Tribunale di Firenze sezione prima civile, decreto del 10 aprile 2009

composta da magistrati:

dott. Alessandro Gatta presidente

dott. Grazia Aloisio giudice relatore

dott. Silvia Governatori giudice

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza in data 10/4/2009 nel procedimenton. 4550/2008 VG ;

vista la consulenza tecnica d’ufficio depositata il 5/4/2009;

sentite le parti del perito, 28 (…) All’odierna udienza;

rilevato che il c.t.u., concordi i consulenti di parte, è pervenuto alla conclusione che il disvelamento precoce del segreto della identità sessuale paterna rappresenti la soluzione maggiormente garantista per i figli minori, attesi gli effetti patologici dei segreti familiari, ben illustrate nella relazione, e considerato che l’età dei due figli, di 10 e 12 anni (preadolescenza), sconsiglia un differimento; è stato infatti evidenziato come l’adolescenza rappresenti la fase peggiore per la rivelazione, essendo i ragazzi presi da preoccupazioni più incombenti relative alla sessualità nascente;

considerato che, secondo le condivisibili ed argomentate valutazioni peritali, l’omosessualità paterna non rappresenta, di per sé, un problema per i bambini, né incide sulla idoneità del padre ad assumere pienamente i compiti di cura della prole (la competenza genitoriale del sig. (…) non è, peraltro, oggetto di contestazione), e sullo sviluppo psicofisico dei minori, che non ha necessario collegamento con l’orientamento sessuale dei genitori bensì con l’ambiente di crescita sano e solidale che questi sappiano fornire;

rilevato che le conclusioni del c.t.u. sono sostenute da studi la cui validità scientifica, riconosciuta dal c.t.p.  di parte (…), non pare intaccata dal fatto che attengano a coppie omosessuali (come dedotta all’udienza dalla ricorrente), situazioni ancora più complesse della presente; la ineludibile questione che si pone è infatti quella di affrontare in modo esplicito e diretto la questione della dichiarata omosessualità del padre e di consentire ai figli di comprenderla ed elaborarla, senza che ciò incida sulla loro stabilità e salute psicologica;

ritenuto, pertanto, che debbano essere recepiti i suggerimenti del c.t.u. relativi ai tempi ed alle modalità di svelamento (nella data del 18 aprile, alla presenza del padre della madre, secondo il canovaccio preparato congiuntamente dei genitori, i quali, congiuntamente, informeranno i figli), nonché alla attivazione, in concomitanza, di un intervento di counseling-mediazione, con l’ausilio della professionista individuata nell’ambito della c.t.u. (dott.ssa (…)), la quale sarà a disposizione della coppia genitoriale con incontri da concordare per tutto il percorso necessario;

che, di conseguenza, possa essere accolta la richiesta del resistente di modifica della sentenza di separazione nella parte in cui prevede la preventiva autorizzazione della madre alla frequentazione tra il padre ed i figli alla presenza di terze persone, con il necessario limite del rispetto della volontà dei bambini di frequentare o non frequentare il compagno del padre e con il divieto di esporre i minori a situazioni di legami affettivi promiscui ed instabili;

rilevato che la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente è carente di prova non essendo stato dimostrato alcun nocumento per i minori, né sussistono le condizioni per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 709 c.p.c.;

ritenuto che la natura della questione e la sostanziale adesione delle parti al programma indicato dal perito, costituisca giustificato motivo di compensazione delle spese di lite, dovendo le spese di c.t.u. essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura della metà;

PQM

autorizza il padre a rivelare la propria omosessualità ai figli, secondo i tempi e le modalità individuate in c.t.u.;

dispone un intervento di counseling-mediazione, con l’ausilio della professionista individuata nell’ambito della c.t.u. (dott.ssa(…)), la quale sarà a disposizione della coppia genitoriale con incontri da concordare per tutto il percorso necessario;

a modifica della sentenza n. 766/2007, esclude la preventiva autorizzazione della madre alla frequentazione tra il padre, i figli e terze persone, salva la volontà dei bambini di frequentare o non frequentare il compagno del padre e con il divieto di disporre minori a situazioni di legami affettivi promiscui ed instabili;

rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente e di adozione dei provvedimenti di cui all’arti. 709 c.p.c.;

dichiara integralmente compensate le spese del procedimento;

pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti nella misura della metà.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio delle 10/4//2009, su relazione della dott. Grazia Aloisio.

                                                      Il giudice                                                                                                                         il presidente