affidamento e diritto di visita/MERITO

Tribunale di Genova, ordinanza del 30 ottobre 2013, (Pres. Scarzella – Rel. Viarengo) AFFIDAMENTO CONDIVISO – ORIENTAMENTO SESSUALE – CONVIVENZA CON PARTNER OMOSESSUALE – IRRILEVANZA.

L’omosessualità del genitore e la sua convivenza con persona dello stesso sesso non costituiscono motivo di modifica delle modalità di affidamento della prole da condiviso ad esclusivo.

 RIF. NORMATIVI: artt. 155, 155bis c.c., art. 710 c.p.c.

nota di AMRAM Omogenitorialità: le questioni rilevanti e quelle irrilevanti (nota a Tribunale di Genova, 30 ottobre 2013), ARTICOLO29 2013

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Tribunale di Nicosia, ordinanza del 14 dicembre 2010 (est. Dagnino) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DI UN GENITORE – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO – ESCLUSIONE

La relazione omosessuale della madre, laddove non comporti un pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori ed alla individuazione della loro dimora presso l’abitazione della medesima.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c..

PUBBLICATA IN:
minoriefamiglia  con nota PALADINO;

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Tribunale di Firenze, ordinanza del 30 aprile 2009 (pres. Gatta, est. Aloisio) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI VISITA DEI FIGLI – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DI UN GENITORE – RILEVANZA AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLE VISITE – ESCLUSIONE – DISVELAMENTO AI FIGLI DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE DEL GENITORE – OPPORTUNITÀ CHE AVVENGA GIÀ NELLA PREADOLOSCENZA – NECESSITÀ DI PREVENTIVO CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE PER LA FREQUENTAZIONE DEL PADRE E DEL COMPAGNO DI QUESTI – ESCLUSIONE

L’omosessualità paterna non rappresenta, di per sé, un problema per i bambini, né incide sull’idoneità del padre ad assumere pienamente i compiti di cura della prole, essendo semmai opportuno affrontare in modo esplicito e diretto la questione della dichiarata omosessualità del padre consentendo ai figli di comprenderla ed elaborarla; poiché è stato evidenziato (in letteratura e nella c.t.u.) che l’adolescenza rappresenta fase meno opportuna per la rivelazione dell’omosessualità del genitore essendo i ragazzi presi da preoccupazioni più incalzanti relative alla sessualità nascente, si rende necessario procedere al disvelamento dell’omosessualità del padre già in età preadolescenziale, disponendo al contempo un intervento di counseling e mediazione; non è necessario il preventivo consenso dell’altro genitore per la frequentazione del padre e del compagno di questi, con il necessario limite della volontà dei bambini di frequentare o non frequentare il compagno del padre e con il divieto di esporre i minori a legami affettivi promiscui od instabili.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c., 710 c.p.c.

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Tribunale di Bologna, decreto del 7 luglio 2008 (pres. Ziniti, est. Costanzo) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DI UN GENITORE – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO – ESCLUSIONE

In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006, che ha previsto l’affidamento condiviso quale forma ordinaria di affidamento dei figli, la circostanza che uno dei due genitori sia omosessuale non giustifica e non consente di motivare la scelta dell’affidamento esclusivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c.

PUBBLICATA IN:
Dir. fam. e pers.2009, 2, 689 con nota di BIANCHINI Omosessualità ed affidamento condiviso: nulla quaestio se non vi è contrasto con l’interesse del minore;
Giur. It., 2009, 1164 con nota FALLETTI  Genitore omosessuale e affidamento condiviso;
Famiglia e Minori, 2008, 9, 78 con nota VACCARO
Dir. famiglia, 2009, 1, 251

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Tribunale per i minorenni di Catanzaro, decreto del 27 maggio 2008 (pres. Blasco, est. Chiodo) FAMIGLIA – FILIAZIONE NATURALE – AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE – SITUAZIONE DI FATTO CHE PER LA SUA OGGETTIVA GRAVITÀ SCONSIGLI L’AFFIDAMENTO CONDIVISO – MANIFESTA OMOFOBIA – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO – SUSSISTENZA

Ai fini dell’affidamento del figlio naturale assume rilievo, insieme ad ulteriori elementi (quali la pregressa tossicodipendenza, i gravi precedenti penali, l’atteggiamento negativo nei confronti dell’altro genitore e del figlio) anche la manifesta omofobia del padre, comprovata dall’accusa alla madre di frequentare “drogati e omosessuali”; tale dichiarazione non può che destare serie preoccupazioni poiché reca con sé una forte valenza discriminatoria ed offensiva (già l’associazione: “drogati ed omosessuali”); trattasi, sicuramente, di una condotta che dovrebbe essere estranea al genitore, il quale deve educare il figlio verso la tolleranza, la cultura della diversità e l’avversione verso ogni forma di odio razziale, motivo di censura non solo nelle sedi civili ma anche penali.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 330 e 333 c.c.

