cure mediche/CEDU
Corte europea dei diritti umani, Schlumpf contro Svizzera, decisione dell’8 gennaio 2009 IDENTITÀ DI GENERE – TRANSESSUALISMO – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E DELLA VITA FAMILIARE – DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE – NECESSITA’ DI UN PERIODO INDEROGABILE DI OSSERVAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI PARERI MEDICI – ILLEGITTIMITA’
Pur in assenza di un dovere incondizionato degli Stati di imporre alle assicurazioni sanitarie la copertura delle spese relative all’intervento per il cambiamento di sesso, costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione la mancata garanzia, nelle decisioni assunte dai tribunali, di un giusto bilanciamento tra gli interessi della persona transessuale e quelli dell’assicurazione sanitaria; in particolare, premesso che – come già stabilito nella sentenza Van Kück c. Germania (n. 35968/97) – sarebbe sproporzionato imporre alla persona transessuale l’onere di provare la necessità sul piano medico del trattamento, è altresì illegittimo il rifiuto di ammettere le opinioni di esperti, sostituendolo con regole astratte quali la necessità inderogabile di un periodo di due anni di osservazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 6 , 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
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