio perché il venir meno delle norme incostituzionali quasi sempre fa assumere alle altre norme dell’ordinamento un significato diverso. In questo caso, aggiunge la Corte, occorre porre in luce quale sia la finalità principale, tra la finalità di conservare inalterato l’ordinamento vigente dopo la decisione di annullamento per incostituzionalità e quella di eliminare le norme incostituzionali dal medesimo ordinamento.

Indubbiamente, l’eliminazione di una norma che contrasti in modo grave con il principio di uguaglianza (more…)

La Corte di Vienna boccia definitivamente le unioni civili: sì al diritto al matrimonio per tutte e tutti

Con sentenza emessa ieri, 4 dicembre 2017 e resa nota oggi, la Corte costituzionale austriaca ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della scelta del legislatore austriaco di prevedere l’istituto della Unione civile fra persone dello stesso sesso, in quanto prevedere un istituto distinto dal matrimonio viola il principio di uguaglianza (per il comunicato stampa della corte vedi qui).

Secondo la Corte di Vienna  la distinzione fra matrimonio (riservato a coppie di sesso diverso) e unione civile (riservato a coppie dello stesso sesso) è dunque discriminatoria e contraria al principio di uguaglianza.

La distinzione basata sull’orientamento sessuale assume peraltro rilievo anche in circostanze in cui l’orientamento sessuale non ha alcuna rilevanza e può esporre la coppia al pericolo, storicamente fondato, di subire discriminazioni.

Il trattamento delle relazioni fra persone di sesso diverso e delle relazioni fra persone dello stesso sesso con la previsione di due istituti distinti per condizioni sostanzialmente equivalenti, anche sotto il profilo della filiazione e dell’adozione, è in contrasto con il principio fondamentale di uguaglianza e con il divieto di discriminare la persona in ragione di condizioni personali quali l’orientamento sessuale.

Quando la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 2015, dichiarò illegittimo il divieto di sposarsi, la definimmo in questo sito “la decisione più importante”. Anche la sentenza dei giudici viennesi rappresenta oggi un passaggio di grande rilevanza, perché per la prima volta l’illegittimità costituzionale del divieto di matrimonio viene sancito da una Corte costituzionale in un ordinamento di civil law, con la specifica indicazione di un diritto fondamentale al matrimonio per tutti e tutte.

Sinora tale tipo di decisioni era stata adottata soltanto da corti supreme in paesi di common law (Stati Uniti, Sud Africa ecc..), mentre le corti costituzionali continentali (Portogallo, Francia, Spagna..) avevano sempre rigettato le eccezioni  di incostituzionalità, limitandosi quindi ad affermare successivamente la legittimità della scelta del legislatore di aprire il matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso. Da qui la dottrina aveva tratto la conclusione che l’indirizzo delle pur autorevoli corti supreme di common law non fosse esportabile nel Continente.

Da Vienna giunge oggi la smentita, a conferma forse che non avevamo avuto torto a rilevare, lo scorso luglio 2017, che la svolta legislativa tedesca che ha aperto il matrimonio, grazie alla grande influenza della dottrina giuridica tedesca, avrebbe impresso un’ulteriore accelerazione nel percorso e nei tempi verso il matrimonio egualitario in tutti i paesi che condividono pari attenzione ai diritti fondamentali (https://www.articolo29.it/2017/la-svolta-tedesca-imprime-unaccelerazione-anche-in-italia-alcune-ipotesi-sul-percorso-e-i-tempi-verso-il-matrimonio-egualitario/).

È inoltre quanto mai significativo che la legge italiana, che seguiva il cd. “modello tedesco” della Unione Civile, seguito nel 2016, quando fu approvata la Legge Cirinnà,  dalla Germania, dall’Austria e dalla Svizzera, sia oggi, dopo la legge tedesca di luglio e la sentenza della Corte costituzionale austriaca di ieri, esempio del tutto isolato, condiviso soltanto con la Svizzera e pochi altri paesi (peraltro non tutti inquadrabili nella nozione di paesi a civiltà giuridica affine alla nostra).

D’altra parte, la decisione austriaca, come quella tedesca, dimostra ancora una volta che l’introduzione nell’ordinamento di un istituto quale l’Unione civile, per quanto obiettivamente discriminatorio, non chiude affatto il discorso dell’uguaglianza, ma accelera anzi il cammino verso il suo pieno riconoscimento. Dunque errava chi (da destra e da sinistra) sperava o temeva che con la legge Cirrinà il discorso sull’uguaglianza e la cessazione delle discriminazione matrimoniale fosse chiuso: non è stato mai così aperto.

Il Bundesverfassungsgerichthof, sollecitato dal ricorso dell’avv. Helmut Gaupner (già difensore nel caso Maruko avanti alla Corte di giustizia e che ringraziamo anche per le informazioni che ci ha voluto fornire nelle scorse settimane), ha quindi stabilito che la sentenza avrà piena efficacia il 31 dicembre 2018, data alla quale la legge sull’unione civile (approvata nel 2009 e entrata in vigore nel 2010) e il matrimonio dovranno essere aperti tanto alle coppie di diverso che dello stesso sesso. Dunque, tutte le coppie avranno il diritto di scegliere se sposarsi o unirsi civilmente.

Per la ricostruzione in fatto della vicenda austriaca e per una prima valutazione delle motivazioni (in attesa di ulteriori approfondimenti) si rimanda alla nota e alla traduzione dell’ordinanza a cura di Roberto de Felice già pubblicata in questo sito in data 21 novembre 2017 (-https://www.articolo29.it/2017/i-dubbi-della-corte-costituzionale-austriaca-sulla-legittimita-giuridico-diverso-dal-matrimonio-riservato-alle-coppie-dello-stesso-sesso/).

Intersessualismo e “terzo sesso”: la rivoluzione copernicana della Corte costituzionale tedesca

  1. Con una sentenza, a dir poco rivoluzionaria nel pensiero giuridico occidentale, il Bundesverfassungsgericht, una delle corti costituzionali più autorevoli e influenti al mondo, decreta l’illegittimità della legge anagrafica tedesca nella parte in cui non consente, alle persone che lo richiedano, la iscrizione nello stato civile come appartenenti a un “terzo sesso”, distinto da quello maschile e femminile. Facilitati nel loro compito dalla previsione, secondo la recente riforma della legge sull’anagrafe del 2013, della possibilità di iscrizione nello stato civile senza indicazione del sesso, giudici di Karlsruhe fanno un passo avanti ritenendo che oltre alla indicazione della persona come “maschio” o “femmina” o come “non appartenente ad alcun sesso” debba considerarsi la iscrizione come appartenente ad un “terzo sesso”, se tale “positiva indicazione” corrisponde all’effettiva percezione soggettiva del genere. I giudici rilevano, invero, che il legislatore è libero di registrare o meno il sesso all’anagrafe, e di ascrivervi conseguenti effetti giuridici, ma che una volta scelto di iscrivere nello stato civile il sesso della persona, è discriminatorio non dare positiva annotazione della appartenenza ad un terzo sesso di coloro che sentono tale annotazione come corrispondente al proprio sesso effettivo. Secondo la Corte, infatti, “che il Costituente, nel 1949, nel formulare l’articolo 3, comma 3 prima frase della Costituzione potesse avere a mala pena in vista persone di un ulteriore sesso, non impedisce l’interpretazione costituzionale che queste persone, alla luce delle conoscenze odierne su ulteriori identità sessuali, siano incluse nella tutela contro le discriminazioni”. Attesa la pluralità di soluzioni, fra cui in astratto persino la cancellazione tout court del sesso nelle iscrizioni anagrafiche, il legislatore tedesco ha ora tempo sino al 31 dicembre 2018 per l’adozione di una nuova normativa.

