figli/affidamento e diritto di visita/MERITO
Tribunale per i minorenni di Torino, decreto del 20 luglio 1982 GENITORE TRANSESSUALE – INTERRUZIONE DEI RAPPORTI CON IL FIGLIO E COMPARSA SUBITANEA DOPO AVER ASSUNTO IDENTITÀ FEMMINILE – CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE DEL GENITORE – DIVIETO DI INCONTRI TRA PADRE E FIGLIO.
È comportamento obiettivamente pregiudizievole nei confronti del figlio di dieci anni quello del padre che, dopo anni di separazione dalla famiglia, ricompaia nella vita del figlio dopo aver assunto identità femminile (transessualità) così causando grave turbamento nel bambino che non accetta una così sconcertante figura di padre-madre, con fisico, abbigliamento e professione (spogliarellista) del tutto diversi da quelli del normale modello paterno; intale ipotesi il tribunale per i minorenni può vietare gli incontri tra padre e figlio a norma dell’art. 333 c.c.
RIF. NORMATIVI: art. 333 c.c.; artt. 1, 2, 3 L. 14.4.1982 n. 164
PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza italiana 1982, I,2,625.
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