Tribunale di Milano, prima sezione civile, sentenza del 13 ottobre 2011

Il tribunale di Milano, prima sezione civile, nella persona del giudice unico dott. Orietta Stefania Micciché ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (…) R.G. promossa da (…) con il patrocinio dell’avvocato Borasi Francesco e dell’avvocato Gianni Lanzinger, attore

Contro (…) Con il patrocinio degli avvocati Rossi Massimo, convenuto

in fatto in diritto

con atto ritualmente notificato (……) ha convenuto in giudizio (…) e ne ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della diffusione della rubrica (…) nella quale il convenuto si è riferito al primo in modo gravemente offensivo.

In particolare l’attore ha affermato: di essere senatore, nonché cofondatore della (…) e di (…) e militante del movimento pacifista per il disarmo; che in occasione della seduta pubblica del Senato del (…) nell’ambito della discussione sul disegno di legge costituzionale numero 1084 concernente l’abolizione della pena di morte in ambito militare, era intervenuto dichiarandosi: “Fermamente convinto che il rifiuto di adempiere ad ordini di morte sia un dovere oltre che un diritto, esprimo piena solidarietà nei confronti dei disertori di tutte le guerre“… Volevo chiedere perdono per quelli che sono stati ammazzati da strutture di morte, da uniformi senza umanità e volevo portare un riconoscimento forte a loro e i loro discendenti affinché questo non succeda più. Io penso che la diserzione sia un atto di diritto, che il non obbedire ad ordini di morte, di carneficina sia un dovere e quindi proprio per questo ci tenevo tanto ad intervenire…“; Che il (…) è andato in onda su TV (…) la trasmissione (…) all’interno della quale si dava spazio alla rubrica (…) condotta da (…); che nel corso della rubrica il convenuto aveva dichiarato: “ecco… il bamba questa settimana lo vorremmo dare, anzi lo diamo a un personaggio che si è reso noto negli ultimi giorni, ma che prima noto non era assolutamente. Vi dico il nome: (…). Questo signore è stato iscritto o è ancora iscritto, non ricordo, a (…) e di (…) ..è deputato del (…). E cosa fatto di molto interessante: è andato alla camera dei deputati, ha preso la parola è… udite udite ha predicato a favore dei disertori, ma non solo dei disertori del presente ma anche i direttori… i disertori del passato, non solo italiani ma di tutto il mondo, insomma la, la lode, l’elogio dei disertori. Da notare che questo signore fa parte della maggioranza di governo. Quindi noi siamo nelle mani di questi stravaganti personaggi, come (…) che ama – va bene che è scritto a (…) ma ama i disertori, forse perché scappando offrono le terga. Signori noi diamo questo bamba con profonda convinzione che questo signore, come spesso è successo all’assegnazione di questo prete, non è solo bamba, ma è bamba due volte e ribamba: tre volte bamba. Saluti“.

(…) ha lamentato che (…) oltre ad aver stravolto il senso del suo intervento in Senato, travisando la verità oggettiva all’unico scopo di screditarlo, aveva trasceso il limite della continenza allorché, con espressione offensiva del tutto gratuita, aveva allusivamente collegato l’amore di (…) per i disertori con “l’offerta delle loro “terga” nell’atto di fuga”, proponendo una banalizzazione dell’atto di obiezione di coscienza maliziosamente connessa all’appartenenza del senatore all’associazione degli omosessuali.

Ha dedotto la valenza gravemente infamante e lesiva del suo onore delle frasi profferite da (…) che avrebbero avuto conseguenze pregiudizievoli per la sua immagine umana, politica professionale, nonché per la sua integrità psico-fisica.

Costituendosi in giudizio (…) ha resistito alle deduzioni avversarie negando alcun contenuto diffamatorio nelle sue affermazioni, in quanto l’intervento televisivo si sarebbe sviluppato nel rispetto dei canoni di verità, continenza e pertinenza, ricorrendo nel caso concreto la scriminante del diritto di satira. Il convenuto ha in particolare osservato: come rispondesse a verità l’appartenenza dell’attore all’associazione (…); come egli avesse offerto un riassunto obiettivo dell’intervento di (…) in Senato; come l’intervento del senatore si sostanziasse in una grave istigazione alla diserzione argomento del tutto decontestualizzato dal tema della seduta.

Ha dunque chiesto il rigetto delle domande attoree.

Non pare superfluo richiamare preliminarmente i principi ormai consolidati in materia di diffamazione di libertà di stampa.

L’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituisce esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero previsto dall’articolo 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale libertà non riguarda solo le informazioni e opinioni considerate inoffensive, ma anche quelle che possono colpire negativamente “essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica” (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 8/7/1986 Lingens/Austria).

Così il diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalla Cedu costituisce ed integra – nell’ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto – una causa di giustificazione che scriminante il comportamento imputabile all’attività giornalistica allorché vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o su sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l’assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l’interesse pubblico all’informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, la materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico (Cass. 1205/07 Cass. 12420/08).

Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti.

Occorre altresì sottolineare che non vale escludere il diritto di critica l’eventualità che la stessa incida negativamente, in quanto non ammettere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Così “il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell’opinione o del comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato” (Cass. 12420/08).