Presentiamo la traduzione della parte motiva della sentenza ad opera di Roberto de Felice (con un breve resoconto dello svolgimento del processo) preceduta da un primo commento a caldo della prof. Francesca Brunetta d’Usseaux.

 

 

La Corte Costituzionale tedesca dichiara l’illegittimità costituzionale della legge sullo stato civile

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

Il 10 ottobre scorso la Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che prevedere, al momento della registrazione anagrafica, solo la scelta tra le voci “femminile“ e “maschile”, offrendo come unica alternativa l’omissione dell’indicazione del sesso (e non anche una terza esplicita denominazione), viola sia il diritto generale della personalità (ex Art. 2, comma 1 in combinato disposto con l’Art. 1, comma 1 Grundgesetz), sia il principio di non discriminazione (ex Art. 3, comma 3 GG).

La ricorrente, affetta dalla sindrome di Turner, si era rivolta ai giudici chiedendo di poter correggere l’iscrizione “di sesso femminile”, riportata nel registro delle nascite, sostituendo ad essa quella di “inter/diverso” o “diverso”. La Corte di primo grado (AG Hannover 13 ottobre 2014 -85III 105/14) aveva rigettato la richiesta, semplicemente affermando che tale possibilità non era prevista dalla legge. La ricorrente avrebbe al massimo potuto ottenere la cancellazione dal registro della dizione “femminile”. La decisione era stata confermata in secondo grado (OLG Celle, sentenza del 21.1.2015 – 17 W 28/14) ed infine anche dalla Corte di Cassazione Federale (BGH), la quale con sentenza del 22 giugno 2016 (XII ZB 52/15), occupandosi per la prima volta della questione dell’inserimento nel registro di stato civile di dati che si collocano di fuori del sistema sessuale binario, aveva rigettato l’istanza. Il legislatore tedesco, accogliendo con il Personenstandgesetz del 1.11.2013 (modificato poi nel 2014) la soluzione binaria, da un lato avrebbe riconosciuto l’intersessualità, dall’altro avrebbe optato per una soluzione costituzionalmente legittima. Infatti, se è vero che l’identità sessuale di una persona è tutelata dal diritto generale della personalità, è anche vero che al legislatore spetta un margine di apprezzamento circa la scelta della miglior soluzione da adottare. L’esplicita previsione di un sesso ulteriore, rispetto a quello maschile e femminile costituirebbe certo una possibile opzione, che però avrebbe inciso in maniera eccessiva su interessi ordinamentali dello Stato, a fronte di un’incertezza ancora esistente circa il modo migliore per affrontare la tutela delle persone intersessuali.

Stante la chiusura della giurisprudenza (more…)

I dubbi della Corte costituzionale austriaca sulla legittimità di un istituto giuridico diverso dal matrimonio riservato alle coppie dello stesso sesso

La Corte costituzionale austriaca solleva il dubbio che sia illegittimo concedere alle coppie gay e lesbiche un istituto giuridico diverso dal matrimonio, seppure equivalente sotto il profilo degli effetti. La decisione definitiva, attesa verosimilmente all’inizio del 2018, potrebbe avere effetti dirompenti. Quando l’Italia approvò nel 2016 l’introduzione dell’unione civile, seguendo il cd. “modello tedesco”, solo Germania, Austria e Svizzera seguivano in occidente tale impostazione. Dopo la svolta legislativa tedesca, che ha aperto il matrimonio, una decisione favorevole in Austria della stessa Corte costituzionale renderebbe palese l’isolamento dell’Italia nella scelta di continuare la discriminazione matrimoniale delle persone omosessuali. Pubblichiamo un primo commento di Roberto De Felice con la traduzione della parte motiva dell’ordinanza.

di Roberto de Felice*

 

The dissimilitude between the terms “civil marriage” and “civil union” is not innocuous; it is a considered choice of language that reflects a demonstrable assigning of same-sex, largely homosexual, couples to second-class status.

Opinion of the Justices to the Senate 440 Mass.1201 (2004), Supreme Court of Massachusetts, CJ Margaret Marshall

 

1.

