Categoria: cedu

Grande Chambre: nel Caso Macaté contro Lituania la Cedu affronta la questione della raffigurazione di coppie same sex in libri per bambini

di Lorenzo Micheleucci

 

La sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Macaté c. Lituania (ricorso n. 61435/19), pubblicata il 23 gennaio 2023, presenta elementi di grande novità in materia di libertà d’espressione, per come sancita dall’art. 10 CEDU, con un’attenzione particolare alle restrizioni che la stessa può subire da parte degli Stati della Convenzione, in ragione di misure necessarie alla protezione della morale ai sensi del secondo paragrafo. Nel dettaglio, per la prima volta la Corte ha trattato di restrizioni imposte alla letteratura per bambini in caso di tematiche concernenti le relazioni tra persone dello stesso sesso, pronunciandosi per l’illegittimità di limitazioni della libertà di espressione adottate da uno Stato. Una scelta decisamente incisiva nella sfera parzialmente discrezionale del singolo Stato, rafforzata, oltretutto, dal voto unanime dei giudici di Strasburgo in merito alla piena violazione dell’articolo 10.

In breve, oggetto della vertenza è un libro per bambini in lingua lituana (tradotto in inglese “Amber Heart”) composto da diversi racconti, tra cui due aventi anche ad oggetto l’innamoramento tra due personaggi dello stesso sesso. L’autrice, Neringa Dangvydė Macatė, era una scrittrice professionista e specialista in letteratura per bambini, oltreché attivista per i diritti LGBTI+ apertamente omosessuale, purtroppo deceduta il 21 marzo 2020, prima di venire a conoscenza della pronuncia favorevole al suo ricorso.

Il libro di fiabe in questione, nonostante fosse il frutto di un progetto approvato con finanziamenti del Governo lituano e pubblicato dall’Università Lituana di Scienze della Formazione, a seguito di diverse polemiche da parte di esponenti politici e di indagini espletate da un’apposita autorità di vigilanza, veniva dapprima sospeso nella pubblicazione ed in un secondo momento censurato attraverso l’apposizione obbligatoria su ogni copia della dicitura “sconsigliato ai minori di anni 14”, sulla base di una legge sulla protezione dei minori che considera pericolose per i minori tutte le informazioni accessibili al pubblico che incoraggino forme di matrimonio o famiglia differenti da quelle previste dal Codice civile lituano o dalla Costituzione.

Analizzando nello specifico l’azione dello Stato lituano alla luce dell’art. 10 § 2 CEDU, la Corte ha ricostruito (more…)

Grande Chambre, Fedotova e altri c. Russia: riaffermato l’obbligo degli stati firmatari della CEDU di riconoscere le coppie dello stesso sesso

 

di Lorenzo Michelucci

Il 17 gennaio 2023, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha emesso l’attesa sentenza nel caso Fedotova e altri c. Russia (n. 40792/10, 30538/14 e 43439/14), avente come fulcro principale il quesito sul se la Convenzione europea dei diritti dell’uomo comporti un obbligo positivo generale di fornire a coppie dello stesso sesso una forma di riconoscimento legale (che si tratti di matrimonio o – il più possibile – equivalente)

Sebbene il tema della tutela e riconoscimento giuridico delle same-sex couple non sia certo una novità per la Corte, questa è la prima volta in cui la stessa ha riposto direttamente ad un quesito così cruciale nella composizione di Grande Camera, con tutte le conseguenze, ben note, che comporterà in quanto sentenza pilota e massima espressione dell’interpretazione conforme alla Convenzione.

Per inciso, inoltre, questa è stata anche la prima decisione della Corte EDU nei confronti della Stato russo dopo che quest’ultimo ha cessato di essere parte della CEDU (16 settembre 2022) e membro del Consiglio d’Europa (16 marzo 2022).

Ebbene, con quattordici voti contro tre, la Corte ha accertato una violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Federazione Russa in quanto non in grado di giustificare l’assenza di mezzi di riconoscimento giuridico disponibili per le coppie omosessuali a causa di motivi di interesse pubblico. La Russia si era infatti basata su motivi quali: l’importanza della “famiglia tradizionale”, le opinioni negative espresse dalla maggioranza dei russi e la protezione dei minori dalla promozione dell’omosessualità. Tuttavia, la Corte ha escluso di poter accettare tali giustificazioni in quanto rivelatesi nulla più di una generale disapprovazione morale nei confronti delle unioni omosessuali (cfr. par. 217, in cui la Corte ha affermato che non poteva «avallare politiche e decisioni che incarnavano un pregiudizio predisposto da parte di una maggioranza eterosessuale contro una minoranza omosessuale» e che «le tradizioni, gli stereotipi e gli atteggiamenti sociali prevalenti in un determinato paese non possono, da soli, essere considerati una giustificazione sufficiente»).

Inoltre, ad avviso della Grande Camera, la Russia ha mancato pure di identificare un danno oggettivo, individuale o sociale, causato dal riconoscimento delle unioni omosessuali: «Nel caso di specie, non vi è motivo di ritenere che il riconoscimento giuridico e la protezione delle coppie omosessuali in un rapporto stabile e impegnato possano di per sé danneggiare le famiglie costituitesi in modo tradizionale o comprometterne il futuro o l’integrità» (par. 212).

La Corte ha così riconosciuto inequivocabilmente l’esistenza di un obbligo generale positivo, scaturente appunto dalla portata intrinseca dell’art. 8 CEDU, con inevitabili ricadute di portata erga omnes ben oltre il caso in esame. In tal modo, è stato operato un consolidamento della giurisprudenza precedente, frutto anche di una «chiara tendenza in atto» (clear ongoing trend) volta ad un pieno consenso, da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa (30 su 46 membri del CdE), al riconoscimento giuridico delle coppie formate da individui dello stesso sesso. Un punto, questo sul consenso, tra l’altro assente nella decisione adottata precedentemente dalla Terza Sezione della Corte europea.