La Suprema Corte ha ben chiarito che “il limite all’esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l’agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l’esercizio del diritto lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta” (…) Ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l’uso dell’”argumntum ad hominem”, inteso a screditare l’avversario politico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica. Nè l’offesa personale può risultare legittimata da una forma espressiva che pretende di suscitare ilarità. La satira può avere certo intenti polemici, ma deve essere comunque intesa a sferzare i vizi le abitudini e le concezioni delle persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane, ovvero a disvelare l’incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura ufficiale. Sicché non può essere considerato satirico un gratuito insulto sol perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose. Se è vero che la deformazione grottesca della realtà è propria della satira, è anche vero che il discorso satirico è necessariamente ambiguo, collocato a metà strada tra descrizione e manipolazione dei fatti, non può ridursi a banale mendacio…” (Cass. 7990/08).

Entro gli stessi parametri si muove la satira che costituisce una manifestazione del diritto di critica, veicolato attraverso la forma espressiva corrosiva e spesso impietosa che dà una rappresentazione ironica di un fatto al fine di suscitare il riso e sferzare il costume.

Nell’intervento televisivo del 12.3.07 – nella rubrica (…) fa riferimento al discorso svolto dal senatore (…) in Senato il 7.3.2007 esprimendo una posizione nettamente contraria.

Va detto che la rubrica in questione si presenta quale momento di critica giornalistica/politica, giocato sull’ironica attribuzione del premio evocativamente denominato (…)

Nella prima parte del suo intervento (…) descrive sommariamente l’area politica di appartenenza di (…) dando conto della sua iscrizione alla (…) e continua stigmatizzando la lode ai disertori che l’attore avrebbe pronunciato alla Camera.

In chiusura il giornalista, oltre a sottolineare la peculiarità di essere “nelle mani di questi stravaganti personaggi” e ad assegnare il “premio bamba” a (…), osserva che quest’ultimo “… che ama – va bene che è iscritto (…) – ma ama i disertori, forse perché scappando offrono le terga”…

Prescindendo dalle imprecisioni relative alla camera di appartenenza dell’attore alle quali non può essere riconosciuta alcuna valenza offensiva, ritiene il giudicante che il tono sarcastico adottato dal convenuto per contestare le opinioni espresse da (virgolette) non travalichi i limiti del diritto di critica come sopra tratteggiato.

Attraverso espressioni volutamente enfatiche e pungenti quali: “ha predicato a favore dei disertori” “la lode, l’elogio dei disertori” e alla sarcastica attribuzione di un premio sgradito, il giornalista ha manifestato la propria opinione contraria rispetto alla posizione espressa dal senatore il 7.3.2007.

Le espressioni certamente beffarde utilizzate non risultano in alcun modo offensive della dignità del senatore (…) e appaiono coerenti con il discorso pronunciato da (…) che mirava certamente provocare forti reazioni all’interno della discussione sull’abolizione della pena di morte in ambito militare.

Ritiene, al contrario, il tribunale che ecceda i limiti di una lecita espressione del diritto di critiche di satira e abbia contenuto diffamatorio la frase: “… ama i disertori, forse perché scappando offrono le terga“.

Tale immagine rimanda a un cliché volgare e retrivo per cui l’omosessuale viene identificato con una persona amorale la cui personalità è ridotta alla sola caratterizzazione sessuale, peraltro vista come distorta spregevole (che nel caso di specie si tradurrebbe nell’insidia verso altri uomini), attraverso la quale ogni comportamento opinione o atteggiamento viene filtrato e proposto al pubblico, con ciò negando altresì dignità della persona omosessuale.

Il richiamo a questi i cliché è privo di collegamenti con l’oggetto legittimo di critica mossa alle opinioni espresse da (…) e mira quindi esclusivamente a sminuirne e delegittimarne l’immagine personale risolvendosi in un gratuito e immotivato insulto al senatore adottando il classico argumentum ad homine che, lungi dal criticare i programmi e le azioni del (…) mira soltanto a colpire la persona evocandone una pretesa indegnità personale.

Deve dunque concludersi per la sussistenza dell’illecito diffamatorio dedotto dall’attore nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi. A ciò consegue la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. subito dall’attore.

In considerazione della gravità dell’offesa – avente implicazioni sia nella sfera pubblica che privata dell’attore -, nella diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato, della copertura su scala nazionale della rete (…) (doc. 3), dell’orario di grande ascolto della trasmissione (doc. 4) della popolarità di (…) quale opinionista, nonché della posizione dell’attore – senatore della Repubblica -, si ritiene di liquidare in via equitativa il danno non patrimoniale subito da (…) nella somma di euro 50.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data odierna.

Nulla al contrario può riconosciuto all’attore al titolo di danno da turbamento psichico, non essendo emerso dagli elementi in causa alcuna compromissione della sfera psico-fisica del (…) in seguito alla diffusione della trasmissione de qua.

Il convenuto va pertanto condannato a corrispondere (…) la somma complessiva di euro 50.000,00 oltre interessi legali da oggi – giorno della liquidazione – al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate – sul riconosciuto – come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione stanza disattesa:

in parziale accoglimento delle domande avanzate da (…) nei confronti di (…) accertato il contenuto diffamatorio della frase: “… ama disertori, forse perché scappando offrono le terga“, pronunciata dal convenuto nel corso della trasmissione (…) – in particolare nella rubrica (…) – andata in onda su tv (…) il (…) condanna (…) al risarcimento del danno subito da (…) e a corrispondergli la somma di euro 50.000,00 -comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data odierna oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna (…) al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 5359,00 (di cui euro 700,00 per spese, euro 1159,00 per diritti e euro 4000,00 per onorari) oltre rimborso forfetario ex articolo 14 t.f. ed accessori di legge.

Milano,13.10. 2011

                                   il Giudice unico

                                 dr. Orietta Micciché