Con ordinanza 230[1] del 12 ottobre del 2017 la Corte costituzionale austriaca ha sollevato d’ufficio[2] la questione di costituzionalità dell’articolo 44 del codice civile e della stessa legge sulle unioni civili n. 135/2009, così come modificata nel 2015 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, acronimo EPG)[3].

La vicenda processuale parte dalla richiesta di una coppia di donne, cittadine austriache, civilmente unite dall’8 ottobre 2012, genitrici di un minore, che nella sintetica espressione della corte costituzionale ‘’cresce in questo rapporto’’, che si erano rivolte il 9 maggio 2015 al segretario comunale di Vienna[4], chiedendo, vanamente,  l’avvio del procedimento- previsto per i coniugi dalla Ehegesetz– volto al riconoscimento della loro capacità matrimoniale, il rilascio del permesso di costituire un matrimonio, la costituzione e registrazione del medesimo e il rilascio di un certificato di matrimonio, con richieste respinte con decreto del 25 agosto del 2015. Le parti si erano rivolte quindi al Tribunale Amministrativo, competente a prescindere dalla situazione giuridica[5] per l’impugnazione di tutti gli atti provenienti da una pubblica amministrazione. Il Tribunale rigettava i loro ricorsi, nel corso dei quali il terzo ricorrente e loro figlio rinunciava agli atti del giudizio. Motivava che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato austriaci e della Corte europea dei diritti dell’uomo apparteneva al margine di apprezzamento del legislatore austriaco la facoltà di provvedere al riconoscimento giuridico per le unioni di partner del medesimo sesso mediante il matrimonio o mediante un’unione civile. Lo Stato era sì costituzionalmente obbligato al riconoscimento giuridico e alla equiparazione nei tratti essenziali delle coppie omosessuali ed eterosessuali[6] ma poteva scegliere, senza che ciò nuocesse all’interesse superiore del minore, tra l’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali e l’istituzione di uno specifico istituto giuridico come quello delle unioni civili.

2.

Ai sensi dell’articolo 144 della Costituzione austriaca (BVfG) le parti, avendo esaurito il primo grado di giudizio, ritenendo che la giurisdizione adita avesse leso dei diritti fondamentali costituzionalmente protetti, come quelli sanciti dagli articoli 8, 12 e 14 della CEDU in merito (more…)

Il caso della “torta nuziale” arriva alla Corte Suprema. Il punto sul same-sex marriage negli Stati Uniti a due anni dalla sentenza Obergefell

di Angioletta Sperti*

 

Sono trascorsi esattamente due anni dalla storica sentenza Obergefell v Hodges[1] in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto alle coppie dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio in tutto il territorio nazionale. Come si ricorderà, muovendo dalla natura fondamentale del diritto al matrimonio, a prescindere da qualsiasi caratteristica personale degli sposi, la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale la disposizione del Defense of Marriage Act 1996 (DOMA) che ancora consentiva ad alcuni Stati di negare alle coppie dello stesso sesso l’accesso al matrimonio o il riconoscimento dei matrimoni celebrati in altri Stati dell’Unione.

Obergefell – pur rappresentando una storica vittoria dei movimenti LGBT di tutto il mondo – non rappresenta certamente la fine della lotta contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale negli Stati Uniti. Lo stesso James Obergefell, in un’audizione al Congresso[2] dopo la sentenza, ha sollecitato il legislatore americano a vigilare poiché – ha dichiarato – “è di importanza cruciale che il diritto costituzionale al matrimonio non venga oggi sminuito”. Il suo appello al Congresso riporta alla memoria la lunga vicenda della lotta contro la segregazione che la Corte Suprema dichiarò incostituzionale in un’altra, storica sentenza del 1954 Brown v Board of Education. A dieci anni dalla pronuncia la segregazione sopravvisse in molti Stati del “profondo Sud” (Arkansas, Alabama, Mississippi) grazie anche alla stessa Corte Suprema che rimise l’attuazione dei principi formulati nel caso Brown alla discrezionalità degli Stati, “with all delibate speed”. Solo l’intervento del Congresso – con il Civil Rights Act del 1964 – pose fine alle resistenze di alcuni Stati, fornendo al governo federale concreti strumenti giuridici (e leve finanziarie) per contrastare la segregazione razziale.

