adozione in casi particolari/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016 (pres. Della Palma, est. Acierno) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (ADOZIONE DEL CONFIGLIO O STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – CONFLITTO DI INTERESSI – NECESSITÀ CURATORE SPECIALE – INSUSSISTENZA – NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’

In ipotesi di domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica non sussiste alcun conflitto di interessi fra quest’ultima e la figlia e non vi è pertanto alcuna necessità di nominare un curatore speciale. L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani

CONFERMA: Corte d’Appello di Roma, sentenza del 23 dicembre 2015

COMMENTI:
GATTUSO, La vittoria dei bambini arcobaleno

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