In merito alla ricostruzione operata dai Giudici di Strasburgo, si legge come l’art. 8 vada ritenuto applicabile non solo nel suo senso tradizionale, ma anche quale diritto di condurre una «vita sociale privata», cioè il diritto di sviluppare la propria identità sociale (par. 143-144). La Corte descrive questo diritto come «la possibilità di avvicinarsi ad altre persone per stabilire e sviluppare relazioni» (ibid.). Se applicato alla situazione delle coppie dello stesso sesso, ciò equivale essenzialmente all’idea che l’orientamento sessuale ha non solo una dimensione privata ma anche pubblica e che le coppie dello stesso sesso dovrebbero essere, in linea di principio, libere e in grado di decidere come presentarsi alla società.

Tornando poi al punto sul consenso della maggioranza degli Stati, è interessante notare come il suo uso sia stato fortemente criticato dal giudice dissenziente Wojtyczek. Secondo il suo parere, la Grande Camera si è basata sul consenso per innescare un «importante cambiamento del paradigma della protezione dei diritti» e «aggiungere nuovi diritti» alla Convenzione, poiché il trattato era originariamente progettato per proteggere esclusivamente le coppie e le famiglie di sesso diverso (par. 3.3). Di conseguenza, a tale opera interpretativa si opporrebbe la necessaria condizione di modifica del Trattato, come ovvio non appannaggio della Corte.

Tuttavia, in Fedotova il consenso non sembra essere utilizzato come un presunto mezzo di modifica del Trattato. Infatti, la Corte ha iniziato la sua analisi esaminando la propria giurisprudenza maggioritaria, stabilendo come l’art. 8 «è già stato interpretato come obbligo per uno Stato contraente di garantire il riconoscimento e la protezione giuridica per le coppie dello stesso sesso, mettendo in atto un “quadro giuridico specifico”» (par. 164). Solo successivamente, la Corte si è concentrata sul consenso nazionale e internazionale per consolidare questi risultati. Pertanto, il consenso non è mai stata l’unica base, né la giustificazione principale per sancire il suddetto obbligo positivo.

Proprio al fine di evitare fraintendimenti, la Corte è stata casomai attenta ad evidenziare, nei paragrafi 179-180, che «questa interpretazione dell’articolo 8 è guidata dalla preoccupazione di garantire una protezione efficace della vita privata e familiare delle persone omosessuali» e dai «valori della società democratica come “pluralismo, tolleranza e apertura mentale”», e inoltre in linea con «lo spirito generale della Convenzione».

Dall’altra parte, in linea con la sentenza della Camera, la Grande Camera (more…)

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei diritti umani

di Sara De Vido*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’obiettivo del presente contributo è di indagare sull’evoluzione della nozione “sfruttamento sessuale” dal punto di vista giuridico nella prassi internazionale ed europea, con specifico riguardo alla sentenza S.M. c. Croazia, decisa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani il 25 giugno 2020. La sentenza propone una disarticolazione della nozione di sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione da quella di tratta di esseri umani, per ricondurre entrambe nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 Cedu. Il contributo elaborerà infine una possibile definizione giuridica di sfruttamento sessuale, che tiene conto dell’elemento dell’assenza del consenso.

This Article aims at investigating the evolution of the concept “sexual exploitation” from a legal point of view in international and European practice. It specifically focuses on the judgment in the S.M. v. Croatia case, decided by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights on 25 June 2020. In the judgment, sexual exploitation for the purpose of prostitution is disentangled from the concept of human trafficking, and both are deemed to fall under the scope of Article 4 ECHR. The Article will elaborate a possible legal notion of sexual exploitation, which takes into account the absence of consent.

* Professoressa Associata di Diritto Internazionale, Università Ca’ Foscari di Venezia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU

di Alice Margaria*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Adottando una prospettiva socio-giuridica, l’analisi giurisprudenziale delinea una figura paterna dai tratti sia convenzionali che nuovi. Sebbene il dato biologico mantenga un ruolo decisivo nel determinare a chi spetti lo status paterno, infatti, l’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli o almeno l’intenzione di parteciparvi assumono una crescente rilevanza nel ragionamento della Corte Edu. Questa rilevanza, tuttavia, non è assoluta bensì rimane condizionata dalla presenza di un contesto di ‘paternità convenzionale’. La Corte Edu, pertanto, non si discosta totalmente dal paradigma ‘convenzionale’, ma ‘si limita’ ad arricchire quest’ultimo con il ‘nuovo’ tratto di care. Pur trattandosi di una mera aggiunta, tale ricostruzione della paternità che ruota attorno alla concettualizzazione di care quale tratto (anche) paterno, appare un primo, importante passo verso il ripensamento della divisione del lavoro di cura tra uomini e donne e, più in generale, verso un’uguaglianza di genere sostanziale.

This paper traces the definition of fatherhood which emerges from the jurisprudence of the European Court of Human Rights pertaining to assisted reproduction and surrogacy. Adopting a socio-legal perspective, the jurisprudential analysis sketches a father figure which includes both change and continuity. Although biology maintains a decisive role in determining who is to be granted the paternal status, the father’s actual involvement in the children’s lives and/or his caring intentions take on an increasing importance in the reasoning of the Court. This relevance, however, is not absolute but remains contingent on the existence of a wider ‘conventional’ context. The Court, therefore, does not depart totally from the paradigm of ‘conventional fatherhood’, but ‘merely’ enriches the latter with the ‘new’ trait of care. Although a prima facie mere addition, this reconstruction of fatherhood, which revolves around the conceptualisation of care as a paternal trait (too), appears to be a first, important step towards rethinking the division of care responsibilities between men and women and, more generally, towards substantial gender equality.

