ricongiungimento familiare/LEGITTIMITA’
Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 17 marzo 2009 n. 6441 (pres. Luccioli, est. Salmè) CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN ITALIA CONVIVENTE MORE UXORIO CON CITTADINO NEOZELANDESE DELLO STESSO SESSO COL QUALE AVEVA REGISTRATO UN’UNIONE CIVILE IN NUOVA ZELANDA – DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – ESCLUSIONE
La nozione di “familiare” di cui al Testo Unico sugli stranieri è delineata in via autonoma agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio; per conseguenza non è illegittimo il rifiuto di ricongiungimento familiare del cittadino neozelandese dello stesso sesso che ha registrato un’unione civile in Nuova Zelanda con cittadino italiano residente in Italia; in tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente, non può essere qualificato difatti come “familiare” ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma, agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma costituzionale; né tale più ampia nozione può desumersi dagli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo o dall’art. 9 della Carta di Nizza (recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia l’8 agosto 2008) in quanto tali disposizioni escludono il riconoscimento automatico di unioni diverse da quelle previste dagli ordinamenti interni, salvaguardando l’autonomia dei singoli Stati nell’ambito dei modelli familiari; infine, non può trovare applicazione la più recente normativa di derivazione comunitaria, in quanto il d.lgs. n. 5 del 2007 si applica soltanto ai familiari di soggiornanti provenienti da paesi terzi e il d.lgs. n. 30 del 2007 tutela la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari nel territorio di uno stato membro diverso da quello di appartenenza, e non il diritto al ricongiungimento familiare con un cittadino di uno Stato membro regolarmente residente e dimorante nel suo paese d’origine.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 29, comma 1o, d. lgs. n. 286/1998.
PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto 2009, 454 con nota di ACIERNO Ricongiungimento familiare per le coppie di fatto: la pronuncia della Cassazione.
Foro italiano 2009, 2075 con nota CALO’ La Cassazione e le convivenze omosessuali fra diritto e (discriminazioni a) rovescio.
ULTERIORI COMMENTI SUL TEMA:
NASCIMBENE Unioni di fatto e matrimonio fra omosessuali orientamenti del giudice nazionale e della Corte di giustizia in Corriere giuridico 2010, 1, 101.
CONFERMA:
Corte d’Appello di Firenze, decreto del 6 dicembre 2006
RIFORMA:
Tribunale di Firenze, decreto del 4 luglio 2005
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