protezione internazionale e umanitaria/Corte di Giustizia dell’Unione europea
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Minister voor Immigratie en Asiel contro X,Y e Z sentenza del 7 novembre 2013 (cause riunite da C‑199/12 a C‑201/12) PROTEZIONE INTERNAZIONALE – QUALIFICA DI RIFUGIATO – ORIENTAMENTO SESSUALE – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE –PREVISIONE COME REATO DI ATTI SESSUALI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – INSUFFICIENZA – PREVISIONE DI PENE DETENTIVE EFFETTIVAMENTE APPLICATE NEL PAESE – SUFFICIENZA – ESIGIBILITA’ DI UNA DISCREZIONE NELL’ESPRIMERE IL PROPRIO ORIENTAMENTO SESSUALE – INSUSSISTENZA
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha adottato una siffatta legislazione dev’essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di riservatezza nell’esprimere il proprio orientamento sessuale.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Direttiva 2004/83 CE;Direttiva 95/2011 UE; D.Lgs. 251/2007 .
COMMENTI ALLA DECISIONE:
ROSSI Simone La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali, Articolo29, 2013
BILOTTA La protezione internazionale per orientamento sessuale secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea
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[whohit]protezione internazionale e umanitaria CGE[/whohit]
[…] questo senso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella nota sentenza del 7.11.2013, caso Minister voor Immigratie en Asiel c. X, Y, ha stabilito che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della direttiva dev’essere […]