Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 1 febbraio 2012, n. 512

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2011, proposto da:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A.B., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso Gianluca Piccinni in Roma, via G.G. Belli 39;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 00629/2011, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER ACCERTATA INIDONEITÀ ATTITUDINALE AI SERVIZI DI POLIZIA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.B.;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Notarnicola su delega di Piccinni e l’avvocato dello Stato Caselli;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del n. 629/2011 il T.A.R. del Lazio che ha parzialmente accolto il ricorso del 15.9.2005, corredato di motivi aggiunti, proposto da A.B., assistente Capo della Polizia di Stato, per l’annullamento del decreto del Capo della polizia del 27.4.2005, notificato il 4.6.2005, con cui era stato disposto nei confronti del ricorrente l’accertamento dell’idoneità attitudinale e psico-fisica ai servizi d’istituto ed era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ai sensi dell’articolo 6, n. 1, in relazione all’art. 4, nn. 3 e 18, del D.P.R. 26 ottobre 1981, n. 537, nonché del decreto del 30 giugno 2005 (notificato il 14.9.2005) emesso dal Ministero dell’interno- Dipartimento della pubblica sicurezza, che aveva disposto la cessazione dal servizio del B. a decorrere dal 22 giugno 2005 per accertata inidoneità attitudinale ai servizi di polizia, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

2. – Il T.A.R., in particolare, ha ritenuto illegittima la sospensione dal servizio inflitta al ricorrente, per eccesso di potere sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti, dell’illogicità, dell’irragionevolezza e della sproporzionalità della sanzione. Secondo il T.A.R., nella condotta posta in essere dal B. (presunta consumazione di un rapporto occasionale con un transessuale, in circostanze poco chiare, che avevano indotto il B. a gettarsi dalla finestra dell’appartamento dello stesso transessuale, procurandosi dei danni fisici che avevano reso necessario il soccorso da parte di alcuni agenti di polizia) non è configurabile una delle mancanze previste dall’art. 6, comma 1, in relazione ai numeri 3 e 18 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 537 del 1981, perché non c’è stato “mantenimento di relazioni” con il transessuale, né sono individuabili ulteriori comportamenti “non conformi al decoro delle persone”, connotati da particolare gravità ovvero “reiterati o abituali”. Inoltre, l’Amministrazione non ha chiarito nel provvedimento per quale ragione non abbia ritenuto sufficiente irrogare la più mite sanzione pecuniaria. Per quanto riguarda, invece, la doglianza relativa alla decisione dell’Amministrazione di sottoporre il B. a visita “al fine di accertarne la permanenza dei requisiti attitudinali e psicofisici” e quella, proposta con motivi aggiunti, riguardante il successivo provvedimento di “cessazione dal servizio” a decorrere dal 22.6.2005 “per accertata inidoneità attitudinale ai servizi di Polizia”, il T.A.R. ha ritenuto di doverle dichiarare improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato depositato in giudizio il verbale con il quale l’interessato, in data 27 febbraio 2007, è stato riconosciuto ” idoneo nella Polizia di Stato”. Nel merito, comunque, secondo il T.A.R., anche queste ultime doglianze sono fondate, trattandosi di provvedimenti elusivi della sentenza n. 17294/ 2004, dello stesso T.A.R. del Lazio, confermata in appello dal Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 1424/2008), con la quale era stata annullata la sanzione della destituzione dal servizio, inflitta al B. nel 2003 dall’Amministrazione della pubblica sicurezza in relazione agli stessi comportamenti che hanno poi portato all’adozione dei richiamati provvedimenti del 2005. Ad avviso del T.A.R., infatti, il periodo di allontanamento dal servizio – unica ragione sulla quale l’Amministrazione fonda la necessità di sottoporre nuovamente a visita il ricorrente – è relativamente esiguo e, dunque, inidoneo a dare conto della sussistenza di quelle “specifiche circostanze” necessarie per giustificare il riesame dell’attitudine al servizio del dipendente.

