diritto di soggiorno/MERITO
Tribunale di Reggio Emilia, prima sezione civile, ordinanza del 9 febbraio 2013 (est. Casadonte) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI – DINIEGO MOTIVATO SULL’INESISTENZA DEL VINCOLO MATRIMONIALE IN RAGIONE DELLA TRANSESSUALITÀ DEL MARITO – ILLEGITTIMITÀ – MATRIMONIO IN FRODE ALLA LEGGE – PRESUNZIONE FONDATA SULLA TRANSESSUALITÀ DEL MARITO – INSUSSISTENZA – MATRIMONIO DI LUNGA DURATA – INDAGINI DI POLIZIA DIRETTI A VERIFICARE LA FRODE ALLA LEGGE – ILLEGITTIMITA’
È illegittimo il diniego della Questura di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari a causa della transessualità del marito in ragione della ritenuta inesistenza del vincolo matrimoniale o della presunzione che il matrimonio sia stato celebrato in frode alla legge al solo scopo di ottenere il diritto di soggiornare in Italia; nel caso in cui il coniuge non abbia mai richiesto la rettificazione anagrafica del sesso a norma della legge n. 164 del 14 aprile 1982, il matrimonio permane difatti anche dopo l’avvenuta rettificazione del sesso con intervento chirurgico in seguito ad autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria; il sospetto di simulazione del matrimonio non può inoltre fondatamente fondarsi sul mero rilievo della transessualità del coniuge, posto che la transessualità è compatibile con la permanenza dell’affectio conugali; in giurisprudenza è stata accertata difatti in più occasioni la permanenza di rapporti coniugali fondati sulla convivenza more uxorio dopo il mutamento di sesso di uno dei coniugi; a fronte d’una stabile e durevole convivenza coniugale é illegittima ogni ulteriore indagine di polizia sulla natura del rapporto tra i coniugi finalizzata a verificare se il rapporto sia simulato, poiché configura un’inammissibile intrusione nella sfera personale dei coniugi vietata dall’art. 29 della Costituzione.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 30 comma 1-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 29 della Costituzione.
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Tribunale di Rimini, ordinanza del 13 aprile 2012 (est. Zavaglia) CONIUGE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA – TRANSESSUALITA’ – RIFIUTO DELLA CARTA DI SOGGIORNO BASATA SU CIRCOSTANZE ATTINENTI ALLA SFERA PERSONALE ED AI GUSTI DEI CONIGUI – ILLEGITTIMITA’
È illegittimo il diniego della Questura di rilasciare la carta di soggiorno basata su circostanze attinenti alla sfera personale ed ai gusti dei coniugi (nella specie il tribunale ha ritenuto il diritto ad ottenere la carta di soggiorno di un cittadino brasiliano regolarmente coniugato con cittadino di Paese aderente all’Unione europea, dovendosi prendere atto della regolarità del matrimonio nonostante il marito avesse in atto un percorso di mutamento di sesso, non risultando alcuna rettificazione anagrafica di sesso).
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 19, II comma lett c) D.Lgs n. 286 del 1998; 28, D.P.R. n. 394 del 1999.
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Tribunale di Roma, prima sezione civile, ordinanza del 18 novembre 2011 (est. Colla) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DA PARTE DELLA QUESTURA – RICORSO EX ART. 700 C.P.C. – GIURISDIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA – SUSSISTENZA – DISCREZIONALITÀ VALUTATIVA DELLA QUESTURA IN ORDINE ALLA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL RICHIEDENTE ED ALLA SUA EVENTUALE PREGRESSA CONDOTTA CRIMINOSA – SUSSISTENZA NEI LIMITI DEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI – FUMUS -TRANSESSUALITÀ – GRAVI E DIFFUSE DISCRIMINAZIONI E PERSECUZIONI DEI TRANSESSUALI E DEGLI OMOSESSUALI NEL PAESE DI ORIGINE (EGITTO), ANCHE MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA DELLA “DISSOLUTEZZA ABITUALE” PUNITA CON LA PENA DELLA RECLUSIONE DA TRE MESI A TRE ANNI – CONCRETO E DOCUMENTATO PERICOLO DI TRATTAMENTI DEGRADANTI IN CARCERE – LESIONE DEL DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI DEGRADANTI A NORMA DELL’ART. 3 CEDU – PERICULUM – PERMANENZA IN ITALIA SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO CON CONSEGUENTE ESPOSIZIONE AL PERICOLO DI CONTINUI FERMI E RISCHIO DI RIMPTRI – SUSSISTENZA
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, sesto comma, del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286; ricorso ex art. 700 c.p.c.; la perdurante discrezionalità valutativa della Questura in ordine alle sua specifiche competenze relative alla pericolosità sociale del richiedente ed alla sua eventuale pregressa condotta criminosa è limitata dalle disposizioni di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti; con riguadro al fumus, in ipotesi di transessualità si deve tenere conto delle gravi e diffuse discriminazioni e persecuzioni dei transessuali e degli omosessuali nel paese di origine (Egitto), anche mediante l’applicazione della fattispecie delittuosa della “dissolutezza abituale” punita con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e del concreto pericolo di trattamenti degradanti in carcere, documentato da rapporto di Amnesty International; ne consegue il pericolo concreto del divieto di tortura e trattamenti degradanti dell’art. 3 Cedu in ordine al divieto di tortura e trattamenti degradanti; sussiste il periculum atteso che la permanenza in Italia senza permesso di soggiorno espone il ricorrente al concreto pericolo di continui fermi e rischio di rimaptrio.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 CEDU; 700 cpc; 5 comma 6 D. L.gs. 286/1998.
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Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, ordinanza del 9 marzo 2010 n. 363 (est. Conti) STRANIERO – TRANSESSUALE – MATRIMONIO CON ITALIANO – CONVIVENZA QUALE STABILE COMUNIONE DI VITA SPIRITUALE E MATERIALE– CARENZA DI COABITAZIONE – DIRITTO AL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RAGIONI FAMILIARI – SUSSISTENZA
In ipotesi di straniero transessuale regolarmente coniugato con cittadina italiana e padre di cittadino italiano, il rilascio di permesso di soggiorno per ragioni familiari non può essere rifiutato sul presupposto che non sia effettiva la convivenza con la propria moglie, ove la scelta di non coabitare sia giustificata dalla volontà di evitare possibili traumi al figlio minore a seguito del mutamento dell’aspetto fisico da maschile a femminile, senza che sia mai venuta a cessare la comunione di intenti tra i coniugi.
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Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 17 dicembre 2008 (est. Parmeggiani) MATRIMONIO – TRANSESSUALITÀ DEL MARITO LEGALMENTE TUTTORA DI SESSO MASCHILE – IIRRILEVANZA – REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI – ILLEGITTIMITA’
La transessualità del marito, che abbia assunto un aspetto marcatamente femminile, sia stato implicato in vicende di prostituzione e che attualmente guadagni da vivere con esibizioni in locali notturni, non incide sulla validità del matrimonio ove il medesimo sia tuttora di sesso maschile; a fronte d’una stabile e durevole convivenza coniugale é dunque illegittima la revoca del suo permesso di soggiorno per motivi familiari.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 30 comma 1-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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