Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 24513 del 2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. FOSCARINI Bruno – Presidente – del 22/06/2006

Dott. CALABRESE Renato Luigi – Consigliere – SENTENZA

Dott. MARINI Pierfrancesco – Consigliere – N. 1306

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere – REGISTRO GENERALE

Dott. DI POPOLO Angelo – Consigliere – N. 035075/2005

ha pronunciato la seguente:

 SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto dalla parte civile:

1) MEROLA CRISTINA N. IL 13/12/1971 e dal Proc. Rep.;

contro

2) GIANCOLA CARLO N. IL 03/05/1960;

avverso SENTENZA del 16/05/2005 GIUDICE DI PACE DI TERAMO;

visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;

udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Teramo assolveva Giancola Carlo dal reato di ingiuria poiché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530 cpv c.p.p..

Proponevano appello il P.M. e la parte civile. Il Tribunale trasmetteva gli atti a questa Corte in virtù del dettato del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, essendo nella specie ammissibile il solo ricorso per Cassazione.

Entrambe le parti lamentano il vizio di motivazione, essendo provato il fatto ed il carattere lesivo dell’espressione proferita all’indirizzo della querelante Merola Cristina (“Chi è? Sò lu frocio…”).

Il P.M. rimarca l’errore di diritto in cui è incorso il giudice, atteso che l’ingiuria è reato di dolo generico. La parte civile, poi, rammenta che il prevenuto ha ammesso l’addebito, tanto da richiedere le prescrizioni di cui all’art. 35, comma 3, D.Lgs. cit.. I ricorsi sono fondati.

Illogica e contraddittoria è la motivazione della pronuncia impugnata, allorquando assume che l’espressione incriminata non fosse rivolta alla Merola, bensì, a mò di interrogativo, al Ruscioli Gianfranco, così travisando le risultanze acquisite. Ma la pronuncia è inficiata da un patente errore di diritto, laddove propende a configurare il reato di ingiuria come sostanziato dall’animus laedendi.

È del tutto pacifico che il delitto di cui all’art. 594 c.p. è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza dell’attitudine lesiva delle parole adoperate. Il reato in esame prescinde dai motivi e dall’animus nocendi vel iniuriandi, che è affatto estraneo alla struttura della fattispecie legale.

Il giudice edulcora e svaluta la portata lesiva della frase pronunciata, contravvenendo patentemente alla logica ed alla sensibilità sociale, che ravvisa nel termine “frocio” un chiaro intento di derisione e di scherno, espresso in forma graffiante. La sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di pace di Teramo, che si uniformerà al principio di diritto enunciato in tema di elemento psicologico del reato ingiuria, per nuovo esame. P.T.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Teramo per novo esame.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006