omofobia/AMMINISTRATIVO
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta), sentenza del 20 dicembre 2011- 17 gennaio 2012, n. 181 (pres. Leo, est. De Carlo) CONDOTTE OMOFOBE – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE EMESSO DAL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ – NECESSITÀ DI DIFESA TECNICA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – INSUSSISTENZA – POTERE DISCIPLINARE DELL’UNIVERSITÀ IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE A MASTER – SUSSISTENZA – PRINCIPIO DI TIPICITÀ O DI TASSATIVITÀ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI – INSUSSISTENZA – CONDOTTA CARATTERIZZATA DALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DELLO STUDENTE ALL’INTERNO DELL’ATENEO – SUFFICIENZA – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELL’ATENEO CHE PREVEDONO IL “RISPETTO DELLA DIGNITÀ E PERSONALITÀ INDIVIDUALI E DELLE RECIPROCHE DIFFERENZE CULTURALI” – SUSSISTENZA – ESCLUSIONE PER UN ANNO DA TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’UNIVERSITÀ CON PERDITA DI SESSIONI DI ESAME PER UN ANNO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – INSUSSISTENZA
La lacerazione di un manifesto e la successiva apposizione su di un altro manifesto di una scritta offensiva verso gli omosessuali, inneggiante ad un comportamento analogo a quello che i nazisti riservarono agli ebrei nei campi di sterminio, comporta palese violazione delle regole cui deve attenersi lo studente all’interno dell’ateneo, in particolare dell’obbligo di “rispetto della dignità e personalità individuali e delle reciproche differenze culturali”; tale condotta, in carenza di tipicità e tassatività delle sanzioni disciplinari, è punibile ad esito di procedimento disciplinare che può legittimamente svolgersi anche senza la difesa tecnica, posto che in campo amministrativo la scelta di consentire o meno il ricorso al patrocinio di un avvocato può essere riconosciuta o meno in base ad una valutazione discrezionale del legislatore; la sanzione dell’esclusione per un anno da tutte le attività dell’università con perdita delle relative sessioni di esame, non appare né illogica né manifestamente ingiusta o sproporzionata; sussiste il potere disciplinare dell’università in ordine alla partecipazione a master.
RIF. NORMATIVI: art. 16 R.D.L. 1071\1935; art. 3,comma 9, D.M. 270\2004.
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