3. – Il Ministero appellante deduce che il T.A.R. ha errato nel giudicare improcedibile l’impugnativa dell’atto dal servizio per accertata inidoneità attitudinale, in quanto l’idoneità riconosciuta al B. in data 27.2.2007, riguardante i profili sanitari, non è sufficiente a superare il giudizio di inidoneità attitudinale espresso dall’apposita Commissione nel giugno 2005, su cui è basato il provvedimento di cassazione dal servizio. Quanto al fatto, poi, che il T.A.R. abbia comunque ritenuto illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, perché il periodo di allontanamento dal servizio non sarebbe tale da giustificare la risottoposizione a visita attitudinale, il Ministero osserva che, nella fattispecie, non è stato tanto per la durata dell’allontanamento dal servizio che si è disposto il nuovo accertamento dell’idoneità attitudinale del B., quanto per la particolare tipologia dei fatti addebitati al dipendente. Infine, per quel che attiene all’annullamento, da parte del T.A.R., del provvedimento di sospensione dal servizio per mesi sei, il Ministero sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il provvedimento appare perfettamente inquadrabile nell’ipotesi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 737 del 1981, perché la norma non esige in via assoluta che sussista reiterazione o abitualità delle mancanze previste dall’art. 4 dello stesso D.P.R., ma consente l’applicazione della misura disciplinare della sospensione dal servizio anche in caso di “particolare gravità” delle mancanze stesse.

3. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, presentando memoria in cui osserva che il Consiglio di Stato, sia pure soltanto in sede cautelare (ordinanza n. 1934/2006, emessa in seguito ad appello proposto dal Ministero dell’Interno sull’ordinanza di sospensiva emessa dal T.A.R.), ha già giudicato illegittimo il provvedimento di cessazione dal servizio, perché “l’automatica e non motivata sottoposizione ad accertamenti idoneativi del dipendente da riammettere in servizio a seguito dell’esaurimento degli effetti del provvedimento disciplinare si appalesa sostanzialmente elusiva del provvedimento giurisdizionale favorevole”. Il B. deduce, inoltre, che:

– con il giudizio della commissione medica ospedaliera del 27.2.2007 egli è stato riconosciuto idoneo “in via generale”;

– il Provv. del 27 aprile 2005 era illegittimamente motivato, facendo esclusivo riferimento al fatto che, in considerazione del tempo trascorso dalla cessazione, all’atto dell’assunzione in servizio attivo, dovrà essere sottoposto a visita…”;

– recentemente (sentenza n. 909/2010) il Consiglio di Stato ha chiarito che, ai sensi del D.M. n. 198 del 2003, dopo l’assunzione, il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato può essere sottoposto a un nuovo giudizio di idoneità fisica e psichica, ma non a un nuovo giudizio di idoneità attitudinale;

– in altre pronunce il Consiglio di Stato ha ammesso che l’Amministrazione possa disporre una verifica del possesso dei requisiti anche attitudinali durante lo svolgimento del servizio, “ma solo quando vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi, non quando (…) si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, apparendo altrimenti il comportamento della P.A. come palesemente volti ad eluderli”;

– anche la misura del provvedimento di sospensione dal servizio per sei mesi è illegittima, perché eccessiva, come riconosciuto dal T.A.R. e perché il procedimento disciplinare è stato tardivamente rinnovato, in violazione dell’art. 119 del T.U. 10.1.1957, n. 3.

4. Con ordinanza n. 2007/2011 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, presentata dal Ministero dell’interno.

5. La causa è passata in decisione nell’udienza del 18 ottobre 2011.

6. L’appello è parzialmente fondato nei limiti di cui alle seguenti motivazioni .

6.1. – Merita accoglimento il motivo di appello che contesta l’annullamento da parte del TAR del provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo di sei mesi. Dal combinato disposto degli articoli 6, n. 2 e 4, 18 del D.P.R. n. 737 del 1981 si evince che la sanzione disciplinare della sospensione può essere inflitta per qualsiasi comportamento, anche fuori dal servizio, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, quando il comportamento rivesta il carattere di “particolare gravità”. In considerazione dei fatti accertati, il comportamento tenuto dall’appellato ben può farsi rientrare in questa fattispecie; ne consegue il riconoscimento della legittimità del provvedimento della sospensione dal servizio.

6.2. – Va inoltre riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto improcedibile, per carenza di interesse, il mezzo di impugnativa riguardante il provvedimento di “cessazione dal servizio” a decorrere dal 22.6.2005 “per accertata inidoneità attitudinale ai servizi di Polizia”.