Questo breve commento intende fornire un quadro del seguito giurisprudenziale (e legislativo) della sentenza Obergefell con la sintetica premessa che negli Stati Uniti le resistenze al matrimonio egualitario operano oggi essenzialmente su tre fronti: quello del contrasto all’introduzione – a livello statale – di divieti di discriminazione verso le persone LGBTI; quello della tutela della libertà religiosa, ed infine, su quello dell’obiezione di coscienza.

a) Il contrasto all’introduzione di divieti di discriminazione sull’orientamento sessuale: Una prima forma di “resistenza” ad Obergefell è stata (more…)

Un primo commento alla nuova legge greca sulle unioni civili

Bandera_gay_Greciadi Matteo M. Winkler*

L’approvazione da parte del Parlamento greco, il 23 dicembre 2015, di una legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha generato nel nostro Paese due tipi di reazioni. Da una parte, a ragione, si è messa in evidenza la perdurante arretratezza del  nostro Paese sul tema delle coppie gay e lesbiche, richiamando per l’ennesima volta l’attenzione del Parlamento sulla necessità di procedere con urgenza nella medesima direzione. Dall’altra parte, e in modo invero piuttosto curioso, si è rilevata l’assenza, nella legge greca, di una disciplina della stepchild adoption (l’adozione del figlio del partner), sulla quale invece il nostro Parlamento starebbe al momento lavorando, affermando così implicitamente che la legislazione italiana in preparazione sarebbe, almeno sotto questo profilo, decisamente migliore di quella greca. Nel commento che segue vorrei chiarire che nessuna di queste due visioni appare corretta, e ciò alla luce sia dell’attuale stato del diritto di famiglia in Grecia, sia dell’odierna situazione italiana.

Ma procediamo con ordine. Anche in Grecia, come da noi, l’opzione di una legge sulle coppie formate da persone dello stesso sesso si muove lungo il crinale sottile che divide la necessità costituzionale dall’opportunità politica. A dirla tutta, non è che il primo ministro greco Alexis Tsipras avesse molta scelta se non estendere alle coppie gay e lesbiche l’istituto dell’unione tra conviventi già esistente per le coppie di sesso diverso dal 2008 (Legge 26 novembre 2008, n. 3719, Riforme in materia di famiglia, minori e società, il cui testo tradotto in inglese è leggibile qui). Infatti, come lo stesso Tsipras ha dovuto ammettere nel suo discorso di accompagnamento al disegno di legge, pendeva sulla Grecia la sentenza di condanna della Corte europea dei diritti umani emessa nel caso Vallianatos del 7 novembre 2013 (qui un commento articolato), ove la Corte aveva individuato nella limitazione alle coppie eterosessuali prevista dall’articolo 1 della citata legge una violazione del principio di non discriminazione per orientamento sessuale di cui agli articoli 8 e 14 della Convenzione. L’intervento legislativo è stato dunque a lungo atteso, ma anche necessitato da detta pronuncia.

Colpisce inoltre l’estrema rapidità con cui tale legge è stata approvata. L’annuncio ne era stato dato dal governo greco già il 9 febbraio 2015, poco dopo il suo insediamento all’esito delle elezioni nazionali di gennaio. Esattamente nove mesi più tardi, e dopo ulteriori elezioni nazionali, il progetto di legge raggiungeva l’aula parlamentare e in poco più di un mese giungeva all’approvazione finale, dopo 12 ore di discussione e con una larga maggioranza di 193 voti favorevoli contro 56 contrari.

Si badi che la legge non si occupa solo delle coppie gay e (more…)