Tribunale di Novara, sentenza del 15 febbraio 2010
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Bartolomeo QUATRARO PRESIDENTE
Dott. Guendalina PASCALE GIUDICE
Dott. Elisa TOSI GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1473/2009 R.G.
promossa da:
C.A., rappresentare difeso per procura in atti dall’Avv. Marinella Cerutti ed elettivamente dom.to in Novara, C.so C. presso lo studio dell’avv. Katia Ruzza, RICORRENTE
avente ad oggetto: ricorso ex art. 3 L. 164/82
Udienza collegiale del 12.02.2010
Visto il ricorso depositato in data 02.12.2009 con cui C.A. – premesso di essere stato autorizzato con sentenza n. 3/2008 del Tribunale di Verbania a sottoporsi ad intervento di adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua reale identità psicosessuale e di essersi successivamente sottoposta agli interventi chirurgici di conversione dei caratteri sessuali – chiede che venga disposta la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da “C.A.” a “C.J.”; visto il parere del P.M. che nulla oppone.
OSSERVATO
La domanda di rettificazione di stato civile merita ad avviso del collegio accoglimento.
La legge 164/1982 all’art. 1 sancisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali’. La stessa legge, all’art. 3, stabilisce che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza e che, in tal caso, il tribunale, accertata l’effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
Nella specie, la parte ricorrente è stata autorizzata con sentenza del Tribunale di Verbania n. 3 in data 20.05.2008, prodotta in causa con attestazione del passaggio in giudicato, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili. E’ documentato in causa che in data 25.09.2009 l’interessato si è sottoposto a trattamento di “riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide” con ricostruzione dei genitali esterni femminili presso l’Azienda ospedaliera San Giovanni battista di Torino (cfr. lettera di dimissioni e dichiarazione del medico curante; doc. 3 fascicolo ricorrente).
A fronte di tali elementi ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento e debba pertanto essere disposta, nei confronti di C.A. nato a Novara il (omissis) (atto di nascita n. …, parte I, serie A, Comune di Novara anno 1966) la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di effettuare la rettificazione nel relativo registro. All’attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l’attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L’attribuzione del nuovo nome – pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 – consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall’art. 5 I. cit (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome del ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall’interessato, da “C.A.” in “C.J.”, risultando quest’ultimo il nome con il quale il medesimo è conosciuto nel mondo esterno.
PQM
Visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e 49 DPR 396/2000
Rettifica l’attribuzione di sesso relativa a C.A., nato a Novara il 13.01.1966, attribuendogli il sesso femminile ed il prenome di “C.J.”.
Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di Novara di procedere alla rettificazione dell’atto di nascita relativo al ricorrente (atto n. …, parte I, serie A, Comune di Novara anno 1966), facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l’atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “C.J.” e non altrimenti.
Così deciso in Novara nella camera di Consiglio del 12.02.2010
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE