rapporti tra partner/MERITO

Tribunale di Firenze, sentenza dell’11 agosto 1986 CONVIVENZA “MORE UXORIO” TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – ESBORSO DI SOMME DI DENARO CON FINALITÀ DI ASSISTENZA – OBBLIGAZIONE NATURALE – SUSSISTENZA – RIPETIBILITÀ – INSUSSISTENZA

Il rapporto di convivenza “more uxorio” non può ridursi a una mera coabitazione. L’attuale coscienza sociale qualifica come dovere morale non soltanto l’assistenza prestata ad uno dei due soggetti a favore dell’altro, ma anche l’esborso di somme di denaro effettuato sempre da uno a favore dell’altro al fine di sopperire alle singole necessità del compagno, atteso il carattere di reciprocità di tali prestazioni effettuate nell’ambito di una “famiglia di fatto”, cui l’ordinamento vigente, in ossequio ai principi costituzionali in materia, attribuisce sempre maggior rilievo.

RIF. NORMATIVI: art. 2034 c.c.

PUBBLICATA IN:

Rivista di diritto ecclesiastico 1989, II, 367

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