Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente –
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.D. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.
Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.
Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.
Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese
il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
6. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
7. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.
Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.
In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.
8. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in
considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
10. Il ricorso è solo in parte fondato.
Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.
Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.
Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).
Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.
Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.
12. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.
Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.
13. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
14. L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.
Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.
Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.
15. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.
Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.
Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;
Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;
Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;
Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.
Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.
Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.
Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.
16. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.
Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.
Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).
17. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.
aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.
Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.
19. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).
Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).
Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.
Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.
La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.
Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.
20. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;
Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;
Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).
21. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.
La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012