PUBBLICATA IN:
Famiglia e minori 2008, 86.

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE IN:
GATTUSO Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, II, 584.

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Corte d’Appello Napoli, sentenza dell’11 aprile 2007 (CONFERMATA DA CASS. 16593/2008) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – ASPRA CONFLITTUALITÀ TRA I CONIUGI E NEGAZIONE DELLA CAPACITÀ GENITORIALE DELL’ALTRO GENITORE FONDATA SUL SUO PRETESO ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO – SUSSITENZA

La conflittualità tra i genitori – di per sé non sufficiente a disporre l’affidamento monogenitoriale – può ostare all’applicazione dell’affidamento condiviso se in grado di porre tale forma di affidamento in contrasto con l’interesse del minore; ciò si realizza qualora detto conflitto si sostanzi nella negazione da parte di un coniuge della capacità genitoriale dell’altro; infatti, l’affidamento condiviso presuppone almeno il reciproco riconoscersi idonei come genitori; in altri termini, è indispensabile la consapevolezza di ciascuno di dover fornire e favorire un paritario accesso del minore alla figura dell’altro, pur se portatore di cultura, personalità, idee, diverse da quelle proprie. (Nella specie il marito negava l’idoneità genitoriale della moglie sul presupposto della pretesa omosessualità della stessa).

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c.

PUBBLICATA IN:
Fam. Pers. Succ., 2008, 3, 234 nota di NARDI
Corriere del merito, 2007, 6, 701
Famiglia e diritto 2008, 1106 con nota AMRAM  Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito: alla ricerca di un contenuto per l’interesse superiore del minore
La nuova giurisprudenza civile commentata 2009, 70, con nota MANTOVANI (Presunta) omosessualità di un genitore, idoneità educativa e rilievo della conflittualità ai fini dell’affidamento

CONFERMA: Tribunale di Napoli, sentenza del 28 giugno 2006 (pres. Montella – est. Casaburi) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – ASPRA CONFLITTUALITÀ TRA I CONIUGI E NEGAZIONE DELLA CAPACITÀ GENITORIALE DELL’ALTRO GENITORE FONDATA SUL SUO PRETESO ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO – SUSSITENZA
L’omosessualità è una condizione personale e non certo una patologia, così come le condotte/relazioni omosessuali non presentano, di per sé, alcun fattore di rischio o di disvalore giuridico rispetto a quelle eterosessuali; l’omosessualità del genitore non si pone in termini diversi dalle opzioni politiche, culturali e religiose, che pure sono irrilevanti ai fini dell’affidamento; eventuali relazioni di un genitore con un nuovo partner, assumendo identico valore a prescindere dalla loro natura, omosessuale od eterosessuale, possono fondare un giudizio negativo ai fini dell’affidamento condiviso solo quando siano poste con modalità pericolose per l’equilibrio psico-fisico del minore; qualora il conflitto tra genitori si sostanzi nella negazione della capacità genitoriale dell’altro, fondata nella specie sul suo preteso orientamento omosessuale, non può disporsi l’affidamento condiviso, il quale presuppone il reciproco riconoscersi adatti quali genitori.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c.

PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto 2007, 621 con nota IANNACCONE Quale conflittualità tra genitori esclude il ricorso all’affidamento condiviso?;
Giurisprudenza di merito, 2007, 178 con nota FAVA La (presunta) omosessualità del genitore non è di ostacolo all’affido esclusivo del figlio;
Diritto delle famiglie e delle persone, 2007, 1677, con nota MANERA Se un’elevata conflittualità tra i genitori (uno dei quali tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione in concreto dell’affidamento condiviso;
Corriere del merito, 2006, 8-9, 984

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2 Responses to affidamento e diritto di visita/MERITO

  1. […] commentare il provvedimento del Tribunale di Genova del 30 ottobre 2013(vedi la massima qui) che ribadisce l’orientamento ormai costante in giurisprudenza per cui l’omosessualità del […]

  2. […] Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601; Trib. Genova, 30 ottobre 2013, in https://www.articolo29.it ; Trib. Nicosia, ord. 14 dicembre 2010, in http://www.minoriefamiglia.it; Trib. Firenze, ord. 30 aprile […]