Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio del Giudice per le indagini preliminariordinanza del 26 novembre 2013

Ordinanza applicativa di misure cautelari

– Artt. 272 e segg. c.p.p. –

Il Giudice Angela Baraldi,

letta la richiesta del P.M., depositata in data 22.11.2013  volta a ottenere l’applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa e divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa, nei confronti di:

L., nato a xxx il xxxx, residente a Milano, via xxxx n. x

per il seguente reato:

a) del delitto p. e p. dall’art. 612 bis, 2° comma c.p. perché molestava M. di guisa da cagionargli un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, ingenerando in costui timore per l’incolumità propria e costringendolo a cambiare utenza telefonica.

Molestie e minacce consistite nel telefonare insistentemente al M., anche sul luogo di lavoro, nell’inviargli ossessivi messaggi, apostrofandolo quale “merda senza cuore”, nel presentarsi sotto casa e nel seguirlo per strada, costringendolo a fermarsi per poi tentare di colpirlo con un pugno. Con l’aggravante del fatto commesso ai danni di persona già legata sentimentalmente.

In Poviglio, dal gennaio 2013 ad oggi.

OSSERVA

Tra il querelante e L. è intercorsa una lunga relazione sentimentale che ha avuto inizio circa 3 – 4 anni fa ed è terminata all’inizio del gennaio scorso.

Cessato il rapporto per decisione unilaterale del querelante, L. non si è arreso e dalla fine di gennaio alla fine del mese di marzo lo ha tempestato di telefonate e messaggi, anche di notte, sia sull’utenza fissa che su quella mobile. I messaggi erano nell’ordine di 4-5 al giorno, giungendo ad un massimo di 10; in essi il L. inizialmente chiedeva di riprendere la relazione ma successivamente gli stessi hanno iniziato ad avere un contenuto ingiurioso e minaccioso. Nei primi giorni di aprile il L. si è recato presso l’abitazione del querelante chiedendo di entrare; avuta risposta negativa, si è trattenuto in loco per circa un’ora.

Nel mese di maggio, mentre la persona offesa stava tornando a casa, ha incrociato l’autovettura guidata dal L. che, a velocità sostenuta, ha invaso la sua corsia; il M. è riuscito ad evitare l’impatto spostando la sua vettura sul margine del fosso e poi è sceso dal mezzo; il L., che in un primo momento ha proseguito la marcia, visto che il M. era sceso dal mezzo, gli si è avvicinato tentando di colpirlo con un pugno, che la persona offesa è riuscita a schivare. Il M. quindi è rientrato a casa e ha trovato davanti al cancello di casa, disseminati, i regali che nel corso della relazione aveva fatto al L.. Per tutte queste ragioni il M. ha fatto inviare tramite un legale una diffida al L. che, per circa un mese, lo ha fatto desistere dal proseguire nella sua condotta. Ad agosto tuttavia si sono ripresentati i problemi: l’indagato ha nuovamente bersagliato il M. con messaggi e telefonate. Il 15 agosto poi, essendo ancora in possesso del telecomando del cancello dell’abitazione del M., si è ripresentato sotto casa, azionandolo ma senza fermarsi. M. quindi ha fatto modificare il codice del telecomando per evitare il ripetersi di tali episodi; ha inoltre provveduto a cambiare i numeri del telefono fisso e del cellulare e, addirittura, si è fatto cambiare incarico in ufficio per non ricevere più le sue telefonate. Il L. non ha desistito ed ha iniziato ad effettuare telefonate sul luogo di lavoro giungendo a fare persino 50 telefonate ad un suo collega il 17 settembre scorso. A causa della situazione venutasi a creare il M. ha iniziato ad assumere farmaci ansiolitici; inoltre riferisce di essere vigile negli spostamenti quotidiani, quando entra ed esce di casa, e di evitare di uscire solo la sera.

Riscontri alle precise e circostanziate dichiarazioni rese dalla vittima sono rappresentate dalle voci dei colleghi F. e R. che hanno confermato il cambiamento di umore di M. e le sue preoccupazioni legate al comportamento tenuto dal L. al termine della relazione.

Le circostanze sopra rappresentate integrano ampiamente il requisito della gravità indiziaria dei delitti contestati, intesa come consistenza e forza probatoria tale da lasciar presumere che il reato in contestazione sia attribuibile alla persona sottoposta alle indagini in termini di qualificata probabilità di colpevolezza. Tale valutazione si fonda sul racconto della persona offesa, che appare genuino e veridico sia per le dettagliate circostanze riferite, sia per le conferme acquisite dalle persone a lei vicine.

Basti osservare che i pedinamenti, per numero e modalità, oltre alle innumerevoli telefonate moleste danno conto e sono ampiamente rappresentative della persecuzione posta in essere dall’indagato; si tratta di una condotta assolutamente idonea a creare, come in effetti avvenuto, nella persona offesa il timore per la propria incolumità. La preoccupazione di trovarsi di fronte l’ex compagno, appostato di fronte a casa o al lavoro, ha inoltre provocato un mutamento delle abitudini di vita della vittima.

Quanto alle esigenze cautelari, si ritengono sussistenti quelle di cui all’art. 274 lettera c) c.p.p. posto che le condotte tenute dal L. sono state frequenti con tratti ossessivi che esulano indubbiamente da normali conflitti sentimentali; in particolare, nei comportamenti del L., si legge una ossessione di fondo che caratterizza il sentimento provato per M.; tale atteggiamento palesemente ossessivo potrebbe portarlo a commettere ulteriori e più gravi reati caratterizzati anche dall’uso della violenza personale.

Ciò posto, in considerazione della gravità della condotta nonché delle esigenze cautelari che si intendono salvaguardare, misura adeguata e proporzionata (oltre che consentita) appare quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa, dalla quale il L. dovrà mantenersi ad una distanza minima di metri 300. Al L. inoltre sarà vietato qualsiasi contatto con la persona offesa tramite scritti, telefonate o altri mezzi informatici.

Non sussistono i presupposti previsti dalla legge perché possa essere concessa – in relazione al reato per cui si procede – il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ciò alla luce della valutazione fatta in ordine all’esigenza cautelare di cui alla lettera c).

Non risulta infine che i fatti siano stati commessi in presenza di alcuna causa di giustificazione o di non punibilità, né che sussista una causa di estinzione del reato o della pena che potrà irrogarsi.

Nessun elemento probatorio valutabile a favore dell’indagato é emerso dagli atti delle indagini preliminari trasmessi dal P.M.

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 280, 282 ter, 291 e 292 c.p.p.;
APPLICA
nei confronti di L., sopra generalizzato, la misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa

PRESCRIVE

All’indagato:

di non avvicinarsi a M. e di mantenere dal medesimo una distanza minima di metri 300;

di non comunicare con qualunque mezzo con M.;
ORDINA
che il presente provvedimento sia immediatamente comunicato all’autorità di polizia competente per la vigilanza sull’osservanza della misura
MANDA
la Cancelleria di trasmettere duplice copia di questa ordinanza  al P.M. in sede per l’esecuzione
ORDINA
che il presente provvedimento, avuta esecuzione, sia depositato in Cancelleria insieme agli atti trasmessi dal P.M. e che del deposito sia dato avviso al  difensore.

Visto l’art. 282 quater c.p.p.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato all’autorità di PS competente per eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni;

che sia comunicato alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Reggio Emilia, 26/11/2013

Il Giudice per le indagini preliminari

                                                                            Angela Baraldi