addebito/relazione extraconiugale con persona dello stesso sesso/MERITO
Tribunale di Ravenna, sentenza del 5 luglio 2018 (pres. est. A. Allegra) SEPARAZIONE DEI CONIUGI – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTÀ – MENAGE A TROIS – CONFLITTO MANIFESTATO ANCHE IN PRESENZA DI FIGLIO MINORE- ADDEBITO A ENTRAMBI I CONIUGI
In sede di separazione fra coniugi, ove è accertato che la moglie abbia intrapreso una relazione sentimentale con altra donna con coinvolgimento anche sessuale del marito, è motivo di addebito ad entrambi i coniugi la grave condotta di entrambi i coniugi che abbiano manifestato una situazione di grave conflitto anche in presenza del figlio minore
____________________________________________________________
Corte d’appello di Bologna, sentenza del 1 dicembre 2017 n. 260, dep. 29 gennaio 2018 (pres. est. M. Parisi) SEPARAZIONE DEI CONIUGI – ADDEBITO – CONDIZIONE DI OMOSESSUALITÀ DEL CONIUGE – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTÀ – NESSO CAUSALE CON LA FRATTURA DEL LEGAME CONIUGALE – NECESSITÀ
In sede di separazione fra coniugi è motivo di addebito la frequentazione occasionale del marito con altri uomini e l’avere intrapreso una relazione stabile con un altro uomo, così decretando definitivamente la fine del matrimonio
______________________________________________________________
Corte di Appello di Brescia, prima sezione civile, sentenza del 5 giugno 2007 (Pres. Dessì, est. Marchetti) MATRIMONIO – INFEDELTÀ – RELAZIONE OMOSESSUALE – RISARCIMENTO DEL DANNO – ESCLUSIONE
La violazione del dovere di fedeltà in sé, anche se perpetrata attraverso una relazione omosessuale, non permette d’addivenire ad una pronuncia di risarcimento del danno esistenziale poichè una relazione omosessuale, differentemente da quanto ritenuto dal tribunale, non può essere considerata intrinsecamente grave e tale da far ritenere presunta la lesione del diritto all’integrità personale dell’altro coniuge; non esistono infatti criteri oggettivi di riferimento in base ai quali si possa ritenere che l’infedeltà sia più grave se si concretizza in una relazione omosessuale piuttosto che eterosessuale, potendosi assumere che l’entità del danno che ne deriva, dipendente dalla reattività soggettiva del coniuge offeso, possa rivelarsi anche meno dolorosa e dannosa dell’altra, stante l’impossibilità di un confronto omogeneo tra il terzo partecipe del tradimento e il coniuge che lo subisce e posto che – in conseguenza delle concezioni personali che questi ha maturato nel corso della propria esistenza in base alla propria sensibilità ed esperienza di vita (culturale, etica, ambientale) – sussiste la possibilità che essa possa essere considerata dal coniuge quale mera patologia psicologica.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Cost. art. 2; c.c. artt. 143, 2043, 2059
PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza italiana 2008,899, con nota di FALLETTI, Infedeltà coniugale omosessuale con addebito ma senza danno esistenziale:
Responsabilità civile e prev. 2008, 2073, con nota CATERBI, Infedeltà coniugale e responsabilità civile;
Famiglia e diritto 2007, 57, con nota FACCI, Relazione omosessuale e illecito endofamiliare.
RIFORMA: Tribunale Brescia, sezione seconda, sentenza del 14 ottobre 2006 (est. Ondei) MATRIMONIO – SEPARAZIONE – INFEDELTÀ – RELAZIONE OMOSESSUALE – ADDEBITO – SUSSISTENZA – RISARCIMENTO DEL DANNO – AMMISSIBILITA`
Va addebitata al marito la separazione personale richiesta dalla moglie, alla quale il coniuge, solo dopo molti anni di normale convivenza, ha confessato di essere omosessuale e di avere avuto già una relazione con persona dello stesso sesso, lasciando la casa familiare per andare a convivere con un altro uomo; l’infedeltà omosessuale del marito che determini la definitiva rottura del rapporto matrimoniale è altresì fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti della moglie, a causa del grave pregiudizio inflitto alla dignità della stessa, con risarcimento del danno esistenziale subito (nel caso di specie il tribunale ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 40.000,00 ).
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2 Cost.; artt. 143, 151, II comma, 2043, 2059 c.c.
PUBBLICATA IN:
Responsabilità civile e prev 2007, 85, con nota BILOTTA-CENDON Infedeltà coniugale e danno esistenziale
Giustizia civile 2007, 990, con nota MASCIA Tra omosessualità e matrimonio: i danni non patrimoniali al coniuge tradito.
La Responsabilità Civile 2007, 532 con nota FUCCI Se il tradimento possa fondare la pretesa risarcitoria dell’un coniuge nei confronti dell’altro.
__________________________________________________________________________________________________________________
Corte d’Appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza del 7 marzo – 9 maggio 2007 (pres. Massani, est. Mazzei) MATRIMONIO – SEPARAZIONE – INFEDELTÀ – RISALENTE RELAZIONE OMOSESSUALE CON UN TRAVESTITO – ADDEBITO – RILEVANZA
Assume rilevanza nella valutazione complessiva della condotta dei coniugi, la relazione omosessuale del marito con un travestito avvenuta oltre dieci anni prima della separazione di fatto, ove sussista evidenza di una seconda più recente infedeltà coniugale eterosessuale che abbia specifica incidenza causale sulla crisi matrimoniale.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 151, II comma c.c.
CONFERMA: Tribunale di Velletri, sentenza del 16 marzo 2005 – 14 aprile 2005
_____________________________________________________________________________________________________