invalidità/orientamento sessuale del coniuge/LEGITTIMITA’
Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 24 novembre 1983 n. 7020 (pres. Granata, est. Contu) FAMIGLIA – MATRIMONIO – NULLITÀ – PER VIOLENZA ED ERRORE – IN GENERE – ERRORE – RILEVANZA – ERRORE SULL’IDENTITA’ DELLA PERSONA – RILEVANZA – ERRORE SULLE QUALITA’ PERSONALI – OMOSESSUALITA’ – IRRILEVANZA
Anche a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del principio della dissolubilità del matrimonio (legge 1 dicembre 1970 n. 898), l’art. 122 c.c del 1942, non ancora modificato dalla legge di riforma del diritto di famiglia, deve essere interpretato nel senso che agli effetti della nullità del matrimonio acquista rilevanza solo l’errore sull’identità della persona e che è invece irrilevante quello sulle qualità personali dell’altro coniuge, anche se attinenti ai suoi attributi civili e sociali atti a qualificarne la personalità, qualora non influisca sull’identità fisica di esso; è, pertanto, irrilevante ai predetti fini l’errore sulle qualità personali dell’altro coniuge costituite dall’ignorare che lo stesso è omosessuale.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 122 c.c.
PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza Italiana 1984, 5, 1, I, 756 con nota ROSELLI
Il diritto di famiglia 1984, 3, 1, 449
Giustizia Civile 1984, 3, 1, 751
Il Foro Italiano 1984, 2, 1, 450 con nota MOCCIA e con nota LENER
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