penale/atti osceni/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza del 23 giugno 1986 n. 11864  (pres. Sesti est. Ceci) REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME – DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL’ONORE SESSUALE – ATTI OSCENI – LUOGO APERTO AL PUBBLICO – CINEMA “A LUCI ROSSE” – PRATICHE SESSUALI POSTE IN ESSERE DA SPETTATORI NEL CORSO DELLA RAPPRESENTAZIONE – DELITTO DI ATTI OSCENI – SUSSISTENZA.

Le proiezioni di film inverecondi e persino pornografici, eseguite nei cinema “a luci rosse”, non degradano il carattere oggettivamente osceno di pratiche sessuali (nella specie un coito orale omosessuale) poste in essere da spettatori nel corso della rappresentazione; ne’ è dato superare, per escludere l’illiceità di tali atti penalmente vietati nei luoghi indicati dall’art. 527 cod. pen. (atti osceni), la (irrinunciabile) distinzione tra finzione e realtà, poiché il pubblico, accedendo nelle predette sale cinematografiche, prevede di assistere alla proiezione di scene erotiche, ma non, certamente, di essere messo a contatto di pratiche oscene.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 527 c.p.

_________________________________________________________________________