6.3. – Le incertezze giurisprudenziali – relative al punto se sia concesso all’Amministrazione di sottoporre a un nuovo giudizio di idoneità attitudinale il personale della Polizia di Stato già in servizio – devono ritenersi superate alla luce del recente parere espresso dal Consiglio di stato (Commissione Speciale) n.4787/2010, condiviso da questa Sezione , che ha affermato : “…la formulazione letterale della norma di cui all’art. 2 del D.M. n. 198 del 2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio, in esecuzione di un giudicato amministrativo, anche ad accertamento attitudinale, oltre che psico-fisico, in costanza di rapporto. L’art. 2 del D.M. n. 198 del 2003, infatti, nella rubrica recita testualmente “accertamento dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli della polizia di Stato”, con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali. E sebbene al primo e al secondo comma la disposizione si riferisca solo all’idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata in costanza di rapporto; al comma terzo, il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull’idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertata dalla pubblica amministrazione – oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma – opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario”.

6.4. – Alla luce del predetto orientamento, il B. poteva essere sottoposto ad un nuovo giudizio di idoneità attitudinale. Tale giudizio, effettuato, con esito negativo, dall’apposita Commissione il 20 e 21 giugno 2005, non può ritenersi superato dal giudizio favorevole sui requisiti sanitari espresso dalla Commissione medica ospedaliera in data 27.2.2007, in quanto i due giudizi sono formulati su basi diverse. Il giudizio della Commissione medica ospedaliera era diretto ad escludere la presenza di cause di non idoneità o di infermità previste dall’articolo 3 del D.M. n. 198 del 2003 e dalla tabella 1 allo stesso allegato (e, a tal riguardo, la Commissione, ha ritenuto il B. “idoneo nella polizia di Stato” con riferimento all’infermità di cui al giudizio diagnostico “Ipertensione arteriosa in attuale buon compenso”), mentre la Commissione riunitasi il 20 e 21 giugno ha dichiarato “NON IDONEO in attitudine” il B., dopo averlo sottoposto a test psicomotori, psicosensoriali, logici e d’attenzione nonché a colloquio, per verificare i requisiti attitudinali (riguardanti livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettive e socialità) previsti dal combinato disposto dell’articolo 4 del D.M. n. 198 del 2003 e della tabella 2 al medesimo allegata.

6.5. – Il provvedimento che ha determinato un nuovo giudizio di idoneità attitudinale, risulta, tuttavia, alla luce della complessiva vicenda, viziato, da un lato, per insufficienza di motivazione e, dall’altro, per eccesso di potere, in quanto fa trasparire la esistenza motivazioni che sono improprie e illegittime. Per il primo aspetto il provvedimento fa riferimento solo al – peraltro esiguo – tempo trascorso fuori dal servizio, mentre il Ministero riconosce – ma solo ex post – che esso era in realtà motivato dalla nota vicenda relativa all’incontro con il transessuale. Tale successiva motivazione non è utile ad integrare la motivazione originaria e finisce invece per confermare l’assunto – già alla base delle precedenti pronunce giurisdizionali sul caso in esame (comprese quelle in sede cautelare di questo Consiglio) – che il vero scopo dei provvedimenti per l’accertamento della idoneità dell’appellante è quello elusivo delle precedente sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell’originario provvedimento giurisdizionale di destituzione.

6.6. – Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di disporre nuovi accertamenti sull’idoneità del B., purchè essi siano adeguatamente e puntualmente motivati, non in base ai comportamenti pregressi e definiti sulla base dei provvedimenti disciplinari adottati, ma alla luce dei comportamenti del B. dopo la riammissione e conseguente permanenza in servizio, oramai prolungatasi per oltre quattro anni.

7. – Pertanto l’appello è accolto limitatamente alla validità del provvedimento che ha disposto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di sei mesi ed è respinto, con diversa decisione e motivazione, confermando l’annullamento del provvedimento che ha disposto l’accertamento sulla idoneità attitudinale e del conseguente provvedimento di cessazione dal servizio del B. a decorrere dal 22 giugno 2005 per accertata inidoneità attitudinale ai servizi di polizia.

8. – L’andamento della vicenda processuale determina giusti motivi per compensare le spese per la presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, riforma la sentenza di primo grado nei limiti e ai sensi di cui in motivazione, respingendo in parte il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.