 

* Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Department of ‘Law and Anthropology’, Halle (Germania)

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Anche i rifugiati transgender hanno diritto al cambio del nome: un passo avanti nel riconoscimento dei bisogni dei richiedenti e rifugiati SOGI in ambito CEDU

di Carmelo Danisi e Nuno Ferreira *

 

Con la sua prima decisione riguardante il trattamento di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1(2) della Convenzione di Ginevra del 1951, in ragione della loro identità di genere, la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) ha adottato una posizione chiara a loro tutela. L’esame del caso Rana c. Ungheria (16 luglio 2020, no. 40888/17) risulta infatti fortemente ispirato tanto dal principio di eguaglianza e non discriminazione quanto dalla necessità che gli Stati europei garantiscano una protezione effettiva dei diritti sanciti nella Cedu e non illusori. L’azione dinanzi la Corte europea è stata avviata da un cittadino iraniano che, seppur nata donna, si era da sempre riconosciuto e comportato come uomo in Iran. Giunto in Europa, otteneva lo status di rifugiato in Ungheria proprio per la persecuzione temuta in base alla sua identità di genere. Poco dopo, il sig. Rana richiedeva alle autorità ungheresi competenti in materia di immigrazione di poter modificare il suo nome e il suo genere nei documenti di identità in maniera che potessero corrispondere alla sua reale identità di genere. Stabilendo che solo lo Stato di origine dei rifugiati poteva essere competente in materia di atti di nascita, le autorità ungheresi rigettavano tale richiesta. Tuttavia, chiamata a esprimersi sul caso, la Corte costituzionale ungherese intimava il legislatore di quel Paese a modificare il quadro giuridico esistente in modo da non escludere dalla procedura di modifica del nome coloro che, pur non essendo nati in Ungheria, vi risiedono. A suo avviso, tale riforma appariva necessaria per poter garantire un diritto fondamentale – quello al nome – che, specie ove segue l’affermazione di genere, ha un impatto diretto sull’identità e la dignità personale. Del resto, come aveva argomentato il sig. Rana dinanzi la Corte Edu, la mancata registrazione della nascita in Ungheria non poteva ritenersi un ostacolo insormontabile non potendo ragionevolmente essergli richiesto di rivolgersi per ottenere nuovi documenti alle stesse autorità iraniane dalle quali era fuggito.

La Corte Edu innanzitutto ribadisce come l’identità di genere costituisca un aspetto fondamentale della vita privata di un individuo, protetta (more…)

Certezza e tempi “breves que possible” per trascrizioni e adozioni in casi particolari dopo il parere Cedu 10/4/2019

di Marco Gattuso

 

La Corte europea dei diritti umani nel recente parere pubblicato il 10 aprile 2019 su sollecitazione della Court de Cassation francese[1], ha affermato il diritto del bambino nato a mezzo di maternità surrogata al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, sicché l’ordinamento nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con la madre cd. intenzionale.

La Corte non ha ritenuto che tale riconoscimento debba avvenire necessariamente mediante la trascrizione del certificato estero nel registro di stato civile, potendo l’ordinamento del Paese aderente ricorrere all’alternativa dell’adozione del bambino da parte della madre intenzionale, purché sia assicurata una procedura tempestiva e efficace.

La Corte europea dei diritti umani richiede dunque a tutti i paesi aderenti di riconoscere in caso di maternità surrogata entrambi i genitori intenzionali nel più breve tempo possibile («breve que possible»).

Si tratta di un principio che, seppure espresso con riguardo alla madre intenzionale, trova sicura applicazione anche nel caso di certificati di nascita (americani o canadesi) con due padri. Una sua limitazione ai soli figli di coppie eterosessuali appare invero assai ardua, dovendosi confrontare col superiore interesse del minore e col suo diritto a salvaguardare la relazione con entrambi i genitori, col giudizio sostanzialmente neutro nei confronti della omoparentalitá e, infine, col divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale (in questo caso si tratterebbe discriminazione indiretta subita dal bambino a causa dell’orientamento sessuale dei genitori). Tutti temi su cui la Corte europea (ma anche la nostra giurisprudenza di legittimità) si è già espressa.

Secondo la Corte europea, dunque, la procedura di adozione del “figlio del partner”, ove sia l’unica consentita nell’ordinamento al fine di salvaguardare il diritto ex art. 8 Cedu del bambino al riconoscimento della relazione giuridica con chi lo ha voluto mettere al mondo (“diritto alla vita familiare”), può essere considerata una legittima alternativa alla trascrizione del certificato straniero solo se consenta il riconoscimento giuridico in modo certo e nel tempo “breve que possible”. La valutazione in merito è rimessa al giudice nazionale.

In Italia non vi è alcuna espressa regolamentazione della cd. omogenitorialità.

Com’è noto, un indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dal tribunale per i minorenni di Roma nel luglio 2014, ha ammesso in queste ipotesi il ricorso alla cd. adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d), legge adozioni[2].

Il legislatore ha tentato nel 2016 di regolamentare la materia introducendo una espressa estensione dell’art. 44, lettera b), oltre che al “coniuge” (necessariamente eterosessuale) del genitore, anche al suo unito civilmente, ma dopo una oscura vicenda parlamentare tale disposizione (l’art. 5 dell’originario disegno di legge Cirinnà) fu stralciata.

Ciò nonostante, il legislatore (more…)

GPA: la tutela del minore limite invalicabile

di Alexander Schuster*

 

Per la Corte europea per i diritti umani l’interesse del minore deve prevalere su ogni considerazione critica della gestazione per altri (GPA). Questo principio, enunciato nel parere n. P16-2018-001 del 10 aprile 2019 (testo in francese e in inglese), suggella l’esordio del meccanismo di interpretazione preventiva di cui al Protocollo n. 16, firmato, ma non ratificato dall’Italia. L’atto consultivo è pervenuto in tempi brevi (meno di sei mesi), rendendo accettabile l’aggravio di durata della procedura nazionale. Tale tempistica incoraggerà senz’altro ulteriori rinvii pregiudiziali da parte di Alte Corti nazionali.

