applicazione analogica della normativa sul matrimonio/MERITO
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Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza 26 luglio 2018 n. 1055 (pres. est. C. Bianchini) PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – LIMITAZIONE AL SOLO CONIUGE – CONVIVENTE MORE UXORIO DELLO STESSO SESSO – DECESSO IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA LEGGE ISTITUTIVA DELL’UNIONE CIVILE – FORMAZIONE SOCIALE TUTELATA DALL’ART. 2 COST. – GIUDIZIO DI OMOGENEITÀ CON LE COPPIE CONIUGATE – DIRITTO ALLA TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI IN SPECIFICHE SITUAZIONI – RICONOSCIMENTO ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE COMUNE
Il convivente dello stesso sesso superstite ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del convivente prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva dell’Unione civile fra persone dello stesso sesso. Il diritto alla pensione di reversibilità costituisce invero diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e sussiste in capo al giudice ordinario, come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, il dovere di assicurare alla stabile coppia dello stesso sesso, un trattamento omogeneo alla coppia coniugata. Tale trattamento è necessariamente difforme da quello assicurato alla convivenza eterosessuale, trattandosi di situazioni differenti stante la preclusione all’accesso al matrimonio.
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Tribunale di Varese, decreto del 23 luglio 2010 (pres. Paganini, est. Buffone) VITA FAMILIARE – DIRITTO DI FONDARE UNA FAMIGLIA – PERSONE DELLO STESSO SESSO IN STABILE RELAZIONE DI FATTO – DIRITTO ALLA “VITA FAMILIARE” E AD UN TRATTAMENTO OMOGENEO RISPETTO ALLE PERSONE CONIUGATE -SPETTANZA – ESTENSIONE.
In assenza di un intervento legislativo, non surrogabile per via pretorile, non è possibile estendere alle coppie omosessuali l’istituto del matrimonio; è, però, possibile estendere alle stesse diritti previsti per le coppie coniugate dove emerga la necessità di un trattamento omogeneo; il giudice non può intervenire a monte ai fini dell’introduzione del matrimonio omosessuale, ma può intervenire a valle, al fine di riconoscere alla coppia omosessuale diritti che le debbono essere tributati in conseguenza di una situazione di omogeneità che rende irragionevole un trattamento diverso da quello che l’ordinamento riserva alla coppia eterosessuale; il giudizio di omogeneità deve essere positivo ogni qual volta non entri in gioco la (potenziale) finalità procreativa del matrimonio, che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.
RIF. NORMATIVI: art. 2 Cost.; 8 Cedu.
PUBBLICATA IN:
Il Foro italiano Rep. 2011 voce Famiglia in genere e abusi familiari 37, 38.
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