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La Corte Suprema degli Stati Uniti e la difesa del matrimonio eterosessuale: il caso U.S. v. Windsor, 2013 U.S. Lexis 4921

di Matteo M. Winkler

Sommario: 1. La sentenza del caso U.S. v. Windsor. — 2. Il DOMA. — 3. L’opinion della maggioranza. — 4. Conclusioni.

1. Con decisione del 26 giugno 2013 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha posto fine all’agonia della Section 3 del Defense of Marriage Act (DOMA) del 1996, la quale stabiliva che nel diritto federale la parola «matrimonio» potesse essere interpretata solo come l’unione tra uomo e donna. Già contestata nel 2011 dall’Attorney General del Presidente Obama, che aveva dichiarato di ritenerla incostituzionale continuando nondimeno a difenderla e applicarla, la Section in parola è stata dichiarata incostituzionale da una Corte Suprema divisa, 5 giudici contro 4.

La pronuncia, accompagnata da tre dissenting opinion dei giudici Roberts, Scalia e Alito, affronta il DOMA principalmente sotto l’aspetto dell’equilibrio tra potere federale e competenze dei singoli Stati, non senza toccare incidentalmente il cuore della battaglia giudiziaria instaurata contro il DOMA, cioè la pretesa di dignità e uguaglianza delle coppie dello stesso sesso.

2. Il DOMA trae origine dalla volontà, emergente con chiarezza dai lavori preparatori, di impedire qualsiasi riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso in America e rafforzare la posizione del matrimonio tradizionale rispetto alle altre diverse unioni familiari. Tale scopo viene raggiunto attraverso due disposizioni.

Da un lato, la Section 2 del DOMA legittima i singoli Stati a rifiutare di riconoscere matrimoni e unioni same-sex che altri Stati abbiano eventualmente introdotto, e ciò in aperta contraddizione con l’obbligo di mutuo riconoscimento che grava sugli Stati in relazione agli atti pubblici e agli status riconosciuti nei sister states. La Section 2 così recita:

No State, territory, or possession of the United States, or Indian tribe, shall be required to give effect to any public act, record, or judicial proceeding of any other State, territory, possession, or tribe respecting a relationship between persons of the same sex that is treated as a marriage under the laws of such other State, territory, possession, or tribe, or a right or claim arising from such relationship.

Dall’altro, come si è detto la Section 3 prevede che, ove il diritto federale parli di «matrimonio», si debba sempre intendere l’unione tra uomo e donna. Così,

In determining the meaning of any Act of Congress, or of any ruling, regulation, or interpretation of the various administrative bureaus and agencies of the United States, the word ‘marriage’ means only a legal union between one man and one woman as husband and wife, and the word ‘spouse’ refers only to a person of the opposite sex who is a husband or a wife.

È su questa seconda previsione che la Corte rivolge la propria attenzione.

3. L’opinion della maggioranza, a firma di Justice Kennedy, si svolge secondo due direttrici, la prima relativa al rapporto tra poteri, la seconda alle ragioni stesse del DOMA.

Quanto al primo profilo, la pronuncia si apre con la rilevazione delle conseguenze pratiche del DOMA: oltre 1.000 leggi e disposizioni di vario tipo (cifra che ricorre ben tre volte nella decisione), disapplicate in virtù del DOMA, influiscono sulla vita di milioni di gay e lesbiche americane. È qui che si ritrova l’autentico spirito critico della sentenza, nella sua «umanità» rispetto alla freddezza della legge. Non a caso, la vicenda dalla quale la pronuncia trae origine è tra le più umane immaginabili: la morte della moglie e compagna di vita, Thea C. Spyer, dopo oltre 40 anni di relazione con la ricorrente, Edith S. Windsor, e l’impossibilità per quest’ultima di godere dei vantaggi fiscali solitamente conferiti al coniuge, solo perché il DOMA vieta al diritto federale di applicarli alle coppie dello stesso sesso.

Pure umana è la considerazione della Corte rispetto alla tematica delle unioni same-sex nel loro complesso. «Fino a tempi recenti», scrive la Corte, «molti cittadini non avevano mai neppure ritenuto possibile che due persone dello stesso sesso potessero aspirare a occupare il medesimo status e la medesima dignità di un uomo e una donna all’interno di un matrimonio». Questa convinzione ha rafforzato l’idea che il matrimonio andasse difeso, ma ha altresì imposto una riflessione più complessiva – e comprensiva – dalla quale alcuni Stati hanno tratto la conseguenza più ovvia: l’esclusione delle coppie gay e lesbiche dal matrimonio rappresenta un’ingiusta discriminazione.

Al pari di altri 11 Stati e del District of Columbia, New York ha introdotto di recente i matrimoni same-sex. Si tratta di una materia di tradizionale competenza statale, non federale. Se uno Stato ritiene di dover assicurare la dignità e l’uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere dal loro orientamento sessuale, il potere federale non può avere nulla da dire al riguardo, ed è questa la prima argomentazione della Corte. In particolare, il fatto che una legge federale stabilisca una differenza tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali all’interno dello stesso Stato, dunque dello stesso contesto normativo, crea una frattura tra poteri che solo la Costituzione, e pertanto la preferenza per la competenza statale, può colmare.

In secondo luogo, poiché «il DOMA mira a danneggiare proprio la categoria [di persone] che invece New York mira a proteggere», è centrale comprendere le ragioni del DOMA. «La storia dell’approvazione del DOMA e il suo stesso testo dimostrano che l’interferenza con l’uguale dignità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso […] rappresenta non una conseguenza incidentale della legge federale, ma la sua sostanza». Il fine ultimo del DOMA, insomma, dettato «[dal]la disapprovazione morale dell’omosessualità e [dal]la convinzione morale che l’eterosessualità si conformi maggiormente alla morale tradizionale (soprattutto giudeo-cristiana)», è impedire a gay e lesbiche di sposarsi. E anche ove ciò sia consentito in forza di un esercizio di sovranità statale, il DOMA mantiene le unioni omosessuali «come matrimoni di seconda classe ai sensi del diritto federale». Scopo della norma è quindi «imporre la disuguaglianza».

Sotto questo profilo, il DOMA produce in capo alle coppie dello stesso sesso conseguenze negative – che la Corte ricorda espressamente – sotto diversi punti di vista: assicurativo, previdenziale, sanitario, militare, finanziario e parentale. Esso «umilia decine di migliaia di bambini che oggi vengono cresciuti da coppie dello stesso sesso», i quali faticano a comprendere «l’integrità e la vicinanza delle loro famiglie» in ragione dello status di seconda classe impresso dal DOMA. In sintesi, «il DOMA tocca molti aspetti della vita coniugale e familiare, dal più banale al più profondo». Per queste ragioni esso deve essere dichiarato incostituzionale.

4. Come si è precisato, la lente attraverso la quale la Corte Suprema legge il DOMA è quella dell’equilibrio tra competenze statali e potere federale mediante il prisma del V Emendamento. Tale opzione non era però l’unica possibile.

La Corte infatti avrebbe potuto, come pure l’Attorney General aveva raccomandato ed era stato suggerito da più parti, ricorrere all’Equal Protection Clause contenuta nel XIV Emendamento, solitamente usata per determinare il livello di protezione delle «categorie sensibili» alla luce del principio di uguaglianza. Riferendosi invece alle competenze, la Corte ha reso la decisione più accettabile da parte dell’opinione pubblica, dal momento che una pronuncia che analizzasse la questione dal punto di vista del principio di uguaglianza avrebbe forse messo la Corte nella posizione di dover sindacare la valanga di prescrizioni costituzionali e legislative dei vari Stati che vietano il matrimonio same-sex o discriminano le persone omosessuali. Affrontando la questione dal lato dei poteri, la Corte si è sottratta a critiche future da tale punto di vista, e la propria credibilità ne è uscita intatta. Quel che è certo è che l’approccio umano seguito dalla Corte è in grado di offrire una più solida interpretazione delle norme vigenti, nel rispetto della democrazia e delle scelte delle singole comunità statali che dell’America costituiscono il baluardo.

Bibliografia minima: C. Campiglio, F. Mosconi, I matrimoni tra persone dello stesso sesso: livello “federale” e livello statale in Europa e negli Stati Uniti, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, 299; M.M. Winkler, Same-sex marriage negli Stati Uniti: le nuove frontiere del principio di uguaglianza, in Pol. dir., 2011, 93; A. Koppelman, Same Sex, Different States. When Same-Sex Marriages Cross State Lines, Sheridan, Anna Arbor, 2006, 117;M. Montalti, Separazione dei poteri e riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, in F. Bilotta (cur.), Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario e comparato, Mimesis, Milano-Udine, 2008, 69; A. Koppelman, Dumb and DOMA: Why the Defense of Marriage Act is Unconstitutional, in 83 Iowa Law Rev., 1997/1998, 1.

Nella stessa data vedi anche Corte Suprema degli Stati uniti d’America, Hollingsworth e altri c. Perry e altri, decisione del 26 giugno 2013

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  1. […] il matrimonio come necessariamente eterosessuale (con la sentenza US v. Windsor, su cui v. il commento di M. Winkler pubblicato qui), per l’altro, decide sostanzialmente di non interferire con le decisioni assunte dal livello […]