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Omofobia e discriminazione: la continua evoluzione nell’interpretazione della Cedu

2015-02-10 00.04.57

di Carmelo Danisi*

In due recenti occasioni, la Corte europea dei diritti umani (di seguito, Corte Edu) ha dato prova del continuo lavoro di interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) quando i ricorrenti lamentano una violazione riconducibile al loro orientamento sessuale. Per quanto siano relativi a situazioni molto diverse tra loro, che rientrano nell’ambito di diritti altrettanto differenti, i recenti casi sembrano essere esaminati dalla Corte seguendo la medesima ratio: la necessità che lo Stato parte si attivi per tutelare il gruppo LGB attraverso una varietà di misure dal forte impatto sociale. Tra queste, si inseriscono gli interventi di natura procedurale, molto rilevanti quando una persona subisce violenze in ragione del suo orientamento omosessuale, e quelle a carattere più squisitamente positivo, come l’obbligo di facilitare lo sviluppo della vita familiare nel più ampio contesto migratorio attraverso il ricongiungimento familiare o quantomeno, in un’ottica procedurale, la garanzia di un esame equo della richiesta volta a ottenere un siffatto beneficio. Se poste nel più ampio e complesso quadro della giurisprudenza della Corte Edu, le conclusioni raggiunte in tali occasioni non rappresentano risultati “scontati” ma un’ulteriore elaborazione in materia di non discriminazione, dimostrata dalla volontà dei giudici europei di esaminare entrambi i casi attraverso la lente dell’articolo 14 anziché sotto il profilo sostanziale. Nella parte che segue si esaminerà, seppur brevemente, l’interpretazione degli articoli 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto per la vita familiare) Cedu avanzata dalla Corte con i casi M.C. e A.C. c. Romania e Pajic c. Croazia, relativi a ricorrenti caratterizzati da un orientamento sessuale “minoritario”. In entrambe le occasioni, alla luce del ruolo svolto da tale caratteristica personale, i giudici hanno deciso di valutare le presunte violazioni sotto il profilo discriminatorio (art. 14 Cedu), anziché quello sostanziale.

Le violenze motivate dall’odio contro il gruppo LGB: gli obblighi procedurali

Il ricorso M.C. e A.C. c. Romania (12 aprile 2016, n. 12060/12) ha dato alla Corte Edu la possibilità di consolidare una posizione già espressa in relazione alle violenze motivate dall’odio razziale e ad ampliarla fino a comprendere i trattamenti che rientrano nell’ambito dell’articolo 3 Cedu e che sono, o potrebbero essere stati, perpetrati in ragione dell’orientamento sessuale delle vittime. Senza sminuire l’evoluzione già avviata in Identoba e altri c. Georgia (12 maggio 2015, n. 73235/12), le particolari circostanze del caso rumeno hanno consentito ai giudici di precisare la portata degli obblighi procedurali (more…)

É definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga

FINALE’ appena divenuta definitiva (il 21 ottobre) la sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay e lesbiche.

Come si rammenterà, la Corte di Strasburgo con  decisione del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia, ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.

L’Italia aveva tre mesi per la presentazione di un eventuale ricorso alla Grande Camera, ma il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto del tutto insensato appellare la sentenza nel momento in cui il Parlamento procedeva ad incardinare il disegno di legge sulle Unioni civili volto proprio a dare una risposta in relazione alla affermata violazione dei diritti umani delle persone lgbti.

Com’è pure noto, tuttavia, la legge già incardinata non è stata discussa e non sappiamo quando lo sarà  (si ipotizza l’inizio della discussione soltanto nel gennaio del 2016).

Come si ricorderà, la Corte europea ha affermato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannando il nostro Paese a risarcire simbolicamente il danno patito con l’importo di € 5.000,00, oltre imposte, per ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunte (more…)

Y.Y. c. Turchia: i requisiti per il cambiamento anagrafico di genere

2015-02-09 00.15.22Numerosi Stati Membri del Consiglio d’Europa prevedono la sterilizzazione e l’intervento chirurgico come presupposti indefettibili ai fini del cambiamento anagrafico di genere, nonostante siano numerosi gli strumenti internazionali che ne affermano l’incompatibilità con i diritti fondamentali della persona. Su queste basi il presente contributo si propone di verificare, in particolare sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), se il diritto internazionale dispone di principi a valenza generale e trasversale suscettibili di essere utilizzati per fornire le risposte agli interrogativi morali e alle implicazioni etiche che vengono in rilievo nel momento in cui si discute dei requisiti necessari ai fini del cambiamento anagrafico di genere. 

di Diego Zannoni*

Sommario: 1. Introduzione; 2. Gli indirizzi internazionali; 3. La posizione della Corte EDU nella sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.1 La portata della sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.2 Le ragioni che depongono per una interpretazione restrittiva della sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.2.1. La Corte non individua gli obiettivi cui mirano le misure restrittive; 4. Il disallineamento fra il ruolo di genitore biologico e il sesso anagrafico; 5. Osservazioni finali.

 

Introduzione

L’“identità di genere”, intesa come l’identità della persona ricondotta alla percezione del proprio genere, eventualmente in contrapposizione al proprio sesso biologico, anche se correntemente percepita come qualcosa che è dato, acquisito alla nascita, immodificabile e facilmente classificabile, se analizzata più attentamente rivela il suo carattere dinamico poiché è attraverso un processo graduale che la persona si identifica gradualmente all’interno e costruisce sé stessa all’esterno, cioè sul piano interpersonale[1]. La persona transessuale è, prima della transizione, genotipicamente e fenotipicamente di un sesso determinato, ma ha la consapevolezza, spesso appunto gradualmente maturata, di appartenere al genere opposto (Konträre Sexualempfindung).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) è stata impegnata in prima linea nella enucleazione di un diritto all’identità di genere, e ne ha individuato la base normativa nell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) – dedicato al diritto della persona al rispetto della sua vita privata e familiare. La Corte ha avuto modo di sottolineare a più riprese come la nozione di “vita privata” non sia suscettibile di una definizione esaustiva di modo che elementi come l’identità di genere, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale rientrano nella sfera personale protetta dall’art. 8 della CEDU[2]. Tale norma ha quindi consentito l’avvio di una giurisprudenza favorevole al riconoscimento del diritto del transessuale ad ottenere la correzione degli atti di stato civile e a sposare individui del suo stesso sesso di nascita[3].

