provocazione/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione prima sezione penale, sentenza  del 10 giugno 1994 n. 9373 (pres. Carinci, est. Mocali) REATO – CIRCOSTANZE – ATTENUANTI COMUNI – PROVOCAZIONE – FATTO INGIUSTO ALTRUI – VIOLAZIONE DI NORME SOCIALI O DI COSTUME – CONFIGURABILITÀ – POTENZIALITÀ COMMOTIVA – NECESSITÀ – FATTISPECIE.

Ai fini della concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 2 Cod. Pen., il fatto ingiusto altrui può essere realizzato non solo da un comportamento antigiuridico ma anche dalla violazione di norme sociali o di costume e deve contenere in se la potenzialità di suscitare una “commotio animi” nel senso di una intensa eccitazione capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori – (Fattispecie relativa ad omicidio commesso nei confronti di soggetto che aveva proposto all’imputato, il quale aveva reagito, di intrecciare con lui una stabile relazione omosessuale – La circostanza attenuante non è stata ravvisata sul rilievo che la pregressa conoscenza tra vittima ed omicida, implicando la consapevolezza da parte di quest’ultimo delle tendenze omosessuali dell’altra, annullava di fatto la potenzialità commotiva, privando il comportamento della parte lesa di quella inopinatezza che poteva suscitare un irrefrenabile impulso reattivo – Inoltre, vi era enorme sproporzione tra azione e reazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 62, II comma c.p.

CONFERMA: Corte d’Appello di Torino, sentenza 18 febbraio 1994

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Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza del 5 maggio 1993 n. 6992  (pres. De Lillo, est. Tricomi) REATO – CIRCOSTANZE – ATTENUANTI COMUNI – PROVOCAZIONE – ACCORDO SU PRESTAZIONI OMOSESSUALI – INSISTENZA NELLA PRETESA DELLA PRESTAZIONE IMMORALE – PARTICOLARE CARATTERE OFFENSIVO – ESCLUSIONE – RAGIONE – FATTISPECIE: OMICIDIO, FURTO E INCENDIO.

Ai fini del diniego della circostanza attenuante della provocazione, è corretta la motivazione della sentenza che faccia riferimento all’accordo su prestazioni omosessuali non per escludere l’applicazione dell’attenuante per il fatto che anche l’imputato versa in situazione di immoralità, ma perché l’insistenza nella pretesa della prestazione immorale non può avere particolare significato offensivo, essendo del tutto “omologo e coerente all’ordinario e prevedibile sviluppo del rapporto instauratosi tra i due e liberamente accettato”, per cui non può assumere il carattere di intollerabile ingiustizia ed offesa alla dignità della persona. (Nella specie l’imputato, che aveva accettato un’offerta in danaro, aveva poi rifiutato la prestazione omosessuale richiesta dalla vittima, alla cui aggressione aveva reagito colpendola e strangolandola quando questa giaceva a terra già esanime, poi derubandola ed incendiando l’appartamento).

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 62, II comma c.p.

CONFERMA: Corte d’Assise d’Appello di Roma, sentenza del 9 dicembre 1992.

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Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza del 26 aprile 1979 n. 6535  (pres. Siotto, est. Moleti) REATO – CIRCOSTANZE – ATTENUANTI COMUNI – PROVOCAZIONE – INVOCATA DA CHI SI SIA POSTO IN CONDIZIONI DI IMMORALITA – SUSSISTENZA DELL’ATTENUANTE – ESCLUSIONE.

Non può invocare la circostanza attenuante della provocazione colui che, in relazione al fatto commesso, si sia posto in una condizione di immoralità, poiché l’ordinamento non può tutelare situazioni giuridicamente o moralmente illecite. (Omicidio Pier Paolo Pasolini: nella specie il giudice di merito, accertata in fatto la conoscenza, da parte dell’imputato, delle tendenze omosessuali attive della sua futura vittima e la libera accettazione, per un compenso in denaro, ad intrattenere con lui rapporti innaturali, ha ritenuto che non può configurarsi come fatto provocatorio la richiesta di una prestazione risultata in pratica non gradita).

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 62, II comma c.p.

PUBBLICATA IN:
Il Foro Italiano, 1980 II, 32
Giurisprudenza Italiana 1980 II, 455

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