previdenza/MERITO
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, sentenza n. 4203 del 16 novembre 2019 (est. I. Caputo PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – RELAZIONE OMOSESSUALE STABILE – PARTNER SUPERSTITE – DIRITTO QUALE SUPERSTITE BENEFICIARIO – ESCLUSIONE DELLA COPPIA DALL’ISTITUTO DEL MATRIMONIO – DIRETTA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 COST – SUSSISTE
Va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell’art. 2 Cost., riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare.
Riferimenti normativi: articolo 2 Costituzione.
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Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza 26 luglio 2018 n. 1055 (pres. est. C. Bianchini) PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – LIMITAZIONE AL SOLO CONIUGE – CONVIVENTE MORE UXORIO DELLO STESSO SESSO – DECESSO IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA LEGGE ISTITUTIVA DELL’UNIONE CIVILE – FORMAZIONE SOCIALE TUTELATA DALL’ART. 2 COST. – GIUDIZIO DI OMOGENEITÀ CON LE COPPIE CONIUGATE – DIRITTO ALLA TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI IN SPECIFICHE SITUAZIONI – RICONOSCIMENTO ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE COMUNE
Il convivente dello stesso sesso superstite ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del convivente prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva dell’Unione civile fra persone dello stesso sesso. Il diritto alla pensione di reversibilità costituisce invero diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e sussiste in capo al giudice ordinario, come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, il dovere di assicurare alla stabile coppia dello stesso sesso, un trattamento omogeneo alla coppia coniugata. Tale trattamento è necessariamente difforme da quello assicurato alla convivenza eterosessuale, trattandosi di situazioni differenti stante la preclusione all’accesso al matrimonio.
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Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza 31 agosto 2012 n. 7176 (pres. Sala – est. Cincotti) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – CONTRATTO DAL QUALE SORGONO NUOVE ENTITÀ GIURIDICAMENTE RILEVANTI DESTINATE A SUSCITARE L’AFFIDAMENTO DEI TERZI (NELLA SPECIE STATUTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE PER IL PERSONALE DI BANCA) – INTERPRETAZIONE OGGETTIVA SECONDO BUONA FEDE – AMMISSIBILITÀ – INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA SECONDO LA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI – IRRILEVANZA – ESPRESSIONE “CONVIVENZA MORE UXORIO” – LIMITAZIONE ALLE SOLE CONVIVENZE ETEROSESSUALI – SIGNIFICATO ATTRIBUITOLE IN EPOCA ORMAI RISALENTE – INAMMISSIBILITÀ – INTERPRETAZIONE IN CONSIDERAZIONE DEGLI SCHEMI OGGI SOCIALMENTE RICONOSCIUTI – NOZIONE DI CONVIVENZA MORE UXORIO QUALE COMUNIONE DI VITA CARATTERIZZATA DA STABILITÀ E DALL’ASSENZA DEL VINCOLO DEL MATRIMONIO, NUCLEO FAMILIARE PORTATORE DI VALORI DI SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO RECIPROCO – INCLUSIONE DELLE UNIONI OMOSESSUALI CUI IL SENTIMENTO SOCIALMENTE DIFFUSO RICONOSCE IL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE PROPRIAMENTE INTESA
Nell’ipotesi di contratti dai quali sorgano nuove entità giuridicamente rilevanti destinate a suscitare l’affidamento dei terzi (come, ad esempio, nei contratti associativi o, come nella specie, in sede di interpretazione dello statuto della cassa mutua nazionale per il personale di una banca), non può darsi luogo ad una mera interpretazione soggettiva secondo la comune intenzione delle parti; la stessa non può prevalere difatti sulla contrapposta esigenza di tutelare l’affidamento che i terzi, che si rapportano con il soggetto di diritto sorto da quel contratto, abbiano riposto sul significato oggettivo dell’accordo; dovendosi dare prevalenza alla interpretazione oggettiva secondo buona fede, il significato dell’espressione “convivenza more uxorio” non può essere limitata alle sole convivenze eterosessuali, in quanto significato attribuitole in epoca ormai risalente; in considerazione dell’attuale realtà economico sociale e degli schemi oggi socialmente riconosciuti la nozione di convivenza more uxorio (quale comunione di vita caratterizzata da stabilità e dall’assenza del vincolo del matrimonio, nucleo familiare portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco) include le unioni omosessuali cui il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa
RIF. NORMATIVI: art. 1362 e ss c.c.
PUBBLICATA IN:
personaedanno con nota ROSSI Rientra nel rapporto more uxorio anche la coppia omosessuale
CONFERMA: Tribunale Di Milano, sezione Lavoro, sentenza del 15 dicembre 2009 (est. Mariani) CONTRATTO – INTERPRETAZIONE – CONVIVENTE MORE UXORIO – ESPRESSIONE INCLUSIVA DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – FATTISPECIE RELATIVA A CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE DI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, CHE PREVEDE CHE IL DIPENDENTE FRUISCA, DIETRO UN CONTRIBUTO TRATTENUTO SULLA BUSTA PAGA, DELL’ASSISTENZA PER ESIGENZE SANITARIE PREVISTA DALLA CASSA MUTUA NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCA
L’utilizzo nel regolamento contrattuale dell’espressione “convivente more uxorio” deve essere interpretata, a norma degli artt. 1362 e ss c.c., in senso includente della convivenza tra persone dello stesso sesso; la convivenza omosessuale, difatti, non modifica il concetto di convivenza more uxorio, poiché tale locuzione, che sta ad esprimere un modo di vivere come conviventi, è conforme sia alla convivenza omosessuale che a quella eterosessuale (nella specie il tribunale ha ritenuto che il contratto di assunzione del lavoratore, dipendente delle banche di credito cooperativo, che prevede che il dipendente fruisca, dietro un contributo trattenuto sulla busta paga, dell’assistenza per esigenze sanitarie prevista dalla Cassa Mutua Nazionale per il personale della Banca, indicando quali aventi diritto alle prestazioni i “Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico” deve essere interpretato nel senso che includa anche il convivente more uxorio dello stesso sesso).
RIF. NORMATIVI: art. 2, 3, Cost., 1362 e ss c.c.
PUBBLICATA IN:
Resp. civ. e prev., 2010, 866, con nota di FALETTI La convivenza omosessuale non modifica il concetto dimore uxorio
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