Con questo contributo ci si propone di verificare se sia possibile (more…)

A victory for Italian same-sex couples, a victory for European homosexuals? A commentary on Oliari v Italy

imageCon la sentenza Oliari e altri c. Italia per la prima volta la Corte EDU sancisce che la mancata previsione, da parte del legislatore italiano, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione. L’articolo si propone di sottolineare luci ed ombre del ragionamento seguito dal giudice sovranazionale. Da un lato, si sottolineerà l’importanza della decisione come analisi critica delle contraddizioni che caratterizzano il dibattito italiano in merito al riconoscimento giuridico delle relazioni omosessuali e, al contempo, il suo inserirsi nel percorso di progressiva estensione della protezione garantita dall’articolo 8 della Convenzione alle persone dello stesso sesso coinvolte in una relazione intima e affettiva. Tale risultato viene peraltro conseguito richiamando la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Obergefell v. Hodges, una mossa inusuale per i giudici di Strasburgo e da non trascurare per le controversie future. Dall’altro lato, si osserverà la sorprendente mancanza dell’accertamento di una possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare congiuntamente al principio di non-discriminazione, che rischia di limitare la portata del giudicato alla sola situazione italiana. Ancora, delude il fatto che la Corte non abbia neppure esaminato la possibile violazione da parte dell’Italia del diritto a contrarre matrimonio in base all’art. 12 della Convenzione, confermando invece il riconoscimento di un ampio margine statale di apprezzamento. Il matrimonio omosessuale, pertanto, rimane per la Corte EDU ancora un “tabù”.

In Oliari and others v. Italy the European Court of Human rights established for the first time that the legislator’s failure to guarantee a legal framework recognizing non-marital same-sex relationships constitutes a violation of the right to respect for private and family life under article 8 of the European Convention of Human Rights. This article aims to underline positives and negatives in judges’ reasoning. Particularly, it will be underlined the relevance of the judgment both as a critique on major contradictions characterizing Italian institutional debate around the issue of same-sex partnerships, and as a further step in the progressive application of article 8 ECHR to protect same-sex individuals committed in an intimate relationship. Such result is indeed achieved by referring expressly to the US Supreme Court judgment in Obergefell v. Hodges, which is uncommon for the Strasbourg Court and should not be overlooked for future cases. However, the article observes how the Chamber surprisingly failed ascertaining a possible violation of the right of private and family life in conjunction with the non-discrimination principle. This risks limiting the effects of its reasoning to the Italian situation only. Moreover, it is disappointing to notice that the European Court did not even examine Italy’s violation of the right to marry under art.12 of the Convention, and contrarily granted a wide margin of appreciation to the States. At present, same-sex marriage still remains “taboo” for the ECtHR.

di Giuseppe Zago *

 

Last 21 July, the European Court of Human Rights (ECtHR) in Oliari and others v. Italy had once again the opportunity to analyze the status of same-sex couples wishing to marry or enter into a legally recognized partnership. This resulted in a groundbreaking judgment, with which the Court stated that the absence of a legal framework recognizing homosexual relationships violates the right to respect for private and family life as provided by article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR).[1]

The decision plunges into the current legal situation of Italy, but also contributes to the progressive interpretation of the Convention principles in relation to the right of same-sex individuals to enter stable intimate relationships, especially building up on the outcomes of the previous cases Shalk and Kopf v. Austria and Vallianatos and others v. Greece. (more…)

Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia

imageLa presente nota commenta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015 nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11). Il caso riguarda tre coppie di italiani che hanno lamentato come l’impossibilità di sposarsi nell’ordinamento italiano, correlata all’inesistenza di una legge sulle unioni same-sex, abbia violato la Convenzione EDU. La decisione condanna l’Italia e le impone di dotarsi di una legislazione che riconosca e disciplini le unioni formate da persone dello stesso sesso. La Corte EDU afferma che il contenuto fondamentale dell’art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) è la tutela degli individui contro le ingiustificate interferenze delle pubbliche autorità. La disposizione tuttavia comprende anche “obblighi positivi”, finalizzati a rendere effettivo il diritto al rispetto della vita familiare. Gli Stati membri, di conseguenza, possono essere chiamati ad adottare misure finalizzate ad assicurare il rispetto per la vita familiare anche nella sfera delle relazioni interindividuali. La presente nota suggerisce, alla luce dei precedenti della Corte EDU, che la decisione Oliari rappresenta una tappa molto importante nel percorso che sta portando al riconoscimento delle unioni same-sex in Europa.

This note is a commentary to the decision rendered by the European Court of Human Rights on 21st July 2015 in the Oliari and Others v. Italy case (App. No(s) 18766/11 and 36030/11). The case concerned three Italian couples who complained about the impossibility of getting married under the Italian judicial system, which, in combination with the lack of any laws regarding same-sex unions, has breached the ECHR. The ruling has convicted Italy and requires it to provide for legal recognition of same-sex couples. The ECtHR affirm that the essential object of Article 8 of the ECHR (Right to respect for private and family life) is to protect individuals against arbitrary interference by public authorities. Furthermore, Article 8 includes certain “positive obligations” aiming to ensure that the right to respect for family life is effectively observed. Member States may therefore be called upon to adopt measures designed to secure respect for family life even in the sphere of the relations of individuals between themselves. This commentary argues, in the light of the ECtHR’s precedents, that the decision rendered in the case Oliari is a very important step in the path that is leading to the recognition of same-sex unions in Europe.

di Livio Scaffidi Runchella*

Ultreya è un augurio, pieno di mistero, che i pellegrini del cammino di Santiago di Compostela, sin dal medio evo, sono soliti scambiarsi sia come saluto che per farsi coraggio. Il termine, che trae origine dall’uso popolare del latino, significherebbe “sempre più avanti”.

La sentenza del 21 luglio 2015, resa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11), sembra essere un augurio rivolto alle coppie formate da persone dello stesso sesso ad andare “ultreya” nel lungo e tortuoso percorso, fatto anche di istanze giurisdizionali, che si auspica porterà in tempi brevi all’eliminazione delle discriminazioni esistenti fra famiglie same-sex e famiglie “tradizionali”.

La decisione origina dall’esame di due distinti ricorsi poi riuniti, proposti da tre coppie (more…)

La traduzione della parte centrale della sentenza che condanna l’Italia

Wojciech+Weiss+++weiss-zaczytanaPubblichiamo la traduzione in italiano – opera mirabile, ancora una volta, dell’avv. Roberto De Felice, avvocato dello Stato – del passaggio più importante della decisione di ieri, 21 luglio 2015, con cui la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione) delle persone gay, lesbiche e bisessuali, condannandolo a risarcire ai ricorrenti un danno pari ad € 5.000,00.

Dopo avere affermato che “La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione” ed avere riconosciuto che le coppie dello stesso sesso sono protette dalla norma che assicura tutela alla “vita familiare”, la Corte rileva che “a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni (v. paragrafi 126 e 46-47 supra), il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa” e ciò nonostante la Corte costituzionale italiana e la Corte di cassazione avessero già rilevato più volte una lesione della Costituzione italiana (articolo 2) e sollecitato un intervento del Parlamento.
A questo riguardo la Corte ricorda che “un tentativo premeditato di impedire l’esecuzione di una sentenza definitiva ed esecutiva, che sia inoltre tollerato se non tacitamente approvato dai poteri esecutivo e legislativo dello Stato, non può essere spiegato in termini di un qualsiasi legittimo pubblico interesse o degli interessi della comunità nel suo complesso. Al contrario è suscettibile di minare la credibilità e l’autorità dell’autorità giudiziaria e di mettere a rischio la sua efficacia, fattori che sono della massima importanza dal punto di vista dei principi fondamentali sottostanti alla Convenzione”

 

Corte europea dei diritti umani – sezione quarta, Oliari e altri. c Italia, decisione del 21 luglio 2015  -Pres Hirvela – Giudici Raimondi, Bianku, Tsotsoria (conc.), Mahoney (conc.), Vehabovic (conc.), Grozev- TRADUZIONE ITALIANA DEI PARAGRAFI DA 159 A 188 concernenti le motivazioni della Corte in ordine all’accertamento della violazione dell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani

RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE- COPPIE OMOSESSUALI- OMESSA PREVISIONE DI RICONOSCIMENTO E TUTELA – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU- SUSSISTE

La Repubblica Italiana, non avendo riconosciuto né tutelato, almeno mediante l’istituto delle unioni civili o partnership registrate, le coppie omosessuali, ha violato il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.

(CEDU, art 8 )

Il diritto al rispetto per la vita familiare impone l’obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone delle stesso sesso

2015-02-12 23.20.35di Carmelo Danisi*

Se prima di oggi qualche dubbio poteva sorgere sul preciso contenuto della protezione offerta dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani alla coppia dello stesso sesso, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito ogni dubbio con la pronuncia del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia (18766/11 and 36030/11). Sostanzialmente, l’Italia ha fallito nell’osservare gli obblighi positivi che derivano dall’articolo 8 Cedu e che consistono nella necessità di prevedere almeno una forma di riconoscimento giuridico della relazione stabile tra persone dello stesso sesso. Diversamente, la Convenzione non impone agli Stati membri del Consiglio d’Europa di introdurre il matrimonio per tali coppie essendo, in questo momento storico, sufficiente una forma di riconoscimento alternativa ad esso.
Il caso esaminato dalla Corte europea era stato avviato da una serie di coppie, stabilmente conviventi, che avevano tentato invano di contrarre matrimonio attraverso l’attuale procedura prevista dalla legge per le coppie eterosessuali. Dinanzi al rifiuto degli ufficiali dello stato civile dei Comuni interessati, il sig. Oliari e il suo compagno avviavano una serie di ricorsi che si concludevano con il rigetto delle loro argomentazioni basate sull’inesistenza di un divieto, nell’ordinamento italiano, di contrarre matrimonio, cosi come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2010. Le motivazioni sono ben note. Su questa base, le altre coppie di ricorrenti non procedevano con tutti i mezzi di ricorso disponibili considerata la loro ineffettività per una conclusione positiva dei loro casi.
Considerata l’impossibilità di vedere riconosciuta la loro unione, i ricorrenti lamentavano dinanzi alla Corte Edu la violazione degli articoli 8 e 12, letti singolarmente o in combinato al divieto di discriminazione di cui all’art. 14 Cedu, in ragione del loro orientamento sessuale.
In modo significativo, la Corte europea distingue il caso dal precedente Schalk and Kopf relative a un ordinamento – l’Austria – che forniva già ai ricorrenti una forma di riconoscimento alternativa. La Corte, dunque, si era pronunciata sulla necessità che l’Austria si dovesse attivare prima e, dato la mancanza di consensus tra gli Stati europei, aveva escluso la violazione della Cedu. Tuttavia, con riferimento al caso italiano, i giudici si trovano di fronte alla totale mancanza di una forma alternativa di riconoscimento giuridico dell’unione omosessuale
Concentrandosi sull’articolo 8, la Corte Edu ricorda principi oramai consolidati nella sua giurisprudenza, in particolare (more…)

La sentenza della Grande Camera M.E. v Sweden: un’occasione mancata

2012-10-08 23.35.18Nella decisione M.E. v Sweden la Grande Camera ha optato per lo striking out del ricorso, evitando linvito del ricorrente a produrre una sentenza di ampio respiro che chiarisse la possibilità di ancorare al dettato della Convenzione le richieste di asilo presentate da soggetti che fuggono dalle persecuzioni a cui sono esposti nei Paesi dorigine a causa del proprio orientamento sessuale e/o identità di genere. Nello specifico la Corte non esclude che il rimpatrio forzato di soggetti omosessuali in Paesi dove siano in vigore sanzioni criminali contro gay e lesbiche costituisca una violazione della Convenzione né prende posizione contro largomento, avallato dalla quinta sezione della Corte edu, secondo cui laddove il migrante possa evitare le sanzioni previste per atti omosessuali nascondendo e dissimulando la propria identità, le autorità nazionali sono pienamente titolate a negargli/le lo status di rifugiato. Si tratta di posizioni estremamente problematiche che, se da un lato possono essere comprese alla luce delle tensioni politiche che investono la materia migratoria, dallaltro rendono evidente la difficoltà della Corte edu nel difendere, salvaguardare e garantire lenforcement dei diritti fondamentali al di sopra di valutazioni di carattere politico.

The Grand Chamber finally stroke out M.E. v Sweden and avoided the applicants request to display a general judgment on the possibility to anchor and legitimize under the Echr migrantsclaims of asylum grounded on the prosecution experienced in their countries because of their sexual orientation or gender identity. Specifically, the Court did not rule out that the forced repatriation of homosexual subjects to countries in which criminal sanctions prosecute same-sex acts violates the Echr nor it took a stand against the argument, endorsed by the fifth section of the ECtHR, according to which insofar a migrant could avoid sanctions concealing or suppressing her sexual identity, national authorities of Coe States are fully entitled to deny her the status of refugee. I suggest that the Grand Chamber judgment displays extremely problematic standpoints, which if on one hand could be understood in the light of political tensions that insist of migratory policies, on the other clearly show the complication experienced by the ECthHR in defending, safeguarding and enforcing human rights irregardless of political considerations.

di Silvia Falcetta*

Con la decisione finale dell’8 aprile 2015 di striking out il ricorso M.E. v Sweden, n.71398/12, la Grande Camera ha perso un’occasione rilevante per ampliare la protezione assicurata dalla Convezione edu ai soggetti migranti lgbt.

L’aspetto più sconcertante della concisa sentenza offerta dalla Corte riguarda l’assenza di un chiaro pronunciamento su quali diritti discendano dalla Convenzione a tutela di coloro che cercano asilo nei paesi membri del Consiglio d’Europa in ragione del proprio orientamento sessuale e/o della propria identitàdi genere. In passato la Corte si era già confrontata con casi riguardanti migranti omosessuali[1], evitando sempre di giungere ad individuare una linea interpretativa univoca (more…)

Strasburgo: è illegittimo negare il mutamento di sesso senza previa sterilizzazione

2015-02-12 23.02.27La Corte di Strasburgo ravvisa la violazione dell’art.8 della Convenzione europea dei diritti umani nella mancata autorizzazione al mutamento di sesso senza previa sterilizzazione.

Con decisione emessa in data 10 marzo 2015, Affaire Y.Y. C. Turquie, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che è illegittimo negare l’autorizzazione alle modifiche di sesso in ragione della circostanza che il richiedente non fosse incapace di procreare. La Corte di Strasburgo ha ritenuto difatti l’illegittimità della condotta dello Stato turco, per violazione della vita privata protetta dall’art. 8 della Convenzione, condannandolo a risarcire i danni patiti dal transessuale per aver dovuto attendere per anni l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento chirurgico, comunque rilasciata da una Corte turca già prima dell’intervento della Corte europea.
Nella specie si trattava di un transessuale, nato donna, il quale sentiva fortemente di appartenere al genere maschile e che aveva richiesto sin dal settembre del 2005 l’autorizzazione ad effettuare i necessari trattamenti chirurgici, autorizzazione che, come detto, era stata rilasciata soltanto nel maggio 2013 da parte della Mersin District Court, dopo diversi anni di reiterati dinieghi. Era stata infatti ritenuta ostativa la disposizione di cui all’art. 40 del codice civile turco che prevede la incapacità di procreare fra i requisiti per ottenere l’autorizzazione al cambiamento di sesso.
La decisione, assunta all’unanimità, si basa sulla (more…)

Gestazione per altri, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

mediumCon una decisione del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione in materia di protezione della «vita privata» e della «vita familiare».

Il caso si riferisce ad una coppia di coniugi di sesso diverso che avevano avuto un bambino in Russia mediante Gestazione per altri (GPA, Gestation pour autrui, nel linguaggio tecnico della Corte europea dei diritti umani [1]). In seguito a segnalazione da parte del Consolato di Mosca, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, verificata l’assenza di qualsiasi rapporto biologico fra i due genitori ed il bambino (dunque mediante esame del DNA si era appurata l’assenza di legame genetico anche con il padre), ne aveva dichiarato lo stato di abbandono e l’adottabilità, dando il bambino in adozione a terzi.

La Corte europea rileva come nella specie sia stata violata la relazione familiare de facto tra i due genitori intenzionali ed il bambino (more…)

Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?

images3In questa seconda riflessione pubblicata da Articolo29 sulla recente decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo, Hämäläinen c. Finlandia, sul caso del divorzio imposto dalla legge finlandese in caso di mutamento di sesso, l’Autrice centra in particolare la propria critica sulla sottovalutazione dell’impatto della cessazione del matrimonio e della sua conversione in unione civile sulle credenze religiose e personali delle ricorrenti e sul godimento della propria vita personale e familiare alla luce dell’innegabile valore simbolico dell’istituzione giuridica e sociale del matrimonio.

di Silvia Falcetta*

Nella sentenza Hämäläinen c. Finlandia, del 16 luglio scorso la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che la conversione forzata del matrimonio in una partnership civile, a seguito del mutamento di identità di genere di uno dei due coniugi e a fronte di un regime di diritti sostanzialmente comparabile, possa determinare una violazione della Convenzione.
Ms. Hämäläinen alla nascita era stata classificata di sesso maschile e, pur sentendosi donna, aveva deciso di sopportare lo status quo (§10). Nel 1996 ha contratto regolarmente matrimonio e nel 2002 la coppia ha avuto una figlia.
A causa dell’acuirsi del proprio malessere e a seguito di consulti con medici e specialisti (§11) la ricorrente ha, infine, deciso di intraprendere le operazioni necessarie per una riassegnazione di genere.
La legge finlandese non prevede la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso; in base al Finnish Act on Confirmation of the Gender of a Transsexual Act, laddove la persona transgenere sia coniugata, ai fini del pieno riconoscimento giuridico della nuova identità di genere (§14), vi sono due opzioni: in caso di consenso del coniuge al mantenimento della relazione, il matrimonio è automaticamente convertito in un’unione civile e la parte transgenere è pienamente confermata nella sua nuova identità; in caso di diniego del coniuge, il soggetto transgenere può comunque ottenere il pieno riconoscimento giuridico della mutata identità di genere avviando una procedura di divorzio.
Nel caso di specie, la moglie ha più volte ribadito la volontà di stare vicino al coniuge ed entrambi hanno manifestato chiaramente di non voler assolutamente interrompere il vincolo matrimoniale, né commutandolo in partnership né intraprendendo la soluzione del di divorzio (§15).
Avendo esaurito le vie di ricorso interne, senza successo, Ms Hämäläinen ha presentato ricorso presso la Corte Europea dei dirtti dell’Uomo, lamentando una violazione degli artt.8, 12 e 14 della Convenzione. Il 13 novembre 2012 la Quarta sezione della Corte ha respinto, all’unanimità, il ricorso. Di conseguenza Ms Hämäläinen ha chiesto che il caso venisse riferito alla Grande Camera, sperando in un rovesciamento del giudizio. (more…)

Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

General view of the European Court of Human Rights building in StrasbourgAd appena cinque settimane dalla sentenza n.170 dell’11 giugno 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd “divorzio imposto”, la Grande Camera della Corte di Strasburgo decide l’analogo caso finlandese, Hämäläinen c. Finlandia, confermando la decisione del novembre 2012, appellata dalle ricorrenti. Il prof. Pustorino ripercorre la decisione traendo spunto per una critica alle modalità di utilizzo del “consenso europeo” , più volte richiamato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inteso quale parametro di legittimità della legislazione nazionale rispetto alla Convenzione europea.

di Pietro Pustorino *

1. Con sentenza 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione, da parte della Finlandia, della Convenzione europea, con riferimento all’obbligo previsto dalla legislazione finlandese di convertire il matrimonio fra persone di sesso diverso in unione civile registrata fra persone dello stesso sesso, quale condizione per il riconoscimento nell’ordinamento nazionale della nuova identità sessuale acquisita da uno dei membri della coppia.

2. Il ricorrente, cittadino finlandese, aveva contratto matrimonio nel 1996 e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia. Nel 2009 il Sig. Hämäläinen si era sottoposto a un intervento chirurgico per cambiamento del sesso. Tuttavia, la nuova identità di genere femminile non era stata riconosciuta dalle autorità finlandesi, con l’effetto che non era possibile per il ricorrente ottenere i documenti attestanti il mutamento di sesso, ciò in quanto il diritto finlandese, in queste circostanze, pone gli individui di fronte a una difficile alternativa: convertire, con il consenso dell’altro coniuge, il matrimonio in unione civile registrata, oppure ottenere il divorzio. La coppia decise di non utilizzare alcuna di queste soluzioni, in quanto la rottura del matrimonio, elemento comune a entrambe queste possibilità, contravveniva con le proprie convinzioni religiose. Esauriti i ricorsi interni, ad Hämäläinen non restava che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

3. Una prima decisione della Corte europea, del 13 novembre 2012, escludeva la violazione sia dell’art. 8, sul diritto alla vita privata e familiare, considerato autonomamente o in connessione con l’art. 14 sul divieto di discriminazione, sia dell’art. 12, sul diritto al matrimonio. In sintesi, il ragionamento di questa prima pronuncia risiedeva nel fatto che la legislazione finlandese assicura un corretto bilanciamento fra il diritto dell’individuo a ottenere una nuova identità sessuale, diritto inquadrabile nell’art. 8 della Convenzione, e il diritto dello Stato di preservare l’istituto tradizionale del matrimonio fra persone di sesso diverso. (more…)

Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto all’identità personale per il figlio nato da una gestazione per altri all’estero? L’arte del compromesso a Strasburgo

imageCon le sentenze gemelle del 26 giugno 2014, Affaire Labasse c. Francia e Mennesson c. Francia, la Corte di Strasburgo affronta il tema della gestazione per altri (o surrogazione di maternità). Nell’esporre le ragioni addotte dalla Corte europea dei diritti umani nel condannare la Francia, l’Autore sottolinea come nella pronuncia si evidenzi l’arte dei giudici nel bilanciamento di interessi ritenuti, a priori, contrapposti. Nel caso Labasse, in particolare, i coniugi Labasse lamentavano, insieme alla piccola Juliette, cittadina degli USA e figlia della coppia (almeno per il diritto statunitense) nata tramite surrogazione, la violazione del loro diritto alla vita familiare, protetto dall’articolo 8 Cedu, essendo stata negata dalla Francia la trascrizione del certificato americano con cui i coniugi erano stati riconosciuti genitori della piccola Juliette. La loro figlia si ritrovava difatti in Francia in una situazione di evidente incertezza giuridica, che la privava della stessa cittadinanza francese e costringeva i genitori ad esibire l’atto di stato civile estero ogni volta che ciò si rendeva necessario, con il rischio di vedere negato l’effettivo godimento del diritto alla loro vita familiare.

Thanks to the judgments, delivered on 26 June 2014, Labasse v. France and Mennesson v. France, the European Court of Human Rights (ECtHR) had to deal with the issue of surrogacy and its consequences. In the following comment, the Author analyses the ECtHR’s reasoning and underlines the ability of the Judges to balance all the interests at stake, that too often are considered a priori in opposition. In particular, in the Labasse case Mr and Mrs Labasse, together with their surrogate-born daughter (at least for the US law), alleged the violation of their right to respect for family life, granted by article 8 of the Convention, because of the refusal of the French authorities to register in France the US act through which they were legally recognised as parents of Juliette. Since the arrival in France, Juliette had been living in a uncertain legal situation. Indeed, she was not granted French nationality and Mr and Mrs Labasse were obliged to show the US act whenever needed with the consequence that the enjoyment of their right to family life could be seriously hampered.

di Carmelo Danisi *

1. La maternità surrogata e le vicende interne

A causa di problemi di infertilità della signora Labasse e dell’impossibilità di ricorrere alla surrogazione in Francia, i coniugi Labasse decidevano di tentare la “gestazione per altri”1 negli Stati Uniti dove, sulla base della normativa in vigore, siglavano un contratto con l’International Fertility Center for Surrogacy e con la madre surrogata2. Conclusa la gestazione con successo nel 2001, nasceva Juliette nello Stato del Minnesota. Si avviava così quel procedimento che ha portato alla rinuncia da parte della madre surrogata di tutti i suoi diritti a favore del padre biologico, il signor Labasse. Contemporaneamente, il primo novembre 2001, le autorità del Minnesota rilasciavano un certificato di nascita che indentificava nei coniugi Labasse il padre e la madre di Juliette. (more…)