penale/sfruttamento della prostituzione/LEGITTIMITA’
Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza del 13 giugno 1977 n. 2628 (pres. Straniero est. Valeri) REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME – PROSTITUZIONE – IN GENERE – SFRUTTAMENTO – PROSTITUZIONE – RIFERIBILITA A RAPPORTI TRA OMOSESSUALI – DISTINZIONE DAL MERETRICIO – FATTISPECIE
La prostituzione, consistente nell’offerta del proprio corpo per mercede alle voglie altrui, e riferibile anche ai rapporti sessuali tra persone del medesimo sesso; la legge speciale 20 febbraio 1958, n 75, che punisce ogni attività di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui, va intesa nel senso più ampio, salvo qualche particolare disposizione, quale quella dell’art 3 n 5, che si riferisce alla sola prostituzione femminile.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